Contratti di collaborazione a progetto: novità dopo la riforma del lavoro

24
2360

Last Updated on 16 Maggio 2023

I nuovi contratti di collaborazione a progetto o “co co pro sono al centro di una serie di novità che con la riforma del Governo Monti e Fornero ed oggi con il Governo Letta si prefiggono l’obiettivo di smascherare i veri contratti di lavoro dipendenti.
Il succo della riforma del lavoro è che per i co co pro si cerca di penalizzarne l’impiego attraverso una presunzione di subordinazione al ricorrere di alcune caratteristiche come per esempio quando l’oggetto de programma o del progetto appunto è il medesimo inserito nell’oggetto sociale dell’impresa e del fine perseguito in quanto si realizza quell’unione di intenti che presume un vincolo di subordinazione tra datore i lavoro e lavoratore dipendente.

Il nuovo oggetto sociale da inserire nel contratto a progetto dopo la riforma del lavoro
In tal senso il datore di lavoro nei nuovi contratti di collaborazione a progetto dovranno identificare bene e circoscrivere il più possibile il progetto non inserendolo in modo generico come spesso accadeva prima. In pratica i soggetti veramente coinvolti ed interessati da queste novità non sono tanto i lavoratori quanto i responsabili delle risorse umane ed i legali delle imprese che si troveranno semplicemente a modificare l’oggetto del contratti co co pro.

Il progetto deve essere “un’attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione”.

Il programma (e non più una sola fase di esso), invece, “un tipo di attività non direttamente riconducibile ad un risultato finale in quanto consiste nella produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato”. E’ importante la differenza in quanto proprio grazie alla Riforma del lavoro il lavoratore non potrà più fare parte di una semplice fase del programma ma dovrà partecipare all’intero programma.

Il progetto inoltre dovrà essere funzionale alla realizzazione di un risultato finale determinato, individuato e aggiungerei anche quantificabile che non dovrà coincidere con l’oggetto sociale dell’impresa. Altra caratteristica del lavoro a progetto sarà che non dovrà contenere compiti meramente esecutivi o ripetitivi.

Il legislatore nella nuova riforma del lavoro ha voluto fissare dei paletti molto rigidi per tale tipologia di contratto riducendo il confine con il lavoro subordinato e incrementando le fattispecie di presunzioni che ne caratterizzano il vincolo di subordinazione nei confronti del datore di lavoro.

Quando scatta la subordinazione
Il legislatore fiscale infatti dispone che si tratta di lavoro subordinato se risultano almeno due delle seguenti fattispecie:

  • che la collaborazione abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
  • che i corrispettivi siano più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi anche se fatturato da diversi soggetti come da alcune voci mi giunge ma siano in pratica riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi;
  • che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Per aversi la subordinazione devono esistere ed essere provati almeno due di questi requisiti.

La riforma Fornero infatti con la legge  n. 92 del 2012 ha inserito nel D.Lgs. n. 276 del 2003 l’articolo 69-bis in virtù del oggi fare ricorso alla partita iova per mascherare un lavoraore dipendente è molto più difficile di prima.

Quando non scatta il vincolo di subordinazione: condizioni esimenti all’applicaizone delle novità
Tuttavia il legislatore si preoccupa anche di definire delle situazioni per cui tali presunzioni non operano anche se di più difficile intepretazione rispetto alle prima aprendo a mio avviso il fianco a dispute legali. Per esempio afferma che le presunzioni di subordinazione sopra descritte non operano laddove l’attività sia caratterizzata da elevate competenze tecniche acquisite attraverso percorsi formativi (non specificando se erogati dal datore di lavoro oppure no), oppure esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività.

Oppure laddove il lavoratore abbia un reddito superiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali previsti dalla Legge 233 del 1990, articolo 1 comma 3. Oppure laddove si tratti attività per le quali è richiesta l’iscrizione ad un albo professionale.

Parliamo per esempio del caso in cui le collaborazioni a progetto possono essere rescisse anche per incapacità professionale del soggetto a raggiungere il progetto per cui è stato assunto. Inoltre non è ammessa la prova contraria del datore di lavoro che qualora si trovi nelle condizioni di violare uno dei disposti previsti per i contratti a progetto si esporrebbe alla presunzione di subordinazione da subito.

Nelle collaborazioni a progetto avete visto come diventi fondamentale l’identificazione dell’oggetto del progetto: tuttavia tale previsione non trova applicazione laddove si parli di un soggetto iscritto ad un albo che eserciti un’attività riconducibile all’attività della società: esempio un dottore commercialista che esercita attività a progetto in uno studio o per una società che eroga servizi di contabilità. Laddove si discosti dall’oggetto rientra nell’ambito di applicazione visto sopra.

Vi consiglio anche di approfondire l’argometno relativo alla compatibilità tra lavoro autonomo e contratto a progetto.

