L’apposizione di pubblicità sulle vetrine dei negozi segue un trattamento fiscale autonomo rispetto a quello delle insegne per cui vale la pena approfondire come si effettua il calcolo dell’imposta sulle pubblicità, quando si applica, quali sono i casi di esclusioni o le riduzioni che ci consentono di risparmiare. In gergo tecnico parliamo di vetrofania, ossia l’apposizione di disegni o scritte sulla vetrine del negozia per attirare la clientela o fornire informazioni sui prodotti.
La fonte normativa deve esser rintracciata sempre nel Decreto Legge 507 del 1993 ma, come ho più volte anticipato, dovete sempre fare riferimento al singolo regolamento comunale vigente nel comune dove ha sede il vostro negozio commerciale e dove volete applicare la pubblicità; questo perchè il singolo regolamento ha ampi spazi per l’introduzione di deroghe e potrebbe in tal modo prevedere una restrizione dell’ambito oggettivo o soggettivo di applicazione della tassa sulla pubblicità o prevedere differenti casi di esenzione dal versamento del tributo.
La seconda ipotesi naturalmente è molto più rara della prima. Parliamo sempre di comuni in cui i deficit di bilancio sono dietro l’angolo anche se non si capisce quasi mai il motivo.
Presupposto per l’applicazione del tributo
Dato il presupposto del tributo, che vede nella finalità promozionale del messaggio veicolato all’esterno ai propri potenziali clienti, è necessario verificare anche la finalità del messaggio in quanto se parliamo solo di messaggi augurali pe bla ricorrenza delle feste come per esempio Buon Natale, Buona Festa del Papà, della Mamma, buon anno o messaggi simili allora la finalità pubblicitaria della propria attività viene meno e con questa anche il presupposto per il pagamento della tassa sulla pubblicità. Non fa differenza poi se trattasi di vendita di prodotti fisici materiali da beni immateriale o la prestazione di servizi.
Nel seguito vi giro anche ulteriori chiarimenti in merito ad alcune fattispecie similari che possono aiutarvi a risolvere fattispecie che potrebbero fare al caso vostro.
La ratio della normativa tende comunque ad applicare la tassa sulle pubblicità a “tutti gli strumenti con messaggi pubblicitari rivolti al pubblico e finalizzati a promuovere ed incentivare un’attività commerciale sono sottoposti ad autorizzazione e al pagamento di una tassa adeguata alla classe di appartenenza del Comune dove si svolge l’attività commerciale”.
Casi di esenzione
Finalità
Laddove il messaggio pubblicitario sia rivolto all’interno del negozio e quindi non abbia sortito l’effetto di attirare clienti a scapito della concorrenza ma i clienti siano già entrati, allora non si dovrà pagare alcuna tassa sulla pubblicità. C’è da chiedersi come mai esista una tassa sulla pubblicità, questo si. Del resto decido di sostenere un onere i cui ritorni non sono certi e per differenziati dalla concorrenza: mi spiegate cosa c’entra l’erario in questo meccanismo? Mi sembra sempre un altro modo per spillare soldi al contribuente. In più se non erro inizialmente l’imposta municipale (ora IMU) unica non doveva assorbire il prelievo erariale anche di questa imposta?
Tutti i regolamenti comunali però dovrebbero aver definito se la vetrofania esposta sulla porta o sulla vetrina commerciale ha funzione decorativa o pubblicitaria.
Dimensioni
Le dimensioni contano: laddove la superficie del messaggio pubblicitario sia inferiore ad una determinata soglia sarà esente dal versamento dell’imposta sulla pubblicità
Ho scritto “messaggio pubblicitario” in quanto laddove disegnate una colomba o una forma su una vetrina difficilmente questa potrà essere oggetto di versamento di una tassa, né tantomeno di una autorizzazione al comune perchè da sola non è in grado di veicolare alcun messaggio promozionale. Ora sicuramente mi scriverete dicendomi che nel vostro comune siete stai multati perchè avete disegnato una colomba o una chiave inglese sulla vetrina ma sono casi particolari. :-)
Nel seguito comunque vi indico il testo dell’articolo 17 che disciplina i casi di esenzione dall’imposta sulle pubblicità
1. Sono esenti dall’imposta:
- a) la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all’attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l’attività esercitata dall’impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all’esterno delle stazioni stesse o lungo l’itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all’interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all’art. 13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i-bis) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all’interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d’ingresso.
- 1-bis. L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l’imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l’esenzione dal pagamento dell’imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma.
Laddove ci sono i comuni di mezzo con ampi poteri di delega sono certo che le interpretazioni contrastanti ed i casi particolari ci saranno senza ogni ragionevole dubbio per cui sono curioso di leggere quello che mi scriverete.
Autorizzazione al Comune
Per questo motivo come consiglio utile che vi di di taglio pratico è prima di tutto cercare sul sito del comune il suo regolamento comunale per verificare la presenza della previsione normativa regolamentare di disposizione volte a disciplinare le imposte sui negozi e le insegne.
