E’ possibile fare domanda per la sospensione del pagamento di una cartella esattoriale notificata da Equitalia o dalla nuova Agenzia della Riscossione rispettando alcuni requisiti e presentando apposita istanza per la dilazione con un piano rate. Nel seguito vediamo come funziona la rateizzazione della cartella di pagamento con sospensione al di fuori dei casi che dal 24 ottobre 2019 consentono di beneficiare della rottamazione-ter del ruoli e della cancellazione automatica delle cartelle fiscali sotto i mille euro.
Qualora il contribuente ritenga che la cartella di pagamento non sia dovuta o anche avendo un mero dilatorio con bassa probabilità di vittoria in contenzioso può in linea teorica richiedere la la sospensione del processo di riscossione e nel frattempo richiedere la rateizzazione o far valere le sue ragioni all’agenzia della riscossione. Quest’ultima tuttavia giova ricordare che in linea teorica non ha il potere di annullare o cancellare le pretese ovvero i ruoli che gli sono stati affidati per la riscossione. Allo sportello infatti si assiste spesso alla richiesta di annullamento di cartelle di pagamento e la risposta dello sportellista che ricorda che lui non è titolato a concedere lo sgravio da sportello ma che ci si dive rivolgere all’ente impositore che ha emesso il ruolo e lo ha a loro affidato per la procedura di riscossione. Questo lo dico per fornirvi alcuni chiarimenti in merito al funzionamento del processo di generazione del ruolo e fasi di riscossione.
Quando è possibile richiedere la sospensione della cartella di pagamento
Puoi chiedere direttamente a noi la sospensione della riscossione degli importi indicati in una cartella, o in ogni altro atto notificato da Agenzia delle entrate-Riscossione (fino al 30 giugno 2017 Equitalia), se le somme richieste dall’ente creditore sono state interessate da:
- pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
- provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
- prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
- sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
- sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione (fino al 30 giugno 2017 Equitalia) non ha preso parte.
Non rientrano tra gli atti che possono essere oggetto di sospensione quelli non notificati dall’Agente della riscossione (per esempio avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate o avviso di addebito dell’INPS) per i quali ci si deve rivolgere direttamente ai rispettivi enti creditori, ovvero i solleciti di pagamento inviati dall’Agente della riscossione mediante posta ordinaria.
Come funzione la sospensione delle cartelle di pagamento
Ti basta compilare il modulo che trovi allo sportello o sul nostro sito (scarica il modulo) e spiegare i motivi per cui non devi pagare. Alla richiesta vanno allegati un documento di riconoscimento e tutta la documentazione in tuo possesso, ad esempio la ricevuta che attesta il pagamento già avvenuto, il provvedimento di sgravio o la sentenza a te favorevole. La domanda non è ripetibile e va presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni da quando l’Agenzia delle entrate-Riscossione (fino al 30 giugno 2017 Equitalia) ti ha notificato la cartella o altri atti di riscossione.
Puoi presentare la domanda allo sportello dell’Agenzia delle entrate-Riscossione (fino al 30 giugno 2017 Equitalia) oppure on-line con il servizio “Sospensione” (Invia la richiesta on-line).
In alternativa puoi inviare la richiesta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ai recapiti che trovi indicati nella cartella oppure via e-mail agli indirizzi indicati nel modulo.
Comunicazione Agenzia delle Entrate
Ricevuta l’istanza, l’Agenzia si fa carico di trasmetterla all’ente e, in attesa della risposta, sospende le procedure di riscossione.
In assenza di riscontro da parte dell’ente entro 220 giorni, la legge prevede, in alcuni casi (prescrizione o decadenza intervenute prima della consegna del ruolo, provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore, pagamento effettuato prima della consegna del ruolo), che il suo debito venga annullato.
Se i documenti inviati non sono idonei a dimostrare che il pagamento non è dovuto, l’ente creditore ti informa del rigetto della richiesta che hai presentato e comunica all’Agenzia di riprendere le attività di riscossione.
Esempio sospensione Comunicazione Agenzia delle Entrate o della Riscossione
Se ricevi una cartella per una multa della Polizia municipale non pagata entro i termini e invece sei in possesso della ricevuta del pagamento, la richiesta del comune è errata e, di conseguenza, lo è anche la cartella. Puoi fare ricorso al giudice o andare al comune per chiedere lo sgravio. Tuttavia, l’Agenzia delle entrate-Riscossione è tenuta per legge ad andare avanti con le procedure di riscossione finché l’ente creditore non le trasmette il provvedimento di annullamento del debito. Se invece ti rivolgi direttamente all’Agenzia, le procedure sono immediatamente sospese in attesa che il comune corregga l’errore.
