Calcolo NASPI: come calcolare l’importo dell’assegno di disoccupazione?

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Inviare domandaNel seguito ho pensato possa esservi utile avere a disposizione qualche esempio di calcolo della NASPI in modo da verificare, in caso di disoccupazione, a quale importo avreste diritto. La NASPI viene calcolata in funzione delle settimane lavorative prestate nei 4 anni antecedenti alla presentazione della domanda di accesso all’indennità in oggetto e potrà avere un importo massimo e minimo.
Per effettuare il calcolo abbiamo bisogno di alcuni dati che sono desumibili dalle buste paga o certificazioni che vi dovrà fornire il datore di lavoro. Se però avete bisogno di una stima attendibile potete anche procedere autonomamente leggendo questo articolo.

Se avete a disposizione il costo accesso al sito dell’INPS potete reperirle tutte e presentare anche la domanda. richiedendo on line il vostro estratto conto previdenziale.

Avrete bisogno di avere le buste paga degli ultimi 4 anni nonché il numero di settimane di contribuzione INPS versata durante i 4 anni ed il coefficiente da applicare pari a 4,33.

Nel seguito i brevi passaggi vi condurranno verso un calcolo che potete fare anche online, magari meglio con la calcolatrice dello smartphone a portata di mano.

Retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni

Quest’importo lo troverete cumulato su ogni busta paga. Per esempio nella busta paga di dicembre troverete tutti i contributi versati nel corso dei mesi precedenti da inizio anno e così ogni anno. Se avete lavorato 4 anni pieni vi basterà prendere le 4 buste paga di dicembre per calcolarsi l’importo totale.

Sulle buste paga troverete quindi i contributi previdenziali che vi sono stati trattenuti ogni mese. Il contributo non potrà essere superiore al 9,19% per le aziende fino a 15 dipendenti e al 9,49% per quelle con più di 50 dipendenti.

Se prendiamo come esempio due anni di contribuzione pieni di 24 mesi e con retribuzione lorde totali di 24 mila euro

Calcolo Settimane di contribuzione

Se avete lavorato un intero anno, prendere 52 settimane, mentre se avete lavorato quota parte dell’anno dovrete fare il calcolo a mano. Il totale di cui al punto precedente, ossia il totale delle retribuzioni. Un anno, è composto da 12 mesi, pertanto, ci saranno 12 contributi mensili, pari a 52 settimanali, ossia tanti contributi quante sono le settimane in un anno.

Riprendendo l’esempio di prima avremo 104 settimane e 24 mila euro di contributi versati. Non è finito il calcolo infatti, se la retribuzione mensile è pari o inferiore all’importo di 1.195 euro mensili, (importo rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente) l’assegno è uguale al 75% della retribuzione calcolata.

Nel caso in cui, sia superiore l’indennità è pari al 75% + 25% della differenza tra la retribuzione mensile calcolata e euro 1.195 euro. L’assegno non potrà essere comunque maggiore di 1.300 euro al mese.
Per ciascuna settimana avremo quindi una contribuzione di 230,77 euro per ciascuna settimana lavorativa prestata nei 4 anni precedenti.

Questo valore andrà moltiplicato per 4,33 che è il coefficiente fisso stabilità
230,77 x 4,33 999,23 euro.
75% x 999,23 = 749,42

Riduzione del 3% NASPI per ciascuna mese a partire dal 91° giorno della prestazione dal 1° gennaio 2016 ogni mese l’assegno si dovrà ridurre del 3% ogni mese.

Come calcolare la naspi con gli esempi di calcolo:

Per aiutarvi nel calcolo dell’importo dell’assegno di disoccupazione naspi, abbiamo provveduto ad inserire il seguente esempio di calcolo:

  • Imponibile previdenziale = 36.000 euro;
  • Settimane lavorate negli ultimi 4 anni: 104 settimane (2 anni tondi)
  • Imponibile previdenziale diviso il numero di settimane lavorate, (ossia 36.000 : 104) moltiplicato per 4.33 = 346,15 x 4.33 = 1.498,84;

L’importo ottenuto è superiore al limite massimo previsto per l’anno? Se è superiore alla soglia dei 1.195 euro, allora dovete svolgere il seguente calcolo: il 75% + il 25% della differenza tra la retribuzione mensile ed il suddetto importo, perciò:

  • il 75% di 1.195,00 è pari a 896,25 euro;
  • 1.498,84 – 1.195 = 303,84.
  • il 25% di 303,84= 75,96

In base a questi calcoli, l’importo della NASPI che spetta al mese al lavoratore è pari ad euro 1.574,80 = (1.494,84 + 75,96).

La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata su www.inps.it (1.195 euro per il 2017 e 1.208,15 per il 2018).

Se la retribuzione media è superiore al predetto importo di riferimento annuo (1.208,15 euro per il 2018), la misura della prestazione è invece pari al 75% dell’importo di riferimento annuo stabilito dalla legge (1.208,15 euro per il 2018) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge. In ogni, caso l’importo dell’indennità non può superare un limite massimo individuato con legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata su www.inps.it (pari per il 2017 a 1.300 euro e per il 2018 a 1.314,30 euro). A partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, all’indennità si applica una riduzione del 3% per ciascun mese.

