Novità dalla Legge di Bilancio 2020
A far data dal 01/01/2020, la Tasi viene abolita ma di fatto confluisce nell’IMU per cui non si ravvederanno riduzioni del costo per questi due tributi a saldo complessivo. L’acconto IMU infatti dovrà essere versato in misura pari al 50% da calcolare sulla somma tra IMU e TASI versata nel 2019.
Novità dalla Legge di Stabilità 2016
Con la nuova Legge di Stabilità 2016 la famosa quota inquilino è stata abolita limitatamente ai casi in cui sia destinata ad abitazione principale come prevista dall’articolo 1, comma 639 della legge n.147 del 2013 e che prima era versata con una quota che poteva variare dal 10 al 30%. Questo non significa che se la accollerrà tutta il proprietario infatti dal 2016 lo sgravio è previsto solo per l’utilizzatore o inquilino mentre il proprietario della casa (che per lui è come se fosse una seconda casa) continua ad essere una quota dal 90% al 70% a seconda di quello che è stato deciso nella delibera comunale.
Riduzione del 50% di IMU e TASI in caso di comodato: quando scatta
La legge di stabilità ha previsto uno sconto del 50% da applicare alla base imponibile IMU e TASI laddove si provveda nel termine di 20 giorni dalla data di stipula del contratto di comodato alla registrazione del contratto presso l’agenzia delle entrate e laddove l’immobile sia destinato dai comodatari ad abitazione principale. I parenti devono essere in linea retta ossia genitori e figli e a patto che siano utilizzati come abitazione principale, ossia abbiano stabilito lì non solo la residenza anagrafica ma anche l’effettiva dimora abituale.
Qualora le unità locali o immobili siano accatastate come A1, A8 o A9 e dato in comodato d’uso a figli o genitori che lo utilizzano come abitazione principale, spetta ex lege la riduzione al 50% della base imponibile.
Ultimo requisito prevede che il comodante possieda un solo immobile in Italia e abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso comune in cui si trova la casa data in uso ovvero, oltre a quest’ultima, possieda nello stesso comune un altro appartamento non “di lusso” adibito a propria abitazione principale. Inoltre, è richiesto che il possesso di tali requisiti venga attestato dal contribuente nella dichiarazione Imu.
Agevolazioni fiscale dal 2016 su IMU e TASI per case affittate a canone concordato
Legge stabilità 2016 ha introdotto anche una novità che consiste nella riduzione del 25% dell’IMU e della TASI a patto che le locazioni siano disciplinate a canone concordato (cfr comma 53 e 54 della legge di stabilità 2016)
Vi segnalo che in calce all’articolo potrete trovare la guida alla registrazione del contratto di comodato d’uso gratuito presso l’agenzia delle entrate dove troverete anche un fax simile o formato per la compilazione.
Entro quando posso registrare il contratto di comodato d’uso gratuito
Per godere dello sconto su IMU e TASI del 50% già per il mese di gennaio dovreste teoricamente stipulare il contratto di comodato entro il 4 febbraio per beneficiare del computo a partire da inizio anno, tuttavia non è un dramma se lo registrate dopo in quanto avrete due strade:
- Beneficare della riduzione solo dal mese della registrazione se la data di stipula avviene in corso d’anno
- Se la data di stipula del contratto (che ricordo può essere anche verbale ma che dovrebbe essere poi essere trascritto per la successiva registrazione) è antecedente ma non l’avete ancora registrato potrete effettuare un ravvedimento operoso sulla tardiva registrazione del contratto di affitto e beneficiare così della riduzione dell’IMU e della TASI già a partire dal mese di gennaio.
L’alternativa del ravvedimento operoso forse è la più semplice da gestire a livello di calcolo. In linea di massima lo sconto fiscale di cui potrete beneficiare su una abitazione con rendita intorno ai mille euro si aggirerà intorno ai 300-400 euro al netto dei costi di registrazione del contratto di comodato.
Inoltre il comodatario o utilizzatore dell’immobile non verserà la TASI piena in quanto in molti comuni è stato disciplinato uno sconto che va dal 10% al 30% per coloro che la destinano ad abitazione principale.
TASI e contratti di affitto e locazione
Nei casi del contratto di affitto la TASI grava su entrambi i soggetti ma la percentuale con cui l’uno e l’altro concorrono può variare da comune a comune, ma resta ferma che le parti sono solidalmente responsabili al pagamento della TASI a differenza di quello che avviene per esempio per l’IMU.
In linea generale comunque l’inquilino è il soggetto su cui grava di meno in misura percentuale il pagamento del tributo. In genere parliamo del 30% ma ci sono molti comuni che hanno optato per spostare quasi interamente sul proprietario il tributo abbassando la percentuale al 10%.
Nel frattempo vi segnalo anche l’articolo di approfondimento dedicato alla quota TASI a carico degli inquilini.
