Incompatibilità NASPI e ASDI con altri Lavori

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Il decreto interministeriale citato, all’articolo 4, prevede che la percezione dell’ASDI sia compatibile con lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato o con l’avvio di una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, nei limiti di compatibilità e con gli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015.
A tal proposito, si richiamano brevemente le indicazioni già fornite sul punto in materia di NASpI nella Circolare INPS n. 94 del 2015, punti 2.10 e 2.11, cui si rinvia per completezza.

Incompatibilità NASPI e Altri Lavori

2.10       Nuova attività lavorativa in corso di prestazione

2.10.a    Nuovo rapporto di lavoro subordinato

2.10.a.1 In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI dalla quale derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione si produce la decadenza dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso  l’indennità è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del periodo di sospensione l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.

La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 ossia, tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione NASpI.

Per l’individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate.
Si precisa che la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d’ufficio e che a tal fine è ininfluente l’eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore.
Si precisa infine che la sospensione dell’indennità e la sua ripresa avvengono anche nel caso di un lavoro a tempo determinato della durata massima di sei mesi intrapreso in uno stato estero, sia si tratti di Stati appartenenti all’UE sia si tratti di Stati extracomunitari.

2.10.a.2  In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione si mantiene la prestazione ridotta alle seguenti condizioni:

– il percettore deve comunicare all’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto.

– il datore di lavoro o – qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione – l’utilizzatore, devono essere diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non devono presentare rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Ricorrendo tali condizioni l’indennità NASpI è ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

In caso di mancata comunicazione del reddito, laddove il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione di cui all’art. 9 comma 1 del d. lgs. n. 22 del 2015; laddove il rapporto sia di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato si applica l’istituto della decadenza.

La contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.

2.10.a.3  Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell’articolo 1 della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti e a condizione che comunichi all’INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere, di percepire la NASpI, ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

La contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.

Nelle suddette ipotesi di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI, la contribuzione relativa all’assicurazione    generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i  superstiti  versata in  relazione  all’attività  di lavoro subordinato non da’ luogo ad accrediti contributivi ed  è  riversata integralmente alla  Gestione  prestazioni  temporanee  ai  lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge n. 88 del 1989.

2.10.b Lavoro autonomo

In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, o entro un mese dalla domanda di NASpI se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.

In tal caso l’indennità NASpI è ridotta di un importo pari all’80 per cento dei del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei casi di esenzione dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS un’apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa entro il 31 marzo dell’anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell’autodichiarazione il lavoratore è tenuto  a  restituire  la  NASpI  percepita  dalla  data  di inizio dell’attività lavorativa in argomento.

Qualora nel corso del periodo di godimento delle indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dover modificare il reddito dichiarato, dovrà presentare una nuova dichiarazione “a montante” cioè comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso si procederà a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l’importo della trattenuta sull’intero reddito diminuito delle quote già eventualmente recuperate.

La   contribuzione   relativa    all’assicurazione    generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i  superstiti  versata in  relazione  all’attività  lavorativa  autonoma   o   di   impresa individuale non da’ luogo ad accrediti contributivi ed  è  riversata integralmente alla  Gestione  prestazioni  temporanee  ai  lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge n. 88 del 1989.

2.11  Comunicazione dei redditi presunti in occasione di nuovo anno. Svolgimento di più attività lavorative in concomitanza di percezione della NASpI.

Si precisa che nei casi di svolgimento delle attività lavorative autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali in concomitanza di percezione dell’indennità NASpI, qualora quest’ultima coinvolga più anni solari, stante la necessità di disporre di dati necessari per procedere alla riduzione dell’80 per cento della prestazione in funzione del reddito previsto, si rende necessario  quanto segue. All’inizio di ogni nuovo anno di percezione della prestazione successivo al primo il percettore della prestazione dovrà fornire una nuova comunicazione del reddito presunto tramite modello NASpI Com entro il 31 gennaio. La mancata comunicazione del reddito per gli anni di prestazione successivi al primo non determina tuttavia la decadenza dalla prestazione ma la sua sospensione fino all’acquisizione della nuova comunicazione. Sarà cura delle strutture territoriali sollecitare l’adempimento al percettore di NASpI che non vi abbia provveduto.

Si precisa inoltre che, in caso di svolgimento durante la percezione dell’indennità NASpI di più attività lavorative di diversa tipologia (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali) che non superino in ciascuno dei predetti settori i rispettivi limiti di reddito imposti per il mantenimento dello stato di disoccupazione, si dovrà verificare il reddito complessivo previsto derivante dal complesso delle attività e ridurre conseguentemente la prestazione NASpI in misura pari all’ottanta per cento di detto reddito complessivo. Qualora la verifica accerti la presenza di un reddito complessivo proveniente dalla somma dalle attività svolte in vari settori superiore a quello massimo consentito dalle  norme vigenti per il mantenimento dello stato di disoccupazione (euro 8.000), la prestazione NASpI dovrà essere posta in decadenza

Incompatibilità NASPI e ASDI con altri lavori

Tanto per lo svolgimento di attività lavorativa subordinata, quanto per l’avvio di attività autonoma o di impresa individuale, le comunicazioni descritte nel dettaglio nei punti b) e c) del presente paragrafo devono essere veicolate tramite il modello ASDI – com, allegato alla presente circolare (all. 1).

