Pagamenti in Contanti 2020: Novità, Limite, Adempimenti, Come funzionano, Rischi ed Opportunità

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

Con la Legge di Bilancio 2019 sono introdotte alcune novità in merito al limite di utilizzo del contante per l’effettuazione di acquisti in Italia e all’Estero attualmente fissato a 3 mila euro per singolo pagamento o transazioni frazionate artificiosamente ma collegate tra loro. Nel seguito forniamo alcuni importanti chiarimenti per evitare di doversi esporre a rischi di contestazione da parte dell’agenzia delle entrate e di non ricadere nell’ambito di applicazione della normativa sull’antiriciclaggio che ha porterebbe ad una serie di sanzioni piuttosto elevate a cui si accenna nel seguito.

La normativa si applica a tutti gli acquisti, ergo a tutti pagamenti, sia di prodotti sia di servizi o di forniture effettuati nel territorio della repubblica italiana da cittadini Italiani o anche Comunitari o appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

Il limite attualmente fissato nell’utilizzo del contante è di 3 mila euro ed è stato definito dalla Legge di Stabilità in vigore dal primo gennaio 2016. La fonte normativa attualmente è l’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 231 del 2007.

Prima il limite al pagamento in contanti era di 15 mila euro e in Italia con le violette da 500 euro si viaggiava che era una bellezza, poi hanno capito che stavano portando fuori talmente tanti soldi che avrebbero dovuto chiedere un aumento di moneta alla BCE così lo hanno portato a 10 mila euro, come se fossero pochi.

Scrissi al tempo un articolo dedicato alla tracciabilità dei pagamenti.  Va detto che il Pd al tempo è stato uno dei partiti politici sostenitori della norma sull’abbassamento della soglia del contante va detto che nonostante sia stato un fautore  nella pratica chi l’ha introdotta è stato Monti on il decreto Salva Italia che dopo hanno rapidamente proceduto a estromettere dal Governo prima che prendesse il sopravvento il tecnico sul politicante.

La finalità è quella di favorire la tracciabilità dei pagamenti attraverso il divieto di trasferimenti, anche frazionati, di contante, di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, a meno che il trasferimento non avvenga per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste italiane spa.

Inoltre gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari, inclusi i vaglia della Banca d’Italia, devono essere emessi con la clausola di non trasferibilità, mentre i libretti di deposito al portatore devono essere estinti, oppure il loro saldo ridotto al di sotto della soglia.

Polemiche a parte ci fanno venire solo il sangue amaro vi segnalo la guida all’uso del contante con i casi in cui la limitazione non opera e quando si deve stare attenti per incorrere in sanzioni.

Deroga al limite dei 3 mila euro

Esiste la possibilità di derogare al limite di 3.000 euro ma questa possibilità è attribuita solo ai cittadini non Italiani con residenza diversa da quella Italiana. Sono escluse anche le operazioni poste in essere da soggetti diversi.

Inoltre sono stati previsti dei settori che per non essere penalizzati godono di deroghe specifiche al rispetto di questa normativa così come previsto dall’art. 3, commi 1 e 2, del D.L. n. 16/2012

Decreto-legge del 02_03_2012 n. 16

In virtù di questo derogano alle disposizioni di cui sopra per cui anche per pagamenti superiori a 3 mila euro i seguenti soggetti che prestano attività di vendita di prodotti o prestazioni di servizi  nei confronti di cittadini stranieri (UE o extra UE), a condizione che vengano effettuati alcuni specifici adempimenti:

  • commercianti al minuto e soggetti assimilati ex art. 22, D.P.R. n. 633/1972 come per esempio bar e ristoranti
  • agenzie di viaggio e turismo ex art. 74-ter, D.P.R. n. 633/1972

Al di fuori di queste attività se si supera la soglia di 3 mila euro di incasso per esempio da uno straniero estiva si rientra nell’ambito di applicazione della norma per cui e ci si esporrà alle disposizioni previste dall’art. 49 delle Legge antiriciclaggio.

