Aggiornato il 4 Maggio 2023
Nel patrimonio del defunto che sarà oggetto di trasferimento rientrano non solo beni mobili e immobili ma anche altri eventuali diritti di credito e anche di debito del defunto.
L’attivo ereditario è costituto da tutti i beni mobili e immobili e dai diritti di cui il de cuius è ed era titolare eccetto quelli esclusi per espressa previsione normativa che vedremo nel seguito. Da questi devono essere detratti anche eventuali debiti. Tra i beni vi sono sia quelli che risultano nell’ultima dichiarazione dei redditi del de cuius sia quelli presunti dal legislatore che vediamo nel seguito.
Beni presunti dell’attivo ereditario
- Titoli
- Beni mobili e titoli al portatore di qualsiasi specie del de cuius. Se in comune con altri soggetti si presumono posseduti in parti uguali. Se in comunione legale i bei oggetto di comunione entrano nell’attivo ereditario solo per la quota a lui spettante.
- Partecipazioni, azioni, quote societarie
- Denaro contante, gioielli, preziosi, mobili o arredi: devono risultare da apposito inventario analitico redatto ai sensi dell’articolo 769 del codice di procedura civile e si presume che l’attivo ereditario ne comprenda almeno un valore pari al 10% del valore imponibile dell’asse ereditario al netto della franchigia anche se non dichiarati o dichiarati per un importo inferiore al loro valore venale.
Cosa Entra nella base imponibile e cosa è escluso
Vediamo cosa entra nella base imponibile dell’imposta sul successioni: bisogna includere anche i beni immobili ossia le case di appartamenti, fabbricati o altre proprietà del defunto. Tra i beni esclusi dall’asse ereditario si segnalano:
- beni e diritti iscritti nei pubblici registri (esempio le auto o le imbarcazioni)
- assicurazioni sulla vita o caso morte anche quando il beneficiario è un erede o un legato
- azioni o titoli nominativi alienati dal de cuius prima della morte mediante atto autentico o girata autenticata
- indennità cessazione rapporto di agenzia o indennità spettanti agli eredi o legatari come il preavviso su TFR
- crediti contratti giudizialmente alla data di apertura della successione
- credito verso lo Stato, erario, enti previdenziali
- crediti venduto allo stato prima della data di presentazione della dichiarazione di successione
- titoli di Stato o del debito pubblico come CCT, BOT o anche di altri Stati appartenenti alla comunità europea
- beni culturali di interesse storico o artistico vincolati prima dell’apertura della successione
Come si calcola il valore venale dei fabbricati di proprietà o in usufrutto o altre fattispecie
Il valore dei beni mobili si calcola attraverso il valore venale degli stessi alla data di apertura della successione ossia al momento della morte mentre per alcuni tipologie vi sono appositi criteri identificati dal legislatore (i.e. immobili). Laddove invece vi siano altri diritti diversi dalla piena proprietà dei beni immobili come i diritti di usufrutto uso o abitazione si farà riferimento ad un diverso criterio di quantificazione.
Il caso di usufrutto, uso, abitazione del bene immobile il valore sfrattato dall’importo ottenuto multimediale. Il valore venale della proprietà per il saggio legale di interesse.
Nel caso di questi diritti è come se la disponibilità/proprietà del bene fosse limitata e allora ecco che il valore non sarà quello pieno ma sarà dato dalla differenza tra il valore della perdita e quello del diritto. Nel caso ad esempio l’enfiteuta dovrà calcolare il valore come il canone moltiplicato per le 20 e confrontarlo con la differenza tra il valore venale dell’immobile che la somma dovuta per affrancare tale diritto, il maggiore sarà il valore da prendere. Come regola generale per orientarvi comunque, per i beni immobili potrete prendere il valore venale in comune commercio e sempre che non sia dichiarato per un valore inferiore a 100 volte il reddito catastale e nel caso di terreni a 75 volte il reddito dominicale.
Come si calcola il valore dei beni mobili
Il valore dei beni mobili si calcola con alcune regole particolari a seconda della tipologia del bene. Spesso infatti nell’asse ereditario assistiamo alla presenza di mobili di denaro e anche di gioielli. Per questi beni il valore che entra nella base imponibile dell’ imposta sulle successione sarà pari al 10% di tutto il valore imponibile ossia una volta fatto stimare da periti o da esperti o anche da facendosi fare un inventario dal notaio il valore da prendere a base per il calcolo dell’imposta sulla successione sarà pari al massimo il 10% del valore di tutto l’asse ereditario.
