Regime Forfettario dei Minimi e Soci di SRL, SNC, SPA o Associazioni: quando scatta l’esclusione

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Il regime forfettario dei minimi prevede dei casi di esclusione in presenza di soggetti titolari di quote, azioni o partecipazioni in società persone o di capitali al ricorrere di determinate condizioni che vedremo nel seguito anche a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 o Legge n. 145 del 2018 e dell’articolo 1-bis, comma 3, del D.L. n. 135 del 2018 che ha modificato le lettere d) e d-bis) del comma 57, articolo 1 del D.lgs n. 190 del 2014 o Legge di Stabilità 2015.

Regime forfettario dei minimi: cosa cambia dal 2019

Se da un lato abbiamo assistito ad un generale ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione derivante dall’incremento del limite di ricavi tollerabile per la permanenza nel regime forfettario dei contribuenti minimi, dall’altro si è anche porre un freno a quelli che potrebbero essere solo comportamenti tesi a rientrare a tutti i costi eludendo la norma.

La Legge impone proprio di “evitare artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte o artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo”.

Ci siamo occupati in un precedente articolo delle cause di incompatibilità tra lavoro dipendente e regime forfettario e di come il legislatore oltre a vietare questi comportamenti prevedesse anche l’aumento del 10% delle sanzioni previste per rendere ancora più aspro il regime sanzionatorio.

In particolar modo la lettera d) prevede il divieto di aderire al regime forfettario dei minimi:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa
  • i lavoratori autonomi esercenti arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR Chiariamo subito che per familiari “Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado”.
  • i lavoratori autonomi esercenti arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
  • Le partecipazioni nelle società per azioni, in accomandita per azioni e residenti all’estero.

Per associazioni si intendono le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che nel seguito si riporta per fornire maggiori chiarimenti: “c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l’atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associazione”;

La lettera d) oggi contempla oggi anche le imprese familiari.

La ratio di queste esclusioni ha anche lo scopo di evitare l’assoggettamento di redditi a regimi diversi di tassazione. Oggi quindi non potranno accedere al regime i contribuenti che siano titolari di quote in Società in nome collettivo o Società in accomandita semplice, se non nel caso in cui provveda alla cessione delle quote entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione del regime. Il discorso non vale per le quote in Srl. In questo caso giova ricordare che non si inserisce nemmeno il requisito della novità per cui il contribuente può sia iniziare una attività ex novo sia proseguire un’altra precedentemente svolta.

Importante notare che se la causa ostativa opera il contribuente potrà comunque operarla ma dovrà impegnarsi a rimuoverla entro il 31 dicembre del primo anno di applicazione pena il recupero delle imposte versate in misura inferiore comprensive delle eventuali sanzioni ed interessi legali. Non solo, ma dal’anno successivo uscirà dal regime forfettario.

Casi particolari: SNC e società di fatto

È fatto divieto anche per le società di fatto che svolgono un’attività commerciale in quanto equiparate alle società in nome collettivo e il possesso di partecipazioni a titolo di nuda proprietà, non essendo lo stesso espressamente escluso dalla disposizione normativa in commento e non risultando in contrasto con la menzionata ratio legis.

Potranno invece acceder al regime come oggetto di chiarimento della risoluzione sopra citata essere soci di società semplici eccetto il caso in cui queste producano redditi di lavoro autonomo o d’impresa.

Come sopra anticipato non potranno accedere al regime dei minimi nemmeno i soci di SRL che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Pertanto, affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:

  • del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o di associazioni in partecipazione e
  • dell’esercizio da parte delle stesse di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario. Mentre prima dovevamo fare riferimento all’anno precedente nel caso delle SRL la verifica sul controllo dovrà essere effettuato nell’anno di applicazione del regime in quanto solo in quell’anno sarà possibile verificare la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. alle attività economiche svolte dal contribuente in regime forfetario.

Cosa si intende per partecipazioni controllate o collegate

Per comprendere cosa si intende per controllo diretto o indiretto o controllo giuridico o di fatto ho scritto un apposito articolo di approfondimento gratuito anche perché questi sono concetti che sono richiamate in più occasioni per cui è sempre meglio conoscerli beni perché potrebbero esservi utili in futuro. A tal proposito comunque la fonte normativa è l’articolo 2359 del codice civile, primo e secondo comma, del codice civile. Ai sensi del primo comma sono considerate società controllate: “1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 

  • le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
  • le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa”.

Esempio

Nel caso di socio al 50% di una SRL si assiste all’innesco della causa ostativa e al divieto di applicazione del regime forfettario. Per fare un esempio concreto possiamo prendere in considerazione la moglie del contribuente che applica il regime forfetario in una società a responsabilità limitata (che esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal predetto contribuente che è nel regime forfettario. In questo situazione potreste subire un accertamento e dover uscire dal regime fiscale agevolato dall’anno successivo a quello di applicazione.

Spero sia stato chiaro ma lo ribadisco: non è condizione sufficiente l’essere titolari di quote, azioni o partecipazioni in una SRL o altre società come abbiamo visto prima ma è necessario altresì che l’attività esercitata dall’impresa e dal lavoratore autonomo siano affini e non solo uguali.

Come capire se le attività sono affini o simili

Per farlo basterà fare riferimento al criterio (formale) del codice ATECO indicato al momento dell’apertura della partita Iva e che trovate nel quadro della dichiarazione Iva se non avete il modulo di apertura della partita Iva o una visura sotto mano. Il criterio per identificare un nesso di correlazione tra le attività è quello di fare riferimento alla medesima sezione dei codici attività ATECO forniti gratuitamente dall’ISTAT. Naturalmente si farà riferimento ad un concetto stanziale e non formale per cui se state facendo i furbetti e avete aperto un codice ATECO quando in realtà il vostro sarebbe stata un altro la verifica della riconducibilità si dovrà fare in relazione alla attività effettivamente svolta.

A tal proposito vi segnalo dove potete trovarli comprensivi delle relativi spiegazioni e sul contenuto di ciascuna attività.

Se nonostante questa verifica si porranno in essere operazioni tra i due soggetti il contribuente che applica il regime forfetario uscirà dal regime forfetario dei minimi l’anno successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Non si farà riferimento ad un criterio della prevalenza delle operazioni ma solo al fatto di averne effettuata anche solo una.

Fonte normativa, legge di riferimento e prassi collegata

Riferimenti di prassi utili all’approfondimento

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Legge di stabilità 2015

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 146/E del 2009.

Legge n. 212 del 2000, cd. Statuto dei diritti del contribuente ex articolo 3, comma 2. Coerentemente con l’allargamento dell’ambito di applicazione del regime forfetario alle aziende coniugali (su cui si veda supra il paragrafo 2.2), si ritiene che la causa ostativa trovi applicazione anche nel caso di partecipazioni ad aziende coniugali.

 

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