Istruzioni compilazione Liquidazioni Periodiche Trimestrali Iva: Modello e chiarimenti

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Nel seguito il testo delle istruzioni per la compilazione del Modello Comunicazione Liquidazioni Iva periodiche che trovate scaricabile anche in calce all’articolo gratuitamente.

Gli articoli di legge richiamati nelle istruzioni al modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (di seguito “Comunicazione”) si riferiscono al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, se non diversamente specificato.

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PREMESSA

L’obbligo di presentazione della Comunicazione è stato istituito per i soggetti passivi IVA in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dall’art. 4, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

Nel presente modello il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 1-bis, del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli artt. 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma.

La Comunicazione è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

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In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola Comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).

STRUTTURA DEL MODELLO

Il modello è costituito dal:

  • frontespizio, composto di due facciate; • modulo, composto dal quadro VP.

REPERIBILITÀ DEL MODELLO

Il modello di Comunicazione e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it o dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Il modello di Comunicazione deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 16 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre è presentata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.

Qualora il termine di presentazione della Comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Se, entro il termine di presentazione, sono presentate più Comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti.

PRESENTAZIONE TELEMATICA

Per quanto riguarda le modalità di abilitazione alla presentazione telematica diretta e di presentazione mediante intermediari abilitati si rinvia alle relative istruzioni fornite nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

COMUNICAZIONE DI AVVENUTA PRESENTAZIONE TELEMATICA

La ricevuta di avvenuta trasmissione telematica dei dati della Comunicazione è resa disponibile nell’apposita sezione dell’area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate nonché nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.

In relazione alla verifica della tempestività delle Comunicazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le Comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate n. 195 del 24.09.1999).

CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE

CONTRIBUENTI CON LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI

I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, devono presentare la Comunicazione anche per il quarto trimestre solare, senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale (ad esempio calcolo definitivo del pro rata).

Tuttavia, il versamento dell’IVA dovuta per tale trimestre deve essere effettuato, comprensivo degli interessi dell’1%, in sede di conguaglio annuale, entro l’ordinario termine di versamento previsto per la dichiarazione annuale. Pertanto, tali contribuenti, nella Comunicazione relativa al quarto trimestre, non devono compilare i righi VP11, VP12 e VP14.

Tali righi, ad eccezione del VP12, invece devono essere compilati dai sub fornitori che effettuino liquidazioni trimestrali di cui all’art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, e che si siano avvalsi delle disposizioni agevolative di cui all’art. 74, comma 5. In particolare, questi ultimi soggetti devono indicare al rigo VP11 i crediti speciali d’imposta eventualmente utilizzati per ridurre l’importo da versare relativamente alle operazioni di subfornitura. In tal caso, nel rigo VP14, colonna 1, deve essere indicato l’eventuale importo da versare entro il termine del 16 febbraio.

Infine, i contribuenti di cui all’art. 74, comma 4, devono versare l’IVA dovuta per il quarto trimestre entro il termine ordinario (16 febbraio). Conseguentemente, i contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali sia ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, sia ai sensi dell’art. 74, comma 4, devono compilare due distinti moduli del quadro VP relativamente al quarto trimestre.

CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ SEPARATE

I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell’art. 36, devono compilare un unico modulo del quadro VP riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate per il mese o trimestre di riferimento.

Nel caso in cui tra dette attività ne figuri una per la quale è previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, della presente Comunicazione, i dati di quest’ultima attività non devono essere compresi nella Comunicazione da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l’obbligo dichiarativo.

  1. A) Contribuenti con la stessa periodicità (mensile o trimestrale)

Tali contribuenti devono presentare la Comunicazione riepilogando nel modulo relativo a ciascun periodo (mese o trimestre) tutte le attività per le quali il soggetto tiene contabilità separate.

  1. B) Contribuenti con periodicità diversa (sia mensile che trimestrale)

Il contribuente che effettui, per le diverse attività esercitate, sia liquidazioni periodiche mensili che trimestrali deve, in via generale, presentare la Comunicazione con moduli distinti (mensili e trimestrali) con riferimento alle rispettive liquidazioni. Nel particolare caso di anticipazione, ai fini compensativi dell’imposta, della liquidazione periodica trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese di ogni trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre per i soli contribuenti di cui all’art. 74, comma 4), deve essere presentata la Comunicazione riepilogando in un unico modulo la liquidazione periodica relativa al terzo mese e quella relativa al trimestre riferita a tutte le attività esercitate, indicando entrambi i periodi nelle corrispondenti caselle (esempio: liquidazione congiunta mese di marzo primo trimestre, indicare il valore “03” nella casella “Mese” e “1” nella casella “Trimestre” del rigo VP1).