Nel caso invece dei soggetti derogati sopra invece si dovrà comunque richiedere il documento di identità o del passaporto al cliente e richiedere la compilazione dell’autocertificazione prevista dall’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 in cui si attesta che non è cittadino italiano e che la sua residenza è ubicata fuori dal territorio dello Stato.

Laddove poi la somma di denaro incassata sia superiore a 14.999,99 euro si dovrà effettuare apposta comunicazione con il modello polivalente in cui indicare anche gli estremi del conto corrente che sarà utilizzato. L’incasso dovrà avvenire entro il giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Per approfondire leggi il nuovo articolo dedicato proprio a:

Pagamenti in Contanti dagli stranieri: come comportarsi

La comunicazione dovrà essere effettuata secondo le disposizioni contenute nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 45160/2012 e n. 89780/2012.

Dividere le operazioni: divieto di frazionamento

Spesso la prima cosa che viene in mente per evitare di ricadere nella norma è quella di frazionare l’operazione tuttavia è vietato. Per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico di importo pari o superiore a 15.000 euro, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente di importo inferiore al limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni. Tale soglia viene verificata considerando tutte le sedi dell’intermediario.

Come funziona la deroga fino a 10 mila euro

La deroga è ammessa solo a patto che il venditore  del prodotto o il prestatore del servizio si faccia consegnare copia del documento valido di indennità del cliente acquirente e un’autocertificazione sulla residenza e cittadinanza non Italiana ma estera.

Una volta ricevuto il pagamento dallo straniero, cliente o committente stereo avrebbe dovuto versarlo entro la scadenza del primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione in un conto corrente a lui intestato presso una banca italiana  finanziario, consegnando a quest’ultimo copia della ricevuta della comunicazione con la quale è stato indicato all’Agenzia delle Entrate il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare per potersi avvalere della deroga al limite ordinario di utilizzo del contante.

Adempimento del venditore

Il venditore per procedere all’incasso in contanti del venditore che potrebbe essere un russacchiotto o un giapponesino in mancanza dovrà preoccuparsi di richiedere una fotocopia del passaporto del cessionario o del committente.

Successivamente dovrà anche far firmare al venditore un’autocertificazione attestante che non ha né la cittadinanza Italiana né la residenza nel territorio della Repubblica Italiana.

Entro il giorno feriale successivo al pagamento dovrà versare il contante in un conto corrente italiano a lui intestato a cui dovrà fornire anche la copia della documentazione acquisita. Sarà la banca stessa al momento dell’incasso a richiedergli la provenienza del denaro facendogli firmare a sua volta un apposito modulo sull’antiriciclaggio.

A quali acquisti si applica: tipologie

Tale divieto si applica prima di tutto anche ai commercianti al minuto per cui anche ai negozianti o esercenti attività commerciali

Per quello che concerne l’ambito oggettivo di applicazione della Legge e quindi alla tipologia di acquisti di beni cui il divieto si riferisce questi sono:

  • commercianti al minuto
  • negozi o esercizi commerciali
  • vendite a domicilio
  • vendite per corrispondenza
  • distributori automatici
  • ambulanti
  • prestazioni alberghiere
  • somministrazioni di alimenti e bevande
  • mense aziendali
  • prestazioni di trasporto di persone o cose
  • prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie
  • operazioni esenti Iva ex art. 10 del D.P.R. 633/1972
  • attività turistiche come viaggi, visite guidate organizzate agenzie di viaggi
  • prestazioni di servizi di telecomunicazione, televisive o radiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.

Novità dalla Legge di Bilancio 2019

Possiamo dire che vi siete fatti un’idea del nuovo governo Lega-5 Stelle….secondo voi questo limite lo hanno alzato o abbassato?…..dai che ci arrivate senza leggerlo….indovinate un pò….

Il limite di 10 mila euro è stata alzato a 15 mila euro per effetto del comma 245 della Legge di Bilancio 2019 che modifica il sopra citato art. 49 comma 1 D.Lgs. 231/2007.

