La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto la nuova Flat TAX che altro non è se non il regime forfettario dei contribuenti minimi a maglie più allargate in quanto non solo ha previsto un innalzamento del limite dei ricavi fino a 65 mila euro (dal 2020 a 100 mila) ma ha anche eliminato alcuni dei requisiti che impedivano a molti di accedere o permanere nel regime agevolato delle partite Iva.
Novità Legge di Bilancio 2020
La Legge di Bilancio abroga il disegno della precedente Manovra finanziaria ma solo limitatamente al regime per ricavi conseguiti o incassati compresi tra 65 mila euro e 100 mila euro.
Questo non varia invece quanto introdotto nell’articolo 1 comma 54 del Decreto Legge 190 del 2014 che estendeva dal primo gennaio 2019 la possibilità di aderire al nuovo regime forfettario anche coloro che avevano ricavi fino a 65 mila euro. Articolo 1 Comma 54 In vigore dal 01/01/2019, modificato da: Legge del 30/12/2018 n. 145 Articolo 1
54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.
Via quindi la famosa Flat Tax ma almeno abbiamo un regime forfettario più allineato a quello degli altri paesi Europei.
http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/testo-legge-nuovo-regime-minimi-forfettario/19711/
Flat Tax 2019: cos’è e come funziona
Nella sostanza si deve far riferimento alla vecchia modalità di determinazione del reddito imponibile con gli indici di redditività messi a punto dal Ministero dell’Economia e delle finanze e contenuti nell’allegato 4 della Legge n. 190. La tabella fa corrispondere a ogni macro classe di attività contraddistinta dal suo specifico codice ATECO, un reddito imponibile a cui applicare l’aliquota sostitutiva del 15% fissa in luogo della ben più pesante aliquota per scaglioni Irpef che trovate nel seguito e che , come molti di voi sapranno parte dal 23%. Laddove si soddisfi anche il requisito della Novità allo svolgimento dell’attività, sia essa vendita di prodotti o prestazione di servizi allora l’aliquota scende al 5% oltre ad altre agevolazioni anche dal punto di vista dei contributi INPS da versare. Per la verifica del requisito della novità ho dedica un articolo a parte che trovate in calce a questo. Ora occupiamoci della FLAT TAX ovvero regime forfetario dei minimi che entrerà in vigore dal primo gennaio e delle sue importanti novità.
Nel seguito intanto trovate la tabella che individua la tassazione del reddito imponibile ordinaria, ossia laddove non riusciste ad aderire alla Flat TAX. Come vedete già il primo scaglioni è del 23%, ma attenzione a non abboccare…
Scaglio di reddito Irpef | Aliquota Irpef (%) | Imposta da pagare Irpef |
fino a euro 15.000,00 | 23 | 23% sull’intero importo |
oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00 | 27 | 3.450,00 + 27% parte eccedente 15.000,00 |
oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,00 | 38 | 6.960,00 + 38% parte eccedente 28.000,00 |
oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00 | 41 | 17.220,00 + 41% parte eccedente 55.000,00 |
oltre a euro 75.000,00 | 43 | 25.420,00 + 43% parte eccedente 75.000,00 |
Tuttavia occhio perchè non sono rose tutte quelle che profumano in quanto è necessario sapere che laddove parliamo di un’imposta sostitutiva parliamo di impossibilità di portare in deduzione dei costi e di sfruttare le eventuali detrazioni fiscali che la persona potrebbe avere diritto a sfruttare nella dichiarazione dei redditi 730 o modello Unico. Facciamo l’esempio tipico delle detrazioni per il risparmio energetico o la ristrutturazione edilizia o anche le detrazioni fiscali per carichi di famiglia o quelle per i figli a carico o il lavoro dipendente.
Solo per fare un esempio e darvi uno strumento attività dove l’apporto di capitale umano è maggiore (ne sono un esempio le arti o le professioni per iscritti ad albi) avevano maggiore convenienza economica sfruttare il regime forfettario dei minimi per via della poca rilevanza che avevano le attrezzature o i beni strumenti o apparecchiature all’esercizio dell’attività. Il limite dei 20 mila euro (prima erano 15) e l’impossibilità di portare in deduzione i costi erano due paletti troppo stretti che potevano rendere conveniente l’adesione al regime solo per la attività ad alto contenuto intellettuale.
Altri potevano non trovare convenienza perchè avevano molte detrazioni fiscali che avrebbero altrimenti perso.
In calce all’articolo vi invito comunque a sfruttare un semplice foglio di calcolo per vedere quale sarebbe la tassazione ordinaria e quale quella per scaglioni
Flat Tax: chi può aderire
Possono accedere al regime agevolato forfettario dei contribuenti titolari di partita IVA persone fisiche, esercenti attività di impresa, o arti o professioni, che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 65 mila euro ragguagliati ad anno.