La descritta modalità di compilazione riguarda anche la Comunicazione presentata dall’ente o società commerciale controllante, contenente i dati della liquidazione periodica dell’IVA per l’intero gruppo del quale facciano parte sia enti o società tenuti alle liquidazioni mensili che enti o società tenuti alle liquidazioni trimestrali.

RIPORTO DEL CREDITO IVA NEL CORSO DELL’ANNO

I soggetti che effettuano liquidazioni sia mensili che trimestrali, in caso di credito IVA da riportare in detrazione da un periodo all’altro, devono osservare la sequenza sotto riportata (riferita, a titolo esemplificativo, solo al primo trimestre dell’anno):

  • 1)  credito risultante dal modulo relativo al mese di gennaio (da rigo VP14, colonna 2 da riportare in detrazione nel modulo relativo al mese di febbraio (al rigo VP8);
  • 2)  credito risultante dal modulo relativo al mese di febbraio: da riportare in detrazione nel modulo relativo al mese di marzo;
  • 3)  credito risultante dal modulo relativo al mese di marzo: da riportare in detrazione nel modulo relativo al 1° trimestre;
  • 4)  credito risultante dal modulo relativo al primo trimestre: da riportare in detrazione nel modulo relativo mese di aprile (da compilare nella Comunicazione successiva).

La medesima sequenza si applica anche con riferimento ai successivi mesi e trimestri dell’anno.

Nel caso già illustrato di anticipazione della liquidazione periodica trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese di ogni trimestre solare, ai fini della determinazione del riporto del credito IVA nel corso dell’anno occorre fare riferimento ai crediti indicati nei punti 3-4 della sequenza sopra illustrata.

Infatti, ad esempio, il credito risultante al rigo VP14 del modulo di marzo/1° trimestre, deve essere poi riportato nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile (da compilare nella Comunicazione successiva).

CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI

I contribuenti che abbiano affidato a terzi la tenuta della propria contabilità possono effettuare le liquidazioni mensili dell’IVA con riferimento alle operazioni effettuate nel secondo mese precedente.

Pertanto, ad esempio, nel caso di liquidazione relativa al mese di maggio (da effettuare entro il 16 giugno), tali contribuenti devono indicare:

  • per il periodo, il valore “05” nella casella mese;
  • nel rigo VP2 l’ammontare delle operazioni attive effettuate nel mese di aprile (registrate o soggette a registrazione);
  • nel rigo VP3 l’ammontare degli acquisti registrati nello stesso mese di aprile.

CURATORI FALLIMENTARI E COMMISSARI LIQUIDATORI

Il curatore fallimentare e il commissario liquidatore (in caso di liquidazione coatta amministrativa) devono presentare la Comunicazione solo se nel periodo di riferimento (mese o trimestre) hanno registrato operazioni imponibili per le quali sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche ai sensi dell’art. 74 bis, secondo comma. Pertanto, la Comunicazione va presentata soltanto per i periodi per i quali sono state effettuate le corrispondenti liquidazioni periodiche.

COMUNICAZIONE DEGLI ENTI O SOCIETÀ ADERENTI ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DELL’IVA DI GRUPPO

L’ente o la società commerciale controllante e gli enti o le società commerciali controllati che partecipano, per il periodo dell’anno cui si riferisce la Comunicazione, alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 73, devono presentare singolarmente le proprie Comunicazioni indicando nel campo “Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)”, nella sezione “Dati generali” del frontespizio, la partita IVA della controllante e indicando gli importi a debito o a credito trasferiti nel periodo di riferimento rispettivamente nella colonna 1 o nella colonna 2 del rigo VP14. Deve invece essere omessa la compilazione dei righi VP7, VP8, VP9 e VP13.

