La concessione dell’auto aziendale al personale è un fringe benefit dato ai quadri, dirigenti e amministratori delegati o particolari categorie di dipendenti e rappresenta un benefit soggetto a tassazione in busta paga o cedolino mensile e un costo deducibile per l’azienda che concede questo premio solitamente ai dipendenti più meritevoli o che svolgono particolari mansioni che li portano a stare spesso in trasferta e ad aver bisogno dell’auto per lo svolgimento della propria attività.
Novità dal primo luglio 2020
La Legge di bilancio 202o ha introdotto un meccanismo di tassazione dell’auto nella busta paga del dipendente in funzione anche delle emissioni dei veicolo aziendale. In altre parole
La percentuale forfettaria del 30% a livello di fringe viene ora modulata a seconda del valore dell’emissione per cui scenderà al 25% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60g/Km. Resterà al 30% per valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km e inferiori a 160 g/km.
Salirà al 40% per cento per il 2020 (50% dal 2021) per valori di emissione di anidride carbonica
superiori a 160 g/km e inferiori a 190 g/km per arrivare fino al 50% (60% dal 2021) per valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km.
La Manovra di Bilancio 2019 ha inoltre aumentato la tassazione dal primo gennaio 2020 sulle auto aziendali incrementando la percentuale di reddito imponibile attribuito all’utilizzo promiscuo. Vediamo quanto potrebbe valere l’aumento della tassazione delle auto in busta paga considerando stipendi diversi.
La Manovra determina il reddito imponibile derivante in misura non più pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolata sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI ma in misura pari al doppio per cui al del 60 per cento dell’importo. La modifica interviene sull’art. 51, comma 4, lettera a), TUIR.
L’articolo 78 riduce, sino ad azzerarla per alcuni modelli di veicolo, la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali, con riferimento ai veicoli ritenuti inquinanti.
In particolare, per i veicoli diversi da quelli a trazione elettrica e a trazione ibrida termoelettrica, nonché diversi da quelli concessi in uso promiscuo a dipendenti addetti alla vendita, agenti e rappresentanti di commercio, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente imponibile è assunto il 60 per cento (invece del 30 per cento) dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, in caso di emissioni di biossido di carbonio fino a 160 grammi per chilometro. In caso di emissioni superiori a tale soglia, viene assunto il 100 per cento dell’importo.
L’articolo 78 modifica l’articolo 51 del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR) recante la disciplina della determinazione del reddito di lavoro dipendente.
In particolare, ai sensi del comma 1 del citato articolo 51, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta (che comprende i primi 12 giorni del mese di gennaio dell’anno successivo), anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Ai fini della determinazione in denaro dei valori percepiti, il comma 4, lettera a), dell’articolo 51 del TUIR stabilisce che, per le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, gli autocaravan (autoveicoli indicati rispettivamente dalle lettere a), c) ed m) dell’articolo 54, comma 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992 – codice della strada), i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente. Il costo chilometrico di esercizio corrisponde a quello desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al MEF, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo.
L’articolo 78, comma 1, del disegno di legge in esame dispone che, per i veicoli diversi da quelli a trazione elettrica e a trazione ibrida termoelettrica, nonché diversi da quelli concessi in uso promiscuo a dipendenti addetti alla vendita, agenti e rappresentanti di commercio, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente venga assunto il 60 per cento (in luogo del 30 per cento) dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, in caso di emissioni di biossido di carbonio fino a 160 grammi per chilometro, e il 100 per cento in caso di emissioni superiori.
Il nuovo articolo 51 del TUIR definisce dunque tre differenti insiemi di autoveicoli ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente. La determinazione dell’imponibile è effettuata applicando all’importo calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri:
- il 30 per cento, per i veicoli a trazione elettrica e a trazione ibrida termoelettrica, nonché per quelli concessi in uso promiscuo a dipendenti addetti alla vendita, agenti e rappresentanti di commercio; e per i veicoli diversi da questi
- il 60 per cento, in caso di emissioni di biossido di carbonio fino a 160 grammi per chilometro;
- il 100 per cento, in caso di emissioni di biossido di carbonio superiori a 160 grammi per chilometro.
