B&B dentro un Condominio: Autorizzazione preventiva in Assemblea e Quorum Minimo

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Occupiamoci anche dei permessi per esercitare l’attività di B&B all’interno di un palazzo per verificare quali e se vi siano delle maggioranze da rispettare per far accogliere la possibilità di esercitare questa particolare attività che sta diventando sempre più frequente, soprattutto nelle città d’arte e luoghi di villeggiatura.

Come comportarsi con i condomini e con l’amministratore

Onde evitare di attivare un’attività che potrebbe essere vietata dai condomini o dalla Legge vediamo come comportarci nel caso in cui avessimo decidere di procedere con l’inizio di una attività turistica di questo genere che per forza di cose contempla check in e check out frequenti ed un via vai nel palazzo di estranei che potrebbe non piacere ai condomini e potrebbe attivare domande o lamentale da parte di questi ultimi.

E’ giusto quindi fin da subito verificare la reale possibilità giuridica di esercitare questa attività all’interno di palazzi o condomini e quali passaggi da porre in essere.

E’ bene sapere che il codice civile consente al proprietario dell’immobile di decidere liberamente la destinazione d’uso del proprio immobile come definito dagli articoli 1102.

In base a quanto disciplinato dal codice civile che nel seguito riporto potrete liberamente decidere come meglio sfruttare il vostro appartamento di proprietà in linea di principio.

Tuttavia questo diritto potrebbe essere stato compresso da apposito Regolamento Condominiale deciso in passato al momento di creazione del condominio. Questo accordo rappresenta una contrattazione pattizia che tuttavia, qualora non prevedesse la possibilità esplicita di poter destinare a Bed and Breakfast uno o più appartamenti potrebbe anche essere modificata. I condomini hanno il diritto e la possibilità infatti di modificare il Regolamento Condominiale in base all’articolo 1120 del Codice Civile, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136. La finalità della modifica potrà essere diretta a disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

Tuttavia è bene sapere che, salvo rare eccezioni i regolamenti non contemplano questa possibilità e nemmeno la vietano però.

Il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.

In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea. Questo significa che nonostante tutto è sempre meglio avvertire preventivamente l’amministratore dell’intenzione di esercitare questa tipologia di attività ricettiva. L’amministratore non potrà tuttavia opporsi se questo non è contrario a norme previste nel codice civile o esercitare quanto stabilito all’interno del Regolamento Condominiale vigente.

Conclusioni

In conclusione per l’esercizio dell’attività in questione non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione a patto che questa non sia stata vietata dal Regolamento. Qualora invece il Regolamento lo vieti sarà necessario prima modificarlo seguendo le maggioranze condominiali o quorum necessarie a farlo. Sarà cosa buona e giusta tuttavia avvertire preventivamente l’amministratore che avrà il compito di verificare se questa attività potrà arrecare nocumento alla sicurezza dei condomini direttamente o anche indirettamente. Nel qual caso dovrà convocare d’urgenza l’assemblea per chiamarla a manifestare eventualmente l’indirizzo da prendere rispetto al caso specifico.

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Lo stesso trattamento o ragionamento varrà anche nel caso di affitto, locazione o anche l’esercizio di attività, anche in forma di impresa, di affittacamere o casa vacanze

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