I conviventi vantano diritti diversi a seconda si tratti di convivenze ovvero unioni civili o convivenze di fatto. Si pone il problema talvolta di capire come dimostrare di essere o essere stati conviventi del partner o del compagno per esercitare i propri diritti fornendone la prova dinnanzi alla legge ovvero ai familiari. Tipico esempio si verifica con l’apertura della successione ed il tentativo dei figli e aprenti in linea diretta di estromettere il convivente. Purtroppo per i figli non funziona così anche se è necessario che il convivente non commetta errori. Altro caso potrebbe essere anche un danno morale o patrimoniale cagionato da un convivente all’altro che può essere indennizzato.
Domanda: come dimostrare di essere convivente
Si deve fare una netta distinzione tra la convivenza civile mediante stipula del contratto di convivenza e riconoscimento dell’unione civile e la convivenza di fatto in quanto la prima attribuisce diritti e doveri tra le parti. Nella prima di diritti vantati da uno partner nei confronti dell’altro avranno una portata decisamente maggiore rispetto alla convivenza di fatto dove invece sono minori. Contratto che ricordiamo può essere stipulato tra due uomini o tra due donne. La Legge n. 76 del 20 maggio 2016 ha introdotto nell’ordinamento italiano l’istituto dell’unione civile tra due persone.
Dopo un primo periodo transitorio, in data 11 febbraio 2017, sono stati emanati i decreti attuativi della Legge n.76/2016.
Qui ci occupiamo sia di quali elementi raccogliere per la dimostrazione della convivenza di fatto e quali per la dimostrare di essere uniti civilmente. Sarà necessario richiedere presso ufficio anagrafe del comune di residenza dei conventi un certificato di stato di famiglia.
Convivente di fatto
Ricordiamo alcuni importanti diritti anche del convivente di fatto che seppur diritti sono tutelati come per esempio nel caso della pensione di reversibilità, le indennità, o il TFR – trattamento di fine rapporto si ha diritto a percepire eventuali indennità spettanti per il risarcimento dei danni al pari del diritto che spetterebbe al coniuge. Oppure l’abitazione nella quale i due conviventi di fatto avevano la propria residenza legale la legge riconosce in caso di morte del partner il diritto al partner rimasto in vita di poter continuare a risiedere nell’abitazione per due anni oppure per una durata pari alla convivenza e fino ad un massimo di cinque anni. Come vedete non sono gli stessi diritti e doveri riconosciuti al coniuge (a meno che non si stipulino dei veri e propri contratti di convivenza attraverso un notaio)
Lo stato di famiglia è l’unico documento che attesta legalmente la convivenza. L’attuale normativa vigente stabilisce che “agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”. Questa certificazione non è sempre stata ritenuta di per sé sufficiente ai fini del riconoscimento di uno specifico diritto a favore del convivente, soprattutto quando è necessario dimostrare una stabilità della convivenza e una reciproca solidarietà tra i conviventi.
Il problema si pone quando le storie nascono e finiscono o quando per esempio si è stati insieme per anni e la storia è finita o anche il caso in cui per esempio i partner hanno deciso di mantenere le residenze in due case diverse (magari per motivi fiscali) pur avendo la stessa dimora e abitando insieme.
Il rapporto tuttavia dovrebbe essere caratterizzato da stabilità e da mutua assistenza. Fornire prova di questo non è però facile.
Rilascio Stati di Famiglia
Una volta che conoscete la differenza tra Stato di Famiglia e Nucleo familiare potete leggere gli articoli correlati che potrebbero farvi scoprire risparmi ed agevolazioni legati proprio a questi due concetti
Unioni Civili ovvero Conviventi uniti civilmente
Requisiti richiesti per l’iscrizione al registro delle unioni civili
Le due persone devono dichiarare:
- di non avere vincoli matrimoniali o di unioni civile tra persone dello stesso genere;
- di non essere interdetti per infermità di mente, neppure per sentenza non passata in giudicato;
- di non essere sottoposti a procedimento di interdizione in virtù del promovimento della relativa istanza;
- di non essere tra loro ascendenti o discendenti in linea retta;
- di non essere tra loro fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini;
- di non essere tra loro zio e nipote o zia e nipote;
- di non essere tra loro affini in linea retta, neppure per matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;
- di non essere tra loro affini in linea collaterale in secondo grado;
- di non essere tra loro adottanti, adottati né loro discendenti;
- di non essere figli adottivi della stessa persona;
- di non essere tra loro adottato e figlio dell’adottante;
- di non essere tra loro adottato e coniuge dell’adottante né adottante e coniuge dell’adottato;
- di non essere stati condannati per sentenza definitiva per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia stato coniugato o unito civilmente con uno di
loro; - di non essere stati condannati per sentenza non definitiva per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia stato coniugato o unito civilmente
con uno di loro, né di essere stati sottoposti a rinvio a giudizio o a misura cautelare per uno di tali delitti; - di voler costituire, mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale dello stato civile, l’unione civile tra di loro
Registri locali sulle convivenze
La tendenza di molti comuni è quella di istituire registri locali sulle convivenze. Ovviamente, l’iscrizione a tali registri non attribuisce ai conviventi diritti specifici: il riconoscimento di diritti (patrimoniali e/o successori), in mancanza di esplicita volontà delle parti, è competenza esclusiva della legislazione statale (che, peraltro, attualmente li riconosce solo alle persone coniugate). I comuni, tra l’altro, non hanno alcuna potestà legislativa.
