Calcolo Conguaglio Irpef 2023 con Busta paga con file editabile xls per controllo: limiti, scadenze e moduli per accredito

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Nel caso di rimborsi Irpef derivanti da una dichiarazione dei redditi a credito si potrà richiedere l’accredito in busta paga in tempi piuttosto rapidi ma a patto che ‘importo sia inferiore ad una determinata soglia. Nel seguito proviamo ad aiutarci con un foglio di calcolo per vedere con un elevato grado di approssimazione quanto potremmo andare a versare come conguaglio Irpef o se risulteremo a credito o a debito.

Il Decreto legge n. 124 del 2019 modifica la disciplina dei conguagli prevedendo che non sia più previsto un termine fisso, solitamente a luglio o a dicembre per le operazioni di conguaglio ma le scadenze diventano mobili. Il sostituto d’imposta dal 2020 dovrà effettuare il conguaglio IRPEF con la prima retribuzione utile e comunque entro la mensilità di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il risultato contabile.

Conguaglio IRPEF a credito Debito: Come funziona

Il conguaglio Irpef a credito solitamente dovrebbe avvenire entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello a cui si riferisce. E’ un tempo congruo considerato che presentate la dichiarazione dei redditi verso maggio, liquidate eventuali imposte extra busta paga tra giugno e luglio. Tuttavia sovente scrivono contribuenti che lamentano il mancato riconoscimento del credito in busta paga e non sanno il motivo o la giustificazione di un tale ritardo.

I sostituti d’imposta o datori di lavoro, infatti, una volta che hanno ricevuto  i prospetti di liquidazione 730/4 devono effettuare le operazioni di conguaglio nella busta paga dei propri dipendenti. Nella sostanza devono rideterminare quanto effettivamente spettante sulla base di quanto dichiarato e quanto trattenute nelle singole buste paga durante l’anno oggetto di dichiarazione. La differenza potrà essere positivi o negativa e varierà anche in funzione delle detrazioni fiscali, agevolazioni, sgravi etc, di cui il singolo dipendente beneficia.

Rispetto alla classica domanda “Quando fanno il conguaglio” possiamo dire che il datore di lavoro o la società per cui lavorate avviene nella prima retribuzione o mensilità di competenza rispetto al mese successivo a quello in cui ha ricevuto il modello 730/4 dall’Agenzia Entrate.

Questo anche perchè poi la scadenza per la trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi del contribuente è attualmente il 30 settembre 2021.

Se siete in possesso di un contratto di lavoro subordinato potrete chiedere la datore di lavoro di liquidarvi il conguaglio direttamente in busta paga. Il rimborso del credito o conguaglio IRPEF naturalmente può avere anche segno contrario per cui potrebbe trattarsi di una trattenuta in busta paga.

Il conguaglio ai fini Irpef potrebbe derivare direttamente dal pagamento dell’IRPEF ma anche delle addizionali regionali o comunali o del pagamento della cedolare secca, siano queste a titolo di acconto o saldo. Indipendentemente dalla natura la dichiarazione dei redditi uscirà a credito o a debito e si avrà rispettivamente un credito da portare

Il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.

Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato in assenza di sostituto il rimborso è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria ossia dall’Agenzia delle Entrate.

Sarà necessario a tale scopo indicare il codice IBAN o altri riferimenti inequivocabilmente riconducibili al soggetto titolare del credito.

Chiarimenti dall’agenzia delle entrate sul conguaglio

Nel caso non abbiate al momento della liquidazione del credito un datore di lavoro che possa effettuarvi l’accredito direttamente in busta paga dovreste quindi utilizzare gli altri canali che riepilogo previa compilazione e trasmissione del seguente modello o trami te apposita applicazione messa a disposizione dell’Ade previa registrazione e accesso nella propria area riservata con le proprie credenziali.

Nel modello vanno indicati i dati relativi a un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso. In particolare, è necessario riportare il codice Iban. Per le operazioni di accredito su conti correnti esteri vanno indicati la denominazione della banca, l’intestatario del conto corrente, il codice BIC e l’IBAN (se UEM) oppure le coordinate bancarie (se extra UEM) e l’indirizzo della banca.

Per ragioni che attengono alla sicurezza dei dati, la richiesta di accredito può essere effettuata:

  • comunicando le proprie coordinate bancarie direttamente on line, tramite la specifica applicazione
  • presentando l’apposito modello presso un qualsiasi Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate esibendo un documento d’identità in corso di validità, la cui fotocopia andrà allegata al modello.

Per trovare l’Ufficio Territoriale più vicino consigliamo di avvalersi dell’apposito servizio Trova l’ufficio.

Importi inferiore a 1.000 (mille euro)

Qualora l’importo del credito spettante derivante dalla liquidazione della dichiarazione dei redditi sia inferiore a mille euro o nel caso in cui non siano state comunicate le coordinate ed abbiate bisogno di soldi  il rimborso potrà essere effettuato presso qualsiasi ufficio postale previa lettera inviata dall’agenzia delle entrate con i riferimenti. Esiste anche la possibilità di far emettere un vaglia dalla Banca d’Italia riscuotibile anche questo presso qualsiasi Istituito bancario.

Importo Credito inferiore a 4 mila euro

Nel caso in cui il rimborso spettante a titolo di imposta sia inferiore a 4 mila euro i controlli effettuati dall’agenzia delle entrate saranno più approfonditi per cui anche i tempi per la “liquidazione della dichiarazione” saranno maggiori. Questo si traduce in un allungamento dei tempi di attesa per riscuotere il credito.

