Bitcoin: cos’è, come funziona, come si acquista, quanto vale e trattamento fiscale

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

me funzibitcoinCerchiamo di capire cos’è il Bitcoin e come funziona dando qualche notizia e chiarimento utile per capire quanto vale, come si acquista e cosa ci si può fare realmente, anche al fine di capire in primis se state facendo qualcosa di illegale o meno alla luce del Fallimento che ha interessato la piattaforma di exchange giapponese e che forse vi convincerà di quello che state per leggere nonostante i commetni sotto.

Che cos’è il Bit Coin

Prima di tutto dobbiamo chiarire che il Bitcoin non è una moneta al pari di quella che viene coniata e che ha un proprio corso legale. Non è disciplinata da nessun ordinamento giuridico che io sappia se non dall’insieme di soggetti che l’hanno posta come valore per la determinazione di scambi di beni, merci e/o servizi. Il bitcoin è una tipologia di moneta “virtuale”, o meglio “criptovaluta”, utilizzata come “moneta” alternativa a quella tradizionale avente corso legale emessa da una Autorità monetaria.

Il bitcoin è una tipologia di moneta “virtuale”, o meglio “criptovaluta”, utilizzata come “moneta” alternativa a quella tradizionale avente corso legale emessa da una Autorità monetaria. La circolazione dei bitcoin, quale mezzo di pagamento si fonda sull’accettazione volontaria da parte degli operatori del mercato che, sulla base della fiducia, la ricevono come corrispettivo nello scambio di beni e servizi, riconoscendone, quindi, il valore di scambio indipendentemente da un obbligo di legge. Si tratta, pertanto, di sistema di pagamento decentralizzato, che utilizza una rete di soggetti paritari (peertopeer) non soggetto ad alcuna disciplina regolamentare specifica né ad una Autorità centrale che ne governa la stabilità nella circolazione. Le criptovalute, inoltre, hanno due ulteriori fondamentali caratteristiche. In primo luogo, non hanno natura fisica, bensì digitale, essendo create, memorizzate e utilizzate non su supporto fisico bensì su dispositivi elettronici (ad esempio smartphone), nei quali vengono conservate in “portafogli elettronici” (cd. wallet) e sono pertanto liberamente accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie credenziali, in qualsiasi momento, senza bisogno dell’intervento di terzi. In secondo luogo, i bitcoin vengono emessi e funzionano grazie a dei codici crittografici e a dei complessi calcoli algoritmici. In sostanza, i bitcoin vengono generati grazie alla creazione di algoritmi matematici, tramite un processo di mining (letteralmente “estrazione”) e i soggetti che creano e sviluppano tali algoritmi sono detti miner. Lo scambio dei predetti codici criptati tra gli utenti (user), operatori sia economici che privati, avviene per mezzo di una applicazione software. Per utilizzare i bitcoin, gli utenti devono entrarne in possesso:
  • acquistandoli da altri soggetti in cambio di valuta legale;
  • accettandoli come corrispettivo per la vendita di beni o servizi.
Gli user utilizzano le monete virtuali, in alterativa alle valute tradizionali principalmente come mezzo di pagamento per regolare gli scambi di beni e servizi ma anche per fini speculativi attraverso piattaforme on line che consentono lo scambio di bitcoin con altre valute tradizionali sulla base del relativo tasso cambio (ad esempio, è possibile scambiare bitcoin con euro al tasso BTC/EURO). Con riferimento al trattamento fiscale applicabile alle operazioni relative ai bitcoin e, in generale, alle valute virtuali, non si può prescindere da quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14. In tale occasione, sebbene agli effetti dell’Iva, la Corte europea ha riconosciuto che le operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale bitcoin e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita praticato dall’operatore ai propri clienti, costituiscono prestazioni di servizio a titolo oneroso. Più precisamente, secondo i giudici europei, tali operazioni rientrano tra le operazioni “relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio” di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE. In assenza di una specifica normativa applicabile al sistema delle monete virtuali, la predetta sentenza della Corte di Giustizia costituisce necessariamente un punto di riferimento sul piano della disciplina fiscale applicabile alle monete virtuali e, nello specifico ai bitcoin.

Conseguentemente non ha un valore reale riconosciuto che potrebbe essere scambiato su mercati valutari come quello del Forex per esempio, ma acquista valore tra le parti negli scambi, per cui anche se leggete che le quotazioni del Bitcoin aumentano in realtà aumentano solo all’interno del loro e che potrebbero essere interpretati come espedienti per renderla più conoscibile.

