Aggiornato il 4 Maggio 2023
L’auto è strumentale all’attività o è un uso promiscuo? Questa la prima domanda da porsi
Prima distinzione che va fatta per coloro che si trovano davanti a valutare il regime di deducibilità di un’auto è quello di verificarne il grado di strumentalità in quanto l’Agenzia delle Entrate in un risoluzione ha individuato alcuni esempi per circoscrivere la piena deducibilità dei costi dell’auto alle autovetture, veicoli, automezzi esclusivamente strumentali all’attività, intendendosi con ciò solo quelli squisistamente strumentali allo svolgimento dell’attività come per esempio le auto per le autoscuole, o aggiungo motorini o auto per i pony express.
Al nesso teorico che collega il veicolo allo svolgimento dell’attività vi deve essere anche un nesso pratico ossia il mezzo deve essere effettivamente utilizzato per l’attività.
Utilizzo esclusivo dell’auto o mezzo aziendale
Se superate questi due requisiti richiesti allora potete portare a casa il 100% del costo ai fini Ires (la cui aliquota ricorda è del 27,5% per cui per ogni 1.000 euro il vostro risparmio netto finanziario sarà di 275 euro) e ai fini Iva del 21%, per cui sui 1.000 euro di prima i 210 che vi applicheranno ai fini IVA li recupererete nella liquidazione IVA periodica mensile o trimestrale successiva. Tuttavia con la modifica dell’articolo 164 del Tuir avvenuta nel 2012 e a valere qudini sui costi di competenza (nel caso delle aziende e società) o per cassa (nel caso di liberi professionisti o lavoraori autonomi titolari di partita Iva), si assiste ad una diminuzione delle deduzioni dei costi delle auto che scendono:
Deduzione costi auto per le imprese dal 2013
Dal 40% al 27,5% di deduzione per le società con la riforma Fornero che sono ulteriormente ridotte fino al 20% dal primo gennaio 2013 con l’entrata in vigore delle Legge sulla Stabilità 2013 che interviene su questa fattispecie e altre e vediamo in sintesi quali.
Le auto date in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del peirodo di imposta sono deducibili nella misura del 70% in luogo del precedente 90% valido fino al 31 dicembre 2012. Quelle invece in utilizzo ai professionisti scendono addiritutti dal 40% al 20% sempre a far data dal primo gennaio 2013.
Per gli agenti ed i rappresentanti di commercio invece la percentuale scende dal precedente 90% all’80 per cento.
Aggiungo inoltre come elemento di novità che con il Decreto Semplificazioni n. 16 del 2012, a decorrere daoi contratti, stipulati dal 29 aprile 2012 i canoni di leasing aventi ad oggetto beni mobili (comprese auto e moto ma esclusi gli immobili per intenderci) saranno deducibili senza il vincolo della durta sia ai fini Ires ossia per le società, sia per i lavoratori autonomi e professionisti .
Utilizzo promiscuo dell’auto aziendale
Se non superate i due requisiti di cui sopra il discorso si complica in quanto l’utilizzo diviene promiscuo e a quel punto sono introdotte una serie di limitazioni alla deduzione del costo delle auto o veicoli aziendali che incidono direttamente tanto sul valore massimo deducibile per automezzo, tanto nella percentuale di deduzione ai fini Ires ed Iva.
Infatti nel caso di utilizzo promiscuo dell’auto prima di tutto sarà ammesso in deduzione il costo dell’auto nei limiti del costo di euro 18.075,99 per cui se acquistate con un prezzo più elevate ricordate che con la deduzione più in là non potete andare e questo a mio avviso è una limitazione che non trova una giustificazione logica al momento, in quanto non è detto che mi sia sufficiente per lo svolgimento dell’attività spendere così poco p semplicemente che io voglia spendere di più per un mezzo strumentale. Quindi occhio al calcolo di convenienza nell’acquisto di auto di prezzo più elevato. Stesso importo vale ai fini fiscale nel caso di auto in leasing. L’unico caso in cui non opera il limite dei 18 mila euro è quello per le auto assegnate in uso promiscuo al dipendente.
Dal 2013 la percentuale di deduzione dei costi delle autovetture aziendali o per i lavoratori dipendenti o autonomi scende al 27,5% al 20%. Per le auto date in uso promiscuo ai dipendenti assistiamo alla diminuzione al 70% ai fini Ires.
Restano fuori dalla modifica normativa invece le percentuali di deduzioni dei costi auto viste per gli agenti ed i rappresentanti di commercio che restano ferme all’80% ai fini Ires/irpef.
Intendo per utilizzo promiscuo anche una macchina (non immatricolata come autocarro) che viene messa a disposizione dell’azienda in quanto l’Agenzia delle Entrate in fase di accertamento non sarebbe in grado di provare con certezza che quell’auto la sera non viene usata da un dipendente (alcuni direbbe neanche il contrario potrebbe provare…) e allora conseguentemente a mio modesto avviso sarebbe opportuno considerare tale veicolo come utilizzato promiscuamente per l’esercizio dell’attività.