Qualora nel corso del periodo di godimento dell’indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dover modificare il reddito dichiarato, dovrà presentare – tramite l’ASDI – com – una nuova dichiarazione “a montante”, comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione dello stesso. In tal caso, si procederà a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l’importo della trattenuta sull’intero reddito.

Come previsto dall’articolo 4, comma 3 del decreto interministeriale del  29 ottobre 2015, la comunicazione all’INPS del reddito annuo presunto è utilizzata ai fini della verifica della permanenza del requisito della condizione economica di bisogno, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d).

Esclusivamente a tal fine, il valore dell’ISEE, di cui al medesimo articolo 2, comma 1, lettera d), è aggiornato dall’INPS, sostituendo il reddito annuo dichiarato, oggetto della comunicazione, a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell’ISEE in via ordinaria. Ai soli fini della verifica della permanenza del requisito della condizione economica di
bisogno, con analoga modalità vanno dichiarate anche le variazioni derivanti  all’avvio di una attività lavorativa da parte di altri componenti il nucleo familiare.

Pertanto, se a seguito del ricalcolo il valore dell’ISEE supera quello previsto per l’accesso all’ASDI, la prestazione viene posta in decadenza, a far data dalla rioccupazione o dall’avvio dell’attività autonoma che ha determinato la variazione dell’ISEE.

Nuovo rapporto di lavoro subordinato

In caso di nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato, il soggetto percettore di ASDI deve sempre comunicare all’Inps, mediante il modello ASDI – com, il reddito presunto derivante dall’attività, entro il termine di 30 giorni dall’inizio della stessa.

In relazione all’importo del reddito presunto ed alla durata dell’attività, si possono configurare le seguenti fattispecie:

  • in caso di reddito superiore al minimo annuo escluso da imposizione (attualmente pari ad Euro 8.000,00) e durata dell’attività superiore a 6 mesi si ha la decadenza dalla prestazione;
  • in caso di reddito superiore al minimo annuo escluso da imposizione con durata dell’attività lavorativa non superiore a 6 mesi l’ASDI è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per la durata del
    rapporto di lavoro. Al termine del periodo di sospensione, l’indennità  riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo ancora spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa, nei limiti indicati al
    paragrafo 8 della presente circolare;
  • in caso di reddito inferiore al minimo annuo escluso da imposizione, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro, l’indennità ASDI è ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato
    al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Avvio di attività di lavoro autonomo o di impresa individuale

In caso di avvio di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito che corrisponde ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il soggetto beneficiario deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, o entro un mese dalla domanda di ASDI se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre dalla stessa.

In tal caso, l’indennità ASDI è ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei
redditi.

Nei casi di esenzione dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS, entro il 31 marzo dell’anno successivo, un’apposita autodichiarazione (tramite l’allegato modello ASDI com) concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa.

Nel caso di mancata presentazione dell’autodichiarazione, il lavoratore è tenuto a restituire l’ASDI percepito
dalla data di inizio dell’attività lavorativa in argomento.

Tirocinio

Nelle “Linee guida in materia di tirocini”, adottate in sede diConferenza permanente Stato-Regioni, il 24 gennaio 2013, è stabilito che il tirocinio non è un rapporto di lavoro e la partecipazione allo stesso non fa perdere lo stato di disoccupazione. Pertanto, lo svolgimento dello stesso e la percezione della relativa indennità sono compatibili con l’erogazione dell’ASDI.
L’indennità di tirocinio, dal punto di vista fiscale, è considerata reddito assimilato a quelli da lavoro dipendente (cfr. art. 50 del D.P.R. n. 917 del 1986, TUIR). Pertanto l’indennità di tirocinio deve essere dichiarata nell’ISEE; tuttavia, non trattandosi di attività lavorativa, non vi è l‘obbligo di aggiornare l’ISEE a seguito dell’avvio di un tirocinio, fermo restando l’aggiornamento richiesto nel mese di gennaio.

Compatibilità con Pensione o trattamenti assistenziali e pensionistici

La percezione dell’ASDI è compatibile con i seguenti trattamenti assistenziali o pensionistici:

  • assegno o indennità a cieco civile;
  • assegno o indennità a sordomuti;
  • indennità’ legge n. 448 del 2001 e legge n. 350 del 2003;
  • assegno o indennità’ a invalidi civili;
  • pensione ai superstiti;
  • pensione di guerra;
  • pensione facoltativa;
  • rendite vitalizie da infortunio;
  • pensione a carico di Stati esteri con i quali non esistono convenzioni
  • internazionali in materia di sicurezza sociale;
  • pensione a carico dell’assicurazione di un altro Stato membro
    dell’Unione europea;
  • pensione privilegiata tabellare, quale ad esempio quella conferita per infermità contratta durante il servizio militare obbligatorio, avente titolo risarcitorio in assenza di un rapporto di impiego o di servizio continuativo.