Come funziona la circolazione e lo scambio di critpovalute

La circolazione dei bitcoin, quale mezzo di pagamento si fonda sull’accettazione volontaria da parte degli operatori del mercato che, sulla base della fiducia, la ricevono come corrispettivo nello scambio di beni e servizi, riconoscendone, quindi, il valore di scambio indipendentemente da un obbligo di legge. Si tratta, pertanto, di sistema di pagamento decentralizzato, che utilizza una rete di soggetti paritari (peer to peer) non soggetto ad alcuna disciplina regolamentare specifica né ad una Autorità centrale che ne governa la stabilità nella circolazione. Le criptovalute, non hanno natura fisica, bensì digitale, essendo create, memorizzate e utilizzate non su supporto fisico bensì su dispositivi elettronici (ad esempio smartphone), nei quali vengono conservate in “portafogli elettronici” (cd. wallet) e sono pertanto liberamente accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie credenziali, in qualsiasi momento, senza bisogno dell’intervento di terzi. In secondo luogo, i bitcoin vengono emessi e funzionano grazie a dei codici crittografici e a dei complessi calcoli algoritmici. In sostanza, i bitcoin vengono generati grazie alla creazione di algoritmi matematici, tramite un processo di mining (letteralmente “estrazione”) e i soggetti che creano e sviluppano tali algoritmi sono detti miner. Lo scambio dei predetti codici criptati tra gli utenti (user), operatori sia economici che privati, avviene per mezzo di una applicazione software. Per utilizzare i bitcoin, gli utenti devono entrarne in possesso:
  • acquistandoli da altri soggetti in cambio di valuta legale;
  • accettandoli come corrispettivo per la vendita di beni o servizi.
Gli user utilizzano le monete virtuali, in alterativa alle valute tradizionali principalmente come mezzo di pagamento per regolare gli scambi di beni e servizi ma anche per fini speculativi attraverso piattaforme on line che consentono lo scambio di bitcoin con altre valute tradizionali sulla base del relativo tasso cambio (ad esempio, è possibile scambiare bitcoin con euro al tasso BTC/EURO). Con riferimento al trattamento fiscale applicabile alle operazioni relative ai bitcoin e, in generale, alle valute virtuali, non si può prescindere da quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14. In tale occasione, sebbene agli effetti dell’Iva, la Corte europea ha riconosciuto che le operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale bitcoin e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita praticato dall’operatore ai propri clienti, costituiscono prestazioni di servizio a titolo oneroso. Più precisamente, secondo i giudici europei, tali operazioni rientrano tra le operazioni “relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio” di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE. In assenza di una specifica normativa applicabile al sistema delle monete virtuali, la predetta sentenza della Corte di Giustizia costituisce necessariamente un punto di riferimento sul piano della disciplina fiscale applicabile alle monete virtuali e, nello specifico ai bitcoin.

Per quello che concerne le valutazioni la volatilità è di casa….Il 31 dicembre 2012 Bitcoin valeva 13 dollari ora si parla di 400, 500, 600… ieri era sopra quota 800 dollari americani (USD). In circolazione ci sono oltre 13 milioni di Bitcoin e si dice che nel 2140 ce ne potranno essere 24 milioni. Questi sono concetti che ci fanno ritenere, al contrario di quanto postulato nel video di presentazione (lo trovate su youtube), che esiste un organismo che sovraintende… solo che al momento non vi sono grossi interessi sul piatto per cui propugnano la libertà e l’indipendenza da politiche, Stati, ecc., ecc.

In fondo anche il dollaro era così all’inizio…

E la volatilità intraday della moneta virtuale, che porta il valore del bitcoin a cambiare costantemente nell’arco di una giornata e sfugge al controllo delle banche centrali, è elevatissima.

Non a caso uno dei primi esempi di pagamento ufficiale avvenuto con le Bitcoin sono le tasse universitarie a Cipro. Alla maggior parte di voi suonerà come una cosa normale invece NO, non è una cosa normale, in quanto quando ero agli inizi della professione e mi occupavo di finanza diversi gruppi societari internazionali avevano “la cassa” della società proprio a Cipro per via delle favorevoli detassazioni fiscali. Non è quindi riconosciuta  quotata su mercati regolamentati da alcuno Stato anche se possiamo immaginare che qualche stato indipendente prima o poi potrebbe decidere di farla propria nel senso di attribuirgli un riconoscimento ed un corso legale.

Quanto vale il Bitcoin

Il valore del bitcoin è in crescente accettazione sul mercato al pari di una valuta emessa da uno Stato sovrano, con il vantaggio di essere indipendente dalla politica monetaria dei paesi e dalle banche. Io lo trovo un concetto assurdo, per il semplice fatto che per acquistare Bitcoin si può:

  1. Mediante la vendita di beni o servizi: il che equivale ad un baratto ossia ad una permuta che ha già un metodo di identificazione del controvalore per cui non stiamo scoprendo nulla di innovativo e rivoluzionario come potrebbero far pensare da un video in stile Apple, che spiega come fare per ottenere Bitcoin
  2. Mediante la donazione da altri soggetti: vale quanto detto al punto sopra
  3. Mediante versamento dal proprio conto bancario. Ecco forse svelata la vera natura del BitCoin: dammi denaro vero e io ti do denaro “finto”. Mi sembra che solo qualche ottenebrato potrebbe consentire questo o qualche genio che potrebbe pensare che la bitcoin è una moneta che diventerà come il dollaro o ne prenderà il posto per cui potrebbe correre a vendere casa per acquistare bitcoin, a voi la scelta siete liberi.

Il vantaggio della Bit Coin è che questa non è inserita in questo circuito e pertanto potrebbe essere un vantaggio in quanto sulla carta  non è influenzata da politiche monetarie. Ma allora chi l’ha creata e chi l’ha immessa sul mercato digitale?

Curiosità sul Bitcoin

Molto curioso invece che l’inventore Satoshi Nakamoto, inventore dei Bitcoin o “moneta in bit”, ossia unità di misura dell’informazione digitale, che l’ha coniata nel 2007 scompare nel nulla, forse in qualche colata di calce della casa di qualche Banchiere? Ovviamente stiamo scherzando ma se ci pensate gli interessi in gioco sono tanti in un mondo dove la ricerca spasmodica e affannosa di “fare soldi” è altissima si potrebbe andare alla ricerca di facili ed immediati guadagni ed in questo caso si potrebbe pensare che la crescita del valore improvvisa (a cui seguono anche delle contrazioni) sia dietro l’angolo ma attenzione.  Sembra però che questo sia in realtà lo pseudonimo di un gruppo, e non una persona realmente esistita.