Tali modalità di compilazione restano valide per il periodo in cui l’ente o la società dichiarante partecipa alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo; invece, per i periodi successivi all’uscita dalla predetta procedura di liquidazione, la comunicazione va compilata analogamente ai contribuenti ordinari. Inoltre, il campo “Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)” non va compilato nel caso in cui l’ente o la società non abbia partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo per l’intero periodo oggetto della Comunicazione. Ad esempio, in caso di società con liquidazioni trimestrali che fuoriesce dalla liquidazione IVA di gruppo nel mese di maggio, la Comunicazione relativa al secondo trimestre deve riportare nel campo “Ultimo mese” del frontespizio il valore “03” e non va compilato il campo “Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)”. Nelle Comunicazioni successive non va compilato il campo “Ultimo mese”.

COMUNICAZIONE PERIODICA PER IL GRUPPO

Oltre alla propria Comunicazione, l’ente o società commerciale controllante deve presentare anche una Comunicazione periodica barrando la casella “Liquidazione del gruppo” nel frontespizio senza compilare il campo “Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)”. In tale Comunicazione, contenente i dati della liquidazione periodica dell’IVA per l’intero gruppo, non vanno compilate le caselle “Subforniture” e “Eventi eccezionali” nel rigo VP1 e non vanno compilati i righi VP2, VP3, VP10, VP11 e VP12 del quadro VP.

In questo caso, l’ente o la società controllante deve indicare:

  • nel rigo VP4, l’ammontare complessivo dei debiti IVA trasferiti per il periodo da tutti i soggetti aderenti alla liquidazione dell’IVA di gruppo, comprensivo degli eventuali interessi trasferiti dai soggetti con liquidazioni trimestrali (rigo VP14, colonna 1);
  • nel rigo VP5, l’ammontare complessivo dei crediti IVA trasferiti per il periodo da tutti i soggetti aderenti alla liquidazione dell’IVA di gruppo (rigo VP14, colonna 2).

Si evidenzia che, nella particolare ipotesi di enti o società controllati usciti dal gruppo dopo la data del 27 dicembre (termine finale stabilito per il versamento dall’acconto IVA), ad esempio a seguito di incorporazione di una società controllata da parte di società esterna al gruppo, nella Comunicazione relativa all’ultima liquidazione dell’anno che l’ente o società controllante deve presentare per il gruppo, il rigo VP13 deve essere compilato al netto della quota dell’acconto dalla stessa dovuto per la società controllata uscita dal gruppo e nel campo “Ultimo mese” nella sezione “Dati generali” del frontespizio deve essere indicato il codice 99.

Per quanto concerne la Comunicazione relativa al 4° trimestre la controllante non deve comprendere i dati relativi ai saldi (a debito o a credito) riguardanti gli enti o società con liquidazioni trimestrali, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, in quanto questi ultimi confluiscono nella dichiarazione annuale.

CONTRIBUENTI CON OPERAZIONI STRAORDINARIE O ALTRE TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE (FUSIONI, SCISSIONI, CESSIONI DI AZIENDA, CONFERIMENTI, ECC.)

Operazione straordinaria o trasformazione avvenuta durante il trimestre oggetto della Comunicazione

  • Nel caso in cui il soggetto dante causa (società incorporata o scissa, soggetto conferente, cedente o donante) si sia estinto per effetto dell’operazione straordinaria o della trasformazione, il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, cessionario o donatario) deve presentare due distinte Comunicazioni:
    • la prima contenente i dati delle liquidazioni effettuate dal soggetto stesso nel trimestre cui si riferisce la Comunicazione;
    • la seconda contenente i dati delle liquidazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di trimestre cui si riferisce la Comunicazione e fino all’ultima liquidazione eseguita prima dell’operazione straordinaria o della trasformazione; in tale Comunicazione devono essere indicati, nella parte riservata al contribuente, i dati relativi al soggetto incorporato, scisso, conferente, ecc., mentre nel riquadro riservato al dichiarante i dati del soggetto risultante dalla trasformazione, riportando il valore 9 nella casella relativa al codice di carica.
  • Nel caso, invece, in cui il soggetto dante causa non si sia estinto per effetto dell’operazione straordinaria o della trasformazione, la Comunicazione deve essere presentata:
    • dal soggetto avente causa, se l’operazione straordinaria o la trasformazione ha comportato la cessione del debito o del
credito IVA; tale soggetto presenterà pertanto due distinte Comunicazioni secondo le modalità indicate nel punto 1). Conseguentemente il soggetto dante causa non deve presentare la Comunicazione relativamente all’attività oggetto dell’operazione straordinaria;
    • da ciascuno dei soggetti coinvolti nell’operazione, se l’operazione straordinaria o la trasformazione non ha comportato la cessione del debito o credito IVA in relazione alle operazioni da ciascuno di essi effettuate nel trimestre cui si riferisce la Comunicazione.

