Regime Forfettario dei Minimi 2022: cosa cambia in pratica e quali le novità

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Nella sostanza vi sono alcune importanti novità introdotte dalla manovra di Bilancio 2019 per la Flat tax che ampliano considerevolmente la platea degli aderenti al regime fiscale di vantaggio forfettario dei contribuenti minimi rendendolo , in teoria, accessibile a molti anche se forse potrebbe essere conveniente fiscalmente per pochi: viene allargato il limite di ricavi massimo per restare nel regime forfetario dei minimi 2019 e vengono eliminati alcuni requisiti (limite ricavi, acquisto beni strumentali e spese personale, etc) che impedivano ai contribuenti la permanenza o l’entrata nel regime agevolato IVA. In questo modo l’incentivo all’apertura di partita Iva come lavoratore autonomo o come professionista si rivolge ad una platea molto più ampia.

Requisito limite dei ricavi a 65 mila euro 2022: come funziona

Se pensiamo che il primo regime forfettario prevedeva un limite massimo di ricavi pari a € 30.000 al superamento del quale il contribuente titolare di partita iva sarebbe dovuto passare al regime di tassazione ordinaria per scaglioni Irpef con prima aliquota al 23% e abbandonare la ben più conveniente aliquota del 5% o del 20% del regime forfettone, oggi vediamo come il beneficio quasi si raddoppia ma attenti ai tranelli e a ai casi particolari.

Ricordiamo infatti che il regime forfettario degli minimi prevede il calcolo delle imposte Sulla base di un reddito imponibile Irpef determinato da coefficienti di redditività specifici per ciascun codice ATECO come descritti dalla tabella seguente.

A questi redditi si andrà ad applicare l’aliquota fissa del 15% o 5% per i primi cinque anni di attività. Ricordate sempre che oltre alle tasse da versare ai fini dell’imposta Irpef dovrete versare anche i contributi previdenziali Inps che possiamo ragionevolmente stimare in una quota pari al 20% del reddito previdenziale. Ricordo anche che il reddito previdenziale è diverso  al reddito imponibile anche se per comodità se volete fare una stima molto alta di quanto potrebbe valere potreste assumendo come uguale.

Oggi il limite dei contribuenti minimi passa per ciascun codice di attività a € 65.000. L’Allegato previsto dalla legge n. 190 diviene quindi determinante solo per l’identificazione del coefficiente di redditività valido ai fini del calcolo del reddito imponibile.

Tuttavia ci possono essere anche di casi particolari come il caso del professionista che avendo superato il limite attualmente vigente di 30 mila euro supponiamo abbia già conseguito a dicembre 40/50 mila euro. E’ ragionevole ritenere dalle attuali impostazioni e chiarimenti emanata dall’agenzia delle entrate che sia possibile la permanenza nel regime forfettario con i nuovi requisiti. A tal proposito la circolare 10/E/2016 fornì un chiarimento analogo che riporto nel seguito.

Eliminazione Limite 20 mila euro costo beni strumentali ammortizzabili

Una delle novità previste dal regime forfettario dei minimi consiste nell’eliminazione delle limite dell’acquisto di beni strumentali ammortizzabili per un valore superiore € 20 mila. Ricordo anche qui che abbiamo dedicato uno specifico articolo di approfondimento gratuito per dare dei chiarimenti in risposta alle domande sul calcolo del limite.

Bisogna infatti sapere che nella stragrande maggioranza delle attività di lavoro autonomo e i beni strumentali all’attività quali per esempio le autovetture dovevano essere considerate al 50% delle loro valore in quanto se ne presupponeva l’ utilizzo promiscuo. Sulla base di questa assunzione la legge consentiva la riduzione dei costi nella misura massima del 50% del loro ammontare corrisposto nell’anno di imposta.

Parallelamente anche ai fini del calcolo del limite il ragionamento al contrario doveva far sì che il valore preso come riferimento doveva essere ridotto della metà. L’articolo con il calcolo del limite lo trovate in calce a questo.

Eliminazione limite spese per il personale 5 mila euro o redditi di lavoro dipendente o assimilati per 30 mila euro

Il limite al sostenimento di spese per il personale è stato introdotto recentemente dalle ultime due versioni del regime fiscale agevolato di vantaggio ovvero regime forfettario dei minimi. Tuttavia con la manovra di bilancio 2019 assistiamo all’eliminazione anche di questi due requisiti. Sarà consentito l’utilizzo ed il sostenimento di spese per il personale dipendente o anche per prestazioni occasionali per valori superiori alle soglie. € 5 mila e di € 30 mila.

