Acconto Iva Split Payment: come cambia il calcolo per Clienti e Fornitori

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Il calcolo dell’acconto Iva da effettuarsi entro il 27 dicembre deve tenere conto delle novità introdotte dallo Split Payment tanto dal lato del cliente quanto dal lato del fornitore. Nel seguito analizziamo le modifiche che intervengono sia nel caso si utilizzi il metodo storico basato sulla liquidazione di Dicembre sia quello previsionale considerando che lo Split interviene nella liquidazione Iva di dicembre varia il calcolo.

Soggetti Esenti dal calcolo dell’acconto per via dello Split

In linea teorica qualora un soggetto emetta fatture solamente verso un soggetto in Split Payment vi sarà l’esenzione dal pagamento dell’acconto in quanto le sue liquidazioni Iva mensili o trimestrali saranno tutte a zero o al più a credito di imposta per via degli acquisti.

Considerando che gli elenchi annoveravano oltre 29 mila soggetti he dal primo aprile del 2017 devono operare questa nuova disciplina sicuramente la platea di fornitori soggetti interessati al nuovo ricalcolo degli acconti Iva non sarà proprio contenuta.

Ricordo infatti che il meccanismo si sostanzia nel fatto di non incassare l’Iva imposta nella fattura emessa per quel fornitore che emette cede bene o presta servizi per clienti, per cosi dire, Pubblica Amministrazione. Naturalmente chi fattura solo alle PA possiamo dire che ha una gran fortuna per non dire altro ma veniamo al calcolo.

Tralasciando la definizione del perimetro soggettivo di applicazione dello Split in quanto vi rimando direttamente alla Guida allo Split Payment, gratuita dove potete trovare i riferimenti alle classificazioni di soggetti in Split qui invece di dedichiamo a come impatta questa nuova disciplina nei due metodi di calcolo dell’acconto.

Ricordiamo brevemente i tre metodi di calcolo che sono

  • METODO STORICO: (il più utilizzato) prevede il versamento mediante F24 pari all’88% dell’iva relativa all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente al lordo dell’acconto Iva precedente.
  • METODO PREVISIONALE: si dovrà fare riferimento  all’88%, su una “presunzione” e, in particolare, sull’imposta definitiva che il contribuente ipotizza dover liquidare a consuntivo dell’attività svolta fino al 31 dicembre 2012 se parliamo dell’acconto 2012: per il mese di dicembre 2012, se mensile, con la dichiarazione annuale, se trimestrale ordinario, per il quarto trimestre 2012, se trimestrale “speciale”.
    L’operazione deve essere effettuata considerando il dato previsionale al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.
    È bene ricordare che, se alla resa dei conti l’acconto versato risulterà inferiore all’88% dell’imposta effettivamente dovuta, scatterà la sanzione per versamento carente.
  • METODO ANALITICO OPERAZIONI EFFETTUATE: in questo caso la determinazione è analitica e prevede un versamento pari al 100% dell’importo risultante considerando le operazioni dell’ultimo mese ed in particolare l’Iva a debito risultante dalla somma delle:
    1. operazioni registrate o da registrare o da annotare dal primo al 20 dicembre per i contribuenti che liquidano l’iva mensilmente mensili dal primo ottobre al 20 dicembre per i contribuenti che liquidano l’iva trimestralmente; ii. operazioni effettuate dall’1.11 al 20.12 , anche se non sono ancora state emesse e/o registrate le relative fatture (comprese quelle intracomunitarie);
    2. l’ Iva a credito risultante come sopra

Tabella Acconto Iva

METODO MODALITA’ CALCOLO  BASE IMPONIBILE 
 Metodo storico 88% importo a debito risultante in base all’ultima liquidazione periodica IVA dell’anno precedente

 il contribuente mensile farà riferimento alla liquidazione IVA del mese di dicembre dell’anno precedente;

il contribuente trimestrale dovrà guardare la liquidazione IVA relativa al quarto trimestre dell’anno precedente;

il contribuente trimestrale per “opzione” dovrà guardare la dichiarazione annuale relativa all’anno precedente

 Metodo previsionale 88% previsto in base all’ultima liquidazione periodica dell’anno (se vi sbagliate però sul differenziale dovuto in meno vi saranno applicate sanzioni ed interessi dal giro di versamento dell’acconto)  il contribuente dovrà fare una stima delle fatture attive da emettere e di quelle passive da ricevere entro il 31 dicembre
 Metodo analitico 100% del dato effettivo, cioè l’intero importo che risulta dalla liquidazione dell’imposta al 20 dicembre

 il contribuente trimestrale dovrà guardare il periodo 1/10 – 20/12;

il contribuente mensile invece dovrà guardare il periodo 1/12- 20/12.

entrambi i contribuenti devono prendere in considerazione non solo le operazioni già registrate ma anche le operazioni per le quali si siano verificati i presupposti che integrano il momento impositivo

Acconto SPLIT

Il DM 27 giugno 2017 stabilisce che per l’anno 2017 i soggetti di cui all’art. 5, comma 01, effettuano il versamento di cui all’art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, tenendo conto, nel caso in cui sia determinato sulla base del versamento effettuato nell’anno precedente, dell’ammontare dell’imposta divenuta esigibile, ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, nel mese di novembre 2017, ovvero, nell’ipotesi di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.