Da quando scattano le novità 2013
Con l’entrata in vigore del Decreto Lavoro per quelli ancora non stipulati a tale data mentre per quelli in essere sono concesse 12 mesi di proroga. Per quello che concerne le mansioni svolte si stabilisce una volta per tutte che queste non dovranno riproporre l’oggetto sociale del datore di lavoro e non potranno sostanziarsi in lavori esecutivi e ripetitivi o svolte in modo analogo a quelle di colleghi assunti con contratto a tempo indeterminato. Ora i requisiti devono essere presenti contemporaneamente per poter escludere la possibilità di instaurare un contratto di lavoro a progetto.

Aumentano i contributi previdenziali INPS per i lavoratori a progetto dopo la riforma del lavoro 2012
Sul versante dei maggiori oneri contributivi sarebbe previsto nella bozza un aumento dei contributi previdenziali INPS che sale al 28% per coloro che sono iscritti alla gestione separata a differenza dei pensionati che pagano il 19% a partire dal 203, mentre sono previsti ulteriori incrementi dei contributi dal 2014 che saliranno rispettivamente al 33% e al 24%.

E’ inutile negarlo: il lavoratore non ha alcun potere contrattuale dinanzi al datore di lavoro, soprattutto in entrata, e questa previsione non è sufficiente a scongiurare il pericolo di assunzioni che formalmente sono a progetto. Il lavoratore cercherà sempre di restare nell’impresa a costo di firmare qualsiasi soggetto e svolgere anche altre tipologie di lavoro che nulla hanno a che fare con l’oggetto del contratto. Se a questo aggiungete che la maggior parte dei lavori che svolgono tutte le funzioni aziendali si caratterizzano per la natura squisitamente amministrativa del lavoro, ecco che il lavoratore è assolutamente interscambiabile con qualsiasi altra risorsa aziendale e non si realizza nemmeno quella specializzazione che lo rende insostituitibile e capace di avere un minimo potere contrattuale.

Siamo figli delle cosiddette job rotation che inizialmente venivano acclamate come una grande novità che avrebbe caratterizzato le più grandi imprese per la loro flessibilità, ed invece nascondevano ed hanno prodotto effettivamente solo un gap di professionalità con i competitor europei, che invece hanno puntato sulla specializzazione del singolo. La diretta conseguenza è che siamo un popolo di lavoratori che sanno svolgere tanti diversi lavori amministrativi poco professionali e molto amministrativi e con poco potere contrattuale davanti ai datori di lavoro… e poi dici che l’Italia perde di competitività… ci credo, ma sta perdendo al contempo anche il potenziale competititivo, non solo la competitività!

Vi ricordo sempre che potete approfondire anche le altre novità della riforma del lavoro 2012, anche sul tema dei nuovi licenziamenti per giusta causa, per motivi economici, con le novità sull’articolo 18.

Inoltre se siete interessati ad una tipologia contrattuale specifica potete leggere le novità sul contratto di apprendistato, sul contratto part time o a tempo parziale o anche le novità sul contratto a tempo determinato.

Dal lordo al netto nel contratto a progetto
Se volete sapere come faccimao per passare dal lordo al netto nel contratto a progetto cerco di aiutarvi facendovi un esempio ossia:
Se prendiamo come riferimento un importo fissato con il datore di lavoro di 10 mila euro (che si intende sempre lordo in sede di contrattazione) possiamo avere la seguente formula.
10.000 x 9,24% ( inps) ( 1/3  di 27,72%) = € 924,00
9076 ( 10.000 – 924,00) x il 23% – detrazioni personali  = imposta netta  € 396,00
Quindi il netto in busta paga sarà pari a: € 10.000 – 924 – 396 = importo netto € 8.680

Riferimenti normativi
Articolo 1, comma 23, 25, 27, ed articolo 2, comma 57, dela Legge n. 92 del 2012 (precedentemente disciplinato dagli articoli dal 61 al 69, del DLgs n. 276 del 2003. Decreto Lavoro numero 76 del 2013.

24 Commenti

  1. salve,perdonatemi ma per quanto rilegga questa frase non riesco proprio a capirla, se voleste darmi una mano a comprenderla :”che i corrispettivi siano più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi anche se fatturato da diversi soggetti come da alcune voci mi giunge ma siano in pratica riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi”

    grazie mille

  2. buona sera,volevo chiedere ho lavorato per sei hanni come collaboratore ha progetto, e conteggiato come hanni lavorativi e che prcentuale?

  3. Ciao. interessante articolo.
    nell’esempio che riporti il 23% a cosa corrisponde?
    non riesco a capire come fai ad ottenere quel € 396,00!
    se insieme al contratto a di collaborazione a progetto, l’individuo possiede anche una partita iva con regime dei minimi, con la quale versa sempre all’INPS, l’aliquota INPS rimane sempre la stessa o si riduce?

    Grazie

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.