Aggiornato il 28 Aprile 2023
Fermo restando l’iscrizione alla gestione previdenziale da parte dello IAP o imprenditore agricolo professionale nel seguito vi riporto quale è la contribuzione a cui è soggetto ai fini INPS ed INAIL.
In calce trovate anche le novità 2020 introdotte dalla Legge di Bilancio 164 del 2019.
Contributi INAIL
Il contributo ordinario INAIL dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sull’annualità 2018 è pari a 768,50 euro per le zone normali. Per i territori montani e le zone svantaggiate invece è stata fissata la misura ridotta pari a 532,18 euro. Avi ivi della definizione di territori montani e aree svantaggiate potete fare riferimento all’articolo che trovate nel seguito dedicato alla qualifica di IAP dve ne abbiamo parlato.
Esonero contributivo a scaglioni
La legge di bilancio 2018 ha introdotto l’esonero triennale dal versamento dei contributi previdenziali a carico degli IAP purché di età inferiore ai 40 anni. L’esonero si applica ai coltivatori diretti agricoli professionali che si iscrivono per la prima volta alla gestione contributiva INPS dal primo gennaio 2018.
Nei primi tre anni di attività la decontribuzione INPS sarà pari al 100%, nel secondo anno al 66% e nel terzo anno al 50%. L’agevolazione quindi complessivamente dura 5 anni per cui è un importante contributo che l’erario attribuisce allo sviluppo dell’attività agricola sul territorio nazionale.
Nel seguito la tabella con i casi di esonero 2018 che potrebbe aiutarvi a comprendere meglio così come ripresa dal messaggio dell’INPS
Esonero ai sensi dell’articolo 1, commi 117 e 118, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
Come già comunicato con la circolare n. 36 del 28 febbraio 2018, l’esonero dal versamento dei contributi previsti per l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per coloro che saranno ammessi al beneficio, è quantificato nella misura di seguito indicata:
– esonero del 100% per i primi 36 mesi di attività;
– esonero del 66% per gli ulteriori 12 mesi di attività;
– esonero del 50% per gli ulteriori 12 mesi di attività.
L’esonero ha ad oggetto la quota per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e il contributo addizionale di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, cui sono tenuti l’imprenditore agricolo professionale ed il coltivatore diretto per l’intero nucleo. Sono esclusi, pertanto, dall’agevolazione i seguenti contributi:
il contributo di maternità, dovuto, ai sensi dell’articolo 66 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali;
il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti; si precisa che nell’ipotesi in cui il coltivatore diretto operi in zona montana o svantaggiata, tale contributo verrà calcolato e riscosso per intero come si evince dall’articolo 1, comma 117, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che stabilisce che l’esonero in argomento “non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.
Scadenze versamento contributi INPS
Il pagamento da effettuarsi con modello F24 dovrà essere effettuato, entro le seguenti scadenze:
– 16 luglio 2018;
– 17 settembre 2018;
– 16 novembre 2018;
– 16 gennaio 2019.
Domanda esonero Contributi INPS
L’INPS rende note nella seguente pagine le modalità di richiesta dell’agevolazione da parte die soggetti con meno di 40 anni di età nonché le scadenze per il versamento dell’eventuale contributo dovuto. Per le società agricole sarà necessario procedere con la relativa iscrizione tramite la presentazione di apposita domanda da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di inizio dell’attività.
Riporto direttamente dalla circolare INPS 14 del 2018 dell’INPS
Il calcolo dei contributi IVS dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali si basa sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito convenzionale indicate nella “Tabella D” allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, rimodulate a partire dal 1° luglio 1997 dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e convertite in euro, come da circolare n. 83 del 23 aprile 2002.
Ogni azienda è inclusa annualmente nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti e/o a quello determinato dall’allevamento degli animali. Per altri approfondimento circa i casi di esonero potete anche consultare la circolare INPS n. 36 del 28 febbraio 2018
Calcolo dei contributi INPS
L’ammontare dei contributi si effettua moltiplicando il reddito medio convenzionale – stabilito annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli – per il numero di giornate indicate nella citata “Tabella D”, in corrispondenza della fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l’azienda e applicando al risultato le aliquote percentuali di seguito riepilogate. La modalità di calcolo è disciplinata dall’articolo 7 della legge n. 233/90.
Con decreto 10 maggio 2018 del Direttore Generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – comunicato sulla GU Serie Generale n. 127 del 4 giugno 2018 – è stato determinato il reddito medio convenzionale, per l’anno 2018, in 57,60 euro.