In secondo luogo quello di chiedere un appuntamento o recarsi presso lo sportello per richiedere un contraddittorio con il comune e più precisamente con l’ufficio che si occupa di questo. Il contraddittorio con il comun può fare la differenza tra ritrovarsi i vigili con un verbale in mano per omessa richiesta di autorizzazione e multe annesse e no. L’ufficio con cui parlare solitamente è l’ufficio tributi o, se il comune è grande, hanno propri un ufficio pubblicità e affissioni.
Laddove comunque la pubblicità sulla vetrina abbia una superficie inferiore ai 500 cm quadrati è prevista l’esenzione. I 500 cmq devono essere calcolati senza considerare l’eventuale disegno annesso.
Dovete sapere che dal 1992 tutti i Comuni in teoria dovrebbero avere un Piano Generale degli Impianti Pubblicitari – PGIP, in cui sono descritti i messaggi pubblicitari ammessi, quelli esclusi perchè contrari a norme imperative contro l’ordine pubblico o il buon costume etc. Stante sempre la verifica con il regolamento specifico del comune vi giro i link alle principali città Italiane. Considerate che in Italia ci sono circa 8 mila comune per cui purtroppo non ve li posso inserire tutti.
Tuttavia vi anticipo che in perfetto Italian Style non tutti i comune lo hanno dottato….dal 1992 esiste ma non tutti lo hanno adottato perchè facciamo un pò come ci pare.
Nello stesso dovrete trovare le procedure di autorizzazione con i relativi moduli da scaricare e compilare pe bla richiesta di autorizzazione. nello stesso dovreste trovare anche le tariffe applicabili in base alle diverse pubblicità per dimensioni e forme.
Costi per l’autorizzazione
Sicuramente al momento della richiesta vi sfileranno qualche imposta di bollo, marche senza che ve nel accorgerete ma oramai, come potete immaginare fa parte del gioco. Inutile che vi sto qua a dire che la richiesta è un atto amministrativo soggetto a registrazione e come tale deve essere bla bla….sono 16 euro ogni…preparatevi perchè qualche decina di euro al momento della domanda la spenderete.
Multe in caso di inosservanza
Nel seguito il testo dell’articolo 35 del Dlgs 507 del 1993 che disciplina le sanzioni e gli interessi dovuti in caso di omesso versamento, anche parziale rispetto a quanto dovuto.
SANZIONI TRIBUTARIE – Art. 35
Per l’omessa tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all’art. 15 si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell’imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,65.
Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta o diritto dovuti . se l’errore o l’omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,65 a € 258,23.
Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell’imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
INTERESSI – Art. 36
Sulle somme dovute per l’imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.
Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell’eseguito pagamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE – Art. 37
1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l’effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonchè di quelle contenute nei provvedimenti relativi all’installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206,59 a € 1549,38 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall’accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all’ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d’ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall’art. 17.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell’imposta e dell’ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell’ordinanza stessa.
Diritto Penale
Certamente laddove il contenuto del messaggio sia conrario a norme imperative, di ordine pubblico e contrario al buon costume si potrebbe in linea teorica sconfinare anche nel penale ma credo sia anche inutile che velo dica perchè lo sapete da soli.
Novità imposta sulla pubblicità 2019
Il comma 534 della Legge di Bilancio 2019 introduce la possibilità per i comuni di incrementare fino ad un massimo del 50% le tariffe di cui sopra dell’imposta sulle pubblicità e i diritti delle pubbliche affissioni.
Per quello che concerne invece il rimborso da parte dei comuni da versare ai contribuenti a causa delle precedenti maggiorazioni dell’imposta sulla pubblicità avvenute negli anni 2013-18 che sono state definite come incostituzionali dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018 viene previsto che debba avvenire entro cinque anni dal momento della richiesta da parte dei contribuenti al comune. Nella sostanza da una parte assistiamo alla pronuncia ma dall’altra all’introduzione della possibilità di poter incrementare della metà le imposte sapendo già come molte attività non possono farne a meno…..e noi Muti!!! Ma come si fa???
Il comma 535 dispone, a decorrere dal 1 gennaio 2019, la facoltà per i comuni di aumentare fino a un massimo del 50% le tariffe dell’imposta di pubblicità e i diritti delle pubbliche affissioni.
La RT afferma che la norma attribuendo una facoltà per gli enti interessati non determina effetti di natura finanziaria
Come ridurre le sanzioni
Potete fare riferimento all’istituto del ravvedimento operoso che consente al contribuente che i ravvede autonomamente di poter pagare delle sanzioni tanto più basse quanto prima paga rispetto alla data di omesso versamento. Nel seguito trovate la guida gratuita al calcolo e versamento delle tasse con il ravvedimento operoso.
http://www.tasse-fisco.com/finanziaria-manovra-dl/nuovo-ravvedimento-operoso-2011-tabella-con-le-nuove-sanzioni/4145/