Possiamo rimediare agli errori nelle fatture? Si… ti piacerebbe!
Ecco le novità sulla fatturazione a cui sarà meglio allinearsi per non emettere fatture sbagliate ed incorrere nelle sanzioni che di seguito vi riepilogo per fornire alcuni chiarimenti in sintesi. Come sempre procederò per punti in modo da facilitare la lettura.
Nuove Tipologie di sanzione
L’errore più grave è quello di dimenticarsi, se così vogliamo dire, di emettere una fattura perché raccoglie in un unico errore o dimenticanza o dolo diverse sanzioni che sono sia quella di mancata rilevazione dell’Irpef o Ires sui ricavi, sia il mancato versamento dell’IVA, sia l’errore formale di mancata emissione e annotazione nel registro delle vendite.
Quello che proprio a mio avviso non conviene commettere è di emettere una fattura falsa ossia per operazioni inesistenti, in quanto anche per una fattura falsa di un solo euro rischiate il penale quindi piuttosto se proprio non volete versare le imposte o fare i furbetti scegliete un modo diverso (personalmente li sconsiglio tutti).
Sanzioni per le fatture senza Iva: mi sono scordato di inserire l’Iva o era sbagliata
La novità è che dal 2013 sono punibili ossia sanzionabili amministrativamente, con multe pecuniarie, anche le operazioni che risultano escluse dal campo di applicazione dell’Iva, come anche quelle esenti. Per queste la sanzione però non potendo commisurarsi all’omesso versamento dell’imposta sarà pari ad una percentuale che va dal 5% al 10% del corrispettivo.
Già abbiamo parlato delle sanzioni applicate alla mancata emissione delo scontrino a cui abbiamo visto, al pari dell’omessa fatturazione che si applicherà una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta relativa all’imponibile non documentato o registrato, anche solo per errori che per voi potrebbero essere formali.
Fatture emesse per importo inferiori
Anche nel caso delle fatture emesse per importo inferiori che sono un po’ un classico della tipologia di evasore fiscale dal profilo di rischio basso (perchè non vuole proprio non emetterla del tutto ma si limita a mettersi d’accordo con la controparte per applicare un importo inferiore). E’ un pò quella categoria meno sfrontata che non diventerà mai un numero uno dell’evasione ma si comprerà la casa la mare nel giro di una decina di anni contro i 30 delle persone oneste. Inutile dirvi che sono contro gli evasori. Anche in questo caso le sanzioni andranno dal cento per cento al duecento per cento dell’imposta omessa relativamente all’imponibile non registrato o non fatturato.
Nel caso di operazioni però la cui omissione o sotto fatturazione non determina un pregiudizio al versamento dell’IVA (come le operazioni esenti iva o escluse dal campo di applicazione) e anche ai fini Irpef o Ires saranno sanzionate da 258,23 euro a 2.065,83 euro per ogni fattura.
Mancata o ritardata registrazione delle fatture
Non prendete sotto gamba il termine di emissione delle fatture che deve essere allorquando l’operazione si considera effettuata e che in estrema sintesi possiamo far coincidere con il momento di ultimazione del servizio o pagamento della fattura, per i beni mobili al momento della consegna mentre per gli immobili la data di stipula dell’atto di trasferimento.
Nel caso in cui non si emettano entro questi termini valgono le stesse sanzioni di prima e non cercate di fare i furbetti inserendo nella fattura una data diversa perché entrare in questi vicoli amministrativi spesso ciechi, spesso ci si perde più che guadagnare per via dell’impossibilità di fermare la protocollazione e le registrazioni sul libro giornale.
Come rimediare: ravvedimento operoso, se non avessi te
Potete sempre rimediare grazie all’ormai santo ravvedimento operoso che salva tutti i peccatori che vogliono redimersi ma anche coloro che si sbagliano e vogliono rimediare prima che siano colpiti dalla mannaia delle sanzioni o delle cartelle di pagamento. Il consiglio pratico che vi do quindi è quello di non pensare di farla franca perchè con il ravvedimento operoso che prevede sanzioni tra lo 0,2% al 3,75% il gioco non vale la candela rispetto alle sanzioni delineate sopra che rischiano di farti perdere non solo il margine o guadagno che avete avuto ma anche farvi andare in perdita.
Guida alla fatturazione
Vi ricordo inoltre di leggere la guida alla fatturazione dove trovate importanti spunti per chi si affaccia al mondo della libera professione e non vuole commettere errori.
