Aggiornato il 4 Maggio 2023
Nel seguito troverete anche le novità introdotte dal Decreto Cura Italia 20202 in merito alla sospensione dei pagamenti e la gestione di eventuali omessi o mancati versamenti.
Novità 2021 2022
In relazione alla necessità di consentire che l’iter di attuazione delle normative sopra indicate venga completato e a seguito di espresso nulla osta da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il presente messaggio si comunica che sono differiti fino a nuova comunicazione i termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza:
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delle somme dovute a titolo di primo acconto della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai fini Irpef per l’anno di imposta 2021 dai soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
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delle somme per il primo acconto dell’anno di imposta 2021 dovute dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che producono reddito ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
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delle somme richieste con l’emissione 2021 per la prima rata per i contributi dovuti dai lavoratori autonomi in agricoltura di cui all’articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, con scadenza il 16 luglio 2021;
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dei contributi previdenziali dovuti per il mese di febbraio 2021 per i soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. In particolare, per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente, sono differiti i termini di versamento con scadenza 16 marzo 2021, riferita alla contribuzione del mese di febbraio 2021;
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dei contributi previdenziali dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 per i soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche ed integrazioni.In particolare, per le aziende che versano la contribuzione agricola unificata sono differiti i termini di versamento delle somme richieste con l’emissione relativa al quarto trimestre 2020, con scadenza 16 giugno 2021. Per i lavoratori autonomi in agricoltura di cui all’articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, sono differiti i termini di versamento delle somme richieste per la quarta rata con l’emissione 2020 con scadenza 16 gennaio 2021, già differita al 16 febbraio 2021 dall’articolo 10, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21; per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente, sono differiti i termini di versamento con scadenza 16 dicembre 2020, 16 gennaio 2021 e 16 febbraio 2021 riferiti, rispettivamente, alla contribuzione del mese di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.
Sospensione Acconti novembre 2020: Novità 2020 2021 per il COVID
Vediamo anche chi gode dell’esenzione e la sospensione dal pagamento degli acconti per effetto delle disposizioni introdotte dai Decreti Cura Italia e Decreto Ristori 2020.
Per i soggetti ISA che avevano già beneficiato della sospensione dei primi acconti di giugno nel caso in cui avessero dimostrato un calo di fatturato rispetto all’anno precedente viene prevista una nuova sospensione anche sui secondi acconti.
Per gli acconti di novembre i soggetti che sono soggetti agli indicatori di affidabilità fiscale ISA viene sospeso il versamento del secondo acconto (IRPEF compreso) di novembre da versare per le imposte sui redditi e IRAP.
In calce trovate il DL 137 del 2020 con l’elenco delle attività interessate.
Il versamento viene sospeso fino al 30 aprile 2021.
La sospensione non prevede la maturazione di interessi per dilazioni di pagamento per cui effettuato il calcolo si potrà versare nei prossimi mesi senza maggiorazioni.
La sospensione viene prevista anche per l’IRAP.
Per le attività che sono state sospese per apposta previsione normativa o perchè rientranti nella zona rossa o nella zona arancione i versamenti delle imposte, delle ritenute, delle addizionali regionali o comunali e dell’Iva relative a novembre sono sospese fino al Un altro slittamento, questa volta al 16 marzo 2021. La sospensione non prevede la maturazione di interessi per dilazioni di pagamento per cui effettuato il calcolo si potrà versare nei prossimi mesi senza maggiorazioni.
IMPORTANTE: non è sufficiente rientrare in una delle categorie individuate dall’allegato 1 o 2 al decreto Ristori o Ristori BIS. E’ necessario altresì essere soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) approvati per quest’anno.
Sospensione Acconti regime Forfettario e dei Minimi
Rientrano nella sospensione anche i soggetti che aderiscono al regime fiscale agevolato forfetario dei contribuenti minimi o anche coloro che sono nel regime dei minimi o in quello di vantaggio per l’imprenditoria giovanile. Rientrano anche i lavoratori in mobilità
Il versamento dell’acconto per coloro che sono nel regime forfettario dei minimi o nel regime fiscale di vantaggio è dovuto dovranno versare un acconto pari al 5% seguendo le stesse modalità viste per il calcolo dell’acconto Irpef ossia prendendo il 100% dell’importo aumentato e versando il 40% a giugno e ora il saldo del 60% entro il 30 novembre. Se la scadenza cade in un giorno festivo si intende prorogata al giorno lavorativi successivo. Occhio ogni anno a verificare se il legislatore introduce eventuali proroghe per il versamento dei saldi e dei primi acconti perché spesso le concede; a tal proposito trovate l’articolo dedicato alle proroghe in calce a questo.