Quanto vale l’aumento della tassazione auto dal primo luglio 2020
A titolo di esempio se prendiamo un lavoratore dipendente con autovettura aziendale concessa in uso promiscuo, prendiamo come esempio un’auto che secondo le tariffe ACI ha un costo chilometrico basato sulla percorrenza annua media convenzione di 15.000 km pari a 0,5 euro per KM . Il fringe benefit a vecchie regole sarebbe pari a 2.250 euro in quanto si prende il costo chilometrico, lo si moltiplica per 15.ooo e si ricava il 30% pari alla quota tassabile.
Dal primo gennaio 2020 scordatevi la decurtazione del 70% per cui si passerebbe a tassarlo integralmente per cui da 2.250 si andrebbe a finire addirittura a 7.500. Il differenziale per una macchina di valore medio quali sono quelle abitualmente date al dipendente ad uso promiscuo sarebbe pari a parità di costo chilometrico a 2.250 – 7.500 = 5.250 euro (Differenza da trattenuta sul netto in busta paga a titolo di maggiori imposte)
Vi rendete conto di cosa stiamo parlando? Significa che se spalmiamo questi soldi su 13 mensilità avremo uno stipendio minore di 403 euro !!! al mese. una follia tutta italiana. Per non parlare delle modifiche che stanno interessando anche il regime forfettario dei minimi. Non sappiamo più dove attingere per aumentare le tasse.
L’incremento della tassazione tuttavia non dovrebbe interessare agenti e rappresentanti di commercio in quanto loro non generano reddito da lavoro autonomo ma di impresa che, al momento sarebbe escluso dalla previsione normativa.
Alcune indiscrezioni quindi parlano di un aumento solo per le vetture super inquinanti ma dovremmo stare attenti a comprendere tra i migliaia di emendamenti quali lasceranno e quali resteranno in vita producendo solo in incremento della tassazione.
Nulla cambia invece rispetto alla deducibilità dei costi delle auto concesse ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta che resta al 70% come definito dall’art. 164, comma 1, lettera b-bis), TUIR.
Uso promiscuo dell’auto e uso strumentale dell’auto aziendale
Cosa si intende per uso promiscuo? E’ un concetto che nel corso degli ultimi articoli dedicati proprio al mondo dell’auto e della tassazione legata al suo utilizzo. Molti sarebbero tentati di dire (anche se questo è molto anni ’80) che visto che intesto la macchina alla società scarico tutti i costi tanto di acquisto tanto di noleggio o gestione o manutenzione. Purtroppo il legislatore fiscale ha notato che se ne approfittavano in quanto utilizzavano spesso e volentieri tali mezzi per scopi personali e pertanto ha iniziato ad imporre delle percentuali di deduzione più inferiori rispetto al 100%.
Inoltre nel corso degli anni passati l’Iva era proprio indetraibile mentre a partire dal 2008 a seguito di una sentenza della comunità europea l’Italia non solo è stata obbligata a prevedere la detrazione dell’Iva nella misura del 40% a seguito dell’acquisto di auto ma anche di rimborsare l’Iva non detratta negli anni precedenti. Ma questo fa parte del passato ed ora parliamo del futuro che come sappiamo ha radici nel presente, per cui vi dico che ora è previsto per il dipendente che utilizza per la maggior parte del periodo di imposta l’auto aziendale un regime di deduzione del costo nella misura del 70% tanto dell’acquisto, gestione, manutenzione e anche per le quote di ammortamento.
Attenzione alla maggior parte del periodo di imposta
Ho messo in grassetto per la maggior parte del periodo di imposta perchè per avere riconosciuta la deduzione è necessario appunto che l’auto sia nella disponibilità del dipendente pr la maggior parte del periodo di imposta per cui lui è in servizio, ragguagliato all’anno se prende servizio non il primo gennaio ma un giorno successivo. Sembra un dettaglio ma così non è perchè la maggior parte delle volte il primo anno ci si sbaglia e si va diretti a dedurre tutto il costo ai fini Ires rischiando di farsi accertare dall’agenzia delle entrate.
Attenzione alla tassazione 2019 se parliamo di minore parte del periodo di imposta ossia acquisto o assegnazione durante l’anno
Qualora l’utilizzo sia effettuato per la minor parte dell’anno ragguagliata al periodo di servizio del dipendente che riceve la macchina aziendale allora si potrà dedurre solo il corrispettivo riferito al fringe benefit sulle auto tassato nella busta paga del dipendente mentre eventuali eccedenze potranno essere dedotte nella misura del massima del 40% dei costi sostenuti.
