Aggiornato il 16 Maggio 2023
Il succo della riforma del lavoro è che per i co co pro si cerca di penalizzarne l’impiego attraverso una presunzione di subordinazione al ricorrere di alcune caratteristiche come per esempio quando l’oggetto de programma o del progetto appunto è il medesimo inserito nell’oggetto sociale dell’impresa e del fine perseguito in quanto si realizza quell’unione di intenti che presume un vincolo di subordinazione tra datore i lavoro e lavoratore dipendente.
Il nuovo oggetto sociale da inserire nel contratto a progetto dopo la riforma del lavoro
In tal senso il datore di lavoro nei nuovi contratti di collaborazione a progetto dovranno identificare bene e circoscrivere il più possibile il progetto non inserendolo in modo generico come spesso accadeva prima. In pratica i soggetti veramente coinvolti ed interessati da queste novità non sono tanto i lavoratori quanto i responsabili delle risorse umane ed i legali delle imprese che si troveranno semplicemente a modificare l’oggetto del contratti co co pro.
Il progetto deve essere “un’attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione”.
Il programma (e non più una sola fase di esso), invece, “un tipo di attività non direttamente riconducibile ad un risultato finale in quanto consiste nella produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato”. E’ importante la differenza in quanto proprio grazie alla Riforma del lavoro il lavoratore non potrà più fare parte di una semplice fase del programma ma dovrà partecipare all’intero programma.
Il progetto inoltre dovrà essere funzionale alla realizzazione di un risultato finale determinato, individuato e aggiungerei anche quantificabile che non dovrà coincidere con l’oggetto sociale dell’impresa. Altra caratteristica del lavoro a progetto sarà che non dovrà contenere compiti meramente esecutivi o ripetitivi.
Il legislatore nella nuova riforma del lavoro ha voluto fissare dei paletti molto rigidi per tale tipologia di contratto riducendo il confine con il lavoro subordinato e incrementando le fattispecie di presunzioni che ne caratterizzano il vincolo di subordinazione nei confronti del datore di lavoro.
Quando scatta la subordinazione
Il legislatore fiscale infatti dispone che si tratta di lavoro subordinato se risultano almeno due delle seguenti fattispecie:
- che la collaborazione abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
- che i corrispettivi siano più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi anche se fatturato da diversi soggetti come da alcune voci mi giunge ma siano in pratica riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi;
- che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
Per aversi la subordinazione devono esistere ed essere provati almeno due di questi requisiti.
La riforma Fornero infatti con la legge n. 92 del 2012 ha inserito nel D.Lgs. n. 276 del 2003 l’articolo 69-bis in virtù del oggi fare ricorso alla partita iova per mascherare un lavoraore dipendente è molto più difficile di prima.
Quando non scatta il vincolo di subordinazione: condizioni esimenti all’applicaizone delle novità
Tuttavia il legislatore si preoccupa anche di definire delle situazioni per cui tali presunzioni non operano anche se di più difficile intepretazione rispetto alle prima aprendo a mio avviso il fianco a dispute legali. Per esempio afferma che le presunzioni di subordinazione sopra descritte non operano laddove l’attività sia caratterizzata da elevate competenze tecniche acquisite attraverso percorsi formativi (non specificando se erogati dal datore di lavoro oppure no), oppure esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività.
Oppure laddove il lavoratore abbia un reddito superiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali previsti dalla Legge 233 del 1990, articolo 1 comma 3. Oppure laddove si tratti attività per le quali è richiesta l’iscrizione ad un albo professionale.
Parliamo per esempio del caso in cui le collaborazioni a progetto possono essere rescisse anche per incapacità professionale del soggetto a raggiungere il progetto per cui è stato assunto. Inoltre non è ammessa la prova contraria del datore di lavoro che qualora si trovi nelle condizioni di violare uno dei disposti previsti per i contratti a progetto si esporrebbe alla presunzione di subordinazione da subito.
Nelle collaborazioni a progetto avete visto come diventi fondamentale l’identificazione dell’oggetto del progetto: tuttavia tale previsione non trova applicazione laddove si parli di un soggetto iscritto ad un albo che eserciti un’attività riconducibile all’attività della società: esempio un dottore commercialista che esercita attività a progetto in uno studio o per una società che eroga servizi di contabilità. Laddove si discosti dall’oggetto rientra nell’ambito di applicazione visto sopra.
Vi consiglio anche di approfondire l’argometno relativo alla compatibilità tra lavoro autonomo e contratto a progetto.
