Nel seguito la modulistica per la richiesta della rateizzazione delle cartelle di pagamento oggetto di notifica da parte dell’agenzia della riscossione che varia a seconda dell’importo del debito e del numero di rate con cui intendete onorare il vostro debito per imposte o tasse non pagate.
Vi ricordo che le novità negli ultimi anni sono state molteplici ed hanno caratterizzata sia la possibilità di estendere il piano rate, sia effettuare un saldo e stralcio delle cartelle di importo inferiori a determinate soglie minori, sia la possibilità di richiedere una rateizzazione straordinari fino a 120 rate.
Vi inoltro un modello per presentare istanza di riammissione alla rateizzazione qualora foste decaduti dal beneficio per non aver pagato oltre le otto rate come avevamo ampiamento discusso nell’articolo dedicato appositamente alla richiesta di rateizzazione del debiti tributari sulle cartelle di pagamento Equitalia che potrebbe esservi molto utile. Lo stesso modello lo potete riadattare anche per la richiesta iniziale dei debiti fiscali.
Cartelle di pagamento fino a 100 mila euro: come richiedere la rateizzazione
Per importi fino a 100 mila euro, puoi ottenere la rateizzazione fino a 72 rate (6 anni) direttamente on-line, usufruendo del servizio “Rateizza adesso”, presente nell’area riservata* oppure inviare la richiesta via pec, attraverso gli specifici indirizzi riportati nel modello R1.
*Il servizio non è al momento disponibile per i contribuenti con carichi iscritti a ruolo negli ambiti provinciali della regione Sicilia.
Concorre a determinare la soglia di 100 mila euro, oltre all’importo per cui si richiede la rateizzazione, anche il debito residuo di piani di dilazione già in corso.
Dalla presentazione della richiesta e, finché sei in regola con i pagamenti delle rate, l’Agenzia delle entrate-Riscossione non iscrive nuovi fermi o ipoteche, né attiva qualsiasi nuova procedura esecutiva.
Con la sola presentazione dell’istanza non viene invece meno l’inadempienza del soggetto verso le PA ai sensi dell’art. 48 bis DPR 602/1973; in tal caso la rateizzazione sarà concessa, se sussistenti i requisiti, al netto delle somme dichiarate disponibili dalle PA ed oggetto delle loro verifiche (vedi art. 1 comma 1-quater 1 art. 19).
Per le richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione determina altresì l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
In presenza di una sospensione giudiziale o amministrativa, puoi interrompere i pagamenti delle rate, limitatamente ai tributi interessati, per tutta la durata del relativo provvedimento.
Rateizzazione fino a 120 rate delle cartelle di pagamento
Per ottenere un piano straordinario, fino a 120 rate (10 anni), è necessario dimostrare di non poter pagare il debito secondo i criteri previsti per un piano ordinario. Puoi presentare la domanda tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello di rateizzazione, allegando la documentazione richiesta ai fini della concessione del piano straordinario.
Se la richiesta è accolta, accedi al piano straordinario che ti consente di pagare il debito con rate costanti.
Se non sei nella condizione di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, puoi ottenere una rateizzazione fino a 120 rate di importo costante.
I requisiti per ottenere un piano straordinario sono stabiliti dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013, che fissa anche il numero di rate concedibili in base alla situazione economica.
Innanzitutto, è necessario dimostrare di non poter pagare il debito secondo i criteri previsti per un piano ordinario. Questa situazione si verifica quando l’importo della rata è superiore al 20% del reddito mensile del tuo nucleo familiare, risultante dall’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
Dalla presentazione della richiesta e, finché sei in regola con i pagamenti delle rate, l’Agenzia delle entrate-Riscossione non iscrive nuovi fermi o ipoteche, né attiva qualsiasi nuova procedura esecutiva.
Con la sola presentazione dell’istanza non viene invece meno l’inadempienza del soggetto verso le PA ai sensi dell’art. 48 bis DPR 602/1973; in tal caso la rateizzazione sarà concessa, se sussistenti i requisiti, al netto delle somme dichiarate disponibili dalle PA ed oggetto delle loro verifiche (vedi art. 1 comma 1-quater 1 art. 19).
In questo caso, puoi presentare una domanda di rateizzazione, tramite gli specifici
indirizzi pec riportati nel modello R4, dichiarando di trovarti in una comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla tua responsabilità.