Trattamento fiscale

La completa ignoranza su temi fiscali di chi la usa spinge alcuni operatori a dire che la moneta non esiste come non esistono le transazioni che sono effettuate con essa: in pratica non esistendo si pensa che anche gli scambi non hanno valore e quindi non sono tassati. Niente di più sbagliato perché, e concludo questa prima puntata dedicata alla Bitcoin, gli scambi a partire dal semplice baratto di pane per pesci o macchine in cambio di  cavalli, sono operazioni che prendono il nome di permuta, operazioni il cui valore è quantificabile ragionevolmente mediante stime del loro valore, valore che ha una imposizione fiscale.

Occhio quindi a farvi recapitare a casa una macchina (esempio puramente assurdo lo so) pensando che questa non sia tassata perchè potreste avere amare sorprese in termini di dazi doganali o iva. Per cui limitatevi, ma state attenti perchè non si può fare, a scambiare servizi online o cose digitali.

Con la risoluzione n. 72 del 2017 l’agenzia delle entrate, in risposta la quesito di un contribuente fornisce alcuni importanti chiarimenti utili a fare anche il punto su un tema che comunque è in totale divenire. Il Quesito invero aveva ad oggetto la richiesta da parte della società XXX S.r.l. (di seguito, “Società”) vorrebbe svolgere un’attività di servizi relativi alla moneta virtuale denominata “bitcoin“. In particolare, la Società che intende eseguire, per conto della propria clientela, operazioni di acquisto/vendita di bitcoin e, tal fine, ha chiesto di conoscere:
  • il corretto trattamento applicabile alle predette operazioni di acquisto e di cessione di moneta virtuale, ai fini dell’Iva e delle imposte dirette (Ires ed Irap);
  • se, in relazione alla predetta attività, sia soggetta agli adempimenti in qualità di sostituto d’imposta.
In ossequio a quanto affermato dai giudici europei, pertanto, si ritiene che l’attività di intermediazione di valute tradizionali con bitcoin, svolta in modo professionale ed abituale, costituisce una attività rilevante oltre agli effetti dell’Iva anche dell’Ires e dell’Irap. In particolare, ai fini del trattamento Iva, si fa presente che il caso analizzato dai giudici europei (simile a quello descritto nell’istanza in esame), riguarda un soggetto che svolge l’attività di cessione e acquisto di valuta virtuale (bitcoin) in cambio di valuta “tradizionale”. Il compenso per tale attività è determinato in misura pari al margine che scaturisce dalla differenza (ipotizzando il caso di vendita di bitcoin da parte dell’operatore), da un lato, tra il prezzo che il cliente è disposto a pagare per acquistare una unità di moneta virtuale e, dall’altro, la miglior quotazione del bitcoin stesso disponibile sul mercato. La Corte, al riguardo, stabilisce:
  • in primo luogo, che l’attività di commercializzazione di bitcoin deve essere qualificata quale prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso e, inoltre,
  • che le prestazioni in esame, pur riguardando operazioni relative a valute non tradizionali (e cioè diverse dalle monete con valore liberatorio in uno o più Paesi), “costituiscono operazioni finanziarie in quanto tali valute siano state accettate dalle parti di una transazione quale mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali e non abbiano altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento“.
Sussistendo tali condizioni, le prestazioni di servizi in esame rientrano nella previsione di esenzione di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE. Secondo la Corte, infatti, “risulta  che un’interpretazione di tale disposizione secondo la quale essa disciplina le operazioni relative alle sole valute tradizionali si risolverebbe nel privarla di parte dei suoi effetti. Nel procedimento principale, è pacifico che la valuta virtuale «bitcoin» non abbia altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento e che essa sia accettata a tal fine da alcuni operatori. Conseguentemente, si deve concludere che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva Iva disciplina anche le prestazioni di servizi come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti“. Alla luce di tali principi, si deve ritenere, per quanto concerne il caso illustrato con l’istanza di interpello, che l’attività che la Società intende porre in essere, remunerata attraverso commissioni pari alla differenza tra l’importo corrisposto dal cliente che intende acquistare/vendere bitcoin e la migliore quotazione reperita dalla Società sul mercato, debba essere considerata ai fini Iva quale prestazione di servizi esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 3), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Coerentemente all’inquadramento giurisprudenziale europeo, ai fini della tassazione diretta, si ritiene che la Società debba assoggettare ad imposizione i componenti di reddito derivanti dalla attività di intermediazione nell’acquisto e vendita di bitcoin, al netto dei relativi costi inerenti a detta attività. Nella fattispecie in esame, in particolare, operativamente:
  • in caso di ordine di acquistare, il cliente anticipa le risorse finanziarie alla Società che, effettuato l’acquisto di bitcoin, provvede a registrare nel wallet(“borsellino”) del cliente i codici relativi ai bitcoin acquistati;
  • in caso di ordine di vendere, la Società preleva dal cliente i bitcoin e gli accredita, successivamente al completamento effettivo della vendita, la somma convenuta.
Il guadagno (o la perdita) di competenza della Società è rappresentato dalla differenza tra quanto anticipato dal cliente e quanto speso dalla Società per l’acquisto o tra quanto incassato dalla Società per la vendita e quanto riversato al cliente. Tale elemento di reddito – derivante dalla differenza (positiva o negativa) tra prezzi di acquisto sostenuti dall’istante e costi di acquisto a cui si è impegnato il cliente (nel caso in cui quest’ultimo abbia affidato alla Società l’incarico a comprare) o tra prezzi di vendita praticati dall’istante e ricavi di vendita garantiti al cliente (nel caso di affidamento di incarico a vendere) – è ascrivibile ai ricavi (o ai costi) caratteristici di esercizio dell’attività di intermediazione esercitata e, pertanto, contribuiscono quali elementi positivi (o negativi) alla formazione della materia imponibile soggetta ad ordinaria tassazione ai fini Ires (ed Irap). Con riferimento, ai bitcoin che a fine esercizio sono nella disponibilità (a titolo di proprietà) della Società si ritiene che gli stessi debbano essere valutati secondo il cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio e tale valutazione assume rilievo ai fini fiscali ai sensi dell’articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir). Occorre, quindi, far riferimento al valore normale, intendendosi per tale il valore corrispondente alla quotazione degli stessi bitcoin al termine dell’esercizio. A tal fine potrebbe ben farsi riferimento alla media delle quotazioni ufficiali rinvenibili sulle piattaforme on line in cui avvengono le compravendite di bitcoin. Per quanto riguarda, la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei clienti della Società, persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, si ricorda che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa. La Società, pertanto, non è tenuta ad alcun adempimento come sostituto d’imposta. Resta inteso, che l’Amministrazione Finanziaria ha facoltà, in sede di controllo, di acquisire le liste della clientela al fine di porre in essere le opportune verifiche anche a seguito di richieste da parte della Autorità giudiziaria. Da ultimo, si ritiene che la Società istante, intenzionata ad esercitare professionalmente l’attività di negoziazione a pronti di valuta, sia assimilabile ai soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Pertanto, l’istante sarà tenuta agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione nonché di segnalazione ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007. Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

