Chi deve pagare l’IVIE
Saranno obbligati al versamento del tributo tutti i contribuenti titolari di immobili o altri diritti reali su immobili, unità locali, abitative, case, appartamenti, ville e simili e anche attività finanziarie come azioni, quote, partecipazioni su società estere o altre attività finanziarie detenute all’estero. Nel caso di immobili parleremo di IVIE nel caso di attività finanziarie deve intendersi IVAFE.
La legge di stabilità introduce importanti esenzioni a partire dal primo gennaio 2016: vale a dire che qualora si tratti di immobili adibiti ad abitazione principale allora opererà l’esclusione semprechè ci si riferisca ad immobili non di categoria catastale A1, A8 o A9. La stessa esclusione si applicherà anche alla casa coniugale assegnata al coniuge dopo il provvedimento di separazione legale o anche nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con la legge di Stabilità 2016 sono state introdotte essenzialmente due novità quindi per riportare il criterio di calcolo dell’IMU a quello dell’IVIE.
Con l’occasione vi segnalo l’articolo dedicato alla definizione di abitazione principale in cui scoprirete che non solo voi ne potrete fruire ma anche i vostri familiari, per cui leggetelo… potrebbe esservi utile o fornire alcuni spunti interessanti.
Questo presupposto oggettivo farà scattare sicuramente la dichiarazione e l’annotazione degli immobili nel quadro RW della vostra dichiarazione dei redditi 730 o anche Modello Unico PF qualora utilizziate questo.
Quando si versa l’IVIE
La scadenza del tributo segue le stesse date previste per l’IRPEF, per cui stiamo sempre parlando del 16 giugno per il versamento del saldo Irpef e del primo acconto, così come il 30 novembre per il versamento dei secondi acconti.
Aliquota IVIE
L’aliquota ordinaria per il calcolo dell’IVIE è dovuta nella misura dello 0,76% del valore dell’immobile da ponderare in base sia alla quota sia al periodo di possesso (espresso in mesi) e dove il possesso di almeno 15 giorni fa scattare il pagamento di un singolo mese. Qualora il valore dell’IVIE, senza detrazioni e senza considerare le singole quote di possesso, sia inferiore a 200 euro non sarà dovuta ma dovrete comunque compilare il quadro RW del 730. Anche qualora l’importo a debito da indicare nel modello F24 sia inferiore a 12 euro non si procederà ad alcun versamento.
Occhio però all’eventuale esclusione del paese dove è situato l’immobile se è incluso nella nuova White List perché per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare è prioritariamente quello catastale, così come è determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato, per l’assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale, oppure di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione. In mancanza del valore catastale, si fa riferimento al costo che risulta dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Per gli altri Stati, il valore dell’immobile è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Le detrazioni fiscali per l’IVIE
Qualora nello stato dove è ubicato l’immobile abbiate dovuto versare un’imposta patrimoniale ossia gravante sul semplice diritto di proprietà dell’immobile, questa dovrà essere scomputata dall’IVIE da versare in Italia fino a concorrenza del suo ammontare.
Qualora l’immobile sia situato in uno degli Stati UE o paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (quelli candidati non si considerano UE) allora l’eventuale imposta patrimoniale sarà detratta anche oltre all’ammontare dell’IVIE.
Come si calcola il valore dell’immobile estero da indicare in dichiarazione dei redditi
Valore immobili situati in UE o nello SEE
Per immobili fuori dall’UE
Laddove sia notevolmente inferiore alle stime di mercato potrebbero tuttavia esservi dei problemi ma si potrà comunque fare riferimento anche alla normativa del paese straniero per controdedurre in esse di accertamento fiscale da arte dell’agenzia delle entrate le loro ricostruzioni.
Nel caso di immobile ricevuto per successione o donazione, cosa che potrebbe sembrare rara ma non lo è s prender il valore indicata nella denuncia di successione o donazione o in mancanza si farà sempre riferimento a quello di mercato.
