Prima dell’utilizzo e installazione di una pubblicità dobbiamo effettuare l’apposita dichiarazione presso il comune competenze al fine di conoscere l’importo e la scadenza entro cui versare il tributo. Nel seguito fornisco risposte e chiarimenti alle vostre domande ripercorrendo le modalità di compilazione della dichiarazione, gli elementi da inserire, le scadenze da rispettare le eventuali sanzioni a cui si va incontro.
Quando parliamo di pubblicità tassabile
Prima però di partire con la predisposizione e compilazione della modulistica per la dichiarazione sulla pubblicità con cui liquideremo successivamente la tassa che il Comune ci calcolerà e, probabilmente ci invierà a casa con il bollettino postale da pagare, chiariamo sa si debba intendere per pubblicità tassabile.
Mi rifaccio direttamente alla fonte normativa per non creare troppi problemi la quale afferma che il presupposto per il pagamento di una tassa sulle pubblicità è che vi sia la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.
Si considerano rilevanti (ossia assoggettati ad imposizione fiscale e prelievo da parte dell’erario) i messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
Si considerano rilevanti ai fini dell’imposizione:
- a) i messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- b) i messaggi finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato;
- c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un’attività;
Chi deve presentare la dichiarazione sulle pubblicità
Le persone fisiche con partita Iva, lavoratori autonomi, imprenditori individuali, ditte società ed altri enti commerciali che agiscono nell’ambito della propria attività commerciale e che dispongono a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.
Obbligato solidale al pagamento colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. Ai sensi dell’art. 1 c. 481 della L. 30.12.2004 n° 311, se il manifesto riguarda l’attività di soggetti elencati nell’art. 20 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n° 507 e successive modificazioni, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto di affissione e non esiste responsabilità solidale.
Dichiarazione
I soggetti sopra indicati dovranno prima di iniziare la pubblicità, a presentare all’ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune.
La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.
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Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l’importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14 commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l’accertamento.
Scadenza presentazione dichiarazione
I soggetti passivi di imposta sopra menzionati dovranno inviare tale dichiarazione prima di iniziare la pubblicità.
Compilazione e contenuto della dichiarazione
La dichiarazione dovrà contenere la descrizione e anche materiale fotografico relativo al progetto che si vuole realizzare, le sue caratteristiche. Si dovrà anche indicare la durata della pubblicità e l’esatta ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune.
Variazione e modifica della pubblicità
dell’insegna La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l’importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
Quando si effettua il pagamento
Naturalmente vi rimando alla guida al pagamento dell’imposta sulle pubblicità dove trovate anche le varie tariffe applicate e alle modalità di calcolo tuttavia per il momento vi ricordo che sarà il Comune ad inviarvi i bollettini che dovranno essere pagati entro il 31 gennaio di ciascun anno. Qualche comune ogni tanto ritarda nell’invio dei bollettini tuttavia dovrebbe fare fede la data di notifica dei bollettini postali e dell’invito a pagare.
Importante
Dal momento che il Comune deve liquidare l’imposta a voi spettante a seguito della vostra dichiarazione ricevuta o a seguito di controlli o accertamenti effettuati direttamente sul luogo ove viene apposta sappiate anche che il contribuente ha l’esigenza di definire l’esatto importo da liquidare.
Esenzioni e riduzioni
Accertamenti da parte del Comune
Il Comune deve entro due anni dalla data in cui la dichiarazione notificare al contribuente anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato. L’avviso di accertamento quindi ha un termine ridotto di due anni che decorrono
Nell’avviso di accertamento da parte del comune devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l’ubicazione del mezzo pubblicitario, l’importo dell’imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
Nell’avviso devono essere inoltre precisate:
- l’ufficio comunale emittente, il suo indirizzo ed orario di servizio ed il numero telefonico ovvero, nel caso di gestione in concessione, l’indirizzo, gli orari di apertura e il numero telefonico del concessionario;
- il responsabile del procedimento se diverso dal funzionario di cui al comma 4 ovvero, nel caso di gestione in concessione, l’indicazione del concessionario;
- il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformità agli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
Sanzioni in caso omessa, infedele o errata dichiarazione
Come disciplinato dall’articolo 35 l’omessa tardiva o infedele presentazione della dichiarazione viene sanzionata con una multa che va dal 100% al 200% dell’imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,65.
Nel caso invece di indicazioni di elementi sbagliati o parziali o omessi la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta o diritto dovuti a patto che tali elementi abbiano modificato il calcolo del valore del tributo.
Se invece sono elementi che non hanno inciso sulle modalità di calcolo della tassa sulla pubblicità si applica la sanzione da € 51,65 a € 258,23. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell’imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione. Per approfondimenti potete leggere l’articolo dedicato alla multa sulle imposte di pubblicità.
http://www.tasse-fisco.com/autoveicoli/multa-imposta-pubblicita-veicoli-aut/2481/
Format modello dichiarazione
Per questo tributo consiglio di andar sul sito del proprio comune per verificare l’utilizzo di un format. Molti lo adottano infatti per standardizzare le modalità di ricezioni di tali informazioni.Di sicuro preparate i dati anagrafici vostri, del legale rappresentante della società elementi grafici, foto, disegni e descrittivi da inserire nella dichiarazione in modo sintetico.
http://www.tasse-fisco.com/societa/guida-imposta-pubblicita-veicoli-autoinsegne-ed-altro/4176/
http://www.tasse-fisco.com/autoveicoli/guida-imposta-pubblicita-insegne-esenzioni-calcolo/18598/