Inoltre entreranno nell’asse ereditario anche tutte le azioni o titoli che il defunto ha indicato nella dichiarazione dei redditi 730 o modello Unico (ultima presentata) e che siano lui intestati, sempre che non risultano degli atti di disposizione degli stessi che siano stati venduti prima dell’apertura della successione con un atto che sia autentico. Questi tuttavia si calcoleranno in maniera differente a seconda della tipologia. Per i titoli quotati in mercati regolamentati infatti si prenderà la media dei prezzi del trimestre precedente a quello di apertura della successione maggiorata degli eventuali interessi maturati successivamente a tale data. Se non presente si procederà con il metodo dell’inventario dell’attivo. Nel caso partecipazioni ossia di azioni in società che non sono quotate sui mercati regolamentati si farà riferimento alla percentuale che queste rappresentano rispetto al patrimonio netto della società che si vede dall’ultimo bilancio approvato. Lo steso se trattasi di ditte individuali o quote di srl. Se non presentano il bilancio si va con l’inventario redatto da un esperto indipendente nominato o dagli interessati o dal giudice se non ci si mette d’accordo.
Per le quote relative a fondi comuni di investimento invece si prenderà a riferimento il valore del fondo risultante dall’ultima situazione o prospetto approvato o presentato agli organi di controllo o di vigilanza.
Crediti in successione
per quello che concerne eventuali crediti di cui il parente defunto risulti titolare si deve fare u distinguo rispetto alla tipologia in quanto per:
- crediti fruttiferi di interessi legali o moratori: si deve far riferimento al loro importo nominale comprensivo degli interessi maturati fino alla data della riscossione
- crediti infruttiferi: si fa riferimento al loro valore normale attualizzato al tasso di interesse legale
- crediti in natura: valore normale dei beni che li compongono valutati alla data di apertura della successione
Polizze assicurative o rendite vitalizie
Per le rendite vitalizie perpetue o a tempo indeterminato si prende come valore 200 volte la rendita annuale mentre per quelle a tempo determinato si deve prendere il valore attuale della rendita annuale attualizzato che deve essere comunque inferiore a 200 volte. Si prenderà la rendita e la si moltiplica per i coefficienti indicati nella tabella in calce all’articolo.
Per le rendite o pensioni vitalizie il valore da prendere in considerazione sarà pari dall’annualità per il coefficiente corrispondente all’età della persona alla cui morte deve cessare la rendita. Se presenti più beneficiari si fa riferimento all’età del più anziano
Determinante quindi l’analisi della documentazione che sarete in grado di reperire del defunto. Mio nonno per esempio aveva una polizza vita che solo dopo mesi mio padre comprese essere ancora valida. Sarà necessario quindi analizzare la documentazione del defunto per verificare cosa indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi modello 730 o modello unico oppure farsi assistere dal precedente commercialista che solitamente è lì unico che ha la situazione completa sotto controllo. Spesso infatti questi diritti neanche si pubblicizzano troppo in famiglia.
Cosa non entra nell’asse ereditario: esenzioni dall’asse
Nell’asse ereditario tuttavia non entrano alcune tipologie di beni o crediti o altri elementi diciamo relativo come per esempio i titoli di Stato degli enti pubblici oppure proprio detto che il crediti nei confronti dello Stato che non siano rappresentati da BOT, CCT o altri strumenti finanziari emessi dallo Stato.
Non Entrano nella base imponibile dell’imposta anche i crediti per cessione di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato. Stessa sorte anche agli autoveicoli iscritti nei pubblici registri, le indennità di cessazione di rapporti di agenzia o per mancato preavviso o per il TFR oppure le prestazioni erogate dai fondi pensione complementari, le assicurazioni sulla vita qualora le somme ricevute dalla polizza interessino il beneficiario erede o legatario, oppure anche alle indennità riconosciute dall’articolo 1751 del codice civile oppure anche che le indennità che essi percepiscono seguito tutti i riceventi assicurati o poi polizza vita caso la morte è stipulate dal defunto. Per opportuni approfondimenti inoltre vi segnalo l’articolo dedicato alle deduzioni dall’imposta sulle successione. Sono esclusi dall’asse ereditario i beni vincolati di interesse storico ed artistico ecc, per i quali sono stati assolti gli obblighi di conservazione e protezione e i beni devono essere indicati nella denuncia di successione.