Come si versa l’IVIE: compilazione del modello F24 per il pagamento
Una volta effettuato il calcolo e conosciute le scadenza naturali passiamo alle modalità di versamento e compilazione del modello F24. I codici tributo sono i seguenti e trovate nelle parole in celeste anche l’articolo di approfondimento con l’esempio di compilazione qualora dovesse esservi utile o fornire qualche maggiore chiarimento.
- 4041 – Saldo IVIE
- 4042 – Società fiduciarie – Saldo IVIE
- 4044 – Acconto prima rata IVIE
- 4045 – Acconto seconda rata IVIE o acconto in unica soluzione IVIE
- 4046 – Acconto IVIE per le Società fiduciarie
Dove lo indica nel 730 o nella dichiarazione dei redditi modello Unico
Vi ricordo che queste unità locali dovranno essere indicate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi le cui modalità di compilazione le trovate nel seguito:
Il quadro RW infatti accoglie gli investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria. Inoltre, il quadro RW deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero o che possiedono attività finan- ziarie all’estero per il calcolo delle relative imposte dovute (IVIE e IVAFE).
Acconto IVIE e IVAFE
Per la determinazione ed il calcolo dell’acconto IVIE e dell’IVAFE si deve prendere a riferimento il rigo RW 6, colonna 1 come base di calcolo su cui calcolare il 40% ed il 60% rispettivamente per il versamento el primo e del secondo acconto. L’importo minimo da cui far partite l’obbligo di versamento è pari a 51,65 euro. Al di sotto di questo il primo acconto non si versa e si va a Novembre. Qualora la somma del primo acconto e quanto dovuto in sede di secondo sia inferiore alla somma di euro 257,52 euro allora l’acconto non sarà dovuto.
Novità 2020 IVAFE
il DL Rilancio introduce alcuni improtanti modifiche per quello che concerne l’IVAFE in quanto stabilisce che dal 202o l’IVAFE si applica anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche i soggetti titolari di partita iva oltre agli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR residenti che detengono attività finanziarie all’estero.
Al fine di uniformare, il trattamento previsto, per i conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche, ai fini dell’IVAFE, a quello previsto per gli stessi soggetti, ai fini dell’imposta di bollo, con la norma in commento si intende apportare una duplice modifica al comma 20, dell’art. 19 del D.L. n. 201 del 2011:
- con la lett. a) si stabilisce la misura – pari a quella dell’imposta di bollo (100 euro su base annua) – in cui si applica l’IVAFE sui conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche;
- con la lett. b), invece, si stabilisce la misura massima dell’imposta dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche in misura pari a quella prevista per l’imposta di bollo (14.000 euro).
Novità dalla Legge di stabilità 2016
Con la legge di stabilità 2016 venne introdotta l’esenzione dal limite per gli immobili destinati ad abitazione principale purché non classificati catastalmente secondo la normativa italiana come A1, A8 o A9. A tal proposito vi segnalo da una parte due articoli direttamente correlati a questo e che possono esservi utili per rintracciare la causa di esenzione e che sono:
La definizione di abitazione principale
Le categorie catastali degli immobili
Riferimenti normativi
IVIE –Articolo 19, commi 13-17, Decreto Legge n. 201 del 2011 (cosiddetto Decreto Salva Italia….con i soldi degli altri)
http://www.tasse-fisco.com/case/tasse-immobile-estero-affitto-calcolo-dichiarazione-730/37362/
Ho acquistato un piccolo immobile in Francia sito in un residence. Essendo il costruttore un italiano la maggior parte dei proprietari sono italiani. Tutti i piccoli appartamenti sono similari. Il residence è stato costruito nel 2000 circa ed io ho acquistato da un italiano che in allora aveva pagato l’appartamento circa 55.000 euro. Io ho acquistato questo appartamento nel 2018 ad una cifra più che doppia. La circolare 28/2012 dice giustamente che per evitare diversi trattamenti economici ai fini dell’applicazione dell’ivie può essere utilizzato il valore catastale. In Francia se ho ben capito si dovrebbe utilizzare il valore espresso alla voce Base della Taxe fonciere. Ora il vecchio proprietario utilizzando il prezzo di acquisto pagava qualcosa meno di 100 euro (taxe fonciere 2021 da sottrarre pari a 318 euro) ed io sia utilizzando il prezzo di acquisto sia utilizzando il valore indicato base nella taxe fonciere (nel mio caso 708) pagherei oltre 5 volte la tassa IVIE degli altri proprietari italiani di appartamenti nel mio stesso residence. Tenga presente che ancora oggi vi sono altri proprietari italiani nel residence che avendo appartamenti uguali al mio continuano a pagare poco meno di 100 euro di IVIE.
Ho visto che qualcuno considera il valore base moltiplicato per l’aliquota a vantaggio del comune e del dipartimento ( nel mio caso la somma delle due è di circa il 26% della base) e quindi procede a moltiplicare x 160 e quindi ad applicare lo 0,76%.
Ho un immobile in Francia, valore catastale 3890: come si calòcola l’IVIE?
mi sta dicendo che l’immobile di fatto non esiste, ma ha solo al momento sostenuto un costo per un investimento che non si sta realizzando?
E’ corretto pagare Invie per Immobile acquistato nel 2009 da persona fisica a Dubai su progetto in costruzione e non ancora terminato?
I pagamenti ad avanzamento lavori sono stati fatti tutti con regolari transizioni bancarie dall’ italia segnalate all’ Agenzia delle entrate..
Visto che il progetto non verrà probabilmente ultimato come è possibile “interrompere” l’imposizione fiscale su un patrimonio investito e perso?
no
Buongiorno, se sull’immobile c’è un mutuo, c’e una differenza per quanto riguarda l’ivie?
La norma colpisce la titolarità del diritto non l’effettivo utilizzo che da questo ne deriva
Buongiorno
sono nudo proprietario di un immobile in Bulgaria che è stato dato in usufrutto gratuito ad una società Bulgara.
In qualità di residente in Italia, devo pagare IVIE anche se non utilizzo il bene?
Saluti
è un po difficile avere una prima casa all’estero e non essere iscritti all’AIRE il che significa che non essendo piu residente in italia NON si deve pagare ne ivie ne ivafe. come la mettiamo?
italiano residente in cina e regolarmente iscritto all.aire, se pensa di comprare immobile in terzo stato iscritto in white list per metterlo in affitto, a che tassazioni andrei incontro considerandolo prima casa?
Vi segnalo che la White list è stata aggiornata con il DM del 9 agosto 2016
Pur avendo letto questo ed altri articoli riguardo gli immobili all’estero, mi resta il dubbio se il reddito dell’immobile estero non locato va dichiarato anche nel 730, oltre al quadro RW dell’unico, al rigo D4, codice 8.
Sono proprietario di un immobile all’estero nel quale vive mia moglie in sede permanente e continuativa. Secondo l’art.15 del TUIR dovrei godere dei benefici quale abitazione principale. Io però vivo e lavoro qui in Italia dove possiedo un immobile e dove risulto essere residente.
Domanda: sono tenuto a pagare l’IVIE in quanto già usufruisco delle detrazione per abitazione principale qui in Italia?
Grazie delle segnalazione Olga. Questo articolo deve essere sfuggito alla revisione… ora è stato corretto e speriamo sia più comprensibile per tutti.
I commenti sono qui anche per questo :-)
Ma qualcuno rilegge questi testi prima della pubblicazione? Ci sono tali e tanti errori che spesso si stenta addirittura a capire il senso delle frasi! E quindi non se ne ricava l’informazione che si cerca, e che si presume l’autore voglia fornire — il che è un gran peccato poiché rappresenta una perdita di tempo per entrambi.