Dichiarazione dei redditi unica congiunta 730 2022: convenienza e come compilarla

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730I coniugi possono presentare il  730 congiunto unico o dichiarazione dei redditi congiuntamente, il chè se a primo avviso potrebbe presentare un risparmio di tempo, in realtà offre anche vantaggi in termini di minori imposte e tasse da versare per il nucleo familiare, considerato nella sua interezza.

Giova ricordare infatti che la dichiarazione dei redditi sarà unica ma i moduli da compilare saranno distinti (come se avessimo due dichiarazioni dei redditi distinte) solo che andranno presentate insieme e andranno sommati algebricamente i risultati derivanti dalle componenti di reddito e spese. La dichiarazione potrà essere fatta anche On line o anche utilizzando il 730 Editabile.

Una prima precisazione importante: Se utilizzate il modello redditi PF non potrete presentarlo in forma congiunta.

Quando è possibile il modello congiunto 2021

E’ sufficiente che almeno uno dei due coniugi possa utilizzare il modello 730. Per fare un esempio banale se entrambi hanno la partita Iva non sarà possibile presentare il 730 congiunto. Nonostante la normativa sulle coppie di fatto non è ancora possibile presentare il 730 congiunto tuttavia lo possono presentare le coppie unite civilmente ma non le coppie conviventi.

Da sfatare il mito che i due redditi dichiarati formano un unico imponibile in quanto no vi sarebbe probabilmente convenienza a farla viste le aliquote crescenti , ma restano separati e saranno sempre tassati separatamente, tuttavia eventuali crediti potranno essere utilizzati da entrambi o richiesti a rimborso da entrambi.

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare, oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef. Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando “Scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef”, il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. In caso di dichiarazione in forma congiunta le schede per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef sono inserite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta.

Vantaggi della dichiarazione congiunta 

Il vantaggio principale consiste nel fatto che laddove uno dei due coniugi non abbia il datore di lavoro potrà beneficiare dell’immediata utilizzo dell’eventuale credito con cui uscirà nella dichiarazione congiunta. In caso di 730 presentato singolarmente dovrebbe sottostare ai tempi di utilizzo nella prossima dichiarazione o della richiesta a rimborso (diversi mesi).

La dichiarazione congiunta da diritto a sfruttare le detrazioni fiscale anche per quei soggetti cosiddetti incapienti, ossia che non hanno reddito imponibile sufficiente a sfruttare le detrazioni fiscali derivanti dagli oneri o le spese deducibili o detraibili ai fini IRPEF.

I Redditi tuttavia continuano ad essere tassati separatamente. Altro vantaggio risiede nel fatto che il coniuge, per esempio che ha il sostituto potrà richiedere il conguaglio IRPEF anche per l’altro coniuge che ne è sprovvisto.

Novità nel 730 congiunto 

La novità di rilievo è stata senza dubbio la possibilità di avvalersi della nuova dichiarazione dei redditi precompilata o 730 precompilato che prevede appunto una sessione di comunicazioni con date serrata per gli operanti del settore. Per i contribuenti l’unico vero problema verso i primi dell’anno è quello di raccogliere quante più informazioni possibili da comunicare al proprio datore di lavoro il quale a sua volta le fa confluire nel flusso telematico che va ad alimentare i database dell’anagrafe tributaria dell’agenzia delle entrata in cui sono custodite le vostre informazioni relativamente a deduzioni e detrazioni di imposta spettano a loro parere.

Chi può presentare il 730 congiunto e quando è possibile farlo

La dichiarazione può essere presentata in forma congiunta quando entrambi i coniugi possiedono esclusivamente i seguenti redditi e almeno uno dei due può utilizzare il Modello 730.
La dichiarazione può essere presentata in forma congiunta quando entrambi i coniugi possiedono esclusivamente redditi indicati nel paragrafo 3 e almeno uno dei due può utilizzare il Modello 730. Quando entrambi i coniugi hanno i requisiti per utilizzare il Modello 730 (paragrafo 3), possono presentarlo in forma congiunta al sostituto d’imposta di uno dei due oppure a un Caf o a un professionista abilitato. Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta se la dichiarazione viene presentata a un Caf o a un professionista abilitato.

Sono esclusi dall’applicazione del 730 congiunta in linea generale tutti i soggetti che hanno partita IVA. Per quello che concerne l’ambito soggettivo di applicazione infatti rientrano soltanto coniugi (nel seguito ci dedichiamo ai conviventi di fatto) che hanno prodotto nell’anno oggetto di dichiarazione redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi dei terreni e dei fabbricati, redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo arti e professioni senza partita IVA, prestazioni occasionali e altri redditi diversi e redditi soggetti a tassazione separata della stessa natura di quelli sopra.

