Detrazione Mutuo Seconda casa diversa da abitazione principale

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

interesseVediamo quando e soprattutto chi può portare in detrazione fiscale gli interessi sul mutuo ai fini Irpef, su una abitazione diversa dall’abitazione principale, al fine di pianificare eventualmente un acquisto con maggiore consapevolezza.

Regole generali da rispettare per la detrazione fiscali degli interessi sul mutuo

Sappiamo che la regola generale per iscrivere nella dichiarazione dei redditi interessi passivi sul mutuo e sfruttare le agevolazioni messe a disposizione dal fisco sono i seguenti:

  • mutuo sia stato stipulato per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale; per i mutui stipulati dal 1993 la detrazione è solo per l’abitazione principale e le sue pertinenze.
  • l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 1 anno dall’acquisto. A tal proposito avete avuto modo di vedere e approfondire cosa si intende per abitazione principale e come questo sia molto più legato al concetto di dimora abituale che si residenza anagrafica. Questa condizione deve permanere per tutto il periodo d’imposta per il quale si chiedono le detrazioni. Conseguentemente anche cambi di dimora per cause di forza maggiore potrebbero essere causa di decadenza dall’agevolazione. Su questi casi però ci concentriamo dopo.
  • il mutuo deve essere garantito da ipoteca su immobili e non per forza su quelli per cui si è richiesto il mutuo.
  • l’acquisto deve avvenire nell’anno antecedente o successivo al mutuo.
  • residenza anagrafica in Italia da parte del soggetto che intende beneficiare delle detrazioni fiscali. Sarà possibile anche richiederlo, stante il rispetto delle altre condizioni anche per coloro che risiedono in uno Stato membro dell’Unione Europea.

Detrazione mutuo su immobile su seconde case o che non sono abitazioni principali

La regola principale riguarda il requisito dell’abitazione principale entro 1 anno dall’acquisto e questa
condizione deve permanere per tutto il periodo d’imposta per il quale si chiedono le detrazioni
.
Per le seconde case questa condizione non può essere soddisfatta se non in alcuni casi in cui il legislatore ha previsto un esonero dalla causa di decadenza.

Vi sono infatti previsioni particolari che consentono a chi non può risiedere nell’abitazione principale di continuare a beneficiare della detrazione fiscale degli interessi. Questi casi sono:

  • Trasferimento per motivi di lavoro: si ha diritto alla detrazione anche se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto. Potrebbe esserci il caso in cui siete stati spostati per lavoro in un’altra città dove avete anche altra abitazione o dove semplicemente siete costretti a soggiornare anche in affitto per motivi derivanti dalla vostra attività lavorativa sia da dipendente sia come lavoratore autonomo. La detrazione non si perde se l’immobile viene locato. La stessa causa di esclusione dalla decadenza di agevolazioni non a caso si registra anche per le agevolazioni prima casa.
  • Ricovero in case di cura: non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in case di riposo o in centri di assistenza sanitaria, a condizione che l’immobile non venga locato.
  • Forze armate e Forze di polizia: al personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, la detrazione è riconosciuta anche se non si tratta di dimora abituale, essendo sufficiente che si tratti di un immobile costituente unica abitazione di proprietà.

Qui di seguito trovate un approfondimento su quali sono le forze armate e di polizia

http://www.tasse-fisco.com/lavoro-dipendente/agevolazioni-fiscali-carabinieri-vigili-polizia-sicurezza-irpef/3119/

Se l’immobile non si utilizza più come abitazione principale il diritto alla detrazione decade dall’anno successivo ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in case di cura.
Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.

Nella sostanza non è prevista una casistica esplicita di detrazione di interessi sul mutuo se non nel caso in cui si presti la propria attività lavorativa in un comune diverso da quello dell’abitazione principale. potrebbe quindi aprirsi uno spiraglio per i soggetti che sono trasferiti e per coloro che esercitano una attività di lavoro autonomo in un comune diverso da quello dove si dimora abitualmente anche se andrebbe approfondita ulteriormente la fattispecie.

Calcolo detrazione interessi passivi sul muto

L’importo massimo consentito su cui applicare la detrazione è di 3.615,20 euro. Pertanto, la detrazione non può essere superiore a 686,89 euro, pari al 19% di 3.615,20 euro. Questo si traduce in un risparmio mensile pari a euro 57,49 euro. Il limite si intende riferito al contratto di mutuo per cui in presenza di più titolari il tetto deve essere diviso tra tutti i soggetti che hanno stipulato eccesso il caso in cui provveda uno per tutti al pagamento

La detrazione fiscale segue un principio di cassa per cui dovrà essere indicata nel 730 relativo all’anno di imposta in cui gli interessi passivi sono stati effettivamente pagati.

Ad esempio: una rata di mutuo con scadenza a gennaio del 2007 ma pagata a dicembre 2006, può essere detratta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2006, che si presenta nel 2007. Al contrario, non sarebbe possibile indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al 2006 una rata di mutuo che, pur con scadenza a gennaio di detto anno, sia stata pagata a dicembre 2005.

Possono essere utili altri articoli nel sito:

Detrazione interessi passivi del mutuo

Detrazione Interessi sul mutuo per la casa del figlio

Le spese per un mutuo, fra notaio, bollo e il resto

Variazione della residenza e detrazione interessi sul mutuo:

http://www.tasse-fisco.com/interessi-sui-mutui/cambio-residenza-separazione-divorzio-detrazione-730/28669/

https://www.tasse-fisco.com/case/definizione-abitazione-principale-imu-tasi-tari/47806/

4 Commenti

  1. Buongiorno,
    Tre anni fa ho stipulato mutuo per l’acquisto seconda casa nello stesso comune della prima.
    Ora vorrei trasferirmi nella seconda casa. Posso detrarre interessi passivi del mutuo?
    Grazie

  2. Buongiorno, la mia è una situazione inversa. Avevo stipulato il mutuo per seconda casa che però dal 2017 è diventata la prima casa. non avevo mai detratto nulla, ora lo posso fare? Le rate residue sono 10, le rate totali erano 40, stipula intorno al 2005.
    Grazie

  3. Buon giorno Angie Consili. Mi trovo nella stessa situazione. Sei riuscito a fare chiarezza sull’argomento?

  4. Buongiorno
    Ho acquistato a giugno 2918 una seconda casa a Roma avendo già la prima casa in altro comune (Fiumicino).
    A gennaio 2019 ho spostato la residenza a roma, quindi la seconda casa è diventata abitazione principale.
    Avendo preso un mutuo ipotecario per acquistare la seconda casa posso portare in detrazione gli interessi passivi e gli ineri accessori visto che il passaggio di residenza è stato fatto in 7 mesi?
    Faccio presente che nell atto di mutuo non è stato specificato che sarebbe diventata l abitazione principale (lo avevo detto verbalmente al notaio), ma effettivamente lo è diventata entro pochi mesi.
    Nell atto di compravendita il notaio ha scritto che rinunciavo ai benefici prima casa, infatti ho pagato imposta del registro al 9%.
    Ciò però non comporta che non posso portare a detrazione gli interessi passivi… Giusto?
    Il fatto che la casa è stata comprata a giugno 2018 ed il l passaggio di residenza a gennaio 2019 può impedire la detrazione nella dichiarazione 2018?
    Grazie mille

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