Chiarimenti dall’agenzia delle entrate sul trattamento Iva delle operazioni con BITCOIN

Vi segnalo un importante chiarimento fornito dall’agenzia delle entrate sulla natura e trattamento fiscale Iva delle operazioni con BITCOIN e altre monete e ripercorrono in modo semplice anche la natura e le modalità con qui questa viene utilizzata.

Sul sito Bitcoin reclamizzano il fatto che non sono presenti nomi e cognomi nelle transazioni ma sono tutte tracciate da codici di identificazione e questo secondo loro sarebbe rivoluzionario per un discorso di privacy. Anche questo secondo me non è un valore aggiunto del servizio e non è rivoluzionario perchè per il semplice fatto che la normativa sulla privacy è qualcosa che non deve essere visto solo a danno del singolo ma anche a tutela dell’interesse pubblico affinchè non si acquisti plutonio in cambio di dischi dei Beatles con le BitCoin. Il confine tra interesse privatistico e pubblico poi apre un dibattito lungo su cui potremmo discernere per anni… per cui anche qui nulla di rivoluzionario.

So che ci piacerebbe pensare ad un mondo senza tasse, ma per ora purtroppo non vedo via di scampo, perché l’origine delle tasse, non parlo delle imposte intendiamoci, è che sono a fronte di servizi che i cari amici inventori della Bitcoin sottovalutano (parliamo della luce nelle strade, le fognature, le strade stesse, ecc…).

La conclusione al momento è che la Bitcoin è un simpatico e curioso metodo per far attirare l’attenzione sul fatto che il 90 per cento delle monete presenti non hanno un corrispondente controvalore aureo depositato presso le proprie banche centrali e questo rende i mercati non controllabili fino in fondo. L’idea di una moneta digitale in sé è interessante ma molto rischiosa a mio avviso, per cui un suo sviluppo non può che passare attraverso un accordo mondiale per evitare che valore digitale (ossia i nostri soldi reali) possano svanire nel nulla.

Per ora quindi nulla di nuovo e conveniente anzi vi sconsiglio di scambiare euro per Bitcoin! Almeno fino a quando non saranno disciplinati da organismi che garantiscono un adeguato sistema di controlli, ovviamente se ve ne sono considerando gli ultimi scandali che si è registrato sulla Borsa di Londra:-).

Questo per dirvi che l’iniziativa inizialmente può anche funzionare ma solo in piccolo. Laddove prendesse piede realmente sarebbe subito disciplinata e regolamentata e per questo il suo vantaggio e indipendenza dalle politiche monetarie e che i loro realizzatori propugnano come elemento di profonda innovazione, forse verrebbe meno. Al momento inoltre le transazioni non hanno costi.

Il sistema si poggia sulla Blockchain

La Blockchain è un sistema virtuale, una specie di registro pubblico e condiviso sul modello della comunicazione peer to peer e tecnologia open source; vi ricordate i programmi di scambio musicali? Una cosa del genere per i non addetti ai lavori. Nel registro sono contenute tutte le transazioni finanziarie che avvengono con chiavi provate in forma anonima  ordinate cronologicamente e contraddistinte solo da numeri ma non è possibile risalire alla denominazione del soggetto, anzi dei soggetti che l’hanno posta in essere per cui l’anonimato è completamente garantito.

In Europa non esiste una vera e propria regolamentazione delle monete virtuali.