Se associamo questo al fatto che al di sotto dei 12 euro il pagamento della TASI (importo minimo TASI) non è dovuto per la stragrande dei comuni, allora possiamo tranquillamente dire che questi comuni hanno deciso di sposare la tesi dell’azzeramento del costo sul possessore dell’abitazione o anche nel caso dei negozi commerciali.
Questa è senza dubbio una buona scelta a mio avviso, in quanto il diritto all’abitazione deve essere tutelato anche per gli inquilini che non potendosi permettere l’acquisto di una casa hanno bisogno di fruire anche di una minore tassazione intesa nel senso di abbassare quanto più possibile il prelievo fiscale.
Prendendo spunto dai vostri commenti però avrei perfezionato la norma disciplinando che chi affitta non può avere altre abitazioni nello stesso comune pena l’appplicazione della aliquota ordinaria.
Il punto di partenza comunque rimane il regolamento disciplinato dal comune che trovate sul sito del Ministero delle Finanze.
Solidarietà tra proprietario e Inquilino per la TASI
Tra proprietari locatori e inquilini non esiste solidarietà passiva. Nel pagamento della TASI per cui non dovete sentirli e preoccuparvi che abbiano tutto (al più li chiamerei e mi informerei se hanno la corretta rendita catastale dell’immobile qualora il contratto sia datato). Ciò che importo però è che se l’inquilino non paga la sua quota l’agenzia delle entrate non si può rivelare su di voi. Invece, “in presenza di una pluralità di detentori, nei confronti del Comune ciascuno è tenuto al pagamento dell’intero, sussistendo per l’appunto solidarietà nell’obbligo di versamento. Il numero dei detentori non incide sull’importo del tributo. In caso di più utilizzatori, non rilevano eventuali criteri di riparto dell’imposta adottati tra le parti (ad esempio, in proporzione alla superficie utilizzata). Questi criteri infatti avranno una valenza esclusivamente interna, poiché il Comune è libero di rivolgersi a qualunque utilizzatore per richiedere l’importo”.
Importante quindi come avrete capito è leggere attentamente il regolamento comunale che vedrete disciplinerà compiutamente le casistiche e le modalità di assolvimento di questa nuova, innovativa, fantastica imposta che vi renderà sempre più poveri. Ora per consolarci… torniamo a lavorare.
Vi ricordo alcuni articoli correlati ai temi qui di sopra riportati primo tra tutti quello sul trattamento fiscale del comodato oltre che quello sul modello ISEE e i documenti necessari.
Pagamento IMU e TASI all’inquilino
é prevista la possibilità dell’accollo dell’IMU e della TASI n capo all’inquilino a patto che questa previsione sia contenuta in apposto articolo del contratto di locazione (sentenza sezioni unite n. 6882/2019). Tuttavia resta sempre in capo al proprietario l’obbligo di pagamento dell’Imu, ma questi potrà richiedere il rimborso all’inquilino che presumibilmente avverrà dietro trattenuta sul canone.
Pagamento in ritardo
Ricordate che si può sempre optare per il ravvedimento operoso con applicazione delle sanzioni in misura ridotta e prima che vi accertino o vi inviino una una cartella di pagamento.
Leggete anche
La Guida al pagamento dell’IMU
La Guida al pagamento della TASI e TARI
Guida alla registrazione del contratto di comodato d’uso gratuito
Dichiarazione annuale IMU TASI
Vi ricordo infatti di leggere l’articolo dedicato all’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU TASI entro l’anno successivo a quello in cui avete acquistato, venduto o variato qualsiasi unità locale valevole al versamento dei tributi IU e TASI, al pari di quello che avveniva per la dichiarazione ICI
Se siete in ritardo c’è il Ravvedimento operoso
Se siete in ritardo con le scadenze potrete fruire del ravvedimento operoso IMU TARI TASI. La parola evidenziata vi rimanda all’articolo di approfondimento. In tal modo ridurrete, se on quasi azzererete le sanzioni previste del 30% sugli omessi o errati versamenti.
ho concesso in comodato d’uso un immobile ad una terremotata dell’ Aquila. il contratto è stato registrato con il pagamento di € 200,00 adesso il fruitore del comodato mi ha comunicato che intende restituire l’immobile. Chiedo: deve essere comunicata all’Agenzia la fine del comodato? C’è da pagare per la cassazione del comodato?. Grazie.
o sarà il fruttivendolo a comprarsi lei….
Buona sera,mi è ben chiaro che per accettare un comodato duso di un appartamento costa € 200… Vorrei sapere se vale lo stesso per un terreno per far un orto( de costa200€) notare 200€ per fare un orto faccio prima a comprare il fruttivendolo!! Vi ringrazio
Nell’articolo non mi è chiara una cosa: Abito e risiedo a Roma con mia moglie in una casa affitto.
Possediamo, al 50% ognuno, una casa a Roma ed una nel comune di Nettuno.
Vorremmo dare la casa di proprietà di Roma in Comodato d’uso gratuito a nostro figlio.
Abbiamo diritto per la casa in comodato alla riduzione del 50% di IMU e TASI?
Grazie