L’indennità è commisurata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive), divisa per il totale delle settimane di contribuzione (indipendentemente dalla verifica del minimale) e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.

Riduzione della NASPI

L’importo dell’indennità si riduce nei seguenti casi:

  • attività svolta in forma autonoma che genera un reddito annuo corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) – decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – e cioè pari a 4.800 euro. L’indennità viene ridotta dell’80% dei redditi previsti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità, o la fine dell’anno, se antecedente. Il soggetto beneficiario deve informare l’INPS – utilizzando il modulo NASpI-com (SR161 reperibile sul sito nella sezione “Prestazioni e servizi>Tutti i moduli”) – entro un mese dall’inizio dell’attività o dall’invio della domanda di NASpI, se l’attività preesisteva, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La mancata comunicazione del reddito presunto – anche se pari a zero – entro il predetto termine comporta decadenza dalla NASpI;
  • nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato che genera un reddito annuo corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR e cioè pari a 8.000 euro. L’indennità viene ridotta dell’80% dei redditi previsti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o la fine dell’anno, se antecedente. In tale caso la prestazione ridotta si mantiene solo ricorrendo le seguenti condizioni:
    • che il soggetto beneficiario comunichi all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività o dall’invio della domanda di NASpI, se antecedente, il reddito annuo percepito;
    • che il datore di lavoro o l’utilizzatore (nel caso di contratto di somministrazione) siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il soggetto ha prestato la propria attività lavorativa e che non presentino rispetto a essi rapporti di collegamento/controllo ovvero assetti proprietari coincidenti;
  • se il titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale cessa da uno dei rapporti – a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92 – con diritto alla indennità di disoccupazione sempre che il reddito percepito dal rapporto di lavoro rimasto in essere corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR e cioè pari a 8.000 euro. In questo caso, la NASpI è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data di fine dell’indennità o la fine dell’anno, se antecedente, a condizione che il percettore comunichi all’INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere, anche se pari a zero;
  • rioccupazione con contratto di lavoro intermittente, con o senza obbligo di risposta alla chiamata, alle condizioni indicate dalla circolare INPS 29 luglio 2015, n. 142 e dal messaggio 16 marzo 2018, n. 1162.

In caso di prestazione di lavoro occasionale, l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di tale tipologia di lavoro nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile (art. 54 bis, comma 4, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96 e circolare INPS 23 novembre 2017, n. 174)

http://www.tasse-fisco.com/persone-fisiche/detrazioni-deduzioni-fiscali-naspi-irpef-quando-come/37139/

http://www.tasse-fisco.com/lavoro-dipendente/incompatibilita-naspi-asdi-altri-lavori-partita-iva-autonomo-societa/36420/

http://www.tasse-fisco.com/lavoro-dipendente/guida-asdi-2018-domanda-calcolo-requisiti-durata-e-decadenza/36418/

7 Commenti

  1. Buongiorno, chiedo un’informazione per mio marito.
    Ha lavorato per 14 anni presso un’azienda ora per sfortuna è a casa.
    Vorrebbenaprore una partita IVA e quindi chiedere la Naspi anticipata. Quanti anni gli verrebbero erogati in unica soluzione? Avendo avuto uno stipendio di 1500euro si riesce a sapere all’incirca la somma dovuta?
    Grazie mille.

  2. Nel vostro esempio scrivete che al lavoratore spettano 1.574,80 €. La consulente INPS però mi diceva che questo importo è lordo e bisogna amcora togliere le tasse da esso. Cosa devo aspettarmi quindi?

  3. Buonasera, non capisco perché dalla lettera che ho ricevuto dali inps mi spetta ogni mese € 510.00, invece fin ora mi hanno versato € 371,00 al mese. Come hanno calcolato la naspi? Grazie x la risposta buonasera

  4. Buon giorno,
    mi sono licenziata dal mio vecchio posto di lavoro dove ero indeterminata da molti anni per un nuovo posto di lavoro.
    Ovviamente non ho possibiltà di richiedere la disoccupazione.
    tra una settimana comincio il nuovo lavoro con un contratto a termine.
    Qualora questo contratto non fosse rinnovato potrei chiedere la disoccupazione? e se si vengono calcolati tutti e 4 gli ultimi anni di lavoro oppure valgono soltanto gli ultimi mesi del nuovo lavoro (essendomi io licenziata da quello precedente)?

  5. Buongiorno, ho la possibilità di usufruire la naspi x 24 mesi , percepisco all’incirca 1500 euro al mese netti, cortesemente potete dirmi di quanto è la somma versata dall’ INPS x 24 mesi ?

  6. Salve, vorrei chiedere indicazioni su come si calcola l’indennità NASPI tenendo conto che il lavoratore
    – vanta più di 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro
    – possiede almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti la data di presentazione della domanda
    – è titolare sia di una posizione assicurativa presso la Gestione Lavoratori Spettacolo e Sportivi Professionisti sia di altra contribuzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Inps
    – ha già usufruito negli anni precedenti di altre prestazioni a sostegno del reddito.
    Vi ringrazio per la risposta.

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