Vediamo come devono comportarsi alcune specifiche categorie di lavoratori autonomi con la fatturazione elettronica in formato xml per le operazioni esenti effettuate verso privati o verso la pubblica amministrazione a partire dal primo gennaio 2019. Vediamo di fornire chiarimenti utili a categorie come medici, odontoiatri, agenti di commercio, intermediari, broker assicurativi, etc che svolgono essenzialmente operazioni esenti.
Vi riporto subito cosa ci dice l’agenzia delle entrate a riguardo attraverso la propria guida che devo dire forse è un pò troppo sintetica questa volta e non approfondisce efficacemente le diverse fattispecie oltre ai dubbi e le domande che non solo i contribuenti ma anche gli addetti ai lavori si pongono come quesito.
Sulla guida si legge che “Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica solo gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e quelli che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario” (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).”
Tuttavia come vedremo nel seguito vi sono alcuni casi in cui questo non avviene.
Attenzione
Gli operatori in regime di vantaggio o forfettario possono comunque emettere fatture elettroniche seguendo le disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018. A tali categorie di operatori si possono aggiungere i “piccoli produttori agricoli” (di cui all’ art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), i quali erano esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.
In buona sostanza quindi sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica coloro i quali aderiscono al regime forfettario dei minimi o stanno finendo quello di vantaggio. A questi si aggiungono i piccoli produttori agricoli Per completezza e facilità di comprensione vi riporto chi sono i produttori agricoli così come definito dalla norma attualmente in vigore.
Soggetti che effettuano operazioni esenti ex art. 10 del DPR 633 del 1972
Per questi soggetti l’obbligo di emissione della fattura elettronica inizia ad operare a regime dal primo gennaio 2019 così come anticipato sopra nella guida dell’agenzia delle entrate.
Agenti e rappresentanti, broker o intermediari
Dobbiamo fare, come visto sopra una netta distinzione tra chi esercita attività che si qualificano come attività esenti da chi le effettua in regime di esenzione aderendo al regime opzionale di cui all’art. 36-bis del D.P.R. 633/72. I primi infatti non rientrano non beneficiano dell’esenzione tel quel ma possono godere dell’esenzione solo aderendo al regime opzionale di cui all’articolo sopra citato. Il citato regime in pratica elimina la possibilità di detrazione fiscale dell’Iva sulle operazioni di acquisto o fatture passive in cambio di alcune agevolazioni di tipo amministrativo prima tra tutti l’obbligo di calcolo del pro rata di detraibilità che potrebbe variare di anno in anno complicando la gestione amministrativa contabile e fiscale del commercialista.
I soggetti che fino ad oggi non emettono fattura se non su esplicita richiesta da parte del cliente lo fanno perché così è previsto dall’articolo 21 che attribuisce a questi soggetti la possibilità di no emettere fattura per queste tipologie di fatture.
Tuttavia con la fatturazione elettronica questo è venuto meno per cui si dovrà comunque emettere un documento in formato elettronico a meno che non si aderisca al regime opzionale previsto mediante esercizio dell’opzione.
Per l’esercizio dell’opzione di cui all’Articol0 36-bis “Dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti” si afferma che il contribuente viene esonerato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell’art. 10, tranne quelle indicate ai numeri 11), 18) e 19) dello stesso articolo 10.
Restano fermi gli obblighi di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l’obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l’obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente.
Per questi soggetti l’emissione della fattura elettronica diviene una facoltà che deve essere analizzata alla luce di una valutazione costi benefici in termini di gestione amministrativa interna (onorari del commercialista). Laddove decidesse di emettere fattura sarebbe tuttavia obbligato farlo in formato elettronica XML. Non a caso le specifiche tecniche di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 prevedono anche il caso di trasmissione di operazioni esenti Iva nonché anche la loro ricezione attraverso il sistema di interscambio SdI. A tal proposito si ricorda che sulla base delle specifiche tecniche in vigore il codice natura da utilizzare è “N4” dello schema F.E.
Piccoli produttori Agricoli: chi sono e come fatturano
I produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l’obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell’articolo 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi dell’impresa, devono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all’articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell’articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l’opzione o
la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.
Medici ed odontoiatri
Per i medici e odontoiatri sarà necessario fare una distinzione in quanto è previsto un regime speciale solo per il 2019 che prevede l’esonero parziale dall’emissione della fattura elettronica per le prestazioni eseguite che dovranno essere inviate al sistema Sanitario TS per il 730 precompilato. Parliamo delle prestazioni a fronte delle quali i medici sono obbligati a comunicare all’anagrafe tributaria la detrazione spettante al contribuente. Questo se la ritroverà nel 730 pre compilato.
