Regime Minimi e Detrazioni Fiscali Ristrutturazione e Risparmio Energetico Bonus Mobili

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Rispondiamo alla domanda di un lettore, contribuente che aderisce al nuovo regime forfettario dei minimi che vorrebbe acquistare casa portare in detrazione fiscali le spese per le ristrutturazioni edilizie, il risparmio energetico e il bonus mobili e arredi.

Vediamo di fornire alcuni importanti chiarimenti al funzionamento del regime forfettario dei minimi in quanto da quello che desumo  dai vostri commenti a molti di voi interessa solo che si paga il 5% di tasse (che poi si chiamano imposte) senza poco sapere alle differenza che lo caratterizzano rispetto al regime fiscale ordinario o altri regimi similari.

In realtà la possibilità di calcolare in riduzione dal reddito imponibile Irpef nella dichiarazione dei redditi modello  730 o modello Unico, la rata dei lavori per la ristrutturazione di casa o anche quella delle spese che sono state servite  per  pagare la manutenzione straordinaria della facciata o di altra parte del condominio, possono essere portate in detrazione fiscale ma solo in presenza di una imposta Irpef da pagare.

Il regime dei minimi o quello forfettario o quello di vantaggio dell’imprenditoria giovanile o forfettino, forfettone o forfettario consente il pagamento di una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali che, come dice la parola, sostituisce il versamento dell’IRPEF con un’altra imposta. Quest’ultima non ha un vero e proprio nome ma di fatto azzera l’imposta Irpef di fatto.

La conseguenza è che i soggetti che aderiscono ad uno di questi regimi e producono esclusivamente redditi soggetti a tassazione agevolata con il versamento di una imposta sostitutiva non possono cogliere il beneficio derivante dalla detrazione fiscale dei lavori di ristrutturazione o del risparmio energetico in quanto non hanno un’imposta  da abbattere.

Lo potranno fare se dalla loro dichiarazione dei redditi il calcolo delle imposta mostra un IRPEF a debito nell’eventualità per esempio che abbiano altra fonte di reddito che generi imposta a debito. Tuttavia con nuova possibilità di cessione del credito il discorso cambia e anche i contribuenti che aderiscono a regimi di determinazione forfettaria del reddito mediante pagamento di una imposta sostitutiva potranno sfruttare la detrazione fiscale dell’ecobonus.

Esempio lavoratore dipendente con doppia attività

Potrebbe esserci per esempio il caso del lavoratore dipendente che ha una seconda attività che per il momento sta gestendo con la partita Iva ed ha aderito al regime forfettario. Il lavoratore in questo caso subisce un prelievo dal proprio datore dilavar in busta paga e a fine non probabilmente non pagherà nulla. Tuttavia da lavoro dipendente lui avrà un’Irpef a debito per cui potrà sfruttare il beneficio delle detrazioni fiscali.

Esempio contribuente minimo con caso a disposizione

La prima che mi viene in mente sono redditi derivanti da fabbricati, case o abitazioni. Se così fosse tuttavia, laddove questi siano locati con l cedolare secca saremmo al punto di partenza perchè anche in questo  caso parliamo di imposta sostitutiva dell’Irpef.

Diverso il caso invece se abbiamo un’abitazione a disposizione che non rappresenta la nostra abitazione principale e che comunque produce redditi per il tramite della rendita catastale. O anche se fosse affittata con un regime diverso dalla cedolare secca.

Redditi diversi o di natura finanziaria

Altro caso è se abbiamo redditi diversi come per esempio nel caso delle prestazioni occasionali che, seppur tassate con una ritenuta d’acconto del 20% alla fonte, questa non è una imposta sostitutiva ma solo un anticipo trattenuto dal committente. Anche in questo budini a fine anno avremo a una parte le ritenute sulle prestazioni occasionali e dall’altra le detrazioni da poter sfruttare per ridurre l’imposta Irpef da versare.

La verifica è presto fatta: se andiamo nel questo RN della dichiarazione e abbiamo un’imposta da versare allora potremmo no solo indicare le spese di ristrutturazione o risparmio energetico o anche bonus mobili e arredi ma potremmo anche scalare il reddito della rata di competenza annuale indicata nel quadro RP – Oneri e spese.

Vendita a terzi del credito di imposta per incapienza del proprio proprio reddito

Nel caso di incapienza di imposte sul reddito Irpef (soggetti No Tax Area) che vi consentano di sfruttare le eventuali detrazioni di imposta generate a fronte di spese sostenute per interventi di riqualificazione o risparmio energetico vi segnalo la possibilità di poter cedere a terzi il credito. A tal proposito ho scritto un articolo di sintesi su come si effettuala cessione del credito di cui trovate il link nel seguito: Cessione del credito di imposta per detrazioni fiscali

Risposta quesito 309 Agenzia delle Entrate

L’istante chiedeva se alla luce delle novità introdotte dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), con la quale è stata estesa la facoltà di cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale spettante per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica (cd. ‘Ecobonus’), anche per le singole unità immobiliari.

