Aggiornato il 4 Maggio 2023
Il primo problema da sciogliere
Il primo problema sta nel capire come interpretare quanto scritto “…[…] in caso di vendita” in quanto per come è scritto la norma si da la possibilità alle parti di accordarsi in sede di stipula dell’atto dinnanzi al notaio o anche per scrittura privata ma che diventa fondamentale disciplinare in quanto altrimenti o si rischia di indicare entrambi una detrazione di imposta Irpef che sarebbe poi successivamente ripresa a tassazione con le dovute sanzioni oppure nessuno più la indica con una mancata ottimizzazione del carico fiscale da parte di entrambi.
Grazie ad un chiarimento dell’agenzia delle entrate su cui a detta di alcuni lettore il call center davano risposte discordanti in quanto in effetti la norma poteva ingenerare dei quesiti al riguardo e diverse interpretazioni è uscito un chiarimento ufficiale contenuto nella circolare AE 25 del 2012 in cui si risponde proprio ad una domanda di un lettore in tal senso su come debba essere interpretata la norma contenuta nel testo unico delle imposte sui reddito.
La risposta dell’agenzia delle entrate
L’agenzia delle entrate risponde che in base all’articolo 4, comma 1, lett. c) del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 modificata in sede di conversione in legge dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 in caso di acquisto di una casa che ha subito degli interventi di ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio e che può beneficiare per un numero di anni delle detrazioni fiscali Irpef per i lavori di ristrutturazione immobiliare (in futuro del 50%) degli interventi di ristrutturazione edilizia, le rate non ancora emerse in sede di dichiarazione 730 o unico e per intenderci il credito residuo a titolo di detrazione fiscale non ancora utilizzato dal contribuente “è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”.
Dopo la modifica intervenuta dal DL 138 del 2011 ricordiamo per gli atti perfezionati dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148 del 2011, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolabili, in presenza di un espresso accordo delle parti, nell’atto di vendita è consentito il mantenimento delle detrazioni in capo al venditore” come chiarito dall’agenzia delle entrate nella circolare 25 AE del 2012 e che altrimenti si trasferiscono all’acquirente.
Trasferimento delle detrazioni fiscali per lavori di ristrutturazione di casa in caso donazione o permuta
Per vendita l’agenzia delle entrate ritiene che l’espressione “vendita” debba intendersi riferita a tutte le ipotesi in cui si realizza una cessione dell’immobile, anche a titolo gratuito per cui anche in caso di donazione o permuta.
In tal senso si afferma che la detrazione spetta come può facilmente intuirsi in capo al donante o proprietario dell’immobile (che ha anche sostenuto la spesa per primo).
Dichiarazione da rendere nell’atto qualora non avete intenzione di trasferire le detrazioni fiscali
Un esempio di dichiarazione da rendere nell’atto notarile potrebbe essere questa: “La parte venditrice dichiara e garantisce che, in occasione dei lavori di cui alla citata D.I.A. n.____ del______, ha presentato presso l’Ufficio competente la pratica per ottenere la detrazione d’imposta di cui all’articolo 1 comma 7 della legge n.449/1997 e successive modifiche e/o integrazioni, detrazione che, per accordi intervenuti fra le parti, continuerà ad essere utilizzata dallo stesso venditore, così come consentito dall’articolo 16-bis comma 8 del testo Unico sulle Imposte dei Redditi (D.P.R. n 917 del 22 dicembre 1986)
A tal proposito vi consiglio di leggere anche l’articolo dedicato alle detrazioni fiscali Irpef per i lavori di ristrutturazione immobiliare perchè hanno subito dei cambiamenti con il decreto sviluppo 2012.
Casi Particolari: Usufrutto, donazione, comodato d’uso, successione
Abbiamo approfondito il ragionamento e scritto un articolo appositamente dedicato ad alcune fattispecie ancora più particolari in quanto legante alla vicenda del trasferimento del possesso dell’immobile oggetto di detrazioni fiscali. Invero è doveroso partire dal presupposto che il diritto alla detrazione sull’Irpef nasce dal sostenimento della spesa e non per il fatto che si abbia l’immobile.
Questo ci può far capire come le detrazioni fiscali viaggino nel caso di vicende successive al trasferimento della proprietà.
