Queste sono solo alcune delle domande che sul web si rincorrono e che qui potete consultare per farvi un’idea sulla tassa forse più odiata dagli italiani.
Novità Legge di Bilancio 2018
La Legge di stabilità 2018 riduce il Canone RAI a 90 euro. La Legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 2017 e trovate il testo al comma 1147.
Vi ricordo i termini di presentazione per coloro i quali pur avendo un’utenza elettrica attiva non hanno un apparecchio TV in casa che scadono il prossimo 31 gennaio 2018. La dichiarazione purtroppo deve essere presentata annualmente tanto per scoraggiare i furbetti che non vogliono pagare. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
Novità dal Decreto legge sulla Stabilità 2015
Per l’anno di imposta 2015 il DDL Stabilità 2015 ha definito il valore massimo che può assumere il canone Rai che non potrà superare il valore definito nel Decreto Ministeriale del 17 novembre 2013 e pari a 113,50 euro.
Una delle tasse che da sempre fa e ha fatto più discutere è il cosiddetto Canone RAI.
Come tutti ben sappiamo, ogni anno durante tutto il mese di gennaio e per i più distratti anche nel mese di febbraio con l’aggravio di una penale, si deve provvedere al pagamento dell’abbonamento RAI che per effetto di vari fattori economici ha nettamente sfondato quota 100 euro, un costo sicuramente non di poco conto. Il dibattitto è da sempre incentrato sulla sua legittimità e sul fatto che sia una tassa sul possesso e non sull’utilizzo del servizio. L’ingiustizia più grande, però, è senza dubbio quella che, dati alla mano, ci sia un buon 30% della popolazione che seppur gode del servizio non lo paga.
Possibile che il Governo non riesca a fare né in un senso né in un altro?
Cerchiamo di chiarire chi per legge è esente dal pagamento del Canone Rai seppur in possesso di apparecchi radiotelevisivi che consentono la visione del servizio pubblico. Lo stato italiano infatti, ha elencato una serie di situazioni in cui il titolare di un abbonamento Rai può richiederne l’esenzione.
Su cosa deve essere pagato il canone RAI
Il canone ordinario si paga sicurametne nel caso di possesso di un televisore (eccetto alcune situazioni specificamente riferite alle condizioni soggettive). Lo stesso non può dirsi invece nel caso di possesso di un PC o personal computer seppur dotato di connessione internet e per questo in grado di captare il segnale video e audio della televisione. V’è da chiedersi se i ripetitori modello USB che di fatto fanno quasi trasformare il PC in una vera e propria televisore non facciano attrarre anche il PC nell’ambito di applicazione del Canone RAI.
Il Canone non lo dovrete pagare neanche nell’ipotesi di possesso di un tablet o di uno smartphone.
Chi non deve pagare il canone RAI
I soggetti esonerati al versamento del canone RAI sono principalmente chi non ha un apparecchio Tv dove per proprietà si intende la proprietà ma se ne deduce anche il possesso o lo utilizza in base ad altro contratto come per esempio potrebbe essere anche un comodato d’uso.
Chi invece ha l’apparecchio TV ma ha presentato una autocertificazione di cessazione dall’abbonamento che credo rappresenti il sogno di tutti in quanto significa dire addio ai rapporti con la RAI. Lo stesso dovrebbe avvenire nel caso di decesso e di successione nell’abitazione.
Nel caso di casa non abitata e pervenuta nella vostra disponibilità per successione dovreste subentrare nell’obbligo di versamento a meno che non presentiate la stessa autocertificazione e denunzia di cessato abbonamento al canone.
L’erede può presentare la dichiarazione in relazione all’utenza elettrica intestata, transitoriamente, a un soggetto deceduto.