L’unico punto di riferimento è un’opinion dell’Europena banking authority (Eba) pubblicata a luglio 2014 (https://www.eba.europa.eu/ documents/10180/657547/EBA-Op- 2014- 08+Opinion+on+Virtual+ Currencies.pdf) e recepita in parte da Banca d’Italia a gennaio 2015. Nel suo rapporto l’Eba spiega che sebbene ci siano “alcuni benefici potenziali, fra cui transazioni più facili e veloci”, al momento senza norme ben definite “i rischi superano i benefici”. In particolare sono più di 70 i profili di rischio collegati alle monete elettroniche e virtuali. Ed è per questo che, in assenza di regole, l’Eba ha invitato tutto gli intermediari finanziari a non trattare valute virtuali, bitcoin incluso

Commento di un lettore che spero possa dare ulteriori contenuti a questo argomento e che sia soprattutto di chiarimento

Provo a rispondere io. Intanto il limite è 21 milioni, e non 24 (anche se concettualmente non cambia nulla). Non esiste alcun organismo che sovraintende: l’emissione è prefissata dall’algoritmo. Invece che fare ipotesi fantasiose, forse sarebbe il caso di dare un’occhiata all’algoritmo, no?

Risposta: lo trovo correttissimo come punto di vista e sicuramente non ho competenze informatiche al riguardo per cui posso fidarmi di quello che dice. Le notizie le ho lette su una delle 4 maggiori testate italiane ma ciò sono d’accordo con lei non è indicativo.

Sul «dammi denaro vero e io ti do denaro “finto”»: FUD e nient’altro che FUD. Il bitcoin è verissimo, molto più vero di qualsiasi valuta fiat: quella sì che è valuta quasi totalmente virtuale.

Risposta: perdono per l’accezione poco elegante di “finto”: volevo dire virtuale e la moneta virtuale non viene riconosciuta da altri organismi per cui non ha valore se non la acquista/scambia qualcunaltro che riconosce a questa valore. O Sbaglio?

Chi l’ha creata e chi l’ha immessa sul mercato non ha alcuna importanza. Io non conosco il nome di chi abbia inventato i numeri o un’infinità di altre tecnologie, ma le uso tutti i giorni senza pormi questo quesito. Funziona ed è teoricamente corretto? Sì. Bene, non mi interessa altro. Satoshi Nakamoto ha dato vita ad una moneta svincolata dal sistema bancario e dai poteri forti dei governi mondiali: ha coniato la moneta nel 2007, ma nel 2009, implementando un progetto presentato alla comunità poco prima (fine 2008). «La completa ignoranza di chi la usa» lo trovo offensivo, soprattutto se esposto da una persona che nei fatti dimostra di conoscere veramente poco di questa tecnologia.

Risposta: faccio mea culpa in quanto questa affermazione avrebbe dovuto trovare  posto alla fine dell’articolo e avere un tono più pacato per cui la modifico subito. Questo non vuole essere un luogo di discussione volgare ma un luogo dove conoscere con linguaggio semplice concetti complessi. Questo decisamente lo è e forse uno sforzo da parte di chi dice che è siamo arrivati troppo tardi a conoscerlo ci potrebbe anche essere.

Sul consiglio di limitarsi ad acquisti di beni digitali dissento energicamente. Certo, che si faccia tutto in regola. Come detto giustamente, anche il baratto è regolamentato.

Risposta: dietro il suo “si faccia tutto in regola” ci stanno migliaia di leggi, norme, convenzioni tra paesi, ecc ecc. Quindi mi sta dicendo (e questo si collega al punto precedente) che lei è sicuro, laddove avesse utilizzato questo genere di “moneta” in qualche acquisto o vendita, di aver adempiuto a tutti gli obblighi normativi e soprattutto fiscali legati alla transazione che sottostà a questo scambio o come lo vuole lo chiamare lei?

Trovo anche fortemente irritante presentare i bitcoiner come persone che cerchino di evadere il fisco. Ma come si permette? Sicuramente ci saranno evasori anche tra noi, ma non mi sembra che abbiano l’esclusiva. Personalmente sono attivo proprio sul fronte opposto, ovvero di come fare commercio con pagamenti in bitcoin in piena legalità. Faccio presente che, al momento, l’Agenzia delle entrate non ci sta aiutando a chiarire il quadro.

Risposta: questa è demagogia perchè se uno non conosce la normativa e non paga le tasse, seppur in pratica evade le tasse, non vuol dire che lo fa in malafede per cui questa accezione dispregiativa la sta dando lei, non io. L’agenzia delle entrate sicuramente vi potrà aiutare ma è lontana anni luce dall’argomento. Se pensiamo che solo da pochi anni ha iniziato a far parlare i propri database con quelli dell’INPS figuriamoci parlare di Bitcoin. E poi, come le ripeto, prima non ritiene si debba fare un passaggio un tantino più alto per cercare di farla riconoscere dall’ordinamento giuridico Italiano piuttosto che dal Fisco?

Che si tratti di una tecnologia peer2peer, e quindi non controllabile neanche con la forza, sembra che non sia stato compreso.

Risposta: questo è l’aspetto che più mi interessa ma tanto dove vai vai sempre da qualcuno la dovrai far riconoscere o no? Sarebbe utile inoltre fare qualche esempio pratica di come si faccia ad acquistare Bitcoin per vederne le implicazioni normative e fiscali che ne dice? Se vuole mi metto al suo servizio e ne possiamo parlare.

Tralascio critiche alla qualità linguistica dell’autore: bastano i contenuti.

Chi non ha ancora capito che bitcoin ha presentato al mondo la tecnologia più rivoluzionaria del ventunesimo secolo, è già in ritardo. E se non l’ha ancora capito, è perché non è riuscito a cogliere gli elementi tecnologici che lo contraddistinguono.