Operazione straordinaria o trasformazione avvenuta nel periodo compreso tra il 1° giorno del mese successivo al trimestre e la data di presentazione della Comunicazione

In tale ipotesi, la Comunicazione relativa alle operazioni poste in essere dal soggetto dante causa nel corso dell’intero trimestre precedente, deve essere sempre presentata dal soggetto avente causa se il soggetto dante causa si è estinto per effetto dell’operazione straordinaria, seguendo le modalità indicate al punto 1) e sempreché l’adempimento non sia stato assolto direttamente da tale ultimo soggetto prima della operazione straordinaria o della trasformazione.

Nell’ipotesi, invece, in cui a seguito dell’operazione straordinaria non si sia verificata l’estinzione del soggetto dante causa, ciascun soggetto partecipante all’operazione assolverà autonomamente l’adempimento relativamente alle liquidazioni effettuate nell’intero trimestre cui si riferisce la Comunicazione ed il trasferimento o meno del debito o credito IVA in conseguenza dell’operazione straordinaria assumerà rilevanza solo ai fini della Comunicazione da presentare nel periodo successivo, secondo le modalità indicate al punto 2).

SOGGETTI NON RESIDENTI

Rappresentante fiscale

I rappresentanti fiscali di soggetti non residenti, nominati ai sensi dell’art.17, terzo comma, sono tenuti a presentare la Comunicazione con l’indicazione dei dati delle liquidazioni effettuate nel trimestre cui la stessa si riferisce ed indicando nel riquadro dichiarante il codice di carica 6.

Soggetti non residenti identificati direttamente

I soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35-ter, sono tenuti a presentare la Comunicazione con riferimento alle operazioni da essi effettuate nel trimestre.

Soggetti che nel trimestre hanno operato mediante rappresentante fiscale nonché identificandosi direttamente

In tutti i casi in cui un soggetto non residente abbia effettuato, nel medesimo trimestre ma ovviamente in periodi diversi dello stesso, operazioni rilevanti agli effetti dell’IVA in Italia sia mediante rappresentante fiscale sia identificandosi direttamente, va presentata un’unica Comunicazione da parte del soggetto (rappresentante fiscale ovvero soggetto non residente identificato direttamente) operante alla data di presentazione della stessa.

Stabile organizzazione

In presenza di una stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente, deve essere presentata una Comunicazione con riferimento ai dati delle operazioni ad essa imputabili effettuate nel trimestre. In tale ipotesi, nel riquadro dichiarante deve essere indicato il codice di carica 1.

FRONTESPIZIO

DATI GENERALI Anno d’imposta

Indicare l’anno solare cui si riferisce la Comunicazione.

Partita IVA: Indicare il numero di partita IVA del soggetto d’imposta.

Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)

Se la Comunicazione è presentata da parte di un ente o società commerciale che si sia avvalso nel trimestre della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’ultimo comma dell’art. 73, indicare la partita IVA dell’ente o società controllante (anche nella Comunicazione presentata da quest’ultimo soggetto per la propria posizione individuale). Il campo va compilato anche nel caso in cui l’ente o la società con liquidazioni periodiche mensili sia fuoriuscito dalla liquidazione IVA di gruppo nel secondo o terzo mese del trimestre.

Ultimo mese

In caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti per avvalersi della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, indicare l’ultimo mese di controllo (esempio “02” per il mese di febbraio). Si rammenta che la sopravvenuta mancanza dei requisiti per avvalersi della liquidazione di gruppo ha effetto a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese o al trimestre nel corso del quale si è verificata (ad esempio, la società nei cui confronti venga meno il controllo nel corso del mese di maggio, deve indicare, se effettua liquidazioni mensili, il numero “04” nella Comunicazione relativa al secondo trimestre dell’anno, in quanto il controllo si considera esercitato fino al mese di aprile; se invece effettua liquidazioni trimestrali, deve indicare nella Comunicazione relativa al secondo trimestre dell’anno il numero “03”, in quanto il controllo si considera cessato con il primo trimestre).