Nel caso in cui il contribuente produca documentazione falsa, ferma restando la responsabilità penale, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro (art.1 – comma 541, legge n. 228/2012).
Accesso Area Riservata Agenzia della Riscossione
Accedi alla tua area riservata e invia la richiesta
Annullamento del debito
Importante segnalare che prima ancora della sospensione sarebbe auspicabile verificare se non sono in corso istituti quali quello della rottamazione o della definizione agevolata che potrebbero abbattere ulteriormente il debito o cancellarlo dietro il pagamento di un importo forfettario. > leggere anche Rottamazione delle cartelle di pagamento: come funziona
Se ritieni che la richiesta di pagamento contenuta nella cartella o nell’avviso inviato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione (fino al 30 giugno 2017 Equitalia) non sia dovuta, puoi chiederne l’annullamento direttamente all’ente creditore, al giudice, oppure puoi inviare una richiesta di sospensione della riscossione all’Agenzia stessa che farà da tramite con l’ente creditore interessato per l’annullamento
Come richiedere l’annullamento all’ente creditore
L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha il compito di riscuotere ma la richiesta di pagamento vera e propria arriva dagli enti pubblici creditori detti enti impositori (INPS, Agenzia delle entrate, comuni etc.). L’annullamento (detto “sgravio”) lo dovrai chiedere direttamente all’ente creditore a cui è riferito il tributo.
Per esempio: se il comune chiede all’Agenzia delle entrate-Riscossione di riscuotere la tassa sui rifiuti ma tu sei esentato dal pagarla o devi pagare solo una parte, dovrai chiedere al comune di annullare la richiesta in tutto o in parte.
La richiesta da rivolgere all’ente si chiama “autotutela”. Con l’autotutela chiedi all’ente di correggere il proprio errore. Se l’ente annullerà in tutto o in parte il debito, invierà all’Agenzia lo “sgravio”, cioè l’ordine di annullare il debito. L’Agenzia in questo modo cancellerà quel tributo dalla cartella.
Se invece l’Agenzia non riceve dall’ente lo sgravio è obbligata per legge a procedere con la riscossione.
Non c’è un termine per presentare la domanda, ma ti consigliamo di agire tempestivamente.
Inoltre, in alcuni casi specifici previsti dalla legge, puoi anche chiedere direttamente all’Agenzia delle entrate-Riscossione la sospensione della cartella e attendere l’esito delle verifiche dell’ente creditore.
Ricorso tramite Istanza in Autotutela per lo sgravio totale o parziale
Come richiedere l’annullamento con ricorso al giudice
Per chiedere di annullare in tutto o in parte il debito presente nella cartella puoi fare ricorso all’autorità giudiziaria competente. Nel documento che deciderai di impugnare (per esempio la cartella) troverai maggiori informazioni su come effettuare il ricorso e a quale giudice inviarlo.
Se il giudice ti darà ragione, accogliendo il ricorso, l’ente dovrà annullare il debito.
Tuttavia capita a volte che l’ente non si adegui alla decisione del giudice. In questo caso, potrai far valere le tue ragioni ricorrendo direttamente al giudice e iniziare il cosiddetto “giudizio di ottemperanza”. Si tratta di un ulteriore ricorso per ottenere che l’ente applichi quanto già deciso da altro giudice.
Per segnalare qualsiasi irregolarità riscontrata è possibile comunque rivolgersi al Garante del contribuente con richiesta scritta in carta libera, specificando i propri dati anagrafici e il codice fiscale.
È possibile richiedere uno sgravio totale o parziale: nel primo caso il tributo viene annullato per intero, nel secondo il tributo caso viene annullato solo in parte. Al provvedimento di sgravio, cioè di annullamento, del tributo dovrà seguire il rimborso, totale o parziale, delle somme eventualmente già pagate.
Presentazione Richiesta di rimborso
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Buongiorno
da nessuna parte si parla di entro quali termini nei quali la cartella e l’iscrizione a ruolo per multa di polizia stradale devono essere notificati pena decadenza della cartella.!
E’ diventato un calvario di vario giorni e dopo ore ed ore di ricerche sono ancora al punto di partenza!
Vivo all’estero e me ne è stata appena notificata una con data di iscrizione a ruolo di tre anni fa.. è decaduta si o no? grazie a chi me lo spiega..
da nessuna parte si parla dei termini nei quali la cartella oer multa polizia stradale deve essere notificata a partire dall’iscrizione a ruolo!
E’ diventato un calvario di vario giorni e dopo ore ed ore di ricerche sono ancora al punto di partenza!