L’istante chiedeva informazioni circa le modalità di fatturazione delle spese sostenute per la fornitura di infissi/serramenti e di una caldaia condensazione, da parte dei rispettivi fornitori, ai quali intende cedere il credito corrispondente alla detrazione disciplinata dall’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

L’agenzia delle entrate che in un apposito quesito (che vi invito a leggere) ha chiarito che: “L’articolo 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 sopra citato disciplina, tra l’altro, la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici e, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche sulle singole unità immobiliari.
Come chiarito con la circolare del 18 maggio 2018, n 11/E, il credito d’imposta in questione può essere ceduto da tutti i soggetti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta. Tra i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito vi sono, tra altri, i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili.
In relazione al quesito, posto dall’istante, concernente la determinazione della base imponibile della fattura relativa alla suddetta fornitura di beni e servizi, si richiama la disposizione contenuta nell’articolo 13 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Tale articolo, agli effetti dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, dispone che “La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”.
Ai sensi del citato articolo, dunque, la base imponibile delle predette cessioni deve comprendere l’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente e, quindi, anche l’importo relativo al credito ceduto al cedente-fornitore. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’interpellante, ai fini dell’adempimento della fatturazione, l’importo del credito ceduto non può essere dedotto dalla base imponibile della cessione dei beni. La fattura emessa dai fornitori dovrà indicare, pertanto, l’intero corrispettivo dovuto.

Quanto alle modalità di effettuazione del pagamento del corrispettivo relativo alle spese ammesse alla detrazione per i citati interventi di riqualificazione energetica, occorre far riferimento alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 19 febbraio 2007, con il quale, ai sensi dell’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono state stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di detrazioni per le spese di
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. In particolare, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), del citato decreto, le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, non titolari di reddito d’impresa, che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese in questione sono tenuti, tra l’altro, ad effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi ammessi all’agevolazione mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

https://www.tasse-fisco.com/case/cessione-credito-detrazioni-fiscali-irpef-risparmio-energetico-come-quanto/35547/

http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/nuovo-regime-minimi-2012-apertura-partita-iva/7844/

http://www.tasse-fisco.com/dichiarazione-dei-redditi-730-o-unico/detrazione-fiscale-sostituzione-bagno-doccia-sanitari-come-agevolazioni/28399/

http://www.tasse-fisco.com/incentivi/bonus-mobili-arredi-come-pagamento-bonifico-carta-credito/37204/

9 Commenti

  1. La mia impresa di ristrutturazione è in regime forfettario. Io posso usufruire della detrazione fiscale al 50 per cento per ristrutturazione. Grazie

  2. Salve sono libero professionista a regime forfettario.
    Sto acquistando prima casa.
    Se posso cedere il credito al genitore che mi paga i lavoro di ristrutturazione secondo questa interpretazione dell’A.E, posso vederlo anche a mia moglie se paga lei i lavori di ristrutturazione?
    Siamo in regime di separazione dei beni
    Grazie

  3. Buonasera, nel caso di regime forfettario con unica attività, se dovessi fare lavori di ristrutturazione e l’ abitazione fosse intestata solo a me, ci sarebbe modo di cedere a familiare il credito derivante dalle lavorazioni nel caso pagassi io? Oppure nel caso il parente paghi di tasca propria le lavorazioni ( ammesso che possa pagare lavorazioni su un immobile non di sua proprietà ) ha la possibilità di detrarre? Saluti

  4. Buonasera,
    Io con regime forfettario ho un affittacamere ma sono anche dipendente di un’azienda.
    Posso usufruire delle agevolazioni per ristrutturare un bagno dell’affittacamere?

  5. Il mio quesito è questo…mia moglie ha sostenuto una parte delle spese di ristrutturazione…è forfettaria, ma sta cercando di affittare la sua casa con regime ordinario.no cedolare secca…le spese le abbiamo sostenute quest’anno ma rischiamo di affittarla dal prossimo…potrà detrarsi le rate restanti in quel caso compensando l’ Irpef, o non detraendo quest’anno le perde tutte?grazie

  6. Buongiorno,ho aderito quest’anno al regime forfettario ,devo sostituire gli infissi di casa e vorrei sapere se posso utilizzare l’ecobonus per il risparmio energetico.
    Grazie
    Lucia alesini

  7. Ancora sul regime forfettario. Con mia moglie divido al 50% Le spese di ristrutturazione come lavoratore dipendente. Se passo a forfait lei può dichiarare tutto il 100% per non perdere i rimborsi ? Grazie

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