Le nuove aliquote INPS 2020 dovuti dai lavoratori autonomi con partita Iva, collaboratori e professionisti iscritti ad albi da versare alla gestione separata sono in aumento rispetto all’anno come riportato nella tabella seguente e varrà per i contributi maturati per l’anno precedente. Con questi sono stati ridefiniti i contributi dovuti e non dovuti in base ia limiti minimali o massimali di reddito o contributo INPS versato. Vi anticipo che non assistiamo mai ad una buona notizia su questo versante.
Aliquote Contributive 2020
Aliquote contributive 2019
Tutto quanto sopra premesso, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2019 sono complessivamente fissate come segue:
Collaboratori e figure assimilate | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll | 34,23%
(33,00 + 0,72 +0,51 aliquote aggiuntive) |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll | 33,72%
(33,00 + 0,72 aliquote aggiuntive) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
Liberi professionisti | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 25,72%
(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
In merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata, si rinvia alla circolare n. 7/2007.
Ripartizione contributi INPS tra datore di lavoro e lavoratore
Aziende committenti
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
Si ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico per i datori privati e il modello “F24 EP” per le Amministrazioni pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche – quali ad esempio le amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria – si rinvia a quanto illustrato nella circolare n. 23/2013 e nel messaggio n. 8460/2013.
Liberi professionisti
Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione separata, si ricorda che l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2018, primo e secondo acconto 2019).
Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2019
L’articolo 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis, i cui compensi, ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2018 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2018 (24% per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; 33,72% per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l’aliquota aggiuntiva per la Dis-Coll; 34,23% per chi è anche obbligato ad aliquota Dis-Coll).
Per le modalità e i termini di versamento dei contributi dovuti in relazione ai compensi erogati entro il 12 gennaio 2019 si rinvia a quanto già precisato nella circolare n. 10/2002.
Contributo Minimo INPS e Massimo
Per l’anno 2019 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/95 è pari a € 102.543,00. Pertanto, le aliquote per il 2019 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.
Minimale – Accredito contributivo
Per l’anno 2019 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 è pari a € 15.878,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.810,72, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
– € 4.083,82 (di cui € 3.969,5 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l’aliquota del 25,72%;
– € 5.354,06 (di cui € 5.239,74 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
– € 5.435,04 (di cui € 5.239,74 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.
Reddito minimo annuo | Aliquota | Contributo minimo annuo |
€ 15.878,00 | 24% | € 3.810,72 |
€ 15.878,00 | 25,72% | € 4.083,82 (IVS € 3.969,5) |
€ 15.878,00 | 33,72% | € 5.354,06 (IVS € 5.239,74) |
€ 15.878,00 | 34,23% | € 5.435,04 (IVS € 5.239,74) |
Anni precedenti
Lavoratori autonomi o professionisti
Collaboratori
Tabella Aliquote INPS 2018
Soggetto |