Anche questa novità deve essere accolta con molto favore da parte dei lavoratori pure da parte dei professionisti che sempre più spesso si trovano costretti a dover pagare figure specializzate per l’erogazione di prestazioni di servizi da parte di soggetti terzi: commercialista, tecnico informatico, social media manager, prestazioni specialistiche etc..

Ma anche per esempio se pensiamo ad un semplice falegname o artigiano che potrà avere bisogno di effettuare lavorazioni più complesse per un singolo lavoro o commessa per cui si potrebbe trovare a pagare un terzo per una lavorazione occasionale pari a 10, 20 mila euro, in tal modo senza perdere la commessa. Manterrebbe così anche la possibilità di permanere ne regime agevolato forfettario.

Importante: ricordo sempre che trattandosi di una imposta sostitutiva ai fini Irpef e delle addizionali regionali e comunali non consente la deduzione di costi strumentali all’attività. Non consente nemmeno la detrazione per alcune tipologie si spese come per esempio quelle per i carichi di famiglia, lavoro dipendente o per esempio per spese di ristrutturazione energetica.

Passaggio dalla contabilità ordinaria

Mi riesce difficile immaginare come un contribuente che si trovi in contabilità ordinaria perché abbia superato il limite iniziale dei 20 mila o dei  30 mila, ovvero che abbia aperto subito la partita Iva con il regime di tassazione ordinario per il mancato rispetto di uno dei requisiti richiesti, si possa trovare oggi a poterli rispettare. Tuttavia sappiate che laddove foste nelle condizioni richieste il passaggio dalla contabilità ordinaria il passaggio al regime forfettario di vantaggio sarebbe consentito.

L’unico paletto che resta fisso per chi contribuenti che hanno già aperto la partita Iva, indipendentemente dal regime Iva adottato, prevede che nell’anno precedente i ricavi siano inferiori a 65 Mila euro. A tal proposito vi rimando all’articolo gratuito di approfondimento dedicato alle modalità di calcolo del limite che avete letto già in tanti in questi anni. Tuttavia la possibilità che abbiate sperimentato una riduzione dei ricavi consistente e che siate al di sotto potrebbe essersi verificata e questo è il caso fortuito dove la Legge li premia. Ricordate poi che la Legge di Bilancio prevede anche un altro regime per gli imprenditori individuali da 65 mila euro a 100 mila euro ma solo dal 2020.

Eliminazione requisiti socio SRL e dipendente

La Manovra di Bilancio 2019 elimina parzialmente il requisiti del possesso di quote in Srl, associazioni, studi, imprese professionali o in imprese familiari. Dico parzialmente in quanto il requisito permane solamente laddove la quota ti proprietà sia di controllo e sempre che attività svolta dalla società dall’associazione non sia affine a quella svolta sotto forma di lavoratore autonomo professionista.

Al fine di evitare fenomeni di elusione della normativa viene comunque previsto che i lavoratori dipendenti che intendono accedere al regime forfettario esercitando la propria attività nei confronti del proprio datore di lavoro o anche di un soggetto ad esso riconducibile possono restare nel regime fiscale di vantaggio sempre che i ricavi conseguiti dall’attività di lavoro autonomo siano inferiori a quelli derivanti dal lavoro dipendente.

Importante

Mi raccomando prima di fondarvi ad aprire la partita Iva con il regime dei minimi prendete una semplice calcolatrice ed un figlio di carta e penna e provate a fare prima un calcolo di convenienza economica ad accedere o a permanere anche in relazione al volume d’affari che presumete effettuare ed i costi che vi troverete a sostenere, questo anche alla luce della vostra precedente dichiarazione dei redditi che potrebbe mostrare detrazioni che potreste perdere accedendo al regime dei minimi. A tal proposito ho creato un articolo ad hoc gratuito per farvi comprendere meglio come la flat tax possa anche non essere conveniente.

Nel seguito l’articolo anche con la sintesi delle altre novità in vigore dal 2019 per effetto dell’approvazione della Legge di Bilancio 2019.

Regime forfettario dei minimi: cosa cambia e quali le novità

Ricordo prima di tutto che questo è il regime naturale di applicazione dell’imposta per cui per aderire non è necessario fare alcuna dichiarazione o esercitare alcuna opzione con modulo o istanza a parte.

Per quello che concerne la fatturazione elettronica, si ricorda, inoltre, che la stessa legge di bilancio 2018 che ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, ha previsto alcuni esoneri, tra i quali i soggetti che applicano il regime forfettario.

