Lavoro con partita IVA: le Finte Partite IVA che nascondono lavori dipendenti!

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

imagesAvete mai sentito parlare di “finte partite IVA?” Con il Job Act per il lavoro Autonomo sono in vista diverse novità. Molti datori di lavoro obbligano per così dire ad aprire la partita IVA per non assumere con contratto di lavoro subordinato… ma già con la riforma Fornero questo è diventato più difficile, quindi meno diffuso, e molti lavoratori potranno richiedere la trasformazione in lavoro subordinato ossia di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato. Diamo qualche chiarimento per capire quando ci sono gli estremi e come fare per chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da partita IVA a lavoro dipendente.

Occhio ai tre nuovi requisititi

Per aversi contratti di lavoro dipendente e subordinato dovranno aversi almeno due dei seguenti requisiti di seguito sintetizzate:

  1. che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi e che deve essere almeno pari a 241 giorni anche non continuativi
  2. che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80% dei corrispettivi annui fatturati (anche se non incassati) e complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi e derivante dalle sole prestazioni di lavoro autonomo e non anche da quelle di lavoro dipendente
  3. che il collaboratore disponga di una postazione fissa anche non ad uso esclusivo di lavoro presso una delle sedi del committente.

La difesa del datore di lavoro

La norma parla di presunzione relativa per cui è data la facoltà al datore di lavoro fornire la prova contraria anche se nella pratica ci sono talmente tanti che se ne approfittano che io non l’avrei concessa.

Quando la presunzione di subordinazione non scatta

Se pensavate però che si inaugurasse un nuovo mondo vi sbagliate perché esistono una serie di condizioni esimenti che non fanno scattare la presunzione di lavoro subordinato prima tra tutte la richiesta per lo svolgimento dell’attività di:

  • competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi
  • comptenze derivanti da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività
  • svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, comma 3, della Legge 2 agosto 1990, n. 233
  • per cui sia richiesta l’iscrizione ad albi professionali (esempio dottorci commercialisti, avvocati, medici, architetti, psicologi, ingegneri e tanti altri che potete consultare nell’elenco degli albi professionali e delle casse di previdenza), oppu registri o elenchi speciali.

Forse non lo sapevate ma esiste un elenco di tutti gli ordini professionali, registri, elenchi speciali che connotano ed indicano una serie di caratteristiche per l’accesso e lo svolgimento di determinate attività. Tale elenco è identificato dal D.M_20_dicembre_2012 e si compone delle seguenti attività di cui molte sicuramente le conoscerete bene e altre meno.

  • notai;
  • ingegneri;
  • chimici;
  • avvocati;
  • architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
  • attuari;
  • medici chirurghi ed odontoiatri;
  • veterinari;
  • farmacisti;
  • giornalisti;
  • geologi;
  • biologi;
  • agronomi e forestali;
  • consulenti del lavoro;
  • psicologi;
  • assistenti sociali;
  • tecnologi alimentari;
  • consulenti in proprietà industriale;
  • commercialisti ed esperti contabili;
  • periti industriali;
  • geometri;
  • ostetriche;
  • infermieri e vigilanti dell’infanzia;
  • radiologi;
  • agrotecnici;
  • guide alpine;
  • periti agrari;
  •  spedizionieri doganali;

La trasformazione in rapporto di lavoro subordinato

Le strade ritengo siano due anche se la preferibile a mio modestissimo avviso ritengo sia quello di solo una. In primis potrete contattare l’Ispettorato del Lavoro e presentare un’istanza in cui indicherete quelle che a vostro avviso sono le violazioni e qualora l’ispettore del lavoro le constati, non solo in base a questi nuovi parameteri ma anche a quelli precedentemente esistenti pre riforma Fornero, ordinerà al datore del lavoro la conversione ed il lavoratore potrà da subito comprotarsi come tale dino alla firma del nuovo contratto. Altrimenti potete contattare un Avvocato del Lavoro  ed esporgli la questione e contattare il datore del lavoro per discutere insieme al soluzione per soddisfare entrambi. Inutile dire che in questa seconda ipotesi poi l’ambiente di lavoro potrebbe diventare difficile per cui valutate bene quali sono le vostre prospettive al di là dei vostri principi e ragioni.

Il settore edile più a rischio di conversione

Il settore più a rischio è senza dubbio quello edile che il Ministero del lavoro ha affrontato apposta con apposita circolare (la numero 16 del 2012) sostenendo che la caratteristica della disponibilità di attrezzatura minuta o specifiche fornite dal datore di lavoro o dal committente non rileva come indice in questo caso. Caratteristiche particolari inoltre assumono le attività svolte da lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane relativamente ad attività di manovalanza, muratura, carpenteria, rimozione amianto, posizionamento di ferri e ponti, addetti a macchine edili fornite dall’impresa committente o appaltatore.

Novità in vista dal Job Act per il Lavoro Autonomo 2016

 Stanno per essere introdotte diverse novità sostegno del popolo dei lavoratori autonomi prima tra tutte un sistema di ammortizzatori sociali, possibilità di accesso al congedo parentale e indennità di maternità dapprima rafforzate che cercano di scoprire il finto mondo delle partite Iva dietro a cui si cela un rapporto di lavoro subordinato cercando di dare loro sostegno non avendo una vera e propria tutela contro ipotesi di licenziamento.

Leggi anche: Guida al congedo parentale

Ma cosa significa “collaborazione continuata“?

Sarà inoltre più facile riconfigurare il rapporto di lavoro autonomo in rapporto di lavoro subordinato in quanto il legislatore chiarisce che si ha collaborazione coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa.

Si modifica, inoltre, l’articolo 634, secondo comma, del codice di procedura civile, relativo alla prova scritta nel procedimento d’ingiunzione. Al riguardo, si prevede che anche per i lavoratori autonomi sono prove scritte idonee a consentire l’ammissibilità della domanda di ingiunzione anche gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture.

Se ritenete di non dover lavorare a lungo o di fatturare poco durante l’anno

Qualora non voleste aprire la partita iva perchè i costi talvolta possono per voi non essere supportabili allora vi segnalo l’articolo dedicato alla prestazione occasionale semprechè il vostro apporto di lavoro non sia continuativo od abituale.

Vi segnalo inoltre, qualora vi foste abbandonati all’idea di aprirla o non aveste la forza contrattuale sufficienti ad opporvi, l’articolo dedicato proprio all’apertura della partita iva e i costi.

4 Commenti

  1. MI piace perchè lei è un idealista come me….per cui si scontra continuamente con la realtà. Va da se che la norma è scritta per escludere le attività di alto contenuto professionale. Se così non fosse stata scritta assisteremo a decine di migliaia se non milioni di assunzioni. Qualora volesse far configurare la sua attività come dipendente molto probabilmente in giudizio perderebbe se si trattasse di attività che richiede un’iscrizione. E’ una follia ma ci si scontra con degli interessi che vanno al di là delle nostre idee, per quanto queste giuste possano essere. Si immagini che gli studi dovrebbero assumere tutti i loro tirocinanti per far fare un esempio, idem nelle cliniche o negli ospedali… L’occupazione schizzerebbe di non so quanti punti percentuali….siamo matti…meglio avere milioni di precari ricattabili non crede?…:-)

  2. Salve, nell’ articolo si sottolinea che l’iscrizione ad un Albo esclude dal riconoscimento di falsa partita iva nonostante si abbiano anche questi nuovi requisiti, ma a volte trovo indicazioni contraddittorie proprio su questo punto e volevo chiedervi, ancora, una commento definitivo su questo punto:
    La sola iscrizione ad un Albo esclude dal riconoscimento di falsa partita iva a prescindere da tutto oppure la ratio della legge mira a far emergere la situazione di fatto?

    Se in realtà è la situazione di fatto a definire il rapporto lavorativo (e non l’iscrizione all’Albo), allora neanche le clausole di “rinuncia a qualsiasi rivalsa” da firmare ad ogni rinnovo, i vari richiami sulla libera professione e autonomia inseriti nel contratto, e gli stessi “fogli di disponibilità” da firmare mensilmente, pregiudicano il riconoscimento di false partite iva?

    Grazie in anticipo per le precisazioni

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