Nel particolare caso di incorporazione in corso d’anno dell’ente o società controllante da parte di società esterna al gruppo IVA, qualora la procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo si interrompa a seguito dell’incorporazione dello stesso, sia nella Comunicazione dell’ente o società controllante incorporato (presentata dalla incorporante) che in quelle degli enti o società controllati, deve essere indicato il numero corrispondente al mese cui si riferisce l’ultima liquidazione periodica di gruppo mensile o trimestrale (es. data incorporazione controllante 15 maggio – ultimo mese di controllo da indicare: “04” se mensile, “03” se trimestrale); invece, qualora la procedura prosegua per l’intero anno d’imposta con contabilità separata rispetto a quella dell’incorporante, deve essere indicato “13” in ciascuna Comunicazione dell’ente o società controllante incorporato, presentata dall’incorporante (cfr. risoluzione ministeriale 363998 del 26 dicembre 1986).

Nel caso in cui l’ente o società controllato sia uscito dal gruppo dopo il versamento dell’acconto, nel campo “Ultimo mese” deve essere indicato il codice 99. La quota dell’acconto che la controllante ha riaccreditato alla controllata va indicata nel rigo VP13 della Comunicazione riferita a quest’ultimo soggetto. Con riferimento a tale fattispecie, per la compilazione della Comunicazione presentata dalla controllante per il gruppo si vedano le istruzioni al paragrafo “Comunicazione periodica per il gruppo”.

Liquidazione del gruppo

Barrare la casella nel caso in cui la Comunicazione si riferisce alla liquidazione dell’IVA del gruppo.

Dichiarante

Il presente riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante (colui che sottoscrive la Comunicazione) sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la Comunicazione.

Codice fiscale

Indicare il codice fiscale del dichiarante persona fisica che sottoscrive la Comunicazione.

Codice carica

Indicare il codice di carica del dichiarante desumendolo dalla tabella disponibile nelle istruzioni del modello IVA annuale.

Codice fiscale società dichiarante

Nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la Comunicazione per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il presente campo indicando in tal caso, nell’apposito spazio, il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente. In tale ipotesi rientrano, ad esempio, la società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente, ai sensi dell’art. 17, terzo comma, la società che indica il codice carica 9 in qualità di società beneficiaria (di società scissa) o di società incorporante (di società incorporata), la società che presenta la Comunicazione in qualità di rappresentante negoziale del contribuente.

Firma

La firma va apposta nell’apposito riquadro, in forma leggibile, da parte del contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, o da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nella tabella “Codici carica”.

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall’incaricato che trasmette la Comunicazione.

Riportare nella casella “Impegno alla presentazione”, il codice “1” se la Comunicazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice “2” se la Comunicazione è stata predisposta da chi effettua l’invio.

L’incaricato deve:

  • riportare il proprio codice fiscale;
  • riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a trasmettere la Comunicazione;
  • apporre la firma.

QUADRO VP LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Modulo

Per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto modulo della presente Comunicazione, compilando il campo “Mod. N.” posto in alto a destra nel quadro VP. Pertanto, i contribuenti che effettuano:

  • esclusivamente liquidazioni periodiche mensili, devono compilare un modulo per ciascun mese del trimestre;
  • esclusivamente liquidazioni periodiche trimestrali, devono compilare un unico modulo per il trimestre;
  • sia liquidazioni mensili che trimestrali (in caso di contabilità separate), devono compilare un modulo per ciascun mese e un modulo per il trimestre (nel particolare caso di anticipazione, ai fini compensativi dell’imposta, della liquidazione periodica trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese di ogni trimestre solare si rinvia alle istruzioni di cui al punto B) del paragrafo “Contribuenti con contabilità separate”).

Periodo di riferimento

Il contribuente deve indicare nelle colonne 1 e 2 del rigo VP1 il mese (valori da 1 a 12) o il trimestre (valori da 1 a 4) cui si riferisce ciascun modulo della Comunicazione.

I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, devono indicare in colonna 2 il valore “5” con riferimento al quarto trimestre solare.