In pratica i requisiti qualitativi di accesso alla flat tax restano gli stessi di quelli previsti per l’adesione al regime forfettario dei minimi di cui alla Legge 190 del 2014. Cambia il limite però che viene innalzato a 65 mila euro dal primo gennaio 2020.
Pertanto dal punto di vista dei del posso dei requisiti avremmo che ai fini del predetto limite per l’accesso al regime:
- non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore di cui all’art. 62 bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427 e successive modificazioni, e ai parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate (art. 1 comma 55).
L’ammontare dei predetti ricavi va individuato avendo riguardo al regime utilizzato in quel periodo di imposta. Perciò il soggetto che, nell’anno precedente ha svolto attività d’impresa applicando il regime ordinario o il regime delle imprese minori, effettuerà la predetta verifica della soglia di ricavi, facendo riferimento ai ricavi imputati secondo il criterio della competenza, mentre il contribuente che nell’anno precedente ha svolto attività professionale (quadro RE) o che ha applicato il regime fiscale di vantaggio (quadro LM), che prevedono l’imputazione dei ricavi con il criterio di cassa, effettuerà la verifica con riferimento a tale criterio di imputazione. (Circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015, par. 9.6);
- hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori, anche assunti secondo le modalità riconducibili a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro;
- che hanno acquistato beni strumentali il cui costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, alla chiusura dell’esercizio non supera 20.000 euro.
Ai fini del calcolo del predetto limite si rinvia ai criteri contenuti nell’art. 1, comma 54 e si evidenzia, in particolare, che a tal fine non si considerano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, arte o della professione, e che i beni strumentali utilizzati promiscuamente per l’attività, rilevano in misura del 50%.
Il contribuente, nella presente dichiarazione, attesta di possedere i requisiti di cui alle predette lettere a), b) e c) dell’art. 1, comma 54, barrando l’apposita casella posta al rigo LM21, colonna 1.
- Non possono avvalersi del regime forfetario (art. 1, comma 57, legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni):
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’ attività, a società di personeo associazioni di cui all’articolo 5 TUIR, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 TUIR.
- d-bis) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro; il rispetto del predetto limite è irrilevante, se il rapporto di lavoro è cessato.
Pertanto, il contribuente:
- qualora nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione si trovi nel primo anno di fruizione del regime forfetario, attesta di non trovarsi, al momento dell’ingresso al regime, in alcuna delle fattispecie d’incompatibilità elencate alle lettere a), b), c), e d), qualora invece abbia già fruito del regime forfetario nel precedente periodo d’imposta, attesta che, nel corso dello stesso, non si è verificata alcuna delle fattispecie d’incompatibilità elencate alle lettere a), b), c) e d);
- attesta che, nel corso del precedente periodo d’imposta, non si è verificata la causa ostativa indicata dall’art. 1, comma 57, d- bis). A tal fine barra l’apposita casella posta al rigo LM21, colonna 2.
I contribuenti che aderiscono al regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività, individuato in base al codice ATECO dell’attività esercitata, riportato nella tabella suddetta.
Gli immobili, a qualsiasi titolo posseduti, non vanno considerati ai fini del presente regime. Pertanto, il reddito prodotto dagli immobili strumentali o patrimoniali eventualmente posseduti va imputato, quale reddito di fabbricati, alla persona fisica titolare dell’impresa o dell’attività di lavoro autonomo (Circolare n. 10 del 4 aprile 2016).
Per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata, e per i quattro anni successivi, il reddito determinato con le modalità fissate al comma 64, è assoggettato ad imposta sostitutiva in misura ridotta, con aliquota del 5% anziché del 15% (articolo 1, comma 111, legge 28 dicembre 2015, n. 208), a condizione che:
- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54.
Si precisa che i soggetti che già aderivano al regime forfetario nel periodo d’imposta precedente a quello oggetto della presente dichiarazione, possono fruire dell’aliquota ridotta, per gli anni che residuano al compimento del quinquennio dall’inizio dell’attività (Circolare n. 10 del 4 aprile 2016): se, all’ingresso nel regime, erano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c); ovvero se, negli anni precedenti a tale ingresso avevano aderito al regime di vantaggio, (o se, pur in possesso dei requisiti per accedere allo stesso, avevano optato per il regime ordinario).
Il contribuente attesta la sussistenza delle condizioni elencate alle lettere a), b), c), barrando l’apposita casella posta al rigo LM21, colonna 3.
L’infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei requisiti e le condizioni di cui ai commi 54 e 57 e 65, comporta l’aumento delle sanzioni stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in misura del 10 per cento, nei casi previsti dal comma 74 del citato articolo 1.
