Esistono diversi modi di lasciarsi che hanno tempi e modalità di realizzo diversi in quanto posso contemplare la presenza di figure che richiedono il pagamento di onorari e che hanno ripercussioni anche sulla gestione della pensione del coniuge rimasto in vita con effetti economici anche sui figli oppure tempi di attesa che incidono sulla salute mentale dei coniugi interessi da separazione e divorzio.
Molto dipenderà anche dal regime scelto per la separazione dei beni o la comunione legale e anche alle vicende che i patrimoni dei singoli hanno avuto prima e dopo le nozze
I modi di lasciarsi possono essere distinti in base all’intensità con cui si manifesta a crisi del matrimonio sono diversi e nel seguito riepilogati:
- Separazione consensuale
- Separazione giudiziale
- Accordo al Comune dinnanzi al Sindaco
- Divorzio congiunto
- Divorzio giudiziale
- Divorzio Breve
- Negoziazione assistita
Separazione consensuale
Il sogno di tutti i mariti e le mogli è la separazione consensuale che si attua quanto entrambi son allineati sulle modalità di gestione del proprio patrimonio, della casa, delle visite dei figli e del loro mantenimento e gestione.
Tuttavia qualora i coniugi siano allineati su tutti possono definire un accoro consensuale e presentarlo al Tribunale per richiederne l’omologa. Dopo l’omologia quell’accordo dovrà essere rispettato da entrambi i genitori ma potrà anche essere modificato successivamente. Con quell’accordo in pratica il Giudice da diritto ad uno dei due coniugi di lasciare il nucleo familiare e vivere in altra abitazione senza che venga denunciato dall’altro per abbandono del tetto coniugale. Durante il matrimonio infatti si ha il dovere di risiedere con la propria moglie ed i figli. Inoltre i due patrimoni si separano per cui ancelle vicende successive non hanno più alcun riflesso se non sul titolare del diritto di proprietà. Per fare un esempio la vendita o l’acquisto di beni immobili non avranno più effetti se non in capo al soggetto acquirente o venditore.
L’iter prevede la presentazione di un ricorso al Comune di residenza del nucleo familiare. Il Sindaco, una volta ricevuta l’istanza, invita a comparire i coniugi dopo 30 giorni dalla notifica ed eventualmente omologa l’accordo.
Il vantaggio di questa tipologia di separazione consensuale è che si risparmiano gli onorari dell’avvocato che tra una riunione e due altra, la stesura dell’accordo, gli incontri potrebbe richiedervi anche diverse migliaia di euro che variano a seconda della complessità e l’impegno che richiede la definizione di un accordo con le parti. Quanto più grande è il patrimonio e complessa la definizione di accordi e l’impossibilità di trovare un accordo conciliando e negoziando con gli avvocati, tanto più onerosa sarà la parcella dell’avvocato che vi assiste. Nel caso di separazione consensuale al Comune le spese sono di 16 euro ogni 4 facciate di accordo e 16 euro di diritto fisso.
Altro vantaggio consiste nel poter scegliere, con il consenso dell’altro coniuge le modalità di gestione dei figli. Vi sono genitori che non vogliono prendersi cura dei figli o almeno non adempiere come si dovrebbe incontrando persino il fiore delle madri (e viceversa naturalmente) per cui l’accordo potrebbe essere caratterizzati da squilibri patrimoniali e gestionali dei figli che siano soddisfacenti per entrambi.
Vi sono poi mariti che non hanno intenzione di far emergere patrimoni particolari mai celati alle mogli per cui preferiscono passare per un accordo consensuale perchè strategicamente vedono in questo della convenienza economica.
Lo svantaggio consiste nel fatto che risiede di dover stendere un accordo che deve essere conforme ai dettami legislativi e può essere fatto solo in presenza di figli (di entrambi i coniugi interessati) minorenni o maggiorenni ma non autosufficienti economicamente
Se dovessi dare una parola a questa modalità di separazione direi impossibile. In classe dei miei figli genitori si sono denunciati perchè volevano cambiare la scuola al figlio. Nelle lettere scritte dagli avvocati trapela un’odio che non fa altro che compromettere ulteriormente la gestione e la serenità dei figli, sacrificata solo per avere ragione e prevalere sulle decisioni dell’altro coniuge.
Il consiglio che posso se scegliete questa strada è comunque di fare riferimento ad un avvocato che vi assista o quanto meno che vi guidi nella stesura del ricorso al Tribunale.