Anche i crediti verso lo Stato o altri enti pubblici fino a quando non sono riconosciuti con apposito provvedimento ed anche i crediti ceduti allo Stato, entro però la data di presentazione della dichiarazione di successione.
Titoli d Stato, BOT, CCT e di altri Stati UE o SEE
In questi anni potrebbe accadere, non raramente, di trovarvi di fronte all’eredità di titoli di stato in quanto andavano in anni in cui i tassi erano molto ma molto interessanti. Da sapere inoltre che i titoli del debito pubblico non vanno a formare l’attivo ereditario. Lo stesso vale CCT o certificati di credito del tesoro, BOT, e simili emessi sia dall’Italia sia da Stati appartenenti all’Unione europea e da Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo.
Eredità di Oro e, gioielli e preziosi
Vi segnalo anche il nuovo articolo dedicato alla tassazione di gioielli, preziosi e Oro nell’eredità
Cassette di sicurezza: come comportarsi
Per le cassette di sicurezza è necessario sapere che vi sono alcuni accorgimenti da prendere in quanto solo la presenza di cassette di sicurezza potrebbe ritardare di alcuni mesi l’assegnazione dell’eredità.
Casette di sicurezza nella successione: come funzionano
Super sintesi
In estrema sintesi l’imposta viene applicata sull’attivo ereditario dedotte le passività deducibili. L’attivo si compone di beni immobili e diritti reali immobiliari, case appartamenti, ecc, quote o azioni societarie, obbligazioni, altri titoli, quote sociali, navi e aeromobili, rendite e pensioni, crediti e altri beni. Dall’attivo si dovranno dedurre poi alcune passività che sono dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie, queste ultime in misura non superiore a euro 1.032,91. Sono altresì deducibili le eventuali imposte pagate ad uno stato estero in dipendenza della stessa successione.
Si considerano compresi nell’attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico non ne risulti l’esistenza per un importo diverso.
Prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite (o pensioni) vitalizie calcolate al saggio di interesse legale del 0,30% (riferiti al 2018)
Età Usufruttuario | Coefficiente | % Usufrutto | % Nuda Proprietà |
---|---|---|---|
da 0 a 20 | 317,50 | 95,25 | 4,75 |
da 21 a 30 | 300,00 | 90,00 | 10,00 |
da 31 a 40 | 282,50 | 84,75 | 15,25 |
da 41 a 45 | 265,00 | 79,50 | 20,50 |
da 46 a 50 | 247,50 | 74,25 | 25,75 |
da 51 a 53 | 230,00 | 69,00 | 31,00 |
da 54 a 56 | 212,50 | 63,75 | 36,25 |
da 57 a 60 | 195,00 | 58,50 | 41,50 |
da 61 a 63 | 177,50 | 53,25 | 46,75 |
da 64 a 66 | 160,00 | 48,00 | 52,00 |
da 67 a 69 | 142,50 | 42,75 | 57,25 |
da 70 a 72 | 125,00 | 37,50 | 62,50 |
da 73 a 75 | 107,50 | 32,25 | 67,75 |
da 76 a 78 | 90,00 | 27,00 | 73,00 |
da 79 a 82 | 72,50 | 21,75 | 78,25 |
da 83 a 86 | 55,00 | 16,50 | 83,50 |
da 87 a 92 | 37,50 | 11,25 | 88,75 |
da 93 a 99 | 20,00 | 6,00 | 94,0 |
Successione prima casa
Vi segnalo sempre come articoli correlati quelli dedicati al calcolo dell’ imposta sulle successioni o anche quello dedicato al caso non raro di successione di una prima casa (successione immobili).
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Esempio Calcolo Tassa Donazione e Successione
Consulta l’articolo gratuito dedicato a Esempio calcolo Tasse di successione
Documentazione necessaria per la successione
Nel seguito vi segnalo questa nuova piccola guida gratuita che vi serve per comprendere meglio, con l’aiuto di un elenco, quali documenti servono per la dichiarazione di successione.
Approfondimenti e chiarimenti
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Nei beni di successione vanno inseriti beni immobiliari e diritti reali maturati per effetto di usucapione anche senza sentenza? Acquisiti da oltre 20 anni? Grazie
Se un genitore ha una polizza vita e lascia come beneficiario un solo figlio avendone però due l altro figlio può fare qualcosa per prendere la metà essendo un erede leggittimo
Buongiorno, i debiti del defunto verso l’agenzia entrate e riscossione (bolli impagati, sanzioni amm.ve etc.) vanno indicate nelle passività?