Risposta: Ta tannn….!!! Siamo arrivati troppo tardi? Che intende sul siamo arrivati troppo tardi? Che ci siamo persi? Vale comunque quanto detto sopra in quanto siamo tutti desiderosi di comprendere come l’algoritmo di cui lei parla e della tecnologia p2p sia in grado di stravolgere il mondo delle transazioni finanziarie ma sarà d’accordo con me che questo dovrà transitare prioritariamente attraverso delle normative primarie e secondarie, leggi e/0 regolamenti che siano soprattutto a tutela del singolo e della salvaguardia del suo patrimonio e del valore della transazione, oltrchè garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e la riconducibilità all’ordinante e al beneficiario. Oppure vuole che si ritorni indietro di decenni. Perchè se pensa questo allora tanto vale tornare al caro e vecchio frusciante.

Basta rispondere ad una serie di domande per capire di cosa stiamo parlando con degli esempi semplici (che non credo il video o il glossario presenti nel sito, soddisfino in pieno). Proviamo a fare un esercizio e vediamo subito se funziona che ne dice? Di sicuro servirà a tutti i lettori. Mettiamo ad esempio che voglia comprare una casa, oggi, e farlo con i bitcoin: è in grado di rispondermi seguendo passo passo dall’acquisto di bitcoin a quando mi consegnano le chiavi? :-)

Comunque tanto per darvi una notizia reale più che virtuale: Piattaforma di bitcoin MtGox dichiara bancarotta. Persi 345 milioni di euro Arriva da Tokyo la notizia che Mt Gox ha inoltrato una domanda di bancarotta protetta e che il tribunale della capitale nipponica l’ha già accolta…per cui possiamo dire che al momento il sistema è un attimo fallibile, ma giusto un attimo.

A fine gennaio 2016 la moneta valeva 380 dollari, mentre a dicembre 2017, praticamente solo 2 anni dopo, ben 16.000 dollari, ma inutile dire che le oscillazioni di questo mercato si fanno sentire pesantemente e il rischio di volatilità è dietro l’angolo come anche i tentativi di frode.

L’epilogo?

Proprio a tradire tutti i fans ora ci si mette come preannunicato anche l’arresto di Karpeles, l’ex re dei bitcoin, numero uno della fallita Mt. Gox che a detta degli inquirenti giapponesi avrebbe alterato i conti entrando senza autorizzazione nella piattaforma. In pratica quindi è come se io entrassi nel mondo delle transazioni finanziarie e modificassi i saldi finali iscrivendo nel mio conto qualche milioncino di euro… il sogno di molti figli di war games forse.

Nonostante questo per darvi comunque una dimensione del fenomeno sappiate che in Italia ci sono già degli ATM ossia sportelli che consentono per poter convertire euro in bitcoin che potete trovare nel cito dei COIN ATM RADAR. Trattamento fiscale dei PIR- Piani individuali di risparmio RISOLUZIONE N. 72 2016

20 Commenti

  1. Ma non fate prima a porvi la domanda? Perché non mi sono mai interessato di FOREX o non investo in dollari o altre valute su cui posso avere un maggior grado di controllo rispetto al bitcoin? Premesso che anche chi come intermediario o asset manager lo fanno di professione confermeranno che il mondo delle valute è uno dei più complessi se stai inseguendo il mitico dell’anticipazione dei movimenti di mercato la domanda che dovresti porti è: ma perché non investo per esempio in azioni o obbligazioni e decido di investire in bitcoin? La risposta è che hai visto che le quotazioni sono aumentate e ti illudi di trovare il guadagno facile…Se proprio devi posizionarti in quel grado di rischio allora fallo con valori contenuti rispetto al valore del tuo portafoglio

  2. In genere diffiderei vivamente da chi mi propina Guide DEFINITIVE…..ma comunque purtroppo non conosco al momento la differenza tra le due criptovalute.

  3. Questa guida XXX su come comprare bitcoin da come alternativa anche etoro. ma se non sbaglio etoro e’ un broker di trading. chi mi spiega la differenza tra comprare il bitcoin su eotoro o su coinbase ad esempio? grazie in anticipo

  4. D’accordissimo con lei. Nel momento in cui il bitcoin dovesse diventare una moneta di scambio stessero pur certo i furgoni che pensano di attrarre genete per vedere crescere il valore della loro moneta, che sarebbero immediatamente inquadrati, vigilati, controllati e imbrigliati in norme che garantiscano la sicurezza di tutti per cui….al momento serve a poco.

  5. A mio avviso il mercato dei Bitcoin è azzerabile dal Governo in pochi minuti: basta un decreto legge dove si rendano illegali le transazioni in BTC (sia le compravendite Euro/BTC che le permute) e tanti saluti.

    Perché non lo fanno? Per lo stesso motivo per cui hanno aumentato il contante a 3000 Euro: ci sono “entità” che hanno bisogno di riciclare.
    E così i pagamenti in contanti sono passati da 1000 Euro a 3000.
    E così i BTC non devono pagare IVA all’atto dell’acquisto.
    E così stranamente non c’è regolamentazione sui BTC dopo tutti questi anni, malgrado il volume d’affari rilevante.

    Qualora i BTC non servissero più a questi loschi personaggi, nessuno li potrebbe più usare legalmente e tutti i negozi “qui si accettano bitcoin” sarebbero solo un ricordo.

    Che dire…forse questa è una garanzia di continuità, nel senso che mafia/partiti/prenditori probabilmente ci saranno sempre. Ma ricordiamoci: lo Stato può eliminare di fatto i BTC, volendo, togliendoli dai commercianti.

