Una piccola guida pratica per capire come sfruttare l’agevolazione fiscale sui finanziamenti in agricoltura che si sostanzia nella detrazione fiscale ai fini Irpef degli interessi passivi pagati sui mutui agrari contratti per l’acquisto di terreni agricoli o per allevamento o per l’ammodernamento o l’ampliamento della produttività. Vedremo quanto vale, quali sono i requisiti richiesti dal legislatore, quali sono i limiti di utilizzo e non in ultimo come si effettua la compilazione della dichiarazione dei redditi o se ci troveremo, come vedrete, l’importo direttamente nella nostra area riservata dove è presente il nostro 730 precompilato.
Come potete vedere dalla prima fase discendono diversi concetti e requisiti che cerchiamo di affrontarli in modo sintetico e pratico uno per uno cercando di fornirvi risposte alle domande ovvero richieste di chiarimento.
Mutuo Agrario: così e come funziona
Il mutuo agricolo è una modalità di reperimento delle risorse finanziarie che utilizzano le piccole o anche grandi aziende agricole per avviare la propria attività agricola o potenziarla per incrementarne la produttività. Può servire anche per l’acquisto di una azienda agricola o la ristrutturazione della propria per esempio delle stalle, o dei magazzini o degli impianti. Può servire anche per l’acquisto di nuove culture o l’ampliamento dello sfruttamento di quelle esistenti o per l’acquisto di capi di bestiame etc.
Da sapere che rispetto al mutuo per casa questo può essere erogato, stante il rispetto di alcune condizioni, anche in denaro contante il che mi sembrerebbe in contrasto con qualsiasi norma antiriciclaggio.
Inoltre la banca non richiede necessariamente una garanzia ipotecaria sul prestito a medio termine. Tuttavia potrebbero richiedervi la sottoscrizione di “cambiali agrarie” che sono soggette ad imposta di bollo ridotta rispetto alle cambiali normali.
Il mutuo può essere richiesto anche per imprese che lavorano nel settore dell’agroturismo o dell’agroindustriale.
Questo non significa che le imprese che sono al di fuori di questo ambito oggettivo di applicazione non potranno fare ricorso a finanziamenti ma solo che non potranno beneficiare di questa particolare categoria che prevede condizioni vantaggiose e detrazioni fiscali ad hoc.
L’erogazione avverrà sempre attraverso una valutazione economica del soggetto richiedente e saranno stabilite le principali caratteristiche per cui importo, piano di ammortamento, durata del mutuo, tasso di interesse fisso o variabile, con CAP o senza. Il consiglio che do è sempre quello di verificar sempre le condizioni con più istituti che potrebbero proporvi anche, nel caso di somme modeste l’erogazione di prestiti. Tuttavia mi interessa che voi sappiate e conosciate tutte le variabili che avete a disposizione in modo da poter valutare in autonomia quale conviene di più economicamente, al di la delle vostre esigenze.
Vantaggi del mutuo agrario rispetto al prestito
Possiamo dire che qualsiasi istituto bancario dovrebbe quanto meno sapere e proporvi oltre ad un prestito anche un mutuo agrario. Durante la fase di incontro e richiesta del fabbisogno finanziario la banca vi chiederà naturalmente le finalità del prestito oltre a porvi anche una serie di domande di rito. I due strumenti possono essere entrambi validi per fornirvi di provvista ma il mutuo agrario ha in sé alcuni vantaggi che possono essere riassunti nel fatto di poter:
- ottenere tassi di interesse ridotti rispetto a quelli di mercato proposti per altre tipologie di finanziamento
- disporre di denaro contante
- detrarre fiscalmente gli interessi e gli oneri connessi al mutuo
- pagare un’imposta sostitutiva sul mutuo in base a quanto disciplinato dall’articolo 12 del DPR 601/73.
(se ne avete altri potete segnalarli nei commenti)
In base all’articolo Art. 12 – Somme ammesse in deduzione dal reddito del DPR 601/73. Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Le predette somme possono essere imputate ad incremento delle quote sociali.
Somme ammesse in deduzione dal reddito (In vigore dal 01/01/2001) – Modificato da: Legge del 23/12/2000 n. 388 Articolo 6
“1. Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Le predette somme possono essere imputate ad incremento delle quote sociali.”
Sarà dovuta inoltre sull’atto notarile un’imposta sostitutiva ridotta rispetto all’imposta di registro proporzionale.