Sono tuttavia obbligati ad emettere la fatture elettronica in formato XML per le prestazioni diverse da quelle sopra per cui prestazioni per perizie per esempio oppure, prestazioni per centri specializzati come ad un poliambulatorio, fatture per corsi di formazione o convegni.
Per le prestazioni in regime di convenzione svolte per la pubblica amministrazione non dovranno emettere fattura elettronica. Classico caso per le prestazione come medico di base o pediatra per fare un esempio.
Esiste poi il caso particolare in cui permane l’obbligo di emissione della fattura elettronica anche per i contribuenti in regime forfettario che svolgono prestazioni di servizi non in regime di convenzione.
Cosa prevede l’opzione per l’articolo 36-Bis
In buona sostanza dietro la perdita della detrazione dell’Iva che nei casi di soggetti che effettuano solo operazioni esenti potrebbe essere prossimo all’1% dell’Iva pagata sulle fatture di acquisto. In cambio una serie di facilitazioni dal punto di vista della gestione dell’attività.
L’opzione consente di per i soggetti che svolgono operazioni esenti tranne quelle esplicitamente individuale nei punti 11), 18) e 19) dell’articolo 10 di:
- perdita diritto alla detrazione sugli acquisti;
- non emettere la fattura per le operazioni esenti;
- non annotare le operazioni esenti nei registri;
- obbligo emissione e registrazione delle operazioni imponibili.
Per quanto riguarda l’esonero dall’emissione della fattura per le operazioni esenti, è da evidenziare che questa deve comunque essere emessa nel caso di richiesta del cliente, anche se assume rilevanza solo per quest’ultimo (circolare 10 luglio 1979 n. 19/363378).
Nel caso di scontrini o ricevute è previsto l’esonero dall’emissione di qualunque tipo di certificazione come chiarito nella circolare 5 febbraio 1993 n. 14/585101 e risoluzione 25 luglio 1985 n. 320230.
Tuttavia è necessario fare attenzione al fatto che su richiesta del cliente esplicita il fornitore dovrà obbligatoriamente emettere fattura per cui è necessario dotarsi egli strumenti informativi atti a produrre una fattura elettronica anche se questo potrebbe essere un caso raro.
Conclusione
In conclusione dovreste sempre verificare dapprima la convenienza a permanere in un regime ordinario di detraibilità Iva ridotta e successivamente a valutare se dal momento che dovreste comunque implementare per casistiche ridotte la fatturazione elettronica non vi convenga implementarla per tutte le fattispecie al fine di ridurre gli onorari del vostro commercialista che dovrebbe trovarsi una situazione contabile più definita anche se per questo primo anno di applicazioni i disagi si faranno sentire sicuramente.
Servizi gratuiti per predisporre, inviare, conservare e consultare le fatture elettroniche
Per rendere il processo di fatturazione elettronica più semplice e sfruttare al massimo i suoi vantaggi in termini di efficientamento delle attività amministrative, l’Agenzia delle entrate ha predisposto una serie di servizi – totalmente gratuiti per gli utenti – per predisporre, trasmettere, consultare e conservare le fatture elettroniche.
Per predisporre le fatture elettroniche sono disponibili 3 strumenti:
- una procedura web, che oltre a predisporre consente anche di trasmettere le fatture elettroniche; per utilizzare questa procedura occorre accedere al portale “Fatture e Corrispettivi“
- un software per PC fisso disponibile, con la sua guida, al seguente link; tale procedura consente solo di predisporre e salvare i file delle fatture elettroniche;
- un’App denominata “Fatturae” disponibile negli store IOS o Android; questa procedura consente anche di trasmettere le fatture elettroniche.
Gli ulteriori servizi online gratuiti per gestire il processo di fatturazione elettronica e, in particolare, il servizio di conservazione e quello di consultazione delle fatture, sono accessibili dal portale “Fatture e Corrispettivi”
Il portale è un’area web riservata e, quindi, accessibile ai singoli utenti mediante delle credenziali personali, al fine di garantire la sicurezza e l’inviolabilità dei dati contenuti nelle fatture: è pertanto necessario che l’utente abbia preventivamente acquisito le credenziali SPID (“Sistema Pubblico dell’Identità Digitale”) oppure sia in possesso di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure abbia acquisito le credenziali Fisconline/Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate.
Attenzione
Le regole tecniche definite nel provvedimento del 30 aprile 2018 sono valide solo per le fatture elettroniche tra privati. Per le fatture elettroniche emesse verso le Pubbliche Amministrazioni restano valide le regole riportate nel Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e nel sito www.fatturapa.gov.it.