Tuttavia, l’iscrizione a questi registri potrebbe rivelarsi utile proprio per dimostrare lo status di convivente, in tutti quei casi nei quali norme di legge ovvero la giurisprudenza riconoscono particolari diritti anche ai conviventi.
Va segnalata, inoltre, la tendenza di molti comuni a istituire registri locali sulle convivenze. Ovviamente, l’iscrizione a tali registri non attribuisce ai conviventi diritti specifici: il riconoscimento di diritti (patrimoniali e/o successori), in mancanza di esplicita volontà delle parti, è competenza esclusiva della legislazione statale (che, peraltro, attualmente li riconosce solo alle persone coniugate). I comuni, tra l’altro, non hanno alcuna potestà legislativa.
L’iscrizione a un registro delle convivenze civili istituto presso molti comuni non attribuisce particolari diritti ai conviventi ma serve a dimostrare la convivenza di fatto che ha dei risvolti. Per esempio nel caso del decesso di un convivente l’altro ha diritto di continuare ad abitare per un periodo di tempo e non potrà essere allontanato di casa dagli eredi del de cuius.
L’iscrizione in questi registri serve quindi a dimostrare lo “status” di convivente, in tutti quei casi nei quali norme di legge ovvero la giurisprudenza riconoscono particolari diritti anche ai conviventi.
Se questi ultimi vogliono riconoscersi reciproci diritti di carattere patrimoniale, attualmente possono ricorrere solo a singoli contratti di diritto civile (ad esempio una donazione, una cessione, un comodato, altro) ovvero a un contratto di convivenza.
Nel seguito vi segnalo quelli istituiti nei comuni di Roma o Milano a titolo di esempio.
Registri Convivenze Milano
Registri convivenze Comune di Roma
Certificazione e dichiarazione della convivenza di fatto
Dichiarazione Convivenza di fatto (word)
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze
DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE
CONVIVENZA DI FATTO
(Legge 20 maggio 2016, n. 76)
Al Servizio Anagrafe
del Comune di ______
I sottoscritti:
1. ………………………………………….. nato/a …………………………. il ……………..….;
2. ………………………………………….. nato/a …………………………. il ……………..….;
CHIEDONO
di costituire una Convivenza di Fatto ai sensi della legge n. 76/2016.
Consapevoli delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt.75 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000;
Ai fini della costituzione di una convivenza di fatto ai sensi dell’art.1 commi 36 e seguenti della
Legge 20.5.2016, n.76;
DICHIARANO
1. di coabitare ed essere iscritti sul medesimo stato di famiglia anagrafico nel Comune di Milano;
2. di essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza, morale e
materiale, ai sensi dell’art.1 comma 36 della Legge n. 76/2016;
3. di non essere vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione
civile tra loro o con altre persone, ai sensi dell’art.1 comma 36 della Legge n. 76/2016;
4. di essere a conoscenza del fatto che, qualora cessi la situazione di coabitazione o di residenza di
uno dei soggetti o in caso di matrimonio o unione civile, l’ufficio addetto provvederà alla
cancellazione d’ufficio della Convivenza di Fatto;
Dichiarano, altresì, di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
istanza viene resa.
Comune di, …………………..
______________________ ______________________
(Firma del dichiarante) (Firma del dichiarante )
Si allegano le copie dei documenti di identità dei sottoscrittori
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze
Figli nati da precedenti Matrimoni
Spesso si fa ricorso all’atto di donazione al convivente in presenza di figli nati da matrimoni precedenti per tutelare il convivente dal diritto vantato dai figli sull’abitazione del padre per esempio e per dare pieno titolo di godere dell’abitazione al convivente. I rapporti infatti tra i figli nati da precedenti matrimoni e l’attuale convivente non sono sempre dei migliori ed il convivente potrebbe trovare costretta a lasciare l’abitazione entro poco tempo un tempo ben definito dalla legge come come abbiamo già affrontato nel’articolo dedicato all’eredità spettante al convivente (che trovate qui sotto in calce).
In tal modo viene donato il diritto di usufrutto al convivente e solo alla sua morte i figli potranno esercitare il pieno diritto di proprietà sulla casa. Potranno venderla nel frattempo ma la casa sarà comunque gravata dal diritto di usufrutto.
Quali diritto sull’eredità da parte del convivente
Riferimenti normativi:
L.286/2006 testo unico delle imposte sulle donazioni.
DPR 131 del 1986 o testo unico delle imposte di registro.
CM 38 del 2005 e CM 44 del 2001.
Ha me tutte queste cose ha secondo ciò che si è subito sembrano solo confusioni. Perché occorre rispondere ha reati commessi in precedenza e credo che nessuno possa decidere. Ecco perché esiste anche cancellazione di un matrimonio mai esistito. Ma non solo! E perciò tutto ci marcia anche pure per denaro dove poi chi ci rimette e il solito giusto.