Disdetta del contratto di affitto: senza sfratto si paga l’imposta di registro

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villa in affitto?Nel caso di disdetta ovvero risoluzione anticipata contratto d’affitto da parte del locatore (proprietario dell’immobile) nei confronti del locatario (affittuario) senza che vi sia un effettivo procedimento di sfratto per finita locazione in quanto si sta attendendo che il locatario lasci l’appartamento autonomamente il locatore (proprietario) sarà comunque tenuto a versare l’imposta di registro con aliquota del 2%  utilizzando il codice tributo 114T.

Il fisco (o Agenzia delle Entrate) ha infatti chiaramente espresso la sua posizione nella circolare n. 43 del 9 luglio 2007 nella quale si afferma che “È possibile infatti come nel caso esaminato con la risoluzione 154 del 2003 che l’occupazione del bene da parte del conduttore prosegua dopo la scadenza del contratto o, in generale, in assenza del contratto stesso, senza che l’altra parte abbia posto in essere alcuna azione volta al rilascio del bene.

In tale caso, si concretizza un comportamento che supera o contraddice la volontà eventualmente manifestata con la disdetta, facendo al contrario presumere la volontà di prosecuzione del rapporto. In questi casi, l’assimilazione delle indennità versate ai corrispettivi pattuiti per i contratti di locazione, anche ai fini del corretto trattamento fiscale, scaturisce da un accordo verbale intercorso tra le parti dal quale discende la legittimità del possesso del bene da parte del conduttore“.

Guida alla risoluzione anticipata del contratto

Potete consultare direttamente ilnuovo articolo dedicato alla Guida alla risoluzione anticipata del contratto di locazione dove troverete le modalità di rescissione del contratto con un focus su

  • Calcolo imposta di registro da chiedere a rimborso
  • predisposizione istanza di rimborso
  • registrazione della disdetta con modello 69 o modello telematico
  • comunicazione preventiva alla controparte.

Sfratto dell’inquilino

Nel caso in cui la disdetta non sia stata e l’inquilino ha solo interrotto il versamento dei canoni rendendosi di fatto morosa senza disdettare e lasciare la casa allora il proprietario dovrà valutare se procedere con la procedura di sfratto per morosità del conduttore.

Guida al versamento dell’imposta di registro

Vi consiglio di leggere la guida fiscale per il calcolo dell’imposta di registro nel caso di affitti e locazione di fabbricati strumentali immobili abitativi, fondi rustici e terreni edificabili.

Potete consultare grais anche le guide fiscali all’applicazione dell’imposta di registro nelle locazioni ed affitto di abitazioni.

Consulta anche la Guida Fiscale alla detrazione degli interessi passivi su mutuo da indicare in sede di dichiarazione e compilazione del modello 730 o del modello Unico.

Risoluzione Ministeriale 43_007

Testo Unico Registro

5 Commenti

  1. Spero di aver capito male : devo pagare l’imposta di registro in ogni caso, se non mando lo sfratto ? Mi sembra impossibile perchè sarebbe davvero una fregatura.

  2. Quello che abbiamo letto conferma (w l’italia!) che è il proprietario ad essere turlupinato dallo stato, in quanto obbligato a pagare le tasse su canoni di affitto che in realtà non prende!
    roba da far ridere tutta l’europa (e, tra poco, anche l’africa)
    mandi dal friul

  3. E’ così dimostrato che il povero, che non ha casa, paga due locazioni: una, giustamente al proprietario dell’immobile e, l’altra, al generoso Stato. Evviva l’Italia !

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