La recidiva: se vi beccano non perseverate
Il contribuente che viene beccato che persegue poi nell’errore dopo la constatazione trova applicazione l’istituto della “continuazione” e che in pratica prevede l’applicazione di una sanzione pari alla sanzione più alta aumentata dal 25% al 200%. Non mi chiedete quante probabilità ci sono ce vi hanno beccato quando ritorneranno perchè non ho la palla di vetro.
Negozi commerciali
Nel caso di mancata emissione degli scontrini fiscali che laddove siano constate per quattro volte nell’arco di cinque anni portano alla sospensione della licenza e conseguente chiusura dell’attività per un periodo di tempo che va da tre giorni a un mese e se l’importo accertato o ricostruito dai verificatori oggetto di omissione di annotazione è superiore a 50 mila euro la sospensione andrà da un mese e sei mesi.
Tornando alla premessa iniziale quindi non potete azzerare le sanzioni ma prima vi accorgete dell’errore tanto più abbasserete l’importo delle sanzioni e anche degli interessi.
Ravvedimento operoso Fattura elettronica sbagliata
In questo caso dobbiamo partire sempre da quanto dispone la legge per sanzionare queste fattispecie con sanzione massima o minima. In questo caso i valori sono dal 90% al 180% dell’Iva non fatturata o fatturata in misura inferiore. La sanzione minima non potrà comunque essere inferiore a 500 euro. Il riferimento normativo è l’articolo 6 del D.Lgs. 471 del 1997. Questo perchè a differenza di altri blog solitamente io i riferimenti normativo ve li do per fornirvi degli strumenti che poi potete utilizzare in autonomia, spero che questo lo apprezziate.
Nel seguito la tabella con le nuove % di sanzioni applicabili
Tipologia Violazione | Termine presentazione F24 | Sanzione |
Errori od omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento dei tributi | Entro il 90esimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione o entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore |
10% della sanzione minima. Se inferiore a 500 euro 55,56 euro pari a 1/9 del minimo sanzione |
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore |
11,25% Se inferiore a 500 euro 62,5 euro pari a 1/8 del minimo sanzione. |
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Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione o entro 2 anni dall’omissione o dall’errore |
12,857 pari a 1/7 del minimo sanzione limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. Se inferiore a 500 euro 71,43 euro |
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Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore |
15% pari a 1/6 del minimo sanzione Solo per i limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate Se inferiore a 500 euro 83,43 euro |
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Dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’art. 24, L. 4/1929 ) salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione di apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale |
18% pari a 1/5 del minimo sanzione limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. Se inferiore a 500 euro 100 euro |
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Giova segnalare che nel caso in cui avessimo omesso la fatturazione di una operazione fuori campo Iva, esente o non imponibile il profilo sanzionatorio cambia e anticipo che si riduce proprio per il fatto che non abbiamo un danno nei confronti dell’erario. Per questo trovate un apposito articolo di approfondimento.
Emissione della fattura proforma o preavviso di parcella
Nella prassi si riscontra spesso l’emissione di fatture proforma o preavvisi di parcella che anticipano la futura emissione della fattura vera e propria. Ho dedicato un articolo all’argomento in quanto spesso si scambiano fatture proforma per vere e proprie fatture e viceversa con tutte le implicazioni del caso non solo in termini di deduzione del costo e versamento/detrazione dell’Iva ma anche per i rapporti tra i soggetti interessati cliente e fornitore.
Fatture sbagliate? NO problem con la nota di credito
Potete consultare il nuovo articolo dedicato non solo all’emissione della nota di credito ma in cui troverete anche le modalità per recuperare l’Iva e versare eventualmente minori imposte se vi siete sbagliati. A tal proposito potete leggere la Guida all’emissione della nota di credito.
Fatture False
Nel caso di fatture false il discorso si complica notevolmente e si sconfina nei profili sanzionatori legati ai reati tributari per cui potete leggere l’articolo che trovate nel seguito.
Cosa rischio se emetto una fattura falsa o la ricevo
Errori con lo split payment
Novità: Errori nella fatturazione con split Payment come fare il ravvedimento operoso: leggi l’articolo gratuito riportante la tabelle per il calcolo delle multe ridotte.
Articoli correlati
Potete leggere anche l’articolo dedicato alla fatturazione in cui troverete anche dei facsimile o formato di fatture oltrechè alla guida alla compilazione della fattura o anche quello dedicato al contenuto minimo della fattura che deve avere secondo quanto stabilito dalla Direttiva Europea almeno così vi rendete conto degli elementi minimi che la fattura dovrà contenere.