Il Voucher per l’Asilo Nido è un contributo statale per il pagamento di servizi per l’infanzia come Asili, scuole, Baby sitter, tata o similari che potrà essere richiesto anche per gli anni 2017 e 2018 secondo le modalità e le scadenze di seguito descritte grazie alla nuova proroga.
Nel seguito leggerete anche chi potrà accedere a questo contributo, come e quanto vale l’assegno mensile. Vi ricordo, prima di iniziare la lettura, che con
Cos’è il Voucher Asilo Nido o Baby Sitter
Si tratta di una integrazione salariale per l’acquisto dei servizi dei bambini come baby-sitter o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. E’ un contributo alternativo al congedo parentale che potrà essere richiesto dalle madri lavoratrici dipendenti con contratto a tempo determinato e non o iscritte alla gestione separata. Potranno accedere anche coloro che hanno la partita Iva e svolgono attività di lavoro autonomo. Siamo nel momento delle iscrizioni per cui sapere di poter contare su un buon contributo fa piacere perché potrebbe consentirci di mandare nostro figlio in una scuola migliore o ricevere assistenza in quanto costretti a lavorare.
Attenzione: E’ a disposizione un fondo limitato di 40 mln euro per cui ai fini dell’ottenimento del beneficio sarà determinante l’ordine cronologico di presentazione per cui prima inviate la domanda maggiori saranno le probabilità di prendere il contributo INPS.
Come fare domanda per il voucher Asilo Nido
Le istanze devono essere presentate dalle lavoratrici aventi diritto esclusivamente attraverso i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo dal portale dell’Istituto.
Quanto vale il Vaucher Asili Nido
Il valore del contributo sarà massimo di 600 euro mensili e non è poco e sarà erogato per un periodo massimo di sei mesi, solo per frazioni mensili intere mentre per le lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS solo per tre mesi e non ne capisco il motivo
Se avete più figli potrete chiedere più contributi purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.
Se il servizio da voi richiesto è quello dell’asilo nido o scuola allora l’accredito avverrà direttamente nelle casse della scuola dietro esibizione, da parte della struttura, della vostra richiesta di pagamento corredata della documentazione attestante la fruizione del servizio e la delegazione liberatoria di pagamento (allegate al presente avviso), fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.
Se invece lo utilizzerete per servizi erogati da privati come la baby sitter allora il contributo per il servizio avrà ad oggetto buoni lavoro INPS (ex art. 72 del Decreto Legge n. 276 del 10 settembre 2003). Per le modalità di utilizzo dei buoni lavoro potrete leggere l’apposito articolo di approfondimento. I vaucher (o buoni lavoro) saranno erogati solo telematicamente secondo le istruzioni di cui alla circolare n. 75 del 6 maggio 2016, contenente altresì le indicazioni relative alle fasi da seguire nella procedura per l’utilizzo telematico dei buoni lavoro. Per questo dovrete seguire le procedure di attivazione telematica, richiesta di PIN codici e password. In ogni caso le madri dovranno procedere all’appropriazione telematica dei voucher entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici. Il superamento di detto termine si intende come rinuncia al beneficio. L’appropriazione, entro il termine di 120 giorni sopra indicato, di solo una parte dei voucher, comporterà l’automatica rinuncia alla restante parte.
La Legge di Bilancio 2019 lo incrementa a 1500 euro per il triennio 2019-2021 e vale sia per l’iscrizione ad istituti pubblici sia privati sia parificati. L’assegno viene erogato in 11 mensilità per cui l’importo dell’assegno mensile massimo sarà di 136 euro. La detrazione fiscale è consentita non solo per il pagamento della retta mensile ma anche per la realizzazione di forme di supporto a domicilio nel caso di bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.
Come presentare la domanda per il voucher Asilo nido
La domanda va presentata all’INPS esclusivamente attraverso il canale WEB tramite PIN (vedi circolare 50 del 2011) dispositivo sul sito dell’INPS che vi avverto sta per rilasciare una nuova versione del sito per cui il percorso sarà rivisto, oppure tramite patronato se ne avete uno vicino.
A tal proposito ecco l’elenco dei patronati INPS.
L’INPS provvederà a recuperare le somme erogate a coloro che abbiano prodotto dichiarazioni risultate mendaci a seguito dei controlli che verranno effettuati.
Dati da Indicare nella domanda per voucher Asilo Nido o Baby sitter
Dovrete presentare la domanda inserendo i vostri dati anagrafici, indirizzo reale di residenza ed inserire i dati del proprio domicilio fiscale nel caso in cui sia diverso dalla residenza, nonché indicare il numero di telefono cellulare e l’indirizzo PEC o email per la ricezione delle comunicazioni da parte di INPS; in particolare, l’indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) sarà utilizzato per la comunicazione del provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda che altrimenti sarà visibile accedendo nuovamente alla procedura con le medesime modalità sotto elencate, mentre l’indirizzo email ed il numero di cellulare saranno utilizzati per eventuali comunicazioni, inserire i dati relativi al padre del minore per cui si chiede il beneficio: nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, stato di nascita, provincia di nascita, luogo di nascita, cittadinanza, stato di residenza, provincia di residenza, luogo di residenza, indirizzo, numero civico e CAP, tipo di rapporto lavorativo, codice fiscale del datore di lavoro, periodi di congedo parentale fruiti dal padre in relazione al minore per cui si chiede il beneficio e presso quale datore di lavoro in caso di più rapporti lavorativi, i dati del minore: cognome, nome, codice fiscale, data di nascita, sesso e luogo di nascita; in caso di adozione o affidamento: data di ingresso in famiglia, data di ingresso in Italia, data di adozione/affidamento, numero dei bambini, data di trascrizione del provvedimento straniero di adozione, provvedimento straniero di adozione trascritto nel registro di stato civile di (provincia e comune), inserire i dati riguardanti il congedo di maternità relativo al minore indicato: data ultimo giorno del congedo, indicare i periodi di congedo parentale già fruiti per il minore stesso, indicare a quale dei due benefici intende accedere e per quante mensilità, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale; in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l’infanzia, pubblica o privata accreditata (tra quelle presenti nell’elenco pubblicato sul sito www.inps.it), nella quale è stato iscritto il minore oggetto di domanda; una volta effettuata, la scelta della struttura è liberamente modificabile, come specificato al successivo punto 8, confermare o eventualmente inserire i dati relativi al proprio datore di lavoro/committente: nome, cognome/ragione sociale, codice fiscale, PEC o e-mail del datore/committente, tipo di contratto o di collaborazione, data di iscrizione alla gestione separata (solo per le tipologie di lavoro che prevedono l’iscrizione alla gestione separata), ovvero dichiarare di non avere datori di lavoro o committenti (solo per le libere professioniste iscritte alla gestione separata).
Si dovrà poi scegliere in caso di part-time, il rapporto o i rapporti di lavoro per cui si chiede la concessione del beneficio.
Sarà necessario anche predisporre naturalmente il modello ISEE.
La domanda potrà essere cancellata o modificata fino al momento dell’invio che si considera definitivo per cui se vi sbagliate prima dovrete cancellare quella inviata con apposita procedura e poi ritrasmessa. Potrete budini variare la tipologia del servizio o la scuola o la struttura erogante i servizi per l’infanzia, prescelta al momento della domanda sempre nella sezione “Voucher o contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia” anche se il nome potrebbe cambiare in quanto il sito sta per essere modificato.
Scadenza invio domanda Voucher Asilo Nido o Baby Sitter
La presentazione delle domande per il vaucher sarà consentita fino al 31 dicembre 2018 o comunque fino ad esaurimento dello stanziamento di 40 milioni di euro per ciascuno dei due anni per cui prima fate richiesta meglio e l’esito sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell’INPS sempre dalla propria area riservata dove avete presentato la domanda e vi sarà anche inviato a mezzo posta elettronica certificata PEC che avete indicato anche se so che molte di voi forse la quasi totalità non lo ha. Se non avete indicato un indirizzo PEC ila comunicazione con il provvedimento di accoglimento o di rigetto sarà pubblicata comunque sull’indirizzo di posta comunicato al momento della domanda.
A quel punto l’INPS invierà anche l’informazione al datore di lavoro per informarlo di prendere in considerazione ai fini del computo del congedo parentale delle somme ricevute con il voucher e per la conseguente proporzionale riduzione del periodo di congedo.
Potrete anche rinunciare al voucher sempre dalla vostra area riservata e la rinuncia parziale dovrà essere per uno o più mesi e non per frazioni di esso. La madre che rinuncia è tenuta alla restituzione dei voucher percepiti e non utilizzati. In mancanza, la rinuncia non avrà effetto e la lavoratrice non potrà chiedere i periodi di congedo parentale a cui ha rinunciato per accedere al beneficio. I voucher non restituiti verranno considerati come fruiti.
A titolo di esemplificazione, qualora la lavoratrice abbia richiesto ed ottenuto un contributo di due mesi di voucher (importo 1.200 euro di voucher), nel caso in cui abbia utilizzato voucher per un importo pari a 610 euro e voglia rinunciare al residuo beneficio, non potrà chiedere di recuperare il secondo mese di congedo parentale, in quanto l’utilizzo di voucher per un importo superiore a 600 euro si colloca nella seconda mensilità che non può essere frazionata.
Si rammenta che il mancato ritiro dei voucher entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite canali telematici equivale a rinuncia al beneficio stesso.
Chi può presentare la domanda per il Vaucher Baby sitter o Asili nido
Valgono le stesse caratteristiche per coloro che avrebbero diritto al congedo parentale anche perchè questo contributo si pone proprio come alternativa per coloro che a casa in teoria non ci potrebbero stare per motivi lavorativi e vi dovrebbero rinunciare. Parliamo quindi di lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata INPS e che al momento della presentazione della domanda siano ancora negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio.
Potranno presentare domanda ache le lavoratrici autonome e le madri che hanno già fruito in parte del congedo parentale ma limitatamente al periodo residuale con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale; non è possibile richiedere il contributo per frazioni di mese.
Esclusioni dal Voucher Asilo nido INPS
Non sono ammesse alla presentazione della domanda, le lavoratrici che non hanno diritto al congedo parentale (es: le lavoratrici domestiche, a domicilio, disoccupate), le lavoratrici in fase di gestazione, le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, usufruiscono dei benefici di cui al fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art. 19, c. 3 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006;
le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati. Nel caso in cui il diritto all’esenzione totale venga riconosciuto successivamente all’ammissione al contributo richiesto, la madre lavoratrice decade dal beneficio per il periodo successivo alla decadenza medesima, senza obbligo di restituzione delle somme percepite.
Allegato 1: Tabella di riproporzionamento del beneficio in caso di lavoro a tempo parziale
Allegato 2: modello di dichiarazione di effettiva fruizione del beneficio
Allegato 3: modello di delegazione liberatoria di pagamento
Leggi anche l’articolo di approfondimento gratuito per sapere come funziona e le differenze con il congedo parentale (fruibile anche a ore)
Circolare INPS 14/2019
Nell’ambito degli interventi normativi volti a sostenere i redditi delle famiglie, l’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto che ”con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2016 per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, a partire dall’anno 2017, un buono di 1000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità”.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2017, sono state introdotte le disposizioni attuative della citata norma.
L’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), ha elevato l’importo del buono a 1500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Tanto rappresentato, con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative relative alla presentazione delle domande per la fruizione dei bonus in argomento per l’anno 2019.
Per quanto di seguito non espressamente indicato, trovano applicazione le istruzioni fornite con la circolare n. 14 del 29 gennaio 2018.
Modalità di presentazione della domanda per l’anno 2019
La domanda deve essere presentata, corredata con la documentazione di cui al successivo paragrafo, nel periodo di tempo ricompreso tra il 28 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
WEB – tramite il servizio on line dedicato accessibile direttamente dal cittadino in possesso di un PIN INPS dispositivo, di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l’accesso ai servizi telematizzati dell’Istituto;
Contact Center multicanale – chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
Patronati e intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.
Per agevolare la compilazione della domanda on-line, nella sezione moduli del sito www.inps.it, è disponibile una scheda informativa corredata anche di moduli fac-simile.
Nella domanda il richiedente dovrà indicare a quale dei seguenti due benefici intende accedere:
- contributo asilo nido;
- contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione.
Il richiedente che intende fruire del beneficio per più figli deve presentare una domanda per ciascuno di essi.
Modalità di erogazione dei bonus e documentazione a supporto della domanda nel 2019
Il bonus richiesto potrà essere erogato nel limite di spesa indicato all’articolo 7 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017 (che per il 2019 è pari a 300 milioni di euro) secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica della domanda.
Nel caso in cui, a seguito del numero delle domande presentate, venga raggiunto – anche in via prospettica – il suddetto limite di spesa, l’Inps non prenderà in considerazione le ulteriori domande (art. 5 D.P.C.M.).
Il contributo, fino a un importo massimo di 1.500 euro su base annua, può essere corrisposto, previa presentazione della domanda da parte del genitore, per far fronte alle seguenti due situazioni:
- a) a beneficio di bambini nati o adottati/affidati dal 1° gennaio 2016, per contribuire al pagamento delle rette relative alla loro frequenza in asili nido pubblici e privati autorizzati (c.d. contributo asilo nido);
- b) a beneficio di bambini di età inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, per i quali le famiglie si avvalgono di servizi assistenziali domiciliari (contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione).
Per la situazione di cui al punto a) (c.d. contributo asilo nido), il bonus viene erogato con cadenza mensile, parametrando l’importo massimo di 1.500 euro su 11 mensilità per un rateo massimo di 136,37 euro, direttamente al beneficiario che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata. Si precisa che, nel caso di pagamento di 10 mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (136,37 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 136,30 euro, per non superare il tetto annuo di 1.500,00 euro per minore.
Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.
All’atto della domanda il richiedente deve, pertanto, indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2019 per le quali intende ottenere il beneficio. Ciò permetterà di accantonare gli importi relativi ai mesi prenotati. Il sistema di acquisizione della documentazione non permetterà, dunque, di allegare documentazione per mensilità rispetto alle quali non si è prenotato il budget.
Nel caso in cui si intenda richiedere il bonus per mensilità ulteriori rispetto a quelle già prenotate, anche se in riferimento allo stesso minore, é necessario presentare una nuova domanda, anch’essa sottoposta alla verifica della capienza del budget stanziato.
Alla presentazione della domanda deve essere allegata la documentazione comprovante il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l’iscrizione o l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.
Conclusa la fase di allegazione contestuale e compilate tutte le informazioni richieste, la domanda viene “protocollata” ai fini dell’impegno del budget richiesto.
Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi successivi devono essere allegate, anche da dispositivo mobile/tablet tramite il servizio “Bonus nido” dell’App “INPS mobile” (cfr. il messaggio n.4464/2018), entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2020. Per i soli frequentanti asili nido pubblici che emettano i bollettini di pagamento dell’ultimo trimestre oltre tale data, la documentazione di spesa può essere allegata improrogabilmente entro e non oltre il 1° aprile 2020.
In ogni caso il rimborso avverrà solo a seguito di allegazione di ricevuta di pagamento.
La prova dell’avvenuto pagamento può essere fornita tramite ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale e, per gli asili nido aziendali, tramite attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga.
Nel caso in cui la suddetta documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata ad ogni mese a cui si riferisce.
Pertanto, a titolo esemplificativo, al fine di ricevere il contributo per tutti i mesi compresi nell’intervallo gennaio – marzo, l’eventuale fattura cumulativa deve essere allegata con riferimento ad ogni mensilità.
La documentazione a corredo della domanda deve contenere i seguenti dati:
- denominazione e Partita Iva dell’asilo nido;
- codice fiscale del minore;
- mese di riferimento;
- estremi del pagamento o quietanza di pagamento; nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.
Si ricorda che il bonus asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall’articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite.
Il bonus asilo nido non può essere fruito per mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici di cui all’articolo 1, commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. bonus infanzia).
Si evidenzia, infine, che tutti i requisiti normativamente previsti e delineati nella circolare n. 88/2017 devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.
Nel caso in cui il beneficio sia richiesto quale contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, di cui al precedente punto b), l’importo di 1500 euro è erogato in unica soluzione.
Alla domanda, che può essere presentata esclusivamente dal genitore convivente con il minore, deve essere contestualmente allegata, all’atto della presentazione, “l’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 17 febbraio 2017”.
Tale attestazione deve indicare i dati anagrafici del minore (data di nascita, città, indirizzo e n. civico di residenza) e attestare l’impossibilità di frequentare l’asilo nido per l’intero anno solare di riferimento, in ragione di una grave patologia cronica.
http://www.tasse-fisco.com/persone-fisiche/dati-isee-modello-calcolo/4236/
Procedura acquisto pagamento Voucher Lavoro
Riferimenti Normativi
Articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92