Metodo Storico SPLIT

Come chiarito nella relazione illustrativa al Decreto, in caso di applicazione del metodo storico:

– le PA e Società che versano separatamente con il comma 01 l’imposta dovuta ai sensi dell’art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972, dovranno operare un ulteriore versamento di acconto, determinato sulla base dell’ammontare dell’imposta da scissione dei pagamenti divenuta esigibile nel mese di novembre 2017, ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.

– le PA e Società che, invece, annotano le fatture nel registro di cui agli artt. 23 o 24 del DPR n. 633 del 1972, ai sensi del comma 1 dell’art. 5 del DM, dovranno determinare l’acconto sulla base di calcolo come definito per la categoria di contribuenti cui appartengono (mensile, trimestrale, etc.); a tale base dovrà essere aggiunto l’ammontare dell’imposta divenuta esigibile secondo le disposizioni sulla scissione dei pagamenti nel mese di novembre 2017 per i contribuenti con liquidazione mensile, ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.

Per i Clienti PA

Come sappiamo per la determinazione dell’imposta da versare entro il 27 dicembre a titolo di acconto si prendere la liquidazione del mese di dicembre riferita al mese. Per questi soggetti l’articolo % comma del 2-Bis del Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2015 introduce l’obbligo per i soggetti che ricevono la fattura in split payment per cui trattengono l’Iva al fornitore e divengono così debitori nelle loro liquidazioni periodiche Iva, devono computare anche questa.

Fornitori di soggetti in Split PA

Parallelamente i fornitori di soggetti in Split Payment (per semplicità Pubbliche Amministrazioni a perimetro esteso) non la dovranno considerare perchè per espressa previsione normativa non sono più debitori di imposta Iva. Nei loro registri compare ma non entra nel calcolo della liquidazione. Conseguentemente non entra nemmeno nel calcolo dell’acconto Iva di dicembre.

Naturalmente se i soggetti che rintrona nel perimetro dello Split payment emettono fatture verso altri soggetti che operano sempre in split payment non dovranno tenere conto dell’Iva esposta in fattura ma mai incassata e non versata nelle loro liquidazioni Iva.

Metodo Previsionale SPLIT

Basandosi sul precedente anno gli impatti del split payment ancora non si vedono per cui probabile che i fornitori delle PA si troveranno a versare un acconto in eccedenza qualora utilizzino il metodo storico. Diversamente invece nel caso del metodo previsionale potranno determinare l’importo dovuto in funzione prospettica l’acconto dovuto e quindi preventivare l’importo corretto con maggiore attendibilità.

Come fare?
Si prendono le liquidazioni dei mesi precedenti e si stima quanta Iva non si verserà per effetto dello split payment. Questa sarà la base di calcolo dell’Acconto. Potrete arrivare al più a tutte le operazioni fino al giorno prima del pagamento dell’acconto anche per determinare l’acconto aggiungendo un qualcosa in più per non incorrere in errori o sottovalutazioni.

Agenzia delle entrate Circolare 27 del 2017 di cui si riporta il passaggio ulteriore relativo alla determinazione dell’acconto Iva

Con riferimento all’acconto IVA, l’art. 5, comma 2-bis del DM stabilisce che “I soggetti di cui al comma 01 effettuano il versamento di cui all’art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, secondo le modalità ivi previste tenendo conto anche dell’imposta divenuta esigibile ai sensi del presente decreto”. Tale disposizione, come chiarito dalla relazione illustrativa al Decreto del 27 giugno 2017, dispone che i soggetti tenuti all’applicazione della scissione dei pagamenti che risultino identificati agli effetti dell’IVA (Per intenderci i Clienti che sono in SPLIT, nell’effettuazione del versamento del c.d. acconto IVA devono tener conto dell’imposta assolta sugli acquisti che è dovuta direttamente all’erario per effetto di quanto previsto dall’articolo 17-ter del d.P.R. n. 633/1972. In particolare, i soggetti che versano l’imposta separatamente ai sensi del comma 01 dovranno effettuare un ulteriore versamento per tener conto anche dell’imposta assoggettata al meccanismo dello split payment. Altresì, per i soggetti che annotano le fatture ai sensi del comma 1, l’acconto IVA va calcolato su un dato complessivo che comprende l’imposta assoggettata allo stesso meccanismo”.

Pertanto, ai fini dell’acconto IVA, che dovrà essere determinato secondo uno dei metodi (storico, previsionale o effettivo) previsti dalla specifica disciplina, le PA e Società soggetti passivi IVA dovranno tenere conto dell’imposta versata all’Erario nell’ambito della scissione dei pagamenti.

Cosa fare in pratica

Nel silenzio della norma e di chiarimenti Pratici da parte dell’agenzia delle entrate che non porta all’attenzione degli esempi pratici il problema è per quelle società l cui Iva da versare in Split payment è anche detraibile. Prendiamo una società quotata che acquista servizi dai fornitori e versa per loro conto l’Iva in applicazione del regime dello split payment ma che la stessa Iva sulle fatture di acquisto risulta detraibile, cosa dovrà considerare ai fini de calcolo dell’acconto. Dovrà considerare il saldo algebrico del mondo in split e quello fuori dallo Split oppure considerare i due calcoli a sè?

Diciamo che nel silenzio della norma e di adeguati chiarimenti, a mio modesto avviso, non siete passibili di alcuna sanzione per cui ancora una volta prima di rincorrere le norme e recepire direttive non potrebbero fornire chiarimenti utili  pratici ai contribuenti che, ricordo, sono i loro principali azionisti?!?

Novità Acconto IVA 2020

Spiegazione dei metodi di calcolo dell’acconto Iva ed il pagamento.

CALCOLO ACCONTO IVA

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