Da quando scattano le novità 2013
Con l’entrata in vigore del Decreto Lavoro per quelli ancora non stipulati a tale data mentre per quelli in essere sono concesse 12 mesi di proroga. Per quello che concerne le mansioni svolte si stabilisce una volta per tutte che queste non dovranno riproporre l’oggetto sociale del datore di lavoro e non potranno sostanziarsi in lavori esecutivi e ripetitivi o svolte in modo analogo a quelle di colleghi assunti con contratto a tempo indeterminato. Ora i requisiti devono essere presenti contemporaneamente per poter escludere la possibilità di instaurare un contratto di lavoro a progetto.
Aumentano i contributi previdenziali INPS per i lavoratori a progetto dopo la riforma del lavoro 2012
Sul versante dei maggiori oneri contributivi sarebbe previsto nella bozza un aumento dei contributi previdenziali INPS che sale al 28% per coloro che sono iscritti alla gestione separata a differenza dei pensionati che pagano il 19% a partire dal 203, mentre sono previsti ulteriori incrementi dei contributi dal 2014 che saliranno rispettivamente al 33% e al 24%.
E’ inutile negarlo: il lavoratore non ha alcun potere contrattuale dinanzi al datore di lavoro, soprattutto in entrata, e questa previsione non è sufficiente a scongiurare il pericolo di assunzioni che formalmente sono a progetto. Il lavoratore cercherà sempre di restare nell’impresa a costo di firmare qualsiasi soggetto e svolgere anche altre tipologie di lavoro che nulla hanno a che fare con l’oggetto del contratto. Se a questo aggiungete che la maggior parte dei lavori che svolgono tutte le funzioni aziendali si caratterizzano per la natura squisitamente amministrativa del lavoro, ecco che il lavoratore è assolutamente interscambiabile con qualsiasi altra risorsa aziendale e non si realizza nemmeno quella specializzazione che lo rende insostituitibile e capace di avere un minimo potere contrattuale.
Siamo figli delle cosiddette job rotation che inizialmente venivano acclamate come una grande novità che avrebbe caratterizzato le più grandi imprese per la loro flessibilità, ed invece nascondevano ed hanno prodotto effettivamente solo un gap di professionalità con i competitor europei, che invece hanno puntato sulla specializzazione del singolo. La diretta conseguenza è che siamo un popolo di lavoratori che sanno svolgere tanti diversi lavori amministrativi poco professionali e molto amministrativi e con poco potere contrattuale davanti ai datori di lavoro… e poi dici che l’Italia perde di competitività… ci credo, ma sta perdendo al contempo anche il potenziale competititivo, non solo la competitività!
Vi ricordo sempre che potete approfondire anche le altre novità della riforma del lavoro 2012, anche sul tema dei nuovi licenziamenti per giusta causa, per motivi economici, con le novità sull’articolo 18.
Inoltre se siete interessati ad una tipologia contrattuale specifica potete leggere le novità sul contratto di apprendistato, sul contratto part time o a tempo parziale o anche le novità sul contratto a tempo determinato.
Dal lordo al netto nel contratto a progetto
Se volete sapere come faccimao per passare dal lordo al netto nel contratto a progetto cerco di aiutarvi facendovi un esempio ossia:
Se prendiamo come riferimento un importo fissato con il datore di lavoro di 10 mila euro (che si intende sempre lordo in sede di contrattazione) possiamo avere la seguente formula.
10.000 x 9,24% ( inps) ( 1/3 di 27,72%) = € 924,00
9076 ( 10.000 – 924,00) x il 23% – detrazioni personali = imposta netta € 396,00
Quindi il netto in busta paga sarà pari a: € 10.000 – 924 – 396 = importo netto € 8.680
Riferimenti normativi
Articolo 1, comma 23, 25, 27, ed articolo 2, comma 57, dela Legge n. 92 del 2012 (precedentemente disciplinato dagli articoli dal 61 al 69, del DLgs n. 276 del 2003. Decreto Lavoro numero 76 del 2013.
salve,perdonatemi ma per quanto rilegga questa frase non riesco proprio a capirla, se voleste darmi una mano a comprenderla :”che i corrispettivi siano più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi anche se fatturato da diversi soggetti come da alcune voci mi giunge ma siano in pratica riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi”
grazie mille
buona sera,volevo chiedere ho lavorato per sei hanni come collaboratore ha progetto, e conteggiato come hanni lavorativi e che prcentuale?
Ciao. interessante articolo.
nell’esempio che riporti il 23% a cosa corrisponde?
non riesco a capire come fai ad ottenere quel € 396,00!
se insieme al contratto a di collaborazione a progetto, l’individuo possiede anche una partita iva con regime dei minimi, con la quale versa sempre all’INPS, l’aliquota INPS rimane sempre la stessa o si riduce?
Grazie
Anche io sapevo lo stesso ma sarebbe necessaria un’analisi più approfondita.