Detrazione fiscale Mutuo Agrario: cos’è e come funziona
Gli interessi passivi pagati a fronte dell’erogazione del finanziamento danno diritto ad una detrazione fiscale ai fini IRPEF nella misura del 19% dell’importo pagato e con il limite che vedremo sotto. Per avere diritto alla detrazione è necessario che il mutuo sia pagata da una persona fisica residenti nel territorio dello Stato Italiano o di altro Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
Per detrazione fiscale ai fini Irpef si intende detrazioni dall’imposta e non deduzione dal reddito imponibile. La detrazione vale solo ai fini del reddito delle persone fisiche.
Per interessi passivi si deve far rientrare anche quell’insieme di oneri accessori e di spese che abbiamo cercato di riassumere in un.altra guida dedicata propria ai costi e oneri accessori del mutuo detraibili fiscalmente.
Il mutuo concesso non può essere superiore alla somma del reddito dominicale e agrario rivalutati rispettivamente dell’80% e del 70%.
Esempio detrazione interessi sul mutuo agrario
Se prendiamo per esempio il caso di un contribuente che ha un terreno di proprietà e dichiara quindi nel quadro RA Terreni e Fabbricati del 730 o del modello redditi PF un redditi derivante dal terreno già rivalutato dell’80% pari a 500 euro. Supponiamo poi che abbai stipulato un mutuo agrario che lo abbia costretto a pagare 700 euro a fronte di mutuo.
La detrazione fiscale dovrà essere al più pari a 95 euro, pari al 19 per cento di 500 euro. L’indicazione del costo sostenuto andrà nel quadro RP dove sono inseriti gli oneri e le spese detraibili. In questo caso l’importo massimo che andrà indicato sarà pari a 500 euro.
L’art. 1, comma 512, della Legge n. 228 del 2012 inoltre ha concesso una ulteriore rivalutazione del 30% oltre a quelle viste per il reddito dominicale ed agrario.
La detrazione fiscale spetta indipendentemente dal fatto che il prestito o il mutuo o il finanziamento siano garantiti da ipoteca. Non siamo quindi, per intenderci meglio, nel caso della detrazione fiscale Irpef sugli interessi passivi per l’acquisto dell’abitazione principale o per la costruzione della prima casa. In quel caso viene richiesta si la garanzia (e oggi anche delle polizze vita caso morte).
La detrazione fiscale funziona fino all’azzeramento dei redditi dominicale ed agrario dichiarati. La detrazione vale indipendentemente dalla data di stipula del mutuo
Gli interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari sostenuti dalle società semplici sono detraibili, sempre nella misura del 19 per cento, dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla loro quota di partecipazione agli utili.
Compilazione Dichiarazione dei redditi 730
Questa posta rappresenta una delle tante informazioni che dovreste già trovarvi proposta nella vostra area riservata sul sito dell’agenzia delle entrate quando sarà il momento di scaricare la dichiarazione pre-compilata
Righi da E8 a E10 – Altre spese: indicare le spese desumibili dalla sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica contraddistinte dai codici da 8 a 39 e 99, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento e le spese contraddistinte dai codici 61 e 62, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 26 per cento.
Per indicare più di tre codici, occorre compilare un ulteriore modulo, secondo le istruzioni fornite nel paragrafo “Modelli aggiuntivi”, parte II, capitolo 7.
L’elenco dei codici è riportato nelle tabelle “Spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento”; “Spese per le quali spetta la detrazione del 26 per cento”, “Spese per le quali spetta la detrazione del 30 per cento” e “Spese per le quali spetta la detrazione del 35 per cento”, presenti all’inizio delle istruzioni relative alla Sezione I del quadro E.
Codice ‘11’ per gli interessi relativi a prestiti o mutui agrari.
La detrazione riguarda gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, viene calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati. L’importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 11;
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Esempio Detrazione Interessi passivi sul Mutuo
Reddito imponibile | |||||
35.000,00 | |||||
Scaglioni di reddito Irpef | Imposta da pagare Irpef | Limite Minimo | Limite Massimo | Aliquota Irpef (%) | Imposte calcolate |
Totale Imposte Lorde | Totale imposte Lorda | 9.620 | |||
Aliquota effettiva | 27% | ||||
Imposta Netta | 9.620 | ||||
Rata Mensile Mutuo | 350 | ||||
Interessi passivi pagati nell’anno | 4.200 | ||||
Detrazione Massima | 4.000 | ||||
Detrazione spettante (19%) | 760 | ||||
Risparmio mensile | 63 | ||||
Rata effettiva | 287 |
Fonte normativa detrazione interessi mutuo
Art. 15 del Tuir che riporto nel seguito: ” b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro.
L’acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l’originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
La detrazione spetta non oltre il periodo d’imposta nel corso del quale e’ variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresi, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto.
In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote;