Esenzione primo e secondo acconto IRPEF, IRES ed IRAP

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

esenzione IvaIl versamento dell’acconto IRPEF, IRES ed IRAP può non essere obbligatorio in quanto esistono dei casi di esenzione, casi che in questo articolo potete trovare insieme ad alcuni importanti chiarimenti ad alcune vostre domande.
Il versamento degli acconti infatti può generare alcuni problemi sia a a giugno sia a novembre in quanto vi sono diversi metodi per il calcolo (storico e previsionale) e quindi è necessario verificare prima se siamo esenti e poi se dobbiamo o possiamo anche non procedere al versamento del primo o anche solo del secondo acconto.

Prima di tutto però vi ricordo sempre l’articolo alla guida al pagamento degli acconti IRPEF, IRES, IRAP

vi segnalo anche un importante articolo di approfondimento gratuito dedicato al calcolo dell’IRES con l’elenco delle deduzioni e detrazioni IRES da applicare al reddito ante imposte > Calcolo IRES: Elenco Deduzioni e Detrazioni 

Nel seguito trovate poi una tabella riassuntiva da dove potete capire già a livello di importo minimale, i casi di esenzione previsti per tutti gli acconti sulle imposte (o tasse come le chiamano molti di voi) con l’indicazione della metodologia che potete utilizzare, il rigo della dichiarazione da andare a vedere come base di calcolo e gli importuni minimi al di sotto del quale non scatta l’obbligo al versamento.

TributoMetodo StoricoMetodo previsionale
Irpef 100% del rigo RN61 (deve essere superiore a euro 51,65) 100% Irpef anno precedente
Cedolare secca 95% del rigo RB11, colonna 3, “ Totale imposta cedolare secca ” (deve essere superiore a euro 51,65) Imposta cedolare anno precedente per 95%
Imposta sostitutiva contribuenti minimi 100% del rigo LM14100% imposta anno precedente
Addizionale comunale Acconto Unica soluzione Non previsto
Addizionale regionale Acconto Unica soluzione Non previsto
Irap 100% del rigo IR21 (importo deve essere superiore a 51,65 euro per le persone fisiche e 20,66 euro per altri soggetti 100% imposta anno precedente
Ires 100% del rigo RN17 (Società) o rigo RN28 (persone fisiche)100% imposta anno precedente
Ivie 100% del rigo RW7, colonna 1. 100% imposta anno precedente
Ivafe 100% del rigo RW6, colonna 1. 100% imposta anno precedente

Soggetti esonerati dal versamento dell’acconto IRPEF

Non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi (esenzione IRPEF) coloro che hanno il Modello  UNICO  con il rigo RN34 che riporta un importo inferiore o pari a 51 euro (controllate sempre che questo rigo potrebbe cambiare di anno in anno). Coloro che hanno crediti di imposta superiori all’imposta dovuta  a  titolo  di acconto, oppure le persone fisiche che lo scorso anno avevano crediti di imposta risultanti dalla dichiarazione (soggetti a credito da utilizzarlo in compensazione) superiore alla misura dell’acconto dovuto per cui effettuano una compensazione tributo IRPEF su tributo IRPEF, senza presentazione se volete del modello F24. Verificate sempre se il rigo della dichiarazione varia di anno in anno con le istruzioni alla mano.

I soggetti che presumono di  non  dover  pagare   imposte   nella dichiarazione dei redditi dell’anno N, da  presentare  nell’anno N+1,  in  base  ad opportuni calcoli delle imposte dovute per  il  periodo  in  corso,  tenendo conto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute subite. Coloro che aderiscono solo a regimi fiscali agevolati che prevedono il pagamento di un’imposta sostitutiva ed hanno redditi solo derivanti da questa tipologia.

Sono da considerarsi esonerate anche le persone fisiche dichiarate fallite.

Esenzione acconto Ires

L’Acconto Ires non deve essere versato da coloro che non hanno presentato il Modello UNICO Società di capitali per svariate ragioni compresa la mera dimenticanza. Coloro che evidenziano nel quadro RN della dichiarazione dei redditi inseriscono una perdita fiscale o coloro che sempre nel quadro RN chiudono con una utile fiscale (RN17, RN28 nel caso di enti non commerciali) di valore pari o inferiore a 20,66 euro; i soggetti che presumono di conseguire una perdita fiscale per l’anno successivo possono applicare il cosiddetto metodo previsionale e decidere di non versare l’acconto.

A tal proposito vi segnalo l’articolo dedicato al Calcolo dell’acconto Irpef dove trovate chiarimenti applicativi, i riferimenti al modello Unico, redditi PF e Unico.

Calcolo Acconto Irpef

In sintesi i passi saranno i seguenti

1. Stima del reddito complessivo che si prevede di conseguire per oggetto di dichiarazione;
2. Calcolo/Stima oneri deducibili che si prevede di inserire in dichiarazione;
3. Calcolo IRPEF Lorda;
4. Calcolo/Stima oneri detraibili che si prevede di inserire in dichiarazione;
5. Calcolo imposta IRPEF netta;
6. Verifica Ritenute d’acconto applicate in fattura;
7. Calcolo IRPEF Netta;

Esempio calcolo primo e secondo acconto IRPEF 2020

Riepilogo acconti IRPEF 2018
IRPEF netta (rigo RN34 Differenza – quadro RN Mod. Redditi PF 2018) 1.500,00
Aliquota applicata 100%
Primo acconto dovuto (codice tributo 4033) – Scadenza 30 giugno 600,00
di cui maggiorazione 0,4% su primo acconto
Secondo acconto dovuto (codice tributo 4034) –  Scadenza 30 novembre 900,00
Totale 1.500,00

Se state verificando dichiarazioni precedenti o passate il rigo è lo stesso al più potrebbe cambiare il numero ma la metodologia è sempre la stessa.

Versamento sbagliato, errato, parziale o in ritardo

Occhio però perchè se sbagliano cadono in sanzione (possono sempre fare il ravvedimento operoso però dalla prima data di omesso versamento che sarebbe il 30 giugno o il 30 novembre a seconda dei casi).

I soggetti che nel modello Unico dell’anno precedente evidenziavano un credito di imposta nel quadro RX ancora capiente e comunque superiore all’imposta in acconto eventualmente dovuta. Se volete poi potete anche presentare un modello F24 in compensazione tributo IRES su tributo IRES. Nel caso di compensazioni tra tributi diversi è obbligatorio.

Sono esenti dal versamento anche i soggetti giuridici dichiarati falliti. Stesso discorso vale per l’IRAP.

Applicazione del metodo previsionale ed ulteriore caso di esenzione degli acconti di imposta

Se arrivati a giugno o a novembre pensate che l’anno si chiuderà in perdita fiscale e non dovrete versare imposte, allora potrete valutare di non versare neanche acconti. Certamente fare questa previsione a giugno è rischioso… ma farla in sede di versamento del secondo acconto lascia meno spazi di errore. In tal modo potrete calcolare se fare o meno il versamento del secondo acconto. Attenzione però perchè, in caso di errore e di successiva verifica del saldo a debito, scatterebbero le sanzioni (oppure si potrebbe anticipare effettuando un ravvedimento operoso).

Proroga versamento 2019

Proroga versamenti Giugno 2019 a settembre 2019: quando e chi beneficia della proroga

Entro il 30 settembre 2019 potranno essere effettuati i versamenti in scadenza “tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019″ tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale cosiddetti “ISA”. nel seguito vi riporto il testo dell’articolo 12-quinquies, comma 3, del DL Crescita: “Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3. “

Per questi soggetti sarà possibile beneficiare anche della scadenza del 31 ottobre con la maggiorazione del 31 ottobre 2019.

VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL 30/09/2019 VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL 31/10/2019 
rata scadenza interessi % rata scadenza interessi %
I Rata 30/09/2019 I Rata 31/10/2019
II Rata 16/11/2019 0,33
II Rata 16/10/2019 0,33% (*) Maggiorazione 0,40% dell’importo da versare
II Rata 18/11/2019 0,66%

Secondo acconto (scadenza originaria 30 novembre)

Nuova Scadenza 02/12/2019

Secondo acconto (scadenza originaria 30 novembre)

Nuova scadenza 02/12/2019

http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/dichiarazione-redditi-regime-forfettario-minimi-lm/44046/

Pagamento del secondo acconto di novembre

Se siete invece obbligati vi consiglio di leggere l’articolo dedicato alla guida al pagamento degli acconti, dove troverete anche i collegamenti ad altri articoli come per esempio quello sui codici tributo degli acconti, da utilizzare per il pagamento con modello F24.

Il 30 novembre di ogni anno infatti, come avete avuto modo di vedere, scade il versamento della restante parte ma è importante non tanto la scadenza ma il fatto che l’acconto non è rateizzabile e non viene nella storia mai prorogato. Leggi l’articolo per il versamento dell’acconto di novembre con codice tributo 4034

Acconto INPS 2020

Potete anche approfondire altri argomenti correlati come l’ acconto INPS.

http://www.tasse-fisco.com/societa/irap-societa-azienda-pagamento/acconto-irap-scadenza-del-primo-e-secondo-acconto-calcolo-irap-e-codici-tributo/8484/

Passaggio dal Regime Ordinario al regime Forfettario: Acconti

http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/passaggio-regime-forfettario-minimi-acconto-giugno-irpef-irap-sostitutiva/44176/

2 Commenti

  1. Buongiorno, gradirei conoscere se deve essere versato l’acconto Irperf 2018 scaturito dai calcoli effettuati dal mio Consulente in sede di “rettifica entro i termini” del modello 730 2018 (redditi 2017). Com’ è noto, la “rettifica entro i termini” avviene con la compilazione dell’ex modello Unico che prevede gli acconti da versare in conto imposte per l’anno successivo 2018.
    Poichè l’anno prossimo intendo effettuare la denuncia dei redditi con il mod. 730, con pagamento quindi del solo dovuto per l’anno in corso 2018 e non anche per acconti per l’anno successivo 2019, posso esimermi dal versare questi acconti che dovrei comunque portare in detrazione?
    Nel caso di specie, percepisco un reddito da lavoro dipendente ed un reddito derivante dalla locazione di un immobile commerciale.
    Ringrazio per l’attenzione e per quanto vorrete rispondermi.

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