Nel seguito sono riportati i termini per le notifiche dell’accertamento fiscale aventi ad oggetto l’Iva o Imposta sul valore aggiunto. Trovate alcuni esempi pratici che possono aiutarci a comprendere se la cartella di pagamento l’accertamento fiscale che avete ricevuto è prescritta o no e quali sono i termini per presentare la dichiarazione integrativa, sia nel caso di presentazione regolarmente presentata sia nel caso sia stata nulla o omessa.
Ricordo che il fatto che sia prescritto un accertamento non vi mette al riparo dalle pretese o dalla riscossione in quanto essendo un atto amministrativo deve essere impugnato per dichiararne la nullità o l’annullabilità.
L’Iva è un tributo slegato dagli altri che conoscete (Ires, Registro, Irap, etc) e per questo ha dei termini di accertamento differenti. Ricordiamo che la potestà impositiva è comunitaria anche se lo Stato Italiano ha recepito la Direttiva Comunitaria in un apposito Decreto del Presidente della repubblica il cosiddetto testo Unico Iva o DPR n. 633 del 1972
L’articolo che ci interessa in questa sede è l’art. 57, D.P.R. n. 633/1972 che è stato modificato a far data dal primo gennaio 2016 dalla Legge del 28/12/2015 n. 208, Articolo 1 e che recita:
Termine per gli accertamenti Iva
Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell’articolo 54 e nel secondo comma dell’articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento dell’imposta a norma del primo comma dell’articolo 55 può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Nel caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si e’ formata l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto.
Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 130 legge 28 dicembre 2015 n. 208. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi il comma 132 dell’art. 1 della citata legge n. 208 del 2015.
Il periodo di accertamento è stato allungato di un anno rispetto alla previgente versione.
Termini Presentazione dichiarazione Integrativa/accertamento fiscale
Tale modifica trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016. Nel seguito la tabella dove trovate nella prima colonna l’anno di imposta a cui si riferisce e la denominazione della dichiarazione dei redditi. In terza colonna il termine di accertamento in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi regolare e in quarta colonna nel caso in cui l’accertamento sia condotto relativamente ad un anno di imposta per cui la dichiarazione non è stata presentata.
Periodo d’imposta | Dichiarazione IVA | Termine Accertamento o presentazione dichiarazione integrativa | Termine in caso di Presentazione dichiarazione nulla/omessa | |
2011 | UNICO 2012 | 31/12/2016 | 31/12/2018 | |
2012 | UNICO 2013 | 31/12/2017 | 31/12/2019 | |
2013 | UNICO 2014 | 31/12/2018 | 31/12/2020 | |
2014 | UNICO 2015 | 31/12/2019 | 31/12/2022 | |
2015 | UNICO 2016 | 31/12/2020 | 31/12/2023 | |
2016 | UNICO 2017 | 31/12/2022 | 31/12/2024 | Modifica |
2017 | UNICO 2018 | 31/12/2023 | 31/12/2025 | |
2018 | UNICO 2019 | 31/12/2024 | 31/12/2026 | |
2019 | UNICO 2020 | 31/12/2025 | 31/12/2027 | |
2020 | UNICO 2021 | 31/12/2026 | 31/12/2028 | |
2021 | UNICO 2022 | 31/12/2027 | 31/12/2029 | |
2022 | UNICO 2023 | 31/12/2028 | 31/12/2030 | |
2023 | UNICO 2024 | 31/12/2029 | 31/12/2031 | |
2024 | UNICO 2025 | 31/12/2030 | 31/12/2032 |
Per i soggetti congrui e coerenti negli studi di settore per i quali è previsto il regime
premiale, i termini di accertamento sono ridotti di 1 anno. Questo sempre nell’assunto che abbiate compilato correttamente i modelli degli studi di settore. Lo stesso vale per gli ISA.
A decorrere dal periodo di imposta 2016 e quindi da dichiarazione Iva 2017 la dichiarazione può essere integrata a favore (ovviamente anche a suo sfavore) del contribuente fino al 31 dicembre 2022.
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