Vorrei sapere per favore se è legale che venga fatto ad un primario ospedaliero prossimo alla pensione (67 anni e 40 anni di contributi)un contratto di collaborazione con la stessa azienda per cui ha lavorato. Mi risulta che l’art 25 della legge 724/94 vieti alle amministrazioni di affidare incarichi a proprio personale cessato per pensionamento di anzianità. Grazie
BUONASERA, DAL 2008 HO UN CONTRATTO A PROGETTO PRESSO UN’AZIENDA PRIVATA, MI OCCUPO DI VENDITA TELEFONICA. LA MIA DOMANDA è: CON QUESTA LEGGE RIUSCIRò AD AVERE UN CONTRATTO SUBORDINATO?VISTI I MIEI OTTIMI RISULTATI E SICURO CHE LE INTENZIONI DEL MIO DATORE SONO QUELLE DI RICONFERMARMI NELL’AZIENDA MI CHIEDO APPUNTO SE DEVE QUINDI OBBLIGATORIAMENTE CAMBIARMI IL CONTRATTO O PUò UTILIZZARE STRADE ALTERNATIVE PUR DI RIMANERE TUTTO INVARIATO?
RISPONDETEMI PER FAVORE…
buongiorno
sono 4 anni che lavoro per un’azienda privata con un contrattto a progetto,
il 01/01/2012 è partito un nuovo contratto di durata di 6 mesi eed il prossimo rinnovo scade a fine giugno 2013. cosa succede con la nuova legge fornero???
grazie
Salve,
ho un incarico di collaborazione a progetto della durata di 7 mesi presso un Ente pubblico. Nel corso di questo incarico mi è stata fatta un’altra offerta di lavoro da un’altra azienda privata con un contratto a tempo determinato. Premettendo che tra le due aziende non c’è concorenza, posso stipulare il contratto a tempo determinato senza sospendere quello a progetto?
Gazie.
Se il suo datore di lavoro le da un incarico esterno immagino sia per un’attività diversa da quella per la quale è assunto altrimenti non credo si possa fare. IN ipotesi di attività diversa si, vale quanto detto da lei.
sono un professinista e ho un lavoro da dipendente con contratto a tempo indeterminato.
ho avuto un incarico esterno all’azienda con la quale lavoro e l’onorario vorrei che venisse trattato come collaborazione a progetto. Mi chiedo dunque se è corretto ed inoltre la conferma o meno della dichiarazione della relativa parcella sul 730.
Dipende dalle richieste che lei farà al suo datore di lavoro. Il giudice probabilmente riconoscere il carattere subordinato della sua attività (a meno di errori da parte del suo avvocato). A quel punto il suo datore di lavoro se proprio non ne vuole sapere di assumerla le proporrà un accorod consensuale di interruzione della collaborazione. Diciamo che comuqnue vada avrà quello che le spetta. o il posto di lavoro o un equo indennizzo.
Buongiorno,
da 8 anni sto lavorando presso una Federazione Sportiva Nazionale con contratto a progetto. Il mio lavoro è meramente ripetitivo di anno in anno, in più ho sempre rispettato un orario di lavoro presso gli uffici della Federazione. Ho richiesto una conciliazione monocratica il cui esito è stato negativo. Oltre alle ispezioni da parte della Direzione Territoriale del Lavoro ho deciso di fare causa per avere il riconoscimento in lavoro subordinato, anche perchè c’è una mia collega che è assunta con contratto a tempo indeterminato e svolgiamo lo stesso tipo di lavoro. Ho qualche probabilità di poter vedere trasformato il mio contratto?
Diciamo di si ma le caratteristiche sono più restrittive per il datore di lavoro nel senso che le possibilità che con il tempo si trasformi in contratto a tempo indeterminato (o per lo meno che lei lo possa richiedere) aumentano
Buona sera!
Uno studio professionale mi ha proposto un contratto di collaborazione a progetto per la gestione della contabilità di un paio di clienti dello studio; premetto che lo studio si occupa in prevalenza di gestione Paghe ed io non sono una professionista. alla luce della nuova riforma è possibile un contratto di questo tipo?
Grazie
Buongiorno,
le chiedo un parere su una situazione particolare.
Dall’inizio di gennaio sto lavorando quotidianamente in un’azienda nell’attesa di vedere e firmare il contratto di lavoro a progetto che mi era stato promesso a dicembre quando ho fatto il primo colloquio.
Prima premessa, sono un citttadino dell’Unione Europea in possesso di diploma di laurea e master di II livello presso università UE.
Seconda premessa, il posto di lavoro è un’azienda con meno di 5 dipendenti in cui il datore di lavoro è anche il proprietario dell’azienda e ovviamente capo del personale, etc..