La tassazione del reddito per il dipendente in busta paga
L’utilizzo del bene vale per il dipendente come reddito e viene calcolato attraverso la quantificazione del valore cosiddetto normale definito dal Tuir e che qui tralascio per non tediarvi troppo. L’importante è che sappiate che tale valore viene assuntivamente considerato pari al 30% del valore che trovate nelle tabelle ACI alla voce costi chilometrici prendendo una percorrenza media di 15.000 KM annue. In pratica si dice che in busta paga viene considerato un fringe benefit soggetto a tassazione irpef e se ci fate caso lo troverete anche nella busta paga.
Utilizzo non promiscuo dell’auto al dipendente
Può succedere che l’auto sia concessa al personale dipendente per l’intera giornata e per tutto il periodo di imposta per fini personali e non professionali o lavorative: in pratica c’è un uso personale del veicolo dato al dipendente e che può essere allo scattare di un grado di carriere (esempio prevista per i dirigenti). In questo caso il valore normale dell’utilizzo, per intenderci sempre rapportato alle tariffe ACI andrà tassato in busta paga e pertanto sarà soggetto a pagamento dell’irpef mediante la ritenuta d’acconto in busta paga.
Deducibilità Irap delle auto
Importante rilevare che tale costo divenendo un vero e proprio costo per il personale seguirà le stesse sorti a livello Irap per cui tali voci andranno riprese a tassazione con una variazione in aumento del valore della produzione netta valida come base imponibile per l’Irap, divenendo pertanto indeducibili. Per l’Ires invece vale la regola che se tasso in busta paga l’utilizzo del mezzo allora porto in deduzione dal reddito imponibile valido ai fini Ires per cui risparmio il 27,5% di quel costo.
Fatturazione dell’utilizzo e trattamento Iva
Nella pratica mi è capitato di vedere che l’utilizzo dell’auto veniva fatturato al dipendente mediante emissione di una fattura con Iva. Il valore che prendete dal sito dell’ACI per i costi chilometrici e tabelle ACI è già comprensivo dell’Iva però per cui attenti. Infatti quando si emetterà la fattura nei confronti de dipendente per l’utilizzo promiscuo dell’auto allora si dovrà procedere allo scorporo dell’Iva da quel valore.
Vi ricordo inoltre che potete consultare anche gli altri articoli dedicati al monto dell’auto come per esempio il noleggio a lungo termine oppure anche l’auto aziendale Poi potete anche consultare la guida sulla deducibilità fiscale del leasing dove trovate anche gli esempi per il calcolo della percentuale di deduzione del canone e della quota degli interessi impliciti.
Vi ricordo tanto per citarne alcuni che esistono tanti altri articoli dedicati al mondo dell’auto e del fisco dove trovate consigli utili per risparmiare sulle tasse e valutare la scelta migliore tra le diverse configurazioni contrattuali che vi danno la possibilità di disporre del veicolo, come valutare anche la convenienza tra acquisto o leasing dell’auto. Oppure potete ricorre all’utilizzo dell’auto con il noleggio a lungo termine e valutarne anche qui i riflessi fiscali. Insomma navigando nel sito e tra le diverse parole in celeste scoprite diversi articoli di approfondimento altrimenti sfruttate il motore di ricerca interno al sito per trovare gli argomenti per voi più interessanti. Se siete dei liberi professionisti vi ricordo inoltre l’articolo dedicato proprio alla deduzione costi auto per i professionisti, in cui trovate una mini guida pratica per capire il trattamento fiscale deduzioni e detrazioni legate al mondo dell’auto per i titolari di partita IVA.
Calcolo deduzione Costo auto uso promiscuo 2020 2021
Nel seguito supponiamo l’acquisto di un’autovettura aziendale del costo complessivo di euro pari a 30.000 avvenuto il primo gennaio con utilizzo a partire dalla stessa data per fare un esempio semplice. Il costo è comprensivo di Iva in detraibile che, come sapete, è un costo deducibile. Sappiamo fin da subito che la deduzione per questa tipologia di utilizzo è pari al 70% del costo deducibile. In questo caso il costo deducibile ai fini fiscali è pari a 21 mila euro. La nipote di ammortamento è pari al 25%. Nel seguito si evidenzia lo sviluppo del piano di ammortamento e del massimo costo ammesso in deduzione ai fini IRES.