Come ci si comporta con le famiglie
Lo stesso discorso si estende a qualunque altro componente del nucleo familiare o famiglia anagrafica. Nella stessa famiglia tuttavia il canone di uno libera gli altri nel senso che basterà il versamento da parte del componente a cui è intestata l’utenza elettrica (principale debitore) che farà ritenere soddisfatto l’obbligo al versamento. Anche nell’ipotesi in cui vi siano più intestazioni delle utenze elettriche.
I maggiori di 75 anni di età sono esentati: ma non tutti
In particolare lo potranno fare tutte le persone che hanno compiuto 75 anni di età, che non convivono con altre persone diversi dal coniuge titolari di reddito proprio e che in dispongano di un reddito che sommato a quello del proprio coniuge non superi complessivamente in un anno la somma di 6 mila 714 euro. Questo in buona sostanza è il contenuto, in chiave di esenzione canone Rai, dell’Art. 1 comma 132 della legge n. 248 del 24 dicembre 2007.
Occorre precisare che per reddito si intende la somma di:
- Reddito Imponibile al netto delle tasse risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente o nel CUD
- Redditi derivanti da interessi maturati da investimenti finanziari quali BOT, BTP, Conti deposito e quant’altro
- Redditi derivanti da fonte estere e quindi non tassati dallo Stato Italiano
A tale sommatoria invece non dovranno essere inserite i redditi esenti da Irpef (pensioni di guerra, per invalidi civili etc.), reddito derivanti dell’abitazione principale con relative pertinenze, i TFR e tutti gli altri redditi assoggettati a tassazione separata.
In sintesi chi ha compiuto 75 anni di età entro il termine di scadenza ordinaria di pagamento del canone, non convive con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio e possiede un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilità (euro 6.713,98 annui).
Importante sottolineare che per quanti erano in possesso di tali requisiti già per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e che avevano pagato gli importi nel corso degli anni del canone, possono far richiesta per ottenere il rimborso utilizzando l’apposito modulo che può essere scaricato dal sito web dell’Agenzia delle Entrate. Una volta compilato il modulo lo si può consegnare a uno dei tanti sportelli degli uffici territoriali dell’agenzia delle Entrate oppure inviandola tramite raccomandata al seguente indirizzo:
Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio territoriale di Torino 1
Sportello S.A.T.
Casella postale 22
10121 – Torino (To)
Richiesta o autocertificazione esenzione canone RAI
Per richiedere l’esenzione dal pagamento del canone RAI la procedura è la stessa utilizzando stavolta il modulo di dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Oltre alle persone di età maggiore o uguale ai 75 anni, sono esenti dal pagamento del canone anche:
– i diplomatici e gli ambasciatori delle nazioni estere sul nostro territorio per gli apparecchi presenti presso le sedi diplomatiche
– i militari delle forze armate italiane e delle forze armate straniere appartenenti al Patto Atlantico per gli apparecchi di servizio presenti nelle caserme
– i proprietari di attività commerciali di vendita o riparazione di apparecchi televisivi per i prodotti presenti in negozio
Disdetta del canone RAI
Adesso vediamo in quali casi è possibile richiederne la disdetta del canone della RAI, e in che modo.
La si può richiedere se si vendono o cedono tutti gli apparecchi televisivi detenuti fornendo i dati di colui che li acquista o che comunque li riceve. Il tutto deve essere inviato a mezzo di raccomandata sempre allo stesso indirizzo che abbiamo evidenziato sopra nel caso di esenzione o richiesta di rimborso. Ricevuta la richiesta disdetta, lo sportello SAT delle Agenzie delle Entrate di Torino vi invierà un modulo che dovrà essere opportunamente compilato, firmato dal cedente e dal cessionario e riconsegnato per la definizione completa della richiesta di annullamento.
Altro caso è quello in cui si richiede la disdetta in quanto non possessore di apparecchio per avvenuto furto o incendio dello stesso. L’iter per la richiesta è la medesima e comunque se accettata avrà valenza per l’anno successivo alla data di richiesta.