Nel particolare caso di anticipazione, ai fini compensativi dell’imposta, della liquidazione periodica trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese di ogni trimestre solare, vanno compilate entrambe le predette colonne secondo le indicazioni fornite al punto B) del paragrafo “Contribuenti con contabilità separate”.

Subforniture

Barrare la casella solo nel caso in cui il contribuente si sia avvalso delle agevolazioni previste dall’art. 74, comma 5 (contratti di subfornitura).

Eventi eccezionali

La casella è riservata ai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo di riferimento, agli effetti dell’IVA, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. In tal caso va indicato:

  • il codice 1, dai soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l’art. 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo;
  • il codice 9, per tutti gli altri eventi eccezionali.

Liquidazione dell’imposta

Gli importi, da riportare tenendo conto delle variazioni eseguite ai sensi dell’art. 26, devono essere indicati in centesimi di euro arrotondando l’ammontare alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra è uguale o superiore a 5, per difetto se la stessa è inferiore a 5.

Rigo VP2 Totale operazioni attive

Indicare l’ammontare complessivo delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell’IVA, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell’IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.) annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis (vanno, invece, indicate le operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell’art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione).

Si evidenzia, inoltre, che nel presente rigo devono essere comprese anche le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. da 7 a 7-septies per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell’art. 21, comma 6-bis.

Nel rigo deve essere compreso anche l’imponibile relativo alle operazioni per le quali l’imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario.

Rigo VP3 Totale operazioni passive

Indicare l’ammontare complessivo degli acquisti all’interno, intracomunitari e delle importazioni relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell’IVA, annotate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti di cui all’art. 25, ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi. Nel rigo vanno compresi, altresì, gli acquisti ad esigibilità differita, nonché quelli con IVA indetraibile.

Si precisa che nel rigo vanno anche compresi gli acquisti intracomunitari non imponibili di cui all’art. 42, comma 1, del decreto legge n. 331 del 1993 (inclusi quelli effettuati senza pagamento dell’imposta con utilizzo del plafond di cui all’art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28), nonché quelli di cui all’art. 40, comma 2, dello stesso decreto legge (triangolare comunitaria con intervento dell’operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente).

ATTENZIONE L’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni per le quali la stessa, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti intracomunitari e art. 17, commi 2, 5, 6 e 7), ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte (es. art. 74, primo comma, lett. e), art. 74-ter, comma 8), deve essere compresa, quale IVA esigibile, nel rigo VP4 e, quale IVA detratta, nel rigo VP5.

Tale modalità di compilazione vale anche con riferimento alle importazioni di materiale d’oro, di prodotti semilavorati in oro e le importazioni d’argento puro per le quali l’imposta non viene versata in dogana, ma assolta mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri di cui agli artt. 23 (o 24) e dell’art. 25.

Rigo VP4 IVA esigibile

Indicare l’ammontare dell’IVA a debito, relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l’esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le quali l’imposta è diventata esigibile nello stesso periodo, annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione.

Rigo VP5 IVA detratta

Indicare l’ammontare dell’IVA relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione per il periodo di riferimento. Nel rigo va indicata, altresì, l’imposta relativa agli acquisti effettuati dai soggetti che si avvalgono del regime dell’IVA per cassa di cui all’art. 32-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, registrati in precedenti periodi, per i quali si è verificato il diritto alla detrazione. Il relativo imponibile non va, invece, riportato nel rigo VP3 in quanto già indicato nella Comunicazione del periodo di registrazione degli acquisti.

Contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell’imposta

I contribuenti che adottano, per obbligo di legge o per opzione, speciali criteri di determinazione dell’imposta dovuta ovvero detraibile (ad esempio regime speciale agricolo, agriturismo, ecc.) devono indicare nel rigo VP4 (IVA esigibile) e nel rigo VP5 (IVA detratta) l’imposta risultante dall’applicazione dello speciale regime di appartenenza. Nelle ipotesi in cui il particolare regime adottato non preveda la detrazione dell’imposta (ad esempio, regime dei beni usati), il rigo VP5 non deve essere compilato in relazione alle operazioni alle quali detto regime si applica.

Rigo VP6 IVA dovuta o a credito

Indicare nella colonna 1 l’ammontare della differenza tra i righi VP4 e VP5 nel caso in cui tale differenza sia positiva. In caso contrario, riportare in colonna 2 il valore assoluto della predetta differenza.