  6. Mi sembra che tutti gli economisti siano concordi nel distinguere tre funzioni della moneta:

    1 mezzo di scambio
    2 unità di conto
    3 riserva di valore

    Mi sembra che il bitcoin adempia pienamente a tutte queste tre funzioni:
    E’ un mezzo di scambio(cosa c’entra il baratto?).

    E’ un’unità di conto (sicuramente ora come ora molto volatile, ma non lo sono forse anche la lira turca, il rublo, il real, la rupia o il rand sudafricano?)

    E’ una riserva di valore (infatti il fatto che saranno coniati solo 21 milioni di bitcoin garantisce che non ci sia svalutazione, visto che la massa monetaria non aumenterà mai.)

    infine ricordo che l’oro continua ad essere estratto e che il prezzo è passato da 1880 dollari l’oncia a 1200 dollari l’oncia in un tempo relativamente breve.

    Per quanto riguarda l’aspetto fiscale dovrà esserci sicuramente una regolamentazione, ma l’attuale assenza di questa non pregiudica affatto, a mio avviso, la qualità e la diffusione di questa criptocurrency.

    Ringrazio per eventuali commenti e risposte

  7. La sicurezza è di gran lunga superiore rispetto alle valute tradizionali, solo che non ci sono garanzie né assicurazioni.

    Si può riassumere il concetto con il motto “tu sei la tua banca”, con tutti i pro e i contro del caso. Se non si vogliono correre rischi, o non si usa Bitcoin, oppure occorre sottoscrivere una polizza assicurativa, chiaramente pagandola di tasca propria.

  8. Certo siamo ancora lontani dai livelli di sicurezza delle valute tradizionali mi sembra di capire (che non sono anch’essi totalmente immuni) o sono io che ragiono troppo all’antica.

  9. La chiusura di MtGox è la migliore notizia dell’anno, per ora. Sarebbe stato meglio se fosse avvenuta un anno fa, ma tant’è.

    Preciso che si tratta(va) di un exchange, ovvero un servizio terzo. Bitcoin ne è uscito solo più forte, dato che in questa circostanza il problema della malleabilità delle transazioni è stato finalmente preso in considerazione (per altro si trattava di una vulnerabilità tutto sommato trascurabile).

    Sicuramente ci sarà gente che ci avrà rimesso un sacco di soldi (coloro che conservavano incoscientemente i loro risparmi su MtGox) e me ne dispiaccio; tuttavia, come dicevo, si tratta di un’ottima notizia: finalmente MtGox ha smesso di intossicare il mercato con la sua sudicia presenza.

  10. Commenti sulla simpatica notizia della bancarotta? Esiste una spiegazione più approfondita che non getti nell’oblio chi aveva investito in bitcoin o anche solo chi lo stava per fare. Vi chiederei se possibile di poterci fare avere notizia in quanto nei commenti di sotto sembrava tutto blindato e che avremmo potuto investire senza problemi…sembrava…

  11. Bitcointalk è il forum internazionale dove il progetto Bitcoin è nato e dove scriveva lo stesso Nakamoto, prima di sparire nel nulla. Non è assolutamente un «forum dove non rispondono mai alla domanda principale»: ci scrivono anche avvocati ed esperti di diritto tributario (cosa che io non sono). È per quello che invitavo a porre le domande lì: è il luogo dove la comunità internazionale (e anche italiana) discute, e ci sono persone preparate e molto disponibili. Basta entrare con umiltà e discutere seriamente, senza preconcetti. Gli esperti siete voi, e siete voi a dover cercare delle soluzioni ai problemi; soluzioni che si DEVONO trovare, se non si vuole finire dietro ai paesi del terzo mondo. Molto apprezzato è infatti un atteggiamento costruttivo, cosa che qui non si è visto.

    Il prezzo d’acquisto della soia è fatto dal mercato, esattamente come col bitcoin (legge della domanda e dell’offerta). La gente in cerca di bitcoin, oggi, è molta più di quella disposta a vendere, tanto è vero che il prezzo sale.

    http://bitcoincharts.com/markets/

    Il solo exchange cinese, nell’ultimo mese, ha scambiato quasi 2 milioni di bitcoin, per un controvalore di più di un miliardo di euro. Per carità, cifre ancora piccole, ma in crescita formidabile, tanto è vero che la capitalizzazione dell’intero mercato bitcoin ha superato già la liquidità primaria di diversi paesi membri dell’Unione Europea:

    http://www.coinometrics.com/bitcoin/bmix

    Per la determinazione del prezzo, l’associazione Bitcoin Foundation Italia ha tra le altre cose in programma di calcolare il prezzo di mercato osservando gli scambi giornalieri sui principali exchange. Ovviamente non avrà il peso di quello che dovesse essere calcolato dalla Banca d’Italia, ma in mancanza di meglio non avrei esitazioni ad usarlo. D’altronde stiamo cercando delle soluzioni a problemi concreti che effettivamente esistono, nel modo più serio e rigoroso possibile.

    Faccio però presente che i problemi di cambio (e di conseguenza contabili e fiscali) possono essere molto semplicemente scavalcati già oggi con l’uso di servizi come BitPay, che riduce Bitcoin ad un semplice sistema di pagamento analogo ai circuiti delle carte di credito: il negoziante vede accreditato l’esatto ammontare (meno una commissione) direttamente sul proprio conto bancario, in euro.

    Ribadisco che il sistema vive di vita propria. Non c’è nessuno in grado di controllarlo andando contro la volontà della maggioranza dei minatori.