Sul versante del patrimonio la storica sentenza n. 11504/2017 ha chiarito che l’assegno di mantenimento della moglie deve essere parametrato alle effettive esigenze e non al tenore di vita precedente esistente al momento del matrimonio. Hanno impiegato solamente 40 anni per capire che stavano creando la nuova classe di genitori poveri e coniugi separati con tre stipendi (quello personale, l’assegno del marito e la paghetta dei genitori) che ancora oggi si può parlare di frattura sociale tra genitori separati e coniugati.
Negoziazione Assistita
La negoziazione assistita è un altra opzione per lasciarsi che prevede al pari della separazione consensuale la presenza di due o più avvocati – almeno uno per parte – che definiscono un accordo e lo trasmettono al Pubblico Ministero del Tribunale Civile competente in base alla residenza dei coniugi. laddove non vi siano figli il PM valuta la correttezza formale dell’accordo e da il consenso. In presenza dei figli è obbligato a verificare la tutela dei loro interessi siano essi maggiori o minori di età o dipendenti o indipendenti economicamente.
La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio (Divorzio per intenderci), di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Il secondo comma dell’articolo 6 del Decreto Legge n. 132/2012 Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
3. L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’avvocato della parte e’ obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’articolo 5.
Sanzioni per i legali che violano le tempistiche di trasmissione
All’avvocato che viola l’obbligo di cui al comma 3, secondo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
I tempi di perfezionamento della separazione o divorzio con negoziazione assistita come potete leggere sono relativamente brevi nel senso che i legali, una volta ricevuto l’assenso all’accordo lo trasmetteranno entro 10 giorni al Tribunale Civile ed avrà effetto immediato tra le parti.
Divorzio Breve Giudiziale
È l’ultima novità in campo di divorzi e introdotto nel 2015 per opera della Legge n. 55 del 2015 che soddisfa le richieste da parte dei divorziati di vedere riconosciuta la propria separazione legale in tempi adeguati. I tempi medi di divorzio infatti prima dell’avvento del divorzio breve erano circa di 3 anni. Con il divorzio breve è possibile avere lo status di divorziato, con tutte le conseguenze civilistiche e fiscali connesse, già in prima udienza, agevolando così il percorso, sempre difficile che porta due persone a non avere più diritti gli uni verso gli altri se non nel caso in cui vi siano gli interessi di proli e figli da tutelare. La verità è resterà sempre questa: quello che lega due persone indissolubilmente per la vita sono i figli, al di là delle promesse e dei ricordi.
Anche nel divorzio vi sono diverse tipologie ed ognuna ha diversi pregi e difetti. Nel caso del divorzio per l’appunto si è cercato nel corso degli anni di mettere mano sia all’assegno di mantenimento sia alla durata per l’ottenimento. Su entrambi i versanti si sono avuti passi importanti. L’adeguamento dell’assegno non è più legato al mantenimento del tenore di vita ma all’autosufficienza economica. Sul fronte della durata viene introdotto il divorzio breve che può essere sia congiunto (se ancora andate d’accordo) o giudiziale (se sono iniziati a volare i piatti per casi e le vostre urla giungono facilmente fino ai suoceri).
Divorzio congiunto
Soluzione analoga a quella della separazione si realizza quando i coniugi sono in comune su tutto (casa, assegno visite figli, vacanze, scuole, attività ludiche e sportive, natali, vacanze, ferie, etc etc)….utopia? Forse, ma nel caso non siate così fortunati da avere a disposizione un coniuge con cui potete avere il lusso di permettervi questo il divorzio congiunto diviene un’opzione economica e breve…la migliore soluzione al momento. È sufficiente la presentazione di un’istanza al Giudice del comune di residenza dei coniugi e alla prima udienza il Giudice potrà accogliere le richieste dei coniugi. Se vi sono figli andrà a verificare comunque che i loro interessi siano tutelati come anche il diritto e dovere dei genitori di crescerli e assisterli oltreché provvedere ai loro bisogni fino alla loro indipendenza economica.
Divorzio Giudiziale
Il Divorzio breve giudiziale può essere attivato trascorso un anno dalla prima udienza per la dichiarazione della separazione legale. Esiste quindi comunque un periodo minimo prima dell’ottenimento del divorzio. Quel periodo minimo che può servire per riprendere le giuste misure ed analizzare a mente fredda la strada che si sta intraprendendo. Si parla del cosiddetto periodo di riflessione. In questo caso come per la separazione legale il coinvolgimento di un legale per la presentazione del ricorso al Giudice del tribunale competente è obbligatoria oltreché utile.