Tuttavia c’è da dire che l’importo non richiede la presenza (e il pagamento) dell’apposizione del visto di conformità. In poche parole dovremmo attendere più tempo ma non dovremmo sostenere alcun onorario per vederci riconoscere il credito spettante. Potrebbe però verificarsi l’eventuale richiesta di informazione da parte dell’agenzia delle entrate per comprendere se eventuali detrazioni fiscali sono effettivamente spettanti. Tuttavia come potrete leggere dall’articolo 5 del Dlgs 175/2014, comma 3 bis, come modificato dalla legge 208/2015 che disciplina l’argomento e che nel seguito si riporta se vi dovesse servire leggete che: “comma 3-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa e’ successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi

Il controllo deve essere effettuato entro quattro mesi dal termine previsto per l’invio della dichiarazione dei redditi e il rimborso sarà erogato non oltre il sesto mese successivo al termine per la trasmissione del modello.

Novità 2020 Conguagli IRPEF 730

Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni. Se il sostituto d’imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il pagamento dell’importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d’imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi 

2. Le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione , ovvero utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto. Nel caso che anche l’ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli importi residui operando sulle ritenute d’acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d’imposta.

3. Le somme risultanti a credito dalle dichiarazioni di cui all’articolo 14, sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di dicembre, ovvero utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto nello stesso mese.

4. Gli enti che erogano pensioni effettuano a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione le operazioni di cui al comma 1 e versano le imposte nei termini previsti per il versamento delle ritenute.

5. L’importo della seconda o unica rata di acconto e’ trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre; ove tale retribuzione risulti insufficiente, la parte residua maggiorata dagli interessi previsti per il differimento dei pagamenti delle imposte sui redditi, è trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre. In caso di ulteriore incapienza, il sostituto comunica al contribuente l’ammontare del debito residuo che lo stesso deve versare.

6. I contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, determinano, sotto la propria responsabilità, l’importo delle somme che ritengono dovute e ne danno comunicazione in sede di dichiarazione ovvero, per la seconda o unica rata di acconto, con apposita comunicazione da presentare al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre.

Casi particolari: dichiarazione dei redditi congiunta

Nel caso in il vostro coniuge non abbia una busta paga ma risulti a credito nella dichiarazione dei redditi voi potreste chiedere di presentare una dichiarazione dei redditi congiunta in modo da ridurre i tempi di rimborso del credito Irpef spettante. Questo avverrebbe nella vostra busta paga. In tal modo si potrebbero evitare ritardi nell’accredito.

Come funziona la Dichiarazione dei Redditi Congiunta e quando c’è convenienza

Calcolo conguaglio Irpef con foglio e file editabile

nel seguito un file molto semplice per avere una stima del conguaglio in presenza di Busta paga. Il fine non è quello di quantificarlo esattamente perché sarebbe complesso in assenza di software paghe dedicati. Tuttavia per avere un’idea vi dovrebbe bastare inserire i principali dati che trovate nel file xls e dovreste vedere se funziona. La finalità è di vedere se le ritenute che vi hanno applicato nel corso dell’anno e che risultano dalla Certificazione Unica nel punto 21 “Ritenute IRPEF” soddisfano il calcolo dell’imposta lorda (al lordo di eventuali detrazioni di imposta spettanti) derivanti dal calcolo.

Calcolo conguaglio IRPEF (formula editabile)

Pensionati

Per i titolari di reddito di pensione invece il rimborso sarà effettuato nel mese di agosto o di settembre sia nel caso di conguaglio negativo che determinerebbe un prelievo sia nel caso del credito rimborsabile.

Conguaglio IRPEF: Come funziona

Compilazione del 730: come funziona

Decreto legislativo del 21-11-2014 n.175

Modulo per Richiesta Accredito Rimborso in assenza di datore di lavoro

Modulo Richiesta rimborso Accredito Dichiarazione dei redditi

Modulo Richiesta rimborso Accredito Dichiarazione dei redditi MODELLO PER LA RICHIESTA DI ACCREDITO SU CONTO CORRENTE

Esempio calcolo tasse con due datori di lavori senza conguaglio IRPEF

Nell’esempio vediamo il caso di una persona che non ha chiesto il conguaglio IRPEF al secondo datore di lavoro e si è trovato una bella sorpresa a fine anno con le imposte da pagare. Il contribuente ha ricevuto una prima Certificazione unica sul primo lavoro di 20 mila euro con ritenute calcolate correttamente per 4.800. Poi ha interrotto il lavoro ed ha svolto fino a dicembre un secondo lavoro con una RAL di 15 mila euro e si è scordato di chiedere alla seconda società il conguaglio in busta paga. Ecco cosa avviene:

 Reddito imponibile Ritenute    
Prima certificazione Unica                     20.000,00      4800,00   
Seconda certificazione                    15.000,00   3.450,00   
Reddito cumulato                     35.000,00    
Ritenute subite    3.938,00   
IRPEF da versare –  9.620,00   
      
Conguaglio a debito –  5.682,00   
      
Reddito cumulato 35.000,00    
      
      
      
Scaglio di reddito IrpefImposta da pagare Irpef Limite Minimo  Limite Massimo  Aliquota Irpef (%)  Imposte calcolate 
fino a euro 15.000,0023% sull’intero importo            –     15.00023%            3.450
oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,003.450,00 + 27% parte eccedente 15.000,00     15.000     28.00027%            3.510
oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,006.960,00 + 38% parte eccedente 28.000,00     28.000     55.00038%            2.660
oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,0017.220,00 + 41% parte eccedente 55.000,00     55.000     75.00041%                 –
oltre a euro 75.000,0025.420,00 + 43% parte eccedente 75.000,00     75.000 43%                 –
  Totale Imposte Lorde   Totale imposte Lorda             9.620
     Aliquota effettiva27%

Compilazione dei Redditi con due lavori: come funziona

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