Due mesi dopo il colloquio e dopo un mese di lavoro gratis (non concordato al tempo del colloquio) il datore mi comunica che non è possibile fare il contratto a progetto in quanto manca la formalità dell’equipollenza del mio titolo di studio in Italia.
Mi dice però che mi può offrire al massimo un contratto di tirocinio formativo (stage) di 6 mesi al termine del quale sarà possibile fare il contratto a progetto.
Vorrei chiedervi gentilmente se la motivazione data dal datore di lavoro ha riscontro in qualche legge o se si tratta di un pretesto per evitare di pagare stipendio e contributi.
Cosa posso fare per tutelarmi?
Grazie in anticipo
Buona sera,
sono stata licenziata ad ottobre 2012, motivazione: licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Sto percependo l’indennità di disoccupazione ordinaria dal 14 novembre 2012.
Mi è stato proposto a partire dal 6 febbraio p.v. un contratto a progetto della durata di tre mesi.
La mia domanda é la seguente: se accetto il contratto a progetto perdo la mia indiennità di disoccupazione? Se si, quando dopo i tre mesi mi troverò di nuovo senza lavoro, la mia indennità di disoccupazione che per il momento è stata “congelata” ripartirà automaticamente da dove l’avevo lasciata sempre sulla base di calcolo precedente oppure dovrò rifare una nuova domanda di disoccupazione con base di calcolo del lavoro a progetto che avrei concluso??
Spero di essere stata chiara nell’esposizione.
Vi ringrazio per la risposta che vorrete cortesemente darmi e porgo cordiali saluti.
Non mi sembra vi siano cause ostative se on quelle che lei ha già verificato.
Salve e complimenti per il forum molto interesante. Voelvo chiederle se è possibile avere un contratto a progetto con un’azienda essendo anche un dipendente a tempo ind. in un’altra. Le spiego: sono in programmatore informatico e mi occupo di sistemi di controllo degli aeromobili e un’azienda non concorrente mi ha chiesto di partecipare ad un progetto. La mia azienda non ha nulla in contrario perchè si fidano di me.. ma e possibile avere un contratto a progetto ed essere nel tempo stesso un dipendente? Tanto il lavoro lo farei nel tempo libero .
Grazie mille
Visto che fa il furbo lei tenga memoria di tutta la documentazione attinente la sua attività i pagamenti che la effettuato, i contratti o altra documentazione, le mansioni che svolgeva, rigorosamente documentabili. Al dunque potrà fargli vertenza e sono certo troverete entrambi un accordo. Nel frattempo dorma sereno, per i figli si fa di tutto :-)))
lavoro per una agenzia di servizi da piu di un anno….i primi sei mesi con un contratto di collaborazione ed una lettera di incarico….poi ho convinto il datore a farmi un regolare contratto a termine per altri sei mesi….(con netta diminuzione della paga oraria)…ora non vuole piu fare nulla di scritto (PRENDE TEMPO)e mi dice che continuo ad essere collaboratore….e tegiversa sul da farsi… ma intanto in mano non ho nulla…ho famiglia…e non so come comportarmi visto non è facile ne trovare lavoro….ne altro….ho un ansia che mi sta uccidendo!
Fanno ride le cooperative
SETT 2012.QUARTO ANNO DI CONTRATTO A PROGETTO. STESSA PAGA ORARIA. OBBLIGO DI RACCOMANDATA IN CASO DI DIMISSIONI. ZERO ONERI PER IL DATORE DI LAVORO.
LAVORO PRESSO SCUOLA PER CUI L’ORARIO E’ QUELLO DELLA FASCIA SCOLASTICA E NON CERTO AUTONOMO. QUESTA E’ LA COOPERATIVA SOCIALE. COMMENTI?
Concordo pienamente…lei intanto pero’ parli con il responsabile del personale il cui obiettivo come sempre e’ anche quello di mantenere un clima disteso nell’azienda e se non ci riesce non chiappera’ il premio di produzione a fine anno per cui anche lei ha il suo potere contrattuale
Ho letto con attenzione l’approfondimento chiaro ed esaustivo ed ahimé talmente limpido che ho capito che per me non c’è scampo. Assunta come unica responsabile dell’amministrazione (sono l’unica a svolgere questa funzione)con un contratto fittizzio di COCOPRO non ho letto quando e se l’ispettorato del lavoro farà i controlli dovuti per smascherare invece un lavoro assolutamente subordinato, sottopagato con contributi inesistenti!!!!!
Quello che non capiscono i datori è che così facendo non fanno altro che incoraggiare l’evasione. In pratica non appena trovo di meglio me ne andrò e li il danno dovuto dal trovarsi senza l’unica impiegata sarà ben più costoso della 13ema e 14 non versata, delle ferie e dei permessi non pagati ecc. ecc.