Irap
Ai fini Irap troviamo il medesimo trattamento riscontrato ai fini IRES per cui qualora risulteranno soddisfatti i criteri di imputazione civilistica in bilancio il costo rientrerà nella determinazione della valore della produzione netta e pertanto sarà deducibile anche ai fini Irap.
Importante: il concetto di auto aziendale utilizzata promiscuamente non deve essere confuso con auto aziendale concessa in uso al dipendente che prevede un trattamento fiscale diverso, e che potete approfondire con lo specifico articolo dedicato.
Consulta anche l’articolo dedicato al trattamento fiscale del noleggio auto che nel caso di società prevede un regime di deduzione del costo massimo limitato ad euro 3.615,20 annue. O potete anche consultare le nuove modalità di disporre dell’auto, come per esempio il noleggio a lungo termine.
Quali costi rientrano nell’ambito della deduzione per il costo e per la detrazione ai fini IVA
Rientrano nell’ambito dei costi deducibili quelli spesi non solo per l’acquisto ma anche per la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo per cui anche carburanti, lubrificanti, meccanico, revisione periodica, Telepass, autostrade, caselli, ecc. e sempre con le modalità ed i limiti visti per il mezzo a cui si riferiscono e su cui sono effettuate.
Discorso a parte merita il trattamento fiscale dell’auto per i professionisti titolari di partita Iva che potranno destinare alla propria attività un solo automezzo (auto o motorino). Per questi ultimi consiglio anche di leggere l’articolo dedicato alle auto e Redditometro, molto in voga ultimamente.
Ulteriore precisazione va fatta sul trattamento fiscale auto per gli agenti di commercio e rappresentanti che godono di percentuali di detrazione del costo ai fini irpef e di detrazione ai fini Iva più elevato per via del più intenso sfruttamento del mezzo.
Potete sempre leggere altri articoli di approfondimento nella categoria appositamente dedicata alle Auto e Fisco.
Tabella deducibilità costi auto
TRATTAMENTO FISCALE PER IMPRESE, AGENTI E LAVORATORI AUTONOMI – DEDUCIBILITA’ DEI COSTI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE | |||
VEICOLI | DISCIPLINA IN VIGORE NEL 2012 | DISCIPLINA IN VIGORE DAL 2013 | DETRAIBILITA’ DELL’IVA (immutata) |
Strumentali dell’impresa e adibiti ad uso pubblico (es. utilizzate da scuole guida – taxi) (art. 164, c.c. 1, lett. a) n. 1) e 2) | Deduzione al 100% di tutti i costi | Deduzione al 100% di tutti i costi | 100% |
Art. 164, co. 1, lett. B – non strumentali (ad es. auto aziendali a disposizione degli amministratori – Utilizzati da lavora tori autonomi (esercizio di arti e professioni) | Deduzione al 40% di tutti i costi nel rispetto dei seguenti limiti: – Euro 18.075,99 di costo per acquisto e leasing finanziario, con un importo massimo di deduzione pari a Euro 7.230,40 – Euro 3.615,20 di canone annuo di locazione operativa o di noleggio deduzione del canone massima sarà di Euro 1.446,08 | Deduzione al 20% di tutti i costi nel rispetto dei seguenti limiti: – Euro 18.075,99 di costo per acquisto e leasing finanziario con un importo massimo di deduzione pari a Euro 3.615,19 – Euro 3.615,20 di canone annuo di locazione operativa o di noleggio deduzione del canone massima sarà di Euro 723,04 | 40% |
Assegnati in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta (art. 164, c.c. 1, lett. b bis) | Deduzione al 90% di tutti i costi. Reddito tassato nel cedolino che va aumentato del compenso in natura | Deduzione al 70% di tutti i costi. Reddito tassato nel cedolino che va aumentato del compenso in natura | 40% per l’assegnazione a titolo gratuito 100% se l’assegnazione è a titolo oneroso con addebito in fattura dell’Iva |
Utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio (art. 164, c.c. 1, lett. b) | Deduzione all’80% di tutti i costi nel rispetto dei seguenti limiti: – Euro 25.822,24 di costo di acquisto e leasing finanziario, con un importo massimo di deduzione pari a Euro 20.657,79 – Euro 3.615,20 di canone annuo di locazione operativa o di noleggio con un importo massimo di deduzione pari a Euro 2.892,16 | Deduzione all’80% di tutti i costi nel rispetto dei seguenti limiti: – Euro 25.822,24 di costo di acquisto e leasing finanziario, con un importo massimo di deduzione pari a Euro 20.657,79 – Euro 3.615,20 di canone annuo di locazione operativa o di noleggio con un importo massimo di deduzione pari a Euro 2.892,16 | 100% per l’uso esclusivo dell’attività di agente % in funzione dell’effettivo utilizzo per uso anche privato
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