Esclusioni dalla Flat TAX
Ricavi ragguagliati all’anno
Mi raccomando di non sottovalutare la parolina “ragguagliati” all’anno il che si traduce nel dimezzamento del limite se per esempio aprite la partita iva il 30 giugno. Mi raccomando perchè è un attimo sbagliarsi e pensare chili limite sia 65 quando non lo è. Per cui fate la semplice operazione matematica per identificare il limite che deve essere
Limite Ricavi incassati = 65.000/365 X Giorni competenza
dove il numero di giorni di competenza deve essere il risultato dei giorni che vanno da quello i partita della partita Iva al 31 dicembre dell’anno. Questo limite è importante perchè potete facilmente intuire come sia importante coordinasi fin da subito con un dottore commercialista per tarare il corretto momento di apertura della partita IVA il più possibile vicino al primo gennaio in modo da sfruttare tutta l’ampiezza del limite e non rischiare di trovarvi a fuoriuscire dal regime subito per superamento del limite perchè sarebbe un peccato.
Calcolo Convenienza Flat TAX regime forfettario dei minimi
Nel seguito vi propongo un esempio di un contribuente titolare di partita Iva che esercita altre attività il cui indice di redditività viene preso come il 67% del reddito incassato nell’anno.
Nel seguito trovate uno sviluppo di diversi casi a cui abbiamo ipotizzato anche la presenza di diverse detrazioni fiscali Irpef in modo da vedere quale sarebbe il risparmio effettivo teorico sulla carta per intenderci e quale l’effettivo a seconda delle diverse configurazioni di costi e ricavi.
Come potete vedere il risparmio e la convenienza ad adottare il regime non sempre c’è, anzi!!!
Contribuente Altre attività | Caso A | Caso B | Caso C | Caso D | Caso E | Caso F |
Fatturato annuo Incassato (Ricavi) | 25.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 64.999 |
Costi deducibili | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 10.000 | 15.000 |
Reddito Imponibile Regime Ordinario | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 10.000 | 40.000 | 49.999 |
Reddito Imponibile (regime forfettario) HP: 67% | 16.750 | 20.100 | 26.800 | 26.800 | 33.500 | 43.549 |
IRPEF Lorda stimata | 4.800 | 4.800 | 7.720 | 2.300 | 11.520 | 15.000 |
Imposta sostitutiva (forfettario) | 2.513 | 3.015 | 4.020 | 4.020 | 5.025 | 6.532 |
Risparmio di Imposta teorico/(Perdita rispetto al regime ordinario) | 2.288 | 1.785 | 3.700 | (-1.720) | 6.495 | 8.468 |
Perdita Detrazione coniuge | 650 | 650 | 500 | 800 | 400 | 400 |
Perdita Detrazione spese sanitarie | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Perdita Detrazione spese ristrutturazione | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Perdita Detrazione figli a carico | 2.170 | 2.170 | 2.170 | 2.170 | 2.170 | 2.170 |
Totale perdita detrazioni | 3.620 | 3.620 | 3.470 | 3.770 | 3.370 | 3.370 |
Imposta post detrazioni regime ordinario | 1.180 | 1.180 | 4.250 | -1.470 | 8.150 | 11.630 |
Imposta Regime Forfettario | 2.513 | 3.015 | 4.020 | 4.020 | 5.025 | 6.532 |
Risparmio sulle Tasse (Perdita rispetto al regime ordinario) |
(-1.333) | (-1.835) | 230 | (-5.490) | 3.125 | 5.098 |
Come potete vedere diviene determinante ai fini del calcolo della convenienza verificare quali sono le detrazioni fiscali di cui si ha diritto nell’anno oggetto di adesione o di quelli successivi. Supponendo che non siano variate le voci di costo e delle detrazioni fiscali Irpef rispetto all’anno precedente potreste vedere di inserire quelle dello scorso anno per impostare un calcolo più preciso per la vostra situazione in modo da vedere anche quanto effettivamente potreste risparmiare aderendo al nuovo regime forfettario dei minimi. A tal proposito trovate la guida gratuita all’applicazione del nuovo regime forfettario dei minimi 2019 in calce a questo articolo.
Il Disegno di legge di Bilancio estende il regime forfettario, con flat tax al 15%, alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professione e che incassano ricavi e compensi sino a 65.000 euro.
Diviene anche fondamentale per utilizzare questa tabella verificare il coefficiente di redditività specifico del vostro settore che trovate riportato nell’articolo dedicato al regime dei minimi ma che via importo comunque qui nel seguito per facilità.
Dal 2020: limite a 100 mila euro
Dal primo gennaio 2020 viene introdotto un potenziamento del regime che accoglierà anche gli imprenditori individuali oltreché gli esercenti arti e professioni di lavoro autonomo. In pratica anche i titolare di Snc o ditte individuali potrà sfruttare il regime forfettario dei minimi. Anche qui tuttavia occhio a non farsi ampliare dalla novità in quanto l convenienza economica è un calcolo a cui si arriva sempre con carta penna e calcolatrice alla mano e che può portare il singolo a prendere scelte diverse a seconda delle caratteristiche e delle modalità di esercizio dell’attività nonché la struttura dei costi.