Anno | Ammortamento | Costo fiscalmente deducibile | Fondo fiscale fine esercizio | Valore Residuo (fiscale) |
2018 | 3.750,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | 18.375,00 |
2019 | 7.500,00 | 5.250,00 | 7.875,00 | 13.125,00 |
2020 | 7.500,00 | 5.250,00 | 13.125,00 | 7.875,00 |
2021 | 7.500,00 | 5.250,00 | 18.375,00 | 2.625,00 |
2022 | 3.750,00 | 2.625,00 | 21.000,00 | 0,00 |
Tutti gli altri casi di fringe benefit tassati in busta paga al dipendente
Il concetto di fringe benefit e la sua tassazione (leggi l’articolo di approfondimento) comunque è il principio cardine che lega l’utilizzo dell’auto aziendale concesso in usco esclusivo o personale al dipendente dell’azienda all’attribuzione di un corrispondente reddito in capo al dipendente che concorre alla determinazione del reddito di lavoro al pari delle altri voci perchè come sapete per il principio di omni comprensività del lavoro dipendente qualsiasi e ripeto qualsiasi bene o dazione in denaro o in natura data al dipendente deve essere quantificata come un benefit e come tale valorizzato e tassato in busta paga. Ricordo che le parole in grassetto sono articoli di approfondimento.
Potete approfondire e conoscere tanti altri esempi di calcolo del fringe benefit leggendo l’articolo di approfondimento che trovate cliccando sulle parole in celeste come questa sopra.
Altro esempio ricorrente riguarda l’erogazione in busta paga di contributi sugli interessi pagati sul mutuo per l’acquisto di una casa o per la sua ristrutturazione. Nel seguito vi segnalo il relativo articolo di approfondimento gratuito che descrive come funziona la tassazione in busta paga del contributi aziendale per gli interessi pagati sul mutuo di casa.
Vi consiglio di leggere inoltre l’articolo in cui sono riepilogati i casi di tassazione delle auto, motocicli e ciclomotori ai fini Ires ed Irap ed IVA.
Costo e scadenze della revisione auto
Tassazione uso privato dell’auto in busta paga: come funziona e quante tasso pagherò
Buonasera.
La mia azienda lascia ai dipendenti con auto ad uso promiscuo solo 3.000 km annui ad uso personale con il carburante pagato dall’azienda. Come concessione/regalia. Dal mio punto di vista, i km ad uso personale col carburante pagato dalla azienda dovrebbero essere almeno 4.500 visto che il 30% dei 15.000 km su cui pago il fringe benefit è appunto pari a 4.500 km. Se io avessi ragione e l’azienda avesse torto, può darmi l’articolo della norma che lo prevede? Grazie mille
Salve,
la mia azienda mette a disposizione per la forza commerciale la macchina aziendale come fringe benefit oppure una car allowance. Nel caso della car allowance questa come viene tassata? Per fare un esempio: immaginiamo che l’importo annuo della car allowance sia pari a 8000€ annui e che il reddito lordo annuo sia pari a 100.000 euro annui, in che misura questi 8000€ andranno ad influire sul calcolo dell’ imponibile IRPEF, INPS ed INAIL?
grazie,
Federico
salve ,
se la mia azienda mi concede un auto aziendale e poi mi chiede di pagare circa 65 euro mensili poiche la mia auto ha un canone mensile che eccede di 65 limporto che l’azienda paga per il mio profilo aziendale dove vanno detratti i 65 euro? a mio parere vanno detratti dal mio stipendio lordo mensile (ovvero dall’imponibile) e non dal netto a pagare, corretto?
Buongiorno
la mia azienda sta valutando la possibilità di passare da noleggio a lungo termine a car allowance
attualmente per il noleggio l’azienda ha a disposizione un canone mensile di 650€ e addebita al dipendente con fattura separata un importo pari al fring benefit
mi stanno proponendo una car allowance di € 350 lordi con in aggiunta un rimborso sui km lavorativi di € 0.34 benzina inclusa
come posso valutare se i due importi si equivalgono, il valore di car allowance mi sembra basso
grazie
M
Ciao. Ma se l’azienda propone una car allowance invece dell’auto aziendale, come viene tassata?