Incompatibilità con pensione o trattamenti assistenziali e pensionistici

Il beneficiario dell’ASDI, invece, decade dalla prestazione nelle ipotesi in cui divenga titolare dei seguenti trattamenti assistenziali o pensionistici:

– assegno sociale;
– pensione di vecchiaia;
– pensione di anzianità/anticipata;
– pensione di inabilità.

Opzione tra ASDI e assegno ordinario di invalidità o pensione di invalidità

Come noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 234 del 2011, i cui contenuti sono stati recepiti dall’Istituto con circolare n. 138 del 2011, ha dichiarato costituzionalmente illegittime le norme che non riconoscevano, ai lavoratori che fruiscono di assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di
disoccupazione, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.

La successiva evoluzione della normativa in materia di trattamenti a sostegno del reddito ha introdotto nel nostro ordinamento, come forma di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, prima l’ASpI (legge n. 92 del 2012) e quindi la NASpI (decreto legislativo n. 22 del 2015) e, pertanto, i principi della citata sentenza della Corte
Costituzionale si applicano anche alla NASpI.

Atteso che l’ASDI viene percepito, sussistendone tutti i requisiti, al termine della completa fruizione della NASpI ed in assenza di norme primarie e regolamentari che disciplinano la materia, si ritiene che tale diritto di opzione possa applicarsi anche in materia di ASDI. Pertanto, il richiedente l’ASDI, già titolare di assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità, in sede di presentazione della domanda, dovrà optare per l’erogazione dell’ASDI.
Qualora, invece, la titolarità dell’assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità, intervenga nel corso della percezione dell’ASDI, la facoltà di opzione dovrà essere esercitata entro i successivi 60 giorni.

Condizionalità: sanzioni derivanti dal mancato rispetto degli obblighi assunti dal lavoratore con la sottoscrizione del Progetto personalizzato

L’erogazione dell’ASDI è subordinata alla permanenza dello stato di disoccupazione, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché ai c.d. meccanismi di condizionalità tra politiche attive e passive, potenziati dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 150 citato.
Infatti, sia il decreto legislativo richiamato, all’articolo 21, commi 8 e seguenti, che il decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, all’articolo 6 prevedono, tra l’altro, che la mancata partecipazione del percettore di ASDI, in assenza di giustificato motivo, a seguito di chiamata da parte del servizio competente alle iniziative di politica attiva avviate
nei suoi confronti, determina l’applicazione al percettori di ASDI di una serie di sanzioni, di diversa entità, che di seguito si dettagliano in base alla natura della violazione dell’obbligo in capo al percettore:

1) nelle ipotesi di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni o agli appuntamenti previsti nel progetto personalizzato si avrà:

  • in caso di prima mancata presentazione, una parziale decurtazione dell’ASDI, pari ad un quarto di una mensilità, ma sono comunque concessi gli incrementi per carichi familiari;
  • in caso di seconda mancata presentazione, la decurtazione di una mensilità dell’ASDI, ma sono comunque concessi gli incrementi per carichi familiari;
  • in caso di ulteriore mancata presentazione, la decadenza dall’ASDI.

2) nelle ipotesi di mancata partecipazione alle iniziative di orientamento, di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a) del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, in assenza di giustificato motivo, le norme richiamate prevedono:

  • nel caso di mancata partecipazione per la prima volta, la decurtazione di una mensilità dell’ASDI, salva la concessione dei soli incrementi per carichi familiari;
  • nel caso di ulteriore mancata presentazione, la decadenza dalla fruizione dell’ASDI.

Si evidenziano anche le ulteriori sanzioni previste dalla richiamata normativa, in caso di inadempimento agli obblighi conseguenti alle iniziative di politica attiva:

  • la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comporta la decadenza dalla  prestazione;
  • la mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua, come definita dall’articolo 25 del decreto legislativo numero 150 citato, in assenza di giustificato motivo, comporta la decadenza dalla prestazione.

Ai sensi dell’articolo 21, comma 10, del decreto legislativo n. 150 del 2015, per tutte le sanzioni sopra riportate, collegate alla mancata partecipazione da parte del percettore dell’ASDI alle iniziative di politica attiva, il centro per l’impiego adotta le relative sanzioni, inviando comunicazione delle stesse anche all’Istituto, affinché quest’ultimo, per
quanto di sua competenza, possa emettere il provvedimento di decadenza e recuperare eventuali somme indebitamente erogate.
Infatti, i competenti centri per l’impiego comunicano all’Istituto, oltre la sottoscrizione del progetto personalizzato, attraverso l’apposito service implementato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le cause di sospensione, decurtazione e decadenza dell’ASDI connesse alle attività di competenza dei centri per l’impiego.

Fonti INPS e circolari 94 del 2015

http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/incompatibilita-impiego-pubblico-e-attivita-privata-partita-iva-lgs-165-2001-articolo-53/40913/

http://www.tasse-fisco.com/lavoro-dipendente/due-lavori-contemporaneamente-compatibilita-iva-occasionale-socio/35877/

http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/incompatibilita-libera-professione-dipendente/1249/

http://www.tasse-fisco.com/persone-fisiche/detrazioni-deduzioni-fiscali-naspi-irpef-quando-come/37139/

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