Calcolo Superficie Tassabile TARI 2021: superficie su cui si paga la tassa sui rifiuti

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

Il calcolo della superficie catastale calpestatile su cui si effettua il pagamento della TARI risponde a determinato requisiti che trovate riepilogati nel seguito al fine di no commetter errori che potrebbero esporvi al pagamento in misura inferiore rispetto a quella dovuta con conseguente applicazione di accertamenti fiscali da parte del Comune o dell’agenzia delle Entrate.
Il primo periodo del comma 649 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 stabilisce, infatti, che nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La norma permette, quindi, di considerare intassabili le aree sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali, che in genere producono in via prevalente rifiuti speciali, poiché la presenza umana determina la formazione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani assimilabili.
Conseguentemente, non può ritenersi corretta l’applicazione del prelievo sui rifiuti alle superfici specificamente destinate alle attività produttive, con la sola esclusione di quella parte di esse occupata dai macchinari. Tale comportamento potrebbe, infatti, dare origine a una ingiustificata duplicazione di costi, poiché i soggetti produttori di rifiuti speciali, oltre a far fronte al prelievo comunale, dovrebbero anche sostenere il costo per lo smaltimento in proprio degli stessi rifiuti.
La disposizione va, invece, nel senso di consentire una tassazione più equilibrata e più rispondente alla reale fruizione del servizio, evitando l’applicazione della TARI nelle situazioni in cui il presupposto del tributo non sorge, come nel caso delle superfici utilizzate per le lavorazioni industriali o artigianali ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali.
Ovviamente, nel rispetto della norma, l’esclusione dalla tassa avviene a condizione che i produttori di rifiuti speciali ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Il primo periodo del comma 649 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 deve essere, tuttavia, raccordato con il terzo periodo dello stesso comma che attribuisce ai comuni il compito di individuare, con regolamento, le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Tuttavia laddove le superfici producono rifiuti speciali non assimilabili, il comune non ha alcuno spazio decisionale in ordine all’esercizio del potere
di assimilazione.
Ciò comporta che la norma del terzo periodo opera solamente nei casi in cui i comuni possono procedere all’assimilazione, prescrivendo, in tal caso, l’individuazione di ulteriori superfici da sottrarre all’assimilazione e, dunque, alla tassazione, e attua per tale via una vera e propria limitazione del potere di imposizione dei comuni stessi. La norma consente, pertanto, di chiarire nello stesso regolamento comunale quali sono le superfici a cui si applica il divieto di assimilazione ai rifiuti che hanno la particolare caratteristica di essere funzionalmente ed esclusivamente collegate all’esercizio delle attività produttive.

Dichiarazione nuova Occupazione o variazione

Molto importante sarà la dichiarazione di nuova occupazione o variazione di quella esistente per la corretta determinazione della tassa applicabile all’unità locale. Il format o modello da utilizzare dipenderà dal singolo comune. In calce a questo articolo trovate i link alle pagine dei principali comuni dedicate alla TARI dove trovate anche i modelli. In linea di massima però sono certo che dati richiesti per ciascuna abitazione, appartamento casa o villa, il Foglio, Mappale, Sub. Via, Piazza, numero civico, interno, Superficie calpestabile mq Destinazione d’uso.

Vi chiederanno altresì eventuali occupanti che pur non facenti parte del nucleo familiare dimorano abitualmente nell’abitazione. Inoltre sarà necessario specificare nella dichiarazione eventuali utenze intestate a società o anche abitazioni o uffici affittate a terzi per un periodo inferiore a sei mesi in quanto come avrete avuto modo di leggere nell’articolo dedicato alla TARI e AFFITTO nel caso di locazione di immobili l’obbligo al versamento spetta all’inquilino, affittuario, conduttore dell’appartamento. La TARI infatti è un tributo che grava sul possessore e non necessariamente sul proprietario dell’immobile, indipendentemente dall’accordo tra le parti contenuto nel contratto di affitto.

Base imponibile TARI – superficie calpestatile

Come detto in premessa la TARI si paga sulla superficie catastale calpestatile dell’unità locale oggetto di pagamento semprechè questa sia suscettibile di produrre rifiuti solidi urbani e non speciali come detto in precedenza.

Nel calcolo della superficie calpestatile si deve tenere conto delle superfici dichiarate dal contribuente al momento dell’occupazione della propria abitazione

Il Comune ha poi il potere di definire altri casi di esenzione, riduzione dei tariffari o anche riduzioni ad hoc sempre nel rispetto tuttavia del Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani così definito dal DPR del  27 dicembre 1999 n. 158.

La tariffa che si applica alla singola unità locale per quello specifico comune deve essere tale da coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani non speciali così come definito dall’articolo 2 d.P.R. n. 158/1999

Le riduzioni che più comunemente vengono applicati dai singoli comuni hanno a che fabbricati rurali ad uso abitativo oppure unità locali con singoli occupanti o quelle tenute a disposizione e solo per uso vacanze, stagionale e comunque in modo discontinuo. Lo stesso può capitare nel caso di unità locali di soggetti contribuenti che per esempio lavorano all’estero per oltre sei mesi l’anno (espatriates) , per più di sei mesi all’anno, all’estero.

Il Comune ha comunque facoltà nei limiti dei principi e del pareggio di bilancio (in teoria).

Legge TARI – Riferimento normativo

L’articolo 1 comma 649 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Legge di stabilità 2014 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, modificata dall’art. 2, comma 1, lett. e), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 e dall’interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l’art. 1, comma 728, L. 27 dicembre 2017, n. 205 recita che dell’articolo 1 comma 649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per  i  produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l’ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nel seguito vi segnalo alcuni riferimenti per il calcolo della TARI dei principali Comuni Italiani

TARI Comune di Milano

TARI Comune di ROMA

TARI Comune di Torino

TARI Comune di Firenze

TARI Comune di Bologna

TARI Comune di Napoli

TARI : casi di esenzione su affitti, immobili a disposizione

Prescrizione TARI TASI TIA TARSU

Cartella di pagamento come non pagare e presentare ricorso in commissione tributaria

1 commento

  1. Vorrei sapere se la superficie della cantina (locali con altezza soffitto superiore a 1,5 m) va contata al 100% oppure in modo ridotto (es. 30%). Ed in generale se la superficie catastale da considerare al 80% è quella totale o quella escluse aree scoperte. Questo perché con un accertamento mi stanno chiedendo il pagamento anche del 100% della cantina. Inoltre non sembrano disposti a concedermi alcuna riduzione che a mio avviso mi spetterebbe in quanto singolo occupante. Grazie mille. Buona giornata.

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