Nel seguito vi riporto quali possono essere i casi di passaggio dal regime ordinario al regime forfettario o viceversa e anche il caso di coloro che possono permanere nel nuovo regime nonostante la scadenza del vecchio regime di vantaggio o forfettario alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio in vigore dal primo gennaio.
Cosa cambia con la Legge di Bilancio
La legge di Bilancio innalza il soglia dei ricavi oltre la quale viene prevista la decadenza dal regime forfettario agevolato che passa da 65.000 a 85.000 euro. Al superamento degli 85 mila euro e massimo fino al 100 mila euro la decadenza avviene dal primo gennaio dell’anno di imposta successivo a quello di splafonamento.
La seconda novità consiste nella decadenza immediata al superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi a partire dallo stesso periodo di imposta cioè nel quale si verifica il superamento. Il criterio è sempre quello di cassa per cui non vale tanto il valore delle fatture emesse quanto l’effettivo incassato dell’anno.
Alcuni di voi potrebbero avere sperimentato la non convenienza ad accedere o a permanere nel regime forfetario dei minimi per questo.
Ricordo infatti che il regime forfettario è il regime naturale di applicazione per i lavoratori autonomi titolati di partita IVA per cui il passaggio deve essere indicato in dichiarazione dei redditi
Passaggio dal regime forfettario al regime ordinario
Nel caso di passaggio da un periodo d’imposta soggetto al regime forfetario a un periodo d’imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi e i compensi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito e’ stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario (vedi comma 72)
Nel seguito trovate guida gratuita al calcolo di convenienza per il passaggio al regime forfettario dei minimi dove troverete molti casi in ci non conviene.
Passaggio dal regime ordinario al regime forfettario
Corrispondenti criteri si applicano per l’ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione, successivamente all’uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.
Passaggio dal regime di vantaggio al nuovo regime forfettario
Anche per questi soggetti sarà possibile rientrare nell’ambito di applicazione del nuovo regime forfettario semprechè rispettino i requisiti previsti dal comma 54 ce riporto nel seguito e che non siano in una causa di esclusione definita dal successivo comma 57.
Il Comma 54 dispone: “I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000“.
Come vedete il comma 54 oggi è molto snello e impone solo un limite di ricavi, ragguagliati all’anno, di 65 mila euro. Non so se vi ricordate quanti e quanti limiti vi erano prima a differenza dei principali regimi forfettari di altri paesi europei.
Il Comma 57: recita”a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito; b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attivita’, a societa’ di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attivita’ economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.”
Attenzione al passaggio: rettifica quote ammortamento e detrazione Iva
le conseguenze del passaggio tuttavia non sono solo buone in quanto ci potrebbero anche essere dei costi impliciti direttamente conseguenti dal passaggio che potrebbero incidere sulle vostre decisioni. Nel caso infatti do acquisto di beni strumentali potrebbe esserci la fattispecie in cui il professionista non abbi ancora finito di ammortizzare il bene strumentale. Il passaggio al regime dei minimi nel passato poteva non essere conveniente proprio perchè si dovevano acquistare macchinari oppure attrezzature specifiche per quella tipologia di attività che avrebbero superato il vecchio limite dei 15.000 oppure € 20.000.
Oggi al la legge di bilancio 2019 cancella questo limite, tuttavia elimina la possibilità di portare in deduzione costi comprese anche le quote di ammortamento residue su macchinari o attrezzature o anche su auto acquistate in passato. Non solo…
Vi ricordo anche che il passaggio da un regime di detrazione Iva ad uno dei minimi senza Iva impone anche la rettifica della detrazione Iva sull’acquisto di beni strumentali che, come forse sapete matura per quinti. Che cosa significa questo in poche parole. Se avete, come immagino, acquistato un’auto o un macchinario costoso e vi siete detratti l’Iva nell’ano del sostenimento del costo (40% di Iva nel caso delle auto e 100% nel caso del macchinario inerente l’attività) e vi trovate il secondo anno a passare ad un regime forfettario parte un duplice problema:
- Non potrete più portare in ammortamento e budini scaricare dalle imposte la quota di ammortamento annua dell’auto
- dovrete rettificare e riversare l’Iva pari ad un quinto per ogni anno. Supponiamo che avete detratto 100 euro di iva ed il secondo anno atterrate nel regime forfettario, dovrete riversare 80 di Iva all’erario.
Tuttavia v’è da dire che l’annullamento non viene perso ma solo sospeso nel senso che qualora doveste rientrare nel regime ordinario avreste diritto a riprendere l’ammortamento da dove l’avete lasciato.
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