Aliquota 2018 |
Collaboratori assimilati per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 34,23% |
Collaboratori e figure assimilate per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 33,72% |
Pensionati | 24% |
Liberi professionisti | 25,72% |
Liberi professionisti, titolari di pensione o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria | 24% |
Minimali e massimali INPS
Aliquote 2018
Non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria
|
||||||||
Periodo
|
Imponibile
|
IVS
|
Malattia, Maternità, ANF
|
Maternità
|
DIS-COLL
|
Totale
|
Committente (2/3)
|
Collaboratore (1/3)
|
Fino a
|
||||||||
1A, 1E – Amministratore di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica
|
||||||||
Dal 1.1.2018
|
€ 101.427,00
|
33,00
|
0,50
|
0,22
|
0,51
|
34,23
|
22,82
|
11,41
|
1B – Sindaco di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica
|
||||||||
Dal 1.1.2018
|
€ 101.427,00
|
33,00
|
0,50
|
0,22
|
0,51
|
34,23
|
22,82
|
11,41
|
1C – Revisore di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica
|
||||||||
Dal 1.1.2018
|
€ 101.427,00
|
33,00
|
0,50
|
0,22
|
0,51
|
34,23
|
22,82
|
11,41
|
1D – Liquidatore di società
|
||||||||
Dal 1.1.2018
|
€ 101.427,00
|
33,00
|
0,50
|
0,22
|
0,51
|
34,23
|
22,82
|
11,41
|
02 – Collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e simili
|
||||||||
Dal 1.1.2018
|
€ 101.427,00
|
33,00
|
0,50
|
0,22
|
0,51
|
34,23
|
22,82
|
11,41
|
03 – Partecipante a collegi e commissioni
|
||||||||
Dal 1.1.2018
|
€ 101.427,00
|
33,00
|
0,50
|
0,22
|
–
|
33,72
|
22,48
|
11,24
|
04 – Amministratore di enti locali (d.m. 25.5.2001)
|
||||||||
Dal 1.1.2018
|
€ 101.427,00
|
33,00
|
0,50
|
0,22
|
–
|
33,72
|
22,48
|
11,24
|
05 – Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da…
|
||||||||
Dal 1.1.2018
|
€ 101.427,00
|
33,00
|
0,50
|
0,22
|
0,51
|
34,23
|
22,82
|
11,41
|
06 – Co.co.co. (con contratto a progetto/programma di lavoro/fase)
|
||||||||
Dal 1.1.2018
|
€ 101.427,00
|
33,00
|
0,50
|
0,22
|
0,51
|
34,23
|
22,82
|
11,41
|
07 – Venditore porta a porta
|
||||||||
Dal 1.1.2018
|
€ 101.427,00
|
33,00
|
0,50
|
0,22
|
–
|
33,72
|
22,48
|
11,24
|
09 – Rapporti occasionali autonomi (legge 326/2003 art. 44)
|
||||||||
Dal 1.1.2018
|
€ 101.427,00
|
33,00
|
0,50
|
0,22
|
–
|
33,72
|
22,48
|
11,24
|
11 – Collaborazioni coordinate e continuative presso PP.AA.
|
||||||||
Dal 1.1.2018
|
€ 101.427,00
|
33,00
|
0,50
|
0,22
|
0,51
|
34,23
|
22,82
|
11,41
|
12 – Rapporti di Co.co.co. Prorogati
|
||||||||
Dal 1.1.2018
|
€ 101.427,00
|
33,00
|
0,50
|
0,22
|
0,51
|
34,23
|
22,82
|
11,41
|
13 – Associati in partecipazione (dal 2004 al 2015)
|
||||||||
Dal 1.1.2018
|
€ 101.427,00
|
33,00
|
0,50
|
0,22
|
–
|
33,72
|
22,48
|
11,24
|
14 – Formazione specialistica
|
||||||||
Dal 1.1.2018
|
€ 101.427,00
|
33,00
|
0,50
|
0,22
|
–
|
33,72
|
22,48
|
11,24
|
17 – Consulente parlamentare
|
||||||||
Dal 1.1.2018
|
€ 101.427,00
|
33,00
|
0,50
|
0,22
|
0,51
|
34,23
|
22,82
|
11,41
|
18 – Collaborazioni coordinate e continuative – d.lgs. n. 81/2015
|
||||||||
Dal 1.1.2018
|
€ 101.427,00
|
33,00
|
0,50
|
0,22
|
0,51
|
34,23
|
22,82
|
11,41
|
Iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di pensione diretta
|
||||||||
Dal 1.1.2018
|
€ 101.427,00
|
24,00
|
–
|
–
|
–
|
24,00
|
16,00
|
8,00
|
Non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria
|
||||||
Periodo
|
Imponibile
|
IVS
|
Malattia, Maternità, ANF
|
Maternità
|
DIS-COLL
|
Totale
|
Fino a
|
||||||
Dal 1.1.2018
|
€ 101.427,00
|
25,00
|
0,50
|
0,22
|
–
|
25,72
|
Iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di pensione diretta
|
||||||
Dal 1.1.2018
|
€ 101.427,00
|
24,00
|
–
|
–
|
–
|
24,00
|