Le aliquote da applicare al suddetto reddito sono state rideterminate dal decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, che all’articolo 24, comma 23, ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed anche, a partire dal 2013, per gli Imprenditori Agricoli Professionali iscritti alla relativa gestione autonoma dell’INPS, sono quelle di seguito riportate nelle Tabelle B e C.
Tabella B – Aliquota di finanziamento | ||||
Zona normale | Zona svantaggiata | |||
Anno | Maggiore di 21 anni | Minore di 21 anni | Maggiore di 21 anni | Minore di 21 anni |
2012 | 21,6% | 19,4% | 18,7% | 15,0% |
2013 | 22,0% | 20,2% | 19,6% | 16,5% |
2014 | 22,4% | 21,0% | 20,5% | 18,0% |
2015 | 22,8% | 21,8% | 21,4% | 19,5% |
2016 | 23,2% | 22,6% | 22,3% | 21,0% |
2017 | 23,6% | 23,4% | 23,2% | 22,5% |
dal 2018 | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% |
Tabella C – Aliquota di computo | |
Anni | Aliquota di computo |
2012 | 21,6% |
2013 | 22,0% |
2014 | 22,4% |
2015 | 22,8% |
2016 | 23,2% |
2017 | 23,6% |
dal 2018 | 24,0% |
Contributi 2018
Pertanto dall’anno 2018 l’aliquota da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali comprensiva del contributo addizionale del 2%, previsto dall’articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è la seguente:
- 24,0% per tutti senza distinzione né di ubicazione né di giovane età. Si precisa, inoltre, che l’importo del contributo addizionale, di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, per il 2018 è pari a 0,67 euro a giornata.
Contributo di maternità
Anche per l’anno 2018 il contributo annuo dovuto ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’erogazione dell’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio è fissato nella misura di 7,49 euro, ai sensi dell’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Tale contributo è dovuto, ai sensi dell’articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità), per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché per gli imprenditori agricoli professionali.
Contributi INAIL
Essendo stato raggiunto l’aumento dei contributi previsto dall’articolo 28 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, per il quinquennio 2001 – 2005, e fermo restando quanto stabilito dagli articoli 257 e 262 del T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il contributo di cui all’articolo 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni per l’anno 2018 resta fissato nella misura capitaria annua di
- 768,50 euro (per le zone normali)
- 532,18 euro (per i territori montani e le zone svantaggiate).
Con decreto 22 dicembre 2017 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha approvato la determina INAIL n. 388/2017, che ha fissato nella misura pari al 15,81% la riduzione dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disposti dall’articolo 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Tale riduzione dovrà essere applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall’INAIL.
Tabelle contributi anno 2018
Nell’allegato n. 1 he riporto qui di seguito sono riportati gli importi, le aliquote e le relative legende dei contributi in vigore nell’anno 2018 per le categorie interessate.
ALLEGATO 1
Contributo |
Zone normali |
Territori montani e zone svantaggiate |
1) Assicurazione IVS + addizionale IVS Legge 233/90
|
24% |
24% |
2) Addizionale IVS Legge 160/75 | € 0,67 | € 0,67 |
3) Indennità gravidanza e puerperio | € 7,49 | € 7,49 |
4) Assicurazione INAIL | € 768,50 | € 532,18 |
Legenda
Per la determinazione dei contributi di cui al punto 1 le relative percentuali sono calcolate in riferimento al “reddito medio convenzionale” che per l’anno 2018 è pari a € 57,60. L’addizionale fissa giornaliera di € 0,67 del punto 2 è calcolata nel limite massimo di n.156 giornate annue. I punti 3 e 4 rappresentano, rispettivamente, il contributo in cifra fissa pro-capite per l’assicurazione obbligatoria gravidanza/puerperio e per l’INAIL.
Gli imprenditori agricoli professionali (IAP) sono tenuti al pagamento dei contributi per l’assicurazione contro l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui ai punti 1 e 2 e al pagamento dei contributi per gravidanza e puerperio, di cui al punto 3, con esclusione della quota capitaria annua per l’assicurazione INAIL di cui al punto 4.
Modalità di pagamento: come si versano i contributi
Gli estremi per il pagamento mediante modelli F24 saranno disponibili nel Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli secondo le scadenze riportate in precedenza.
Agevolazioni (territori montani e zone svantaggiate)
Al fine dell’individuazione delle aree in argomento, nei confronti delle categorie dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, occorre fare riferimento all’articolo 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per i territori montani, e all’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per le zone agricole svantaggiate.
Novità 2020 IAP
La Manovra di Bilancio 2019 introduce l’esonero contributivo dall’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per i coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali IAP di età inferiore a 40 anni che risultano iscritti nella previdenza agricola tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.