Vi segnalo anche la nuova Manovra economica 2017 è stato consentito di regolarizzare i prelievi e versamenti di contante con il pagamento di un’imposta rispettivamente del 35% e del 15% nel caso vi foste per così dire sbagliati :-)

Un pò di Storia sull’uso del contante

In origine con la Legge 197 del 1991 venne finalmente istituito un limite che era pari però a 12.500 euro e fu la prima svolta epocale. Successivamente la disciplina sull’uso del contante, come potrete immaginare, ha subito una serie innumerevole di modifiche e potrete capire perché visto che dietro queste limitazioni gira tutto il nero che gira per l’Italia per cui gli interessi in gioco sono notevole. Già dal primo gennaio 2016 la soglia di mille euro viene aumentata a 3 mila euro limitatamente al trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore effettuato a qualsiasi titolo e con qualsiasi valuta tra soggetti diversi.

Al fine di assicurare la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il D.L. n. 201/2011 aveva abbassato la soglia massima per l’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore da 2.500 a 999,99 euro, con decorrenza dal 6 dicembre 2011; successivamente, con la legge di Stabilità 2016, il limite è stato riportato a 2.999,99 euro.

Multe e sanzioni in caso di errori: Sanzioni in caso di inosservanza dell’utilizzo sul limite del contante oltre i mille euro (3 mila dal 2016)

Per il periodo tra il 6 dicembre ed il 31 dicembre 2011 (con il decreto mille proroghe tale termine è slittato al 31 gennaio 2012) non sono comminate sanzioni in caso di errore mentre dal primo gennaio tanto per farvi un’idea ci vanno giù pesanti in quanto sono da un minimo dell’1 per cento a un massimo del 40 per cento (dall’1% al 40%) quando l’importo trasferito è compreso tra i mille e 50 mila euro mentre salirà tra il 5% ed il 40% in caso di trasferimenti di importi superiori.
La sanzione minima è comunque di 3.000 euro tanto per non andare troppo sul sottile.

ambiano le regole per la gestione del contante da parte di istituti di credito, di moneta elettronica, di pagamento e per gli operatori non finanziari. Con il provvedimento 5 giugno 2019 della Banca d’Italia vengono, infatti, previsti una disciplina più rigorosa e un approccio strutturato ai controlli di autenticità della moneta e di idoneità alla circolazione, sia per i controlli automatizzati e sia per quelli effettuati manualmente dagli operatori. Le sanzioni amministrative in caso di inottemperanza vanno dai 5.000 ai 50.000 euro e tra le novità vi è l’inclusione tra i gestori del contante di case da gioco e commercianti in genere, quando operano tramite distributori automatici di denaro.

Provvedimento Banca d’Italia 5 Giugno 2019 – segnalazione da parte di gestori del contante

Il 5 giugno 2019 la Banca d’Italia ha emanato il provvedimento che disciplina i termini e le modalità nonché il sistema di comunicazioni e sanzioni che caratterizzano i gestori (banche, intermediari e altri gestori) nella gestione del contante. In sintesi questo si traduce in nuove segnalazioni sospette per incrementare il presidio ed il monitoraggio sulla tracciabilità della circolazione del contante come anche delle attività.

Spicca l’allargamento del perimetro soggettivo di applicazione della disciplina anche ai commercianti e alle case da gioco laddove operino tramite distributori automatici di contante. A titolo di esempio rientrano anche le Poste, gli istituti di moneta elettronica o quelli di pagamento che gestiscono contante e non solo istituti finanziari.

Per esempio i cambi valuta da sempre visti con sospetto ora dovranno comunicare eventuali operazioni sospette, o anche segnalare eventuali banconote false per esempio.

Inutile dire che il sistema per lavare il denaro nero è altro e non certo un distributore automatico tuttavia sempre meglio questo che niente. Mi ricordo per esempio di anni fa come in una di queste trasmissione televisive sul modello tribuna politica un noto tributarista affermava che in linea teorica le vincite erano esenti da tassazione per cui avere in mano uno scontrino di una vincita consentiva a determinanti malfattori di poter lavare, pulire  e aggiungerei anche asciugare denaro derivante da attività in nero o illecite.

Sono anche previsti dei casi di esenzione derivanti dalle ridotte dimensioni degli operatori
L’omessa segnalazione o trattamento di banconote false espone il gestore a sanzioni amministrative da 5 mila a 50 mila euro.

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