Dove prendo la base di calcolo per l’acconto dei contribuenti minimi
Dovrò prendere il modello Unico che avete trasmesso a settembre e andare al rigo LM14 e vedere se e quanto vale:
- Se l’importo è inferiore a 51 euro non dovete versare acconti;
- Se l’importo è compreso tra 52 e 257 euro, l’acconto può essere interamente versato in unica soluzione entro il 1° dicembre mentre se vale oltre i 258 euro allora valgono le regole dell’ acconto irpef descritte sopra
Casi particolari
Passaggio dai minimi al regime ordinario in corso d’anno
I contribuenti minimi hanno cambiato regime passando all’ordinario non dovranno versare l’acconto ma state attenti perchè il prossimo anno vi arriverà una bella batosta per cui mettetevi un 40% di soldini da parte per pagare il prossimo anno saldo pieno senza scomputare acconti e acconti 2015. Questo perché manca il dato storico per cui niente acconto.
Se invece state fuoriuscendo dal regime di vantaggio con aliquota al 5% il discorso cambia in quanto se state entrando nel regime forfettario allora l’acconto per il prossimo anno lo calcolate con il metodo storico o metodo previsionale basandovi sull’anno precedente.
Passaggio dal regime ordinario al forfettario nel corso dell’anno
Non sarete obbligati al versamento dell’acconto anche se volte potrete farlo seguendo il modo previsionale: come per la cedolare secca nel primo anno di applicazione si può sostenere di utilizzare il metodo storico che non da luogo ad acconti o anche versarlo sulla base di una analisi previsionale futura. Nel seguito articolo di approfondimento gratuito che vi spiega come fare pr non pagare o come pagare qualora voleste comunque farlo.
Fattispecie particolari: cumulo con altri redditi
Qualora avete altri redditi ricordate che i minimi viaggiano a sè per cui loro sono coperti dall’imposta sostitutiva e se non dovete versare per una delle ragioni viste sopra l’acconto ma avete altri redditi soggetti ad IRPEF considerate che sarà dovuto l’acconto su quella parte solo che il quadro che dovrete andare a prendere a riferimento naturalmente sarà il quadro RN. Voi comunque basatevi sul fatto che se avete un dato storico si calcola l’acconto se non ce l’avete non si paga quest’anno.
Ex Minimi: Soggetti aderenti al regime dei minimi obbligati al versamento dell’acconto
Saranno obbligati coloro che dovranno versare un’imposta sostitutiva inserita nel quadro CM della dichiarazione dei redditi modello unico che trovate nel rigo CM14 di importo pari o superiore a 52 euro e che ora si chiama LM14. Verificate sempre con il modello relativo all’anno oggetto di calcolo in modo da non sbagliarvi.
Soggetti esonerati dal versamento dell’acconto sull’imposta sostitutiva
Saranno esentati dal versamento dell’acconto di giugno o di novembre i contribuenti che aderiscono al regime de minimi e che non hanno versato imposte perché non dovute) sempre lo stesso rigo di cui sopra) o sono entrati nel regime dei minimi nel medesimo anno di imposta. Certo ci si chiede perché se si versa un’imposta sostitutiva versare l’acconto Irpef visto che la sostitutiva soddisfa pienamente ed in modo adeguato il versamento dell’imposta però funziona così e ci si deve allineare purtroppo.
Scadenza versamento acconto minimi
Qualora foste obbligati e siete a corto di memoria vi ricordo che per il versamento del primo acconto la scadenza è del 16 Giugno o 16 luglio con la solita maggiorazione dello 0,40% mentre per il versamento del secondo acconto la scadenze è il 30 novembre (se scade nei festivi slitta al primo giorno lavorativo successivo). Per il calcolo poi è lo stesso che si vede per l’IRPEF ossia vale la regola del 40% a giugno e 60% a novembre. Nel seguito un esempio di onere per interesse aggiuntivo che andreste a corrispondere laddove vi avvaleste della rateizzazione riferito al 2015.