Rigo VP7 Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro

Indicare l’eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a 25,82 euro.

 

 

Rigo VP8 Credito periodo precedente

Indicare l’ammontare dell’IVA a credito computata in detrazione, risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare (senza considerare i crediti chiesti a rimborso o in compensazione mediante presentazione del modello IVA TR). Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 per il periodo di riferimento (VP1).

Rigo VP9 Credito anno precedente

Indicare l’ammontare del credito IVA compensabile, ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla dichiarazione annuale dell’anno precedente, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare.

Nella particolare ipotesi in cui il contribuente intenda “estromettere” dalla contabilità IVA (per la compensazione tramite modello F24) una parte o l’intero ammontare del credito IVA compensabile risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente, già precedentemente indicato nel rigo VP9 e non ancora utilizzato, deve compilare il rigo VP9 della presente Comunicazione riportando l’importo del credito da estromettere preceduto dal segno meno.

Nel presente rigo va indicato anche il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l’Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso per la quota dello stesso utilizzata (a seguito di autorizzazione dell’Ufficio) in sede di liquidazione periodica (vedasi il d.P.R. 10 novembre 1997, n. 443 e la circolare n. 134/E del 28 maggio 1998).

Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 per il periodo di riferimento (VP1).

Rigo VP10 Versamenti auto UE

Indicare l’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 337 del 21 novembre 2007. In particolare, devono essere indicati i versamenti relativi a cessioni avvenute nel periodo di riferimento (rigo VP1), anche se effettuati in periodi precedenti.

Rigo VP11 Crediti d’imposta

Indicare l’ammontare dei particolari crediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello F24.

Rigo VP12 Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali

Indicare l’ammontare degli interessi dovuti, pari all’1%, calcolati sugli importi da versare ai sensi dell’art. 7 d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, relativamente alla liquidazione del trimestre.

Questo rigo non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali di cui al citato art. 7, relativamente al 4° trimestre (vedi paragrafo “Contribuenti con liquidazioni trimestrali”).

Rigo VP13 Acconto dovuto

Indicare l’ammontare dell’acconto dovuto, anche se non effettivamente versato. Il rigo deve essere compilato dai contribuenti obbligati al versamento dell’acconto ai sensi dell’art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e successive modificazioni. Qualora l’ammontare dell’acconto risulti inferiore a euro 103,29, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo.

Si evidenzia che nel caso di ente o società controllato partecipante alla liquidazione IVA di gruppo, uscito dal gruppo dopo la data del 27 dicembre (termine finale stabilito per il versamento dell’acconto IVA) a seguito, ad esempio, di incorporazione da parte di società esterna, deve essere compreso nel presente rigo della Comunicazione della società incorporante relativa al mese di dicembre anche il credito derivante dall’importo dell’acconto dovuto dall’ente o società controllante per l’ente o società controllato incorporato.

Rigo VP14 IVA da versare o a credito

Indicare in colonna 1 l’importo dell’IVA da versare, o da trasferire all’ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell’IVA di gruppo, pari al risultato della seguente formula, se positivo:

(VP6, col. 1 + VP7 + VP12) – (VP6, col. 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13)

In colonna 2 indicare l’importo dell’IVA a credito, o da trasferire all’ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell’IVA di gruppo, pari al risultato della seguente formula, se positivo:

(VP6, col. 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13) – (VP6, col. 1 + VP7 + VP12)

Si avverte che tale rigo non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali di cui all’art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, relativamente al 4° trimestre (vedi paragrafo “Contribuenti con liquidazioni trimestrali”).

Il modello e le istruzioni sono riferite alla draft del 21 marzo 2017 che dovrebbe restare sostanzialmente invariata.

Provvedimento Liquidazioni Periodiche Iva 2017

Liquidazioni Periodiche Iva 2017 Istruzioni 

Liquidazioni Periodiche Iva specifiche tecniche compilazione

Liquidazioni Periodiche Iva Modalità_CONSULTAZIONE

Liquidazioni Periodiche Iva Modalità Trasmissione

http://www.tasse-fisco.com/societa/iva-societa-azienda/errore-comunicazione-trimestrale-dati-iva-come-rimedi-ravvedimento/37042/

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