Doppio lavoro: dipendente e attività privata

Come conciliare le due attività? Magari qualcuno lo fa perchè ha un part time altri perchè hanno un hobby, etc. Importante anche per il popolo del doppio lavoro che è stata eliminato anche il requisito che impediva l’accesso a coloro che esercitavano attività già come lavoro dipendente. L’attuale comma 54, lettere b) e c), ora sostituito dalla norma in commento, dispone che per accedere al regime forfettario è necessario che si siano sostenute spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti, nonché che il costo complessivo dei beni strumentali, assunto al lordo degli ammortamenti, non abbia superato, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20.000 euro. È conseguentemente modificato il comma 56 della legge di stabilità 2015 in tema di dichiarazione di inizio attività (comma 9, lettera b).

Il nuovo comma 55, lettera a), della legge di stabilità 2015, stabilisce che, ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime forfettario non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali, adeguando il riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale, che hanno sostituito gli studi di settore. Si ricorda che, in base a quanto disposto dal comma 9 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, per i periodi d’imposta per i quali trovano applicazione gli indici sintetici di affidabilità fiscale, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale.

Si dovrà poi verificare che non vi siano cause di incompatibilità per prestare le due tipologie di attività. A tal proposito ho scritto due articoli che hanno riscosso discreto successo e alimentato il dibattito il chè mi ha fatto riflettere su quante persone, insoddisfatte del proprio lavoro o bisognose di arrotondare, aprono una seconda attività

Doppio lavoro e cause di incompatibilità tra partita Iva e lavoro dipendente

Lavoro dipendente e apertura della partita Iva: quando scatta l’incompatibilità

Incompatibilità lavoro pubblico e partita Iva

Più attività di lavoro autonomo con diversi codice ATECO

Non viene modificata la disposizione, contenuta al comma 55, lettera b), della legge di stabilità 2015, che, nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, stabilisce di assumere, sempre ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime, la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Il nuovo comma 57 della legge di stabilità 2015, come modificato dal comma 9, lettera c), prevede che non possono avvalersi del regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (nuova lettera d) del comma 57 della legge di stabilità 2015). 47

Norma evita licenziamenti e modifiche formali di rapporti esistenti norma antielusiva

Ai sensi della nuova lettera d-bis) del comma 57 della legge di stabilità 2015 non possono altresì avvalersi del regime le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

La norma appare intesa ad evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che godono dell’agevolazione in commento. Si segnala, inoltre, che dalla norma in esame viene espunto il vigente tetto dei 30.000 euro, percepiti da reddito da lavoro dipendente o assimilabile, oltre il quale opera l’esclusione dall’ regime forfetario.

Si ricorda che l’attuale lettera d-bis) prevede che non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Le modifiche al comma 71 della legge di stabilità 2015 sono volte a chiarire che il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito dei 65.000 euro (comma 9, lettera e)).

Il comma 9, lettera f), coerentemente con quanto disposto dall’articolo 7-bis del decreto-legge n. 193 del 2016, che reca l’abolizione degli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti gli indici sintetici di affidabilità fiscale, sopprime il primo periodo del comma 73 della legge di stabilità 2015 che disponeva la non applicabilità degli studi di settore e dei parametri ai contribuenti che si avvalgono del regime forfetario.

A tale proposito si ricorda che il decreto 23 marzo 2018 del Ministero dell’economia e delle finanze ha escluso i soggetti che si avvalgono del regime forfetario agevolato tra le categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Anche la lettera g) del comma 9 è volta a inserire una modifica di coordinamento formale: il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno il requisito dei 65.000 euro.

Le modifiche introdotte dalle lettere h) e i) del comma 9 sono volte a introdurre analoghe modifiche di coordinamento formale con riguardo al regime contributivo agevolato di cui ai commi 77 e seguenti della legge di stabilità 2015, cui si applicano il requisito e condizioni già illustrate per il regime forfetario.

Passaggio al regime forfettario dei minimi 2021

La lettera j) modifica il comma 87 della legge di stabilità 2015, prevedendo un termine più lungo, un quinquennio al posto di un triennio, entro il quale i soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono di altri regimi fiscali agevolati possono applicare il regime forfettario previsto per le nuove iniziative economiche.

Il comma 87 richiamato stabilisce che i soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato per il trattamento degli avanzi di gestione di consorzi o del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma 65 per i soli periodi d’imposta che residuano al completamento del triennio agevolato.