L’ultimo caso contemplato è quello in cui l’abbonato richiede semplicemente la disdetta senza cedere ad altri i propri apparecchi che però verranno sugellati. La disdetta con richiesta di suggellamento degli apparecchi comporta oltre all’iter già presentato per gli altri casi il versamento di 5,16 euro per ogni apparecchio da sugellare indicando nella causale il numero dell’abbonamento e intestandolo a :
Ag. delle Entrate
DP I Uff. Terr. To 1
Casella Postale 22
10121 – Torino
Vaglia e Risparmi
Il suggellamento consiste nel rendere inutilizzabile, generalmente mediante chiusura in appositi involucri, tutti gli apparecchi detenuti dall’abbonato e dagli appartenenti al proprio nucleo familiare in qualsiasi luogo. Anche in questo caso lo sportello SAT vi invierà, una volta ricevuta la vostra raccomandata, un modulo nel quale andrete ad indicare la marca di ogni apparecchio, modello e grandezza.
In realtà secondo la Corte dei Conti quello della richiesta del suggellamento è uno dei metodi più utilizzati per non pagare il canone Rai e in buona sostanza evadere il fisco italiano. Il perché è presto detto. Una volta riempito ed inviato il modulo in cui indicate gli apparecchi da suggellare state certi che non si presenterà nessuno a casa vostra per effettuare l’operazione suddetta in quanto la guardia di finanza è impegnata in missioni ben più importanti. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate in quest’ultimo periodo incrociando i dati di coloro che hanno dichiarato di non avere in casa apparecchi con quelli dei titolari abbonamenti SKY e Mediaset Premium, riescono a scovare tutti gli evasori che commettono questo piccolo ma al tempo stesso grave errore.
Dunque, occorre essere molto accorti nel richiedere il suggellamento o qualsia altro metodo per non pagare il canone al fine di evadere il fisco.
Variazione titolare nel pagamento del canone RAI
Infine, trattiamo il caso che purtroppo spesso accade ed ossia in cui l’intestatario dell’abbonamento muore e quindi occorre cambiare il titolare del canone RAI (abbonamento alla RAI). Il tutto può essere effettuato tramite l’invio di una raccomandata al cui interno bisogna specificare le generalità della persone defunta e quelle nuovo titolare. L’indirizzo dove inviarla è:
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T.
Casella postale 22 – 10121 Torino (To)
Qualora l’erede è già abbonato e quindi in quella casa non c’è nessuno che detenga apparecchi radiotelevisivi, deve richiedere l’annullamento dell’abbonamento intestato al defunto comunicando la data e il luogo di decesso dell’intestatario. Ovviamente nel caso in cui l’erede non abbonato non abbia intenzione volere aderire al servizio RAI può richiederne la disdetta in un dei modi suddetti. Occorre, in ultimo, sottolineare che qualora l’abbonato defunto avesse delle pendenze l’erede è obbligato per legge a pagarle.
Il Canone RAI per le Imprese
Le imprese invece dovranno versare il canone anche per i PC ma solo per quelli che sono effettivamente destinati a TV come per esempio si vede nelle reception di società o aziende.
Casi particolari
Canone RAI seconda casa
Per il pagamento del canone RAI per le seconde ci si deve rifare sempre alle disposizione della singola regione. Il principio generale obbliga al pagamento pagamento del canone speciale a carico di coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare.
Fima per l’abolizione del cosidetto canone Rai:
http://www.altroconsumo.it/hi-tech/televisori/news/abolizione-canone-rai
Buonasera,
vivo e lavoro all’estero anche se la residenza è ancora in italia nella mia prima abitazione a causa del mutuo e altre agevolazioni..non possiedo alcuna televisione in questa abitazione nè tantomeno pc…sono esente dal pagamento del canone rai?
grazie
buona sera , chiedo cordesemente una copia del canone rai ho, cessato l’attivita il 30 maggio ,grazie