A tal proposito potete leggere l’articolo dedicato al Trasferimento delle detrazioni in caso di Usufrutto, donazione, comodato, successione
Casi particolari e Domanda su bonus mobili e arredi
Il bonus fiscale mobili e arredi non può essere trasferito come avviene nel caso delle agevolazioni fiscali sopra menzionate come chiarito anche dall’agenzia delle entrate pertanto resterà in capo al soggetto venditore dell’immobile che ha materialmente sostenuto la spesa.
Riferimenti normativi: Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e Comma 12-bis e 12-ter dell’articolo 2 del D.L. n. 138 del 2011
Ho ristrutturato un appartamento e sto usufruendo del bonus fiscale di dieci anni, attualmente ancora in corso, l’immobile ristrutturato è stato donato a mia figlia. In questo caso posso ancora usufruire delle detrazioni?
Buongiorno,
Ho effettuato lavori di ristrutturazione nel 2017 e 2018, per i quali ricevo detrazioni sul 730. Le fatture sono state intestate a mio nome a causa della mia capienza IRPEF ma ad oggi avrei bisogno di cedere le rate residue perché ho necessità di lasciare il lavoro. È possibile?
Buongiorno, ho effettuato lavori di ristrutturazione e risparmio energetico con una pratica edilizia aperta nel 2017 e chiusa nel 2020, in questi anni ho effettuato pagamenti che prevedono detrazioni delle quali sto usufruendo (salvo i pagamenti del 2020 da portare in detrazione questo anno) è possibile trasferire le rate delle detrazione fiscali non ancora “godute” ad una banca in considerazione che le spese sono state fatte nel 2017, 2018, 2019 e 2020?
Grazie
Nel caso di vendita di un immobile ( a2 ) da una persona fisica ( venditrice ) ad un soggetto giuridico ( s.r.l. ) ( acquirente ) le detrazioni per ristrutturazioni edilizie ( 50%) , che per le societa’ non possono essere usufruite, possono continuare ad essere fruite dalla persona fisica che ha venduto l’unita’ immobiliare ?
Mi appresto a vender casa, supponendo di voler mantenere la detrazione per ristrutturazione a mio nome, potrò comunque beneficiare di un bonus ristrutturazione in caso di lavori sulla nuova prima casa?
Grazie
ai due soggetti diversi salvo accordo contrario riportato nell’atto, un saluto
A chi va la Detrazione per ristrutturazione di un immobile che viene successivamente frazionato in due appartamenti , venduti poi separatamente a due soggetti diversi.
non ne ha titolo. Dovrebbe chiederlo alla controparte sperando che glielo lascia perchè magari potrebbe non poterlo sfruttare.
Buongiorno,
ho venduto casa il mese scorso ma, pensando che rimanessero a noi le detrazioni per la ristrutturazione effettuata nel 2014, ci è passato di mente di specificarlo. Nè tantomeno il prezzo di vendita è stato concordato pensando a questi rimborsi. Apprendo solo oggi che tali detrazioni passano al nuovo proprietario che però non sa neanche che è in corso un rimborso per ristrutturazione.
Posso continuare io o devo necessariamente avvisarlo?
Grazie.
le sue dichiarazioni fiscali precedenti
Buongiorno,
quali documenti bisogna presentare in fase di 730 per le spese sostenute dal vecchio proprietario per i lavori condominiali? Al rogito non mi è stato dato niente.
Disciplinerei la cessione con contratto scritto almeno successivamente anche se solo limitatamente alla quota che lei vorrebbe inserire
buongiorno
in data 09/2018 ho venduto il mio appartamento, per mia ignoranza, nell’atto di vendita non è stato inserito la clausola che le detrazioni per lavori condominiali eseguiti, continuavano ad essere usufruite dallo stesso venditore.
Ho scoperto solo in sede di compilazione del 730 che se non specificato nell’atto le detrazioni spettano alla parte acquirente.
La parte acquirente essendo un parente, sono certa che non ha fatto richiesta di rimborso nel suo 730, per cui chiedo se a questo punto posso continuare a portarle in detrazione come venditrice.
Chiedo inoltre se per può bastare un accordo scritto dalle parti per continuare ad usufruire delle detrazioni in qualità di ex proprietaria/venditrice