Si ricorda, a tal proposito, che il comma 65 richiamato stabilisce una specifica disciplina di vantaggio per coloro che iniziano una nuova attività: in tal caso l’aliquota è del 5 per cento e può essere utilizzata per cinque anni.

Nuovi coefficienti di redditività

Il nuovo allegato n. 4, introdotto dal comma 10 sostituisce il precedente allegato annesso alla legge di stabilità 2015, tenendo conto delle modifiche illustrate, non prevede l’indicazione dei valori soglia dei ricavi e compensi.

Si rammenta che l’attuale allegato indica soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata. Tali soglie a seguito delle modifiche disposte dalla legge di stabilità 2016, variano da 25.000 a 50.000 euro

PROGRESSIVO GRUPPO DI SETTORE CODICI ATTIVITA’ ATECO 2007 COEFFICIENTE DI REDDITIVITA’
1 Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) 40%
2 Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 40%
3 Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40%
4 Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 54%
5 Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 86%
6 Intermediari del commercio 46.1 62%
7 Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) 40%
8 Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) 78%
9 Altre attività economiche (01 – 02 – 03) – (05- 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) 67%

Una volta che avete a disposizione la tabella con la percentuale fissa che trovate sulla colonna di destra in teoria, on sto scherzando, ma siete in grado di calcolare anche da soli le tasse (che si chiama imposta sostitutiva in questo caso) da versare annualmente.

Calcolo tasse regime forfettario contribuenti minimi in 5 passi

  1. Primo Passo: verificare con gli estratti conto bancario punti ricavi avete incassato e on le fatture emesse. Ricorso infatti che il regime naturale di determinazione delle imposte Irpef e sostitutive per i lavoratori autonomi con partita Iva è la cassa e non il principio della competenza per cui dovete fare riferimento agli effettivi ricavi incassati dal primo gennaio al 31 dicembre.
  2. Secondo passo: verificare il vostro doccia di attività ATECO con cui siete iscritti: lo trovate nel modulo di apertura della partita Iva, se vi trovate nel primo anno di attività.. In alternativa lo potete trovare nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata che si chiama modello unico.
  3. Terzo punto: verificare con la tabella sopra riportata il coefficiente di redditività relativo al vostro codice attività ATECO. Il coefficiente di redditività è molto importante in quanto potrebbe rappresentare la condizione discriminante per accedere al regime dei contribuenti minimi. In pratica il legislatore invece che consentirvi la deduzione analitica dal reddito imponibile IRPEF vi tassa su una percentuale fissa. In questo caso prendiamo per esempio il 78%. Questo sarà tanto più conveniente per quelle attività ad alto contenuto intellettuale in quanto hanno ridotti costi di gestione ovvero strumentali all’attività. Sarà invece penalizzante per quelle attività che necessitano di particolari attrezzature o strumenti per essere poste in essere e il cui valore potrebbe essere superiori al 22% residuale.
  4. Quarto punto: per il calcolo riportato in xls con apposite tabelle di dettaglio e raffronto vi rimando all’articolo di approfondimento gratuito che trovate nel seguito.
  5. Quinto punto: applicazione al reddito imponibile dell’imposta sostitutiva del 15% o del 5% se siete una nuova attività e rispettato il requisito della novità

Deduzione costi regime forfettario dei minimi

Come avete avuto modo di osservare nel regime forfettario non è prevista la deduzione dei costi strumentali all’attività di impresa, diversamente da quanto avveniva nell’ultimo regime fiscale di vantaggio agevolato. Qui invece potrete dedurvi solo i contributi versati alle forme previdenziali e assistenziali.

Guide Gratuite

Regime Forfettario dei Minimi con Aliquota al 15% 

Regime Forfettario dei Minimi con Aliquota al 5%: requisito della novità da rispettare 

Regime Forfettario dei Minimi 2020: cosa cambia

Apertura partita Iva

4 Commenti

  1. Se oggi lei rispetta gli attuali requisiti e non ha sforato nel 2018 il limite dei ricavi potrà continuare nel nuovo regime forfettario dei minimi

  2. Buongiorno,
    vorrei p.f. un chiarimento
    Ho aperto P.Iva a dicembre 2014 ed aderendo al regime dei minimi di allora, bene. al 31 dicembre 2018 ho concluso i 5 anni previsti di quel regime. La domanda è: posso, oggi , aderire al nuovo regime dei forfettari ? Naturalmente il dubbio è solo sul fatto del regime minimi precedente.
    Grazie

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