Versamento acconti Irpef, Ires ed Irap il 16 giugno e il 30 novembre 2010

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Aggiornato il 24 Agosto 2023

Il 16 giugno 2010 prossimo ed il 30 novembre 2010 sono le due scadenze per gli acconti Ires, Irpef ed Irap sia per le persone fisiche sia per le società di persone e di capitali nonché titolari di partita Iva e professionisti ed enti equiparati con anno di imposta coincidente con l’anno solare considerando che è stata concessa la proroga che legge in fondo al post fino al 6 luglio o al 5 agosto.

Nuovi Acconti dal 2019

Per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 ed il collegato Decreto Fiscale n. 124/2019 si assiste ad una storica rimodulazione degli acconti che non saranno più del 40% e del 60% bensì: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i soggetti di cui all’articolo 12 -quinquies , commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i versamenti di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all’imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico

Tributo Metodo Storico Metodo previsionale 
Irpef 100% del rigo RN61 (deve essere superiore a euro 51,65) 100% Irpef anno precedente
Cedolare secca 95% del rigo RB11, colonna 3, “Totale imposta cedolare secca” (deve essere superiore a euro 51,65) Imposta cedolare anno precedente per 95%
Imposta sostitutiva contribuenti minimi 100% del rigo LM14 100% imposta anno precedente
Addizionale comunale Acconto Unica soluzione Non previsto
Addizionale regionale Acconto Unica soluzione Non previsto
Irap 100% del rigo IR21 (importo deve essere superiore a 51,65 euro per le persone fisiche e 20,66 euro per altri soggetti 100% imposta anno precedente
Ires 100% del rigo RN17 (Società) o rigo RN28 (persone fisiche) 100% imposta anno precedente
Ivie 100% del rigo RW7, colonna 1. 100% imposta anno precedente
Ivafe 100% del rigo RW6, colonna 1. 100% imposta anno precedente

La nuova manovra economica 2010  (DL 78 del 2010) per il 2010 2011 e 2012 ha introdotto una riduzione nel calcolo dei secondi acconti irpef dal 99% al 79%. Parliamo solo del secondo acconto da versare il 30 novembre e non di quello da versare il 16 giugno.  Non si parla di riduzione ma di differimento (su questo si potrebbe fare qualche riflessione sulla manovra economica) quindi si avrà solamente un beneficio fiscale per intenderci in quanto il saldo dell’imposta andrà comunque versato.  In pratica quello che è successo lo scorso anno con il pagamento dell’acconto 2010.
I soggetti esonerati al pagamento del tributo sono coloro che non hanno avuto redditi nell’esercizio precedente, o che non avranno redditi nell’esercizio in corso, o quelli esonerati per espressi previsioni di legge, o quelli che nel periodo di imposta precedente o coloro che hanno la certezza che per l’anno successivo non dovranno versare imposte perché in perdita (tale stima deve essere considerata sulla base di elementi certi ed il valore stimato della perdita fiscale deve essere al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute subite nel periodo di imposta), o coloro che non hanno redditi se non quelli relativi al defunto nel periodo 01/01/2009 – 30/11/2010.

Quanto costa il primo acconto ed il secondo acconto

Per le persone fisiche l’acconto irpef si determina prendendo il rigo RN34 del modello Unico dell’anno precedente e si calcola  un acconto pari al 100% di questo importo dell’imposta dovuta per l’anno precedente.

Tuttavia se tale operazione da un importo che non supera 257,52 euro si dovrà versare solo un unico acconto entro il 30 novembre 2009.

Se si supera l’importo sopra invece si dovranno versare due acconti, pari sempre al 99% del rigo di cui sopra ma il 40% andrà versato entro il 16 giugno o 16 luglio (aggiungendo un tasso di interesse giornaliero del 0,40% annuo) mentre il secondo acconto andrà versato entro il 30 novembre ridotto al 79%.

Il primo acconto inoltre potrà essere rateizzato fino a 6 rate mentre sfortunatamente il secondo acconto di novembre dovrà essere versato in un’unica soluzione.

Per semplificare, le percentuali da applicare al rigo RN34, per determinare i due acconti sono le seguenti:

  • 1° acconto = 40% x 99% = 39,6%;
  • 2° acconto = 60% x 99% = 59,4%.

Sul secondo acconto invece il DL 78 del 2010 come aveva già fatto per quest’anno il legislatore ha previsto un differimento della misura dell’acconto dal 99% al 79% confermando l’agevolazione finanziaria fino al 16 giugno, data entro cui il saldo andrà comunque versato.

 Le società invece determinano gli acconti Ires da versare prendendo il rigo RN17 del modello Unico società di capitali. Nel calcolo è determinante rilevare che non dovranno essere considerate le ritenute subite sugli interessi, premi, titoli e similari nella misura del 70%, scomputate dall’imposta da versare per il periodo di imposta precedente. Lo stesso discorso in merito al numero degli acconti da versare vale anche per le società di capitali ed enti equiparati solo che il limite è di 103 euro.

Per l’acconto Irap vale quanto detto prima in merito alle modalità di calcolo e la percentuale da prendere (che può cambiare ogni anno solo che cambierà il rigo da prendere che in questa fattispecie diviene il rigo IR22.

Quali codici tributo utilizzare per il pagamento

I versamenti andranno effettuati tramite modello F24 utilizzando i codici tributo 4034 per l’acconto seconda rata o acconto in unica soluzione IRPEF, 2001 per il primo acconto Ires, 2002 per il secondo acconto Ires IRES il 3812 per il primo acconto Irap ed il 3813 per il secondo acconto Irap.

Vi consigliamo sempre di prendere in considerazione le eventuali modifiche che possono intervenire ogni anno nella numerazione delle righe e quindi delle celle da prendere a riferimento come base di calcolo.

Proroga versamento acconti al 6 luglio e al 7 agosto

Già pronto il decreto per la proroga del versamento del saldo e del primo acconto Irpef, ires e d Iva per i soggetti che compilano gli studi di settore dal 16 giugno al 6 luglio, mentre quelli del 16 luglio al 5 agosto. Attendiamo solo l’ok per la proroga di venti giorni. Sarebbe una buona boccata d’aria tanto per i contribuenti che per gli addetti ai lavori che quest’anno più che mai hanno dovuto combattere con nuovi modelli intrastat, nuova normativa iva, comunicaizone operazioni con paesi black list ecc ecc.

Attenzione alle Maggiorazioni Irap a livello di singola Regione

Maggiorazione del secondo acconto Irap di Novembre e dell’addizionale regionale Irpef a causa del deficit sanitario regionale.

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