Chi può utilizzare il 730

Possono procedere alla compilazione del modello 730 ossia possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nell’anno precedente ed oggetto di dichiarazione sono:  pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale), persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità), soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca, sacerdoti della Chiesa cattolica, giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.), persone impegnate in lavori socialmente utili;

Anche i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono rivolgersi: al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2013, a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio.

Anche il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno n al mese di giugno dell’anno n+1, lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.

Anche quando entrambi i coniugi hanno i requisiti per utilizzare il Modello 730  possono presentarlo in forma congiunta al sostituto d’imposta di uno dei due oppure a un CAF o a un professionista abilitato.

Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta se la dichiarazione viene presentata a un CAF o a un professionista abilitato.

Dal punto di vista delle scadenze ci sono Variazioni

I termini per la presentazione saranno gli stessi e la condizione per poter procedere con questa modalità prevede che almeno uno dei due coniugi abbia un datore di lavoro che sia funga da sostituto di imposta e provveda a recepire la dichiarazione dei redditi congiunta.

Potete consultare inoltre non solo la categoria dedicata alla compilazione del 730 o all’Unico come per esempio l’articolo dedicato all’elenco delle spese per la detrazione nella dichiarazione dei redditi in cui troverete tantissime voci che sono sicuro non credevate potevano detrarsi dalla dichiarazione dei redditi abbattendo così le tasse da versare.

Cosa comporta la presentazione della dichiarazione congiunta

Niente in particolare se non il fatto che subentra un regime di responsabilità solidale nel versamento delle imposte che ne scaturiscono e che sono indicate all’interno indipendentemente dal fatto che poi un avviso sia inoltrato ad uno e non all’altro dei coniugi anche perché si presuppone che vivano insieme.

Compilazione del frontespizio

Fermo restando le istruzioni in cui trovate tutto quasi quello che c’è da sapere al riguardo vi segnalo che dovrete indicate in questo caso particolare come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione. Chi presenta la dichiarazione congiunta è indicato come “dichiarante”  e deve indicarlo nel frontespizio della dichiarazione indicando “SI” nell’apposito spazio. In tal modo, le informazioni contenute nella dichiarazione del coniuge confluiscono nel 730 congiunto, disponibile e visualizzabile solo nell’area autenticata del dichiarante.

Il dichiarante coniuge che deve richiedere il conguaglio al proprio datore di lavoro o ente pensionistico deve barrare la casella “Dichiarante” e quella “Dichiarazione congiunta“. L’altro coniuge invece barra la casella “Coniuge dichiarante“.

Il coniuge inoltre non deve barrare e indicare i dati del sostituto nel riquadro mentre il dichiarante si.

Istruzioni per la dichiarazione dei redditi congiunta

Come abbiamo visto è possibile la presentazione a patto che i coniugi abbiano solo redditi che si possono dichiarare con tale modello e almeno uno dei due possa utilizzare il modello 730. Non sarà possibile per esempio se entrambi hanno la partita IVA.

ATTENZIONE: Non sarà possibile presentare tuttavia la dichiarazione dei redditi congiunta per conto di persone dichiarate incapaci compresi i minori e nel caso di decesso del coniuge avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Dichiarazione congiunta e Conviventi di fatto

Nel caso di conviventi di fatto la dichiarazione dei redditi Sotto il profilo soggettivo, possono presentare il modello 730 congiunto i due coniugi sposati con rito civile o religioso. Tuttavia, la legge 76/16 (cosiddetta legge Cirinnà) equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e che contengono le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi o negli atti amministrativi, si applicano anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. Per quanto riguarda, invece, le convivenze di fatto tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune, la legge Cirinnà non ha disposto l’equiparazione al matrimonio.

Pertanto, non potranno presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta i conviventi di fatto, ovvero non sposati o non uniti civilmente. Inoltre, non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Quali beni e redditi entrano in comunione dei beni

Potete leggere l’articolo di approfondimento legato a quali beni e redditi entrano in comunione legale.

Guida al nuovo 730 precompilato

Vi ricordo soprattutto di leggere l’articolo dedicato al nuovo 730 precompilato, dove troverete anche le modalità per procedere alla correzione di eventuali errori commessi.

Istruzioni compilazione 

Se entrambi i coniugi possiedono solo redditi indicati nel precedente paragrafo “Chi può presentare il modello 730” e almeno uno dei due può utilizzare il modello 730, i coniugi possono presentare il modello 730 in forma congiunta.

Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nella dichiarazione congiunta va indicato come “dichiarante” il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta negli altri casi.

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