Negoziazione assistita
Si colloca tra la separazione consensuale e il divorzio congiunto e consiste nell’incaricare ciascuno il proprio legale e procedere con la separazione; si inizia con la certificazione di un accordo di separazione tra i coniugi che viene da loro sottoscritto e trasmesso al PM; non è determinante la presenza di figli minori o maggiori ma non indipendenti economicamente in quanto laddove vi siano il Pubblico Ministero altre a verificare la presenza ed il rispetto dei requisiti formali del ricorso dovrà anche verificare che gli accordi presi dinnanzi agli avvocati siano stati posti in essere soprattutto nell’interessi dei figli, indipendentemente dalla loro età. il presupposto affinché si possa porre in essere una negoziazione assistita è che vi siano alcuni elementi almeno di condivisione tra coniugi altrimenti è una perdita di tempo. Una volta accolto il ricorso da parte del PM i legali dovranno inviarlo entro 10 giorni al Tribunale di Stato Civile.
Convivenza: come lasciarsi
Nel caso di coppie con o senza figli le modalità di separazione sono diverse in quanto anche in questo caso si potrà avere una separazione consensuale o giudiziale ma solo nel caso in cui siano riconosciute giuridicamente: in altre parole, laddove i coniugi abbiano precedentemente richiesto l’attribuzione dello status di unione civile presso il Comune allora anche la separazione dovrà seguire lo stesso iter. Le unioni civili infatti instaurano diritti e dovermi molto similari a quelli previsti tra coniugi: i due infatti hanno l’obbligo della reciproca assistenza, dimora, assistenza morale e materiale, la partecipazione economica secondo le proprie possibilità e il dovere di concordare l’indirizzo e dell’educazione della famiglia.
In questi casi ci si lascia come nel caso di un contratto ossia per recesso, risoluzione unilaterale o per accordo tra le parti. Naturalmente nel caso di unione civile in comunione legale dei beni si avrà anche una separazione che prevedrà lo scioglimento degli effetti della comunione legale dei beni.
A titolo di esempio la casa dei conviventi nel caso in cui il proprietario muoia resta nella disponibilità del convivente rimasto in vita per il periodo maggiore tra due anni e la durata della convivenza se superiore ma non oltre i cinque anni dalla morte del convivente e sempreché non instauri altra convivenza o rapporto.
Unioni Civili e coppie di fatto
Le stesse norme previste per le separazioni consensuali si applicano anche alle unioni civili e coppie di fatto. Per le coppie di fatto si parlerà però di recesso unilaterale o accordo tra le parti in quanto, ahimè ,anche qui possono esserci degli interessi economici da tutelare o rivendicare. Anche qui valgono le stesse considerazione viste sopra e si applicano le stesse norme.
Convivenza e Unioni Civili: diritti e doveri sulla casa
Nel caso di coppie con o senza figli le modalità di separazione sono diverse in quanto anche in questo caso si potrà avere una separazione consensuale o giudiziale ma solo nel caso in cui siano riconosciute giuridicamente: in altre parole, laddove i coniugi abbiano precedentemente richiesto l’attribuzione dello status di unione civile presso il Comune allora anche la separazione dovrà seguire lo stesso iter. Le unioni civili infatti instaurano diritti e dovermi molto similari a quelli previsti tra coniugi: i due infatti hanno l’obbligo della reciproca assistenza, dimora, assistenza morale e materiale, la partecipazione economica secondo le proprie possibilità e il dovere di concordare l’indirizzo e dell’educazione della famiglia.
In questi casi ci si lascia come nel caso di un contratto ossia per recesso, risoluzione unilaterale o per accordo tra le parti. Naturalmente nel caso di unione civile in comunione legale dei beni si avrà anche una separazione che prevedrà lo scioglimento degli effetti della comunione legale dei beni.
A titolo di esempio la casa dei conviventi nel caso in cui il proprietario muoia resta nella disponibilità del convivente rimasto in vita per il periodo maggiore tra due anni e la durata della convivenza se superiore ma non oltre i cinque anni dalla morte del convivente e semprechè non instauri altra convivenza o rapporto.