Sarà necessario allegare la certificazione relativa all’ISEE del tuo nucleo familiare, comprensiva del quadro N- Indicatore della situazione reddituale, debitamente valorizzato.
Modello ISEE: cos’è e come funziona il calcolo
l “Decreto Fiscale” (DL. n. 146/2021) ha previsto che, per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta ex “zona rossa”), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive.
I contribuenti decaduti (alla data di entrata in vigore del Decreto Fiscale) da piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020, sono automaticamente riammessi alla rateizzazione originaria, se effettuano il pagamento delle rate sospese (durante l’emergenza) entro il 31 ottobre 2021 (il versamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2 novembre in quanto la scadenza fissata dal DL 146/2021 coincide con un giorno festivo).
Il “Decreto Ristori” ha elevato da 60 mila a 100 mila euro la soglia per richiedere la rateizzazione fino ad un massimo di 72 rate senza necessità per il contribuente di dover documentare la temporanea situazione di difficoltà. Il provvedimento è valido per le richieste di rateizzazione presentate tra il 30/11/2020 e il 31/12/2021.
Per le rateizzazioni riferite a richieste concesse dopo l’8 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021 il contribuente beneficia del maggior periodo di decadenza (introdotto dal “Decreto Rilancio”, e i cui effetti sono stati prorogati, in ultimo, dal “Decreto Ristori”), stabilito nel mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque ordinariamente previste.
Entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione, conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (commi 1 e 2-bis dell’articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27), possono presentare una nuova richiesta di dilazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.
Per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 (come previsto sempre dal “Decreto Ristori”), il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973) anche i soggetti per i quali si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme in scadenza nel 2019.
Il “Decreto Ristori” (DL n. 137/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020) ha esteso anche ai contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (DL n. 193/2016) e della “Rottamazione-bis” (DL n. 148/2017), la possibilità di chiedere, entro il 31 dicembre 2021, la rateizzazione del pagamento per le somme ancora dovute.
Proroga Rateizzazione cartelle di pagamento
Nel seguito vi segnalo il nuovo articolo dedicato alla proroga delle richieste di rateizzazione e dilazione di pagamento dei debiti nei confronti dell’erario.
Proroga Istanza rateizzazione
Il Governo Conte prima e Draghi successivamente hanno esteso i termini per il pagamento delle cartelle esattoriali. nell’articolo di seguito vedete cosa cambia in pratica e come presentare la domanda con i moduli editabili on line.
ho pagato meta delli importo mo ho dovuto bloccare ora mi scaduto anche la reatizazione di ottobre 2015 non so piu cosa fare datemi un consiglio grazie
Impedimento coercitivo ?!? In questo caso non diciamo eresie…
Vorrei un consiglio su chi appoggiarmi senza paura di sciacallaggio
Al ricevimento dell’ingiunzione al pagamento avevo 30 gg. di tempo per pagare altrimenti ipotecavano l’immobile quindi necessariamente ho dovuto iniziare a pagare rateizzazione, leggo che se inizi a pagare non puoi più fare ricorso e devi pagare coattivamente. Se ci sono i presupposti per un ricorso per prescrizione delle cartelle ho diritto a farlo avendo dovuto subire un impedimento coercitivo e non per mia volontà? Grazie
Il pignoramento non si può rateizzare ma la cartella che lo ha generato si. Si rechi presso Equitalia e faccia domanda di rateizzazione se ancora è nei termini per poterla presentare o richiedere una proroga.
si potranno rirateizzare debiti con rateizzazioni decadute in aprile?si può rateizzare l’importo di un atto di pignoramento di un credito presso terzi?
potrei per favore avere presto una risposta
grazie
Si può fare qualcosa per un contribuente con una rateazione decaduta dopo il 31/12/2014?
Grazie
COME FA UN CONTRIBUENTE A RICHIEDERE UNA 2A RATEAZIONE IN SOLE 72 RATE SE NON E’ RIUSCITO A PAGARE LA/LE PRECEDENTI ???
72 RATE PER CIFRE ALTE SONO POCHE, OPPURE UNO DEVE FIRMARE SAPENDO DI NON RIUSCIRE A PAGARE????