Rata | Data di versamento | Interesse applicabile |
2 | 16.7.2015 | 0,00% |
3 | 20.8.2015 | 0,33% |
4 |
16.9.2015 |
0,66% |
5 | 16.10.2015 | 0,99% |
6 | 16.11.2015 | 1,32% |
Questo per farvi rendere conto di quanto può costare in sintesi la richiesta di una rateizzazione di quanto dovuto in acconto o a saldo.
Proroga dei versamenti da effettuare il 30 giugno
Leggete anche gli articoli dedicati alle eventuali proroghe dei versamenti tasse e imposte di giugno per gli importo derivanti dalla dichiarazioni dei redditi 730 e modello Unico che spesso e volentieri vengono disciplinate da apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
La risoluzione 64/E del 28 giugno 2019 serve e a chiarire che per gli acconti del 2019 da versare a giugno 2019 viene introdotta una proroga dei versamenti dal 30 giugno al 30 settembre 2019 anche per coloro che aderiscono al regime forfettario o dei minimi. L’Agenzia chiarisce l’ambito di applicazione dell’all’articolo 12-quinquies del DL Crescita. La proroga si estende a tutti i contribuenti per i quali risultano approvati i nuovi ISA e che esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Beneficiano della proroga pertanto anche i contribuenti che al 31 dicembre 2018 aderiscono al regime forfettario dei contribuenti minimi di cui alla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e anche quelli che applicano il regime fiscale di di vantaggio di cui al Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98.
Quanto sopra, ricordiamo nuovamente, con la sola esclusione dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a euro 5.164.569, che dovranno invece rispettare la scadenza ordinaria.
Cosa accade per gli ex minimi ai fini dell’acconto irpef
Chi esce dal regime dei minimi nel medesimo anno di imposta non dovrà versare l’acconto
Come si effettua il versamento Ordinario
Acconto | Termini | Codice tributo | Rateazione |
Primo acconto |
30 giugno salvo solite proroghe Nel 2019 per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA il versamento slitta al 30 settembre, o 31 ottobre con maggiorazione), (nel 2016 fu il 6 luglio o 22 agosto con maggiorazione dello 0,40%) |
1793 1790 |
Rateizzabile massimo fino a novembre 2016 |
Secondo acconto | 30 novembre |
1794 |
Non rateizzabile |
Proroga versamento 2019
Proroga versamenti Giugno 2019 a settembre 2019: quando e chi beneficia della proroga
Entro il 30 settembre 2019 potranno essere effettuati i versamenti in scadenza “tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019″ tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale cosiddetti “ISA”. nel seguito vi riporto il testo dell’articolo 12-quinquies, comma 3, del DL Crescita: “Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3. “
Per questi soggetti sarà possibile beneficiare anche della scadenza del 31 ottobre con la maggiorazione del 31 ottobre 2019.
VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL 30/09/2019 | VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL 31/10/2019 | |||||
rata | scadenza | interessi % | rata | scadenza | interessi % | |
I Rata | 30/09/2019 | – | I Rata | 31/10/2019 | – | |
II Rata | 16/11/2019 | 0,33 | ||||
II Rata | 16/10/2019 | 0,33% | (*) Maggiorazione 0,40% dell’importo da versare | |||
II Rata | 18/11/2019 | 0,66% | ||||
Secondo acconto (scadenza originaria 30 novembre) Nuova Scadenza 02/12/2019 |
Secondo acconto (scadenza originaria 30 novembre) Nuova scadenza 02/12/2019 |
Compilazione Dichiarazione dei Contribuenti nel regime forfettario dei minimi
Professionista contribuente minimo chiude l’attività al 31.12.2016. A gennaio 2017 diventa dipendente. Non deve in dichiarazione dei redditi l’accconto 2017 cod.tributo 1793/2017? Versa soltanto il saldo 2016 cod tributo 1795/2016, vero?