    Solo un consiglio: lasci perdere gli articoli che passano le testate italiane. Un buon 60% si può cestinare direttamente; un 30% è pietoso e pieno di falsità e inesattezze; per il restante 10%, ogni tanto ci si stupisce di leggere qualche cosa di valido.

  12. Grazie soprattutto del contributo. La prego però non mi segnali quei forum dove non rispondono mai alla domanda principale per alimentare il flusso delle discussioni perchè non credo che le persone abbiano la voglia (che poi genera il tempo) di leggere. Sicuramente lo spunto semi di soia invece da una rpima indicazione importante in quanto i semi di soia per acquistarli hanno un prezzo di acquisto o di produzione e per scambiarli sono quotati sui mercati regolamentati a cui sono associati dei prezzi.
    Va benissimo, quindi con dei semi di soia vorrebbe acquistare una casa? Va bene, passo sopra anche questo, ma prima di farlo lei intende remunerare il cedente la casa con i semi di soia o li vuole prima monetizzare questi semi di soia? Nel secondo caso li deve vendere e deve trovare chi è disposto a dare euro per semi di soia (o bitcoin) e al momento ce ne sono proprio pochini.
    Mi chiedo se sono andati dal notaio a rogitare con i semi di soia o i bitcoin o su quale valore hanno pagato le corrispondenti norvegesi delle nostre imposte sulla casa, registro ipotecarie e catastali.
    Oppure c’è da chiedersi questi bitcoin quanto valevano e quale era il momento preciso e più corretto per quantificarne il valore.
    L’algortimo che ci starà dietro sarà senza dubbio il più perfetto ed immune da ingerenze dei poteri forti e sottolineo magari esistesse…ma sempre per il riconoscimento da parte di tutti gli ordinamenti deve passare.
    E poi se non erro in cina un giorno erano scomparsi solo 2,4 milioni di euro in cina avevo letto (sempre in una delle maggiori testate giornalistiche italiane) ….mi chiedo chi li ha risolti? Esiste quindi una struttura che si occupa di manutenere il sistema o vive di vita propria? Se esiste qualcuno è dotato di poteri ed ha requisiti di onorabilità e professionalità riconosciuti da tutti che gli consentono di farlo? Ci sono degli organi di controllo che vigilano sul loro operato?…ecc ecc..
    Si rende conto di quali e quanti sono gli stepp che ci sono dietro ad un qualcosa per arrivare ad inserie in un mercato una moneta/seme di soia/bitcoin? E quali siano le implicazioni e gli adempimenti che ci sono dietro?
    Resta quindi quanto detto nell’articolo e da lei o un altro paio di persone criticato senza però portare sostanza all’intervento se non trincerandosi è già troppo tardi il mondo è cambiato. Mica abbimao resistenza al cambiamento noi?!?!? Ci mancherebbe, anzi!
    Al momento quindi non mi sembra che dai vostri commenti emerga sostanza in grado di convincere quelli che ne sanno di meno.

  13. Non ho né il tempo né le competenze per rispondere a tutte le domande poste. Invito a riportarle in questa discussione, dove (da anni) si cerca di affrontare proprio queste tematiche:

    https://bitcointalk.org/index.php?topic=25061.0

    Comunque i bitcoin si possono molto semplicemente considerare come una commodity. Essendo lei un esperto di diritto tributario, provi a sostituire “bitcoin” con la parola “semi di soia” o con la commodity che preferisce: è probabile che riuscirà a trovare risposta alla maggior parte delle domande.

    Sul comprare casa in bitcoin, in Norvegià è già stato fatto. Sarebbe il colmo che in Italia non si potesse fare legalmente: significherebbe che (ahimè) è davvero giunto il momento per mettere la parola “fine” a questo sempre più arretrato e sempre più inutile paese; in Cina è il China Telecom (azienda statale) a proporre bitcoin come metodo di pagamento per il prossimo modello di cellulare Samsung! Temo però, per come è fatta l’Italia, che si stia perdendo anche questo treno. È in questo senso che ho parlato di “ritardo”. All’estero ormai i pagamenti in bitcoin stanno entrando nella quotidianità; in Italia ci si sta ancora chiedendo cosa siano.

  14. Grazie del contributo, utilissimo. Sicuramente non sono un esperto della materia. Tuttavia rivolgo a lei la stessa domanda semplicissima che ho fatto al precedente lettore.
    Potrebbe dirmi, in pratica, se volessi acquistare una casa a Milano, Roma o Palermo e senza sapere niente cosa dovrei fare se volessi utilizzare un bitcoin?
    Io mi impegnerò a tracciarle eventualmente profili sanzionatori legati all’acquisto lato suo e lato del venditore dall’approvigionamento di Bitcoin alla consegna delle chiavi. Così capiamo tutti altrimenti da una parte abbiamo i commetni di chi dice di sapere come gira tutto e dall’altra chi vorrebbe conoscere come funziona.

    Che ne pensa?

  15. Grazie delle spiegazioni e del contributo offerto ai lettori e per questo ho deciso di pubblicarla nel testo…insieme alle mie risposte alle sue osservazioni e/o critiche.
    Grazie ancora

  16. Provo a rispondere io.

    Intanto il limite è 21 milioni, e non 24 (anche se concettualmente non cambia nulla).

    Non esiste alcun organismo che sovraintende: l’emissione è prefissata dall’algoritmo. Invece che fare ipotesi fantasiose, forse sarebbe il caso di dare un’occhiata all’algoritmo, no?

    Sul «dammi denaro vero e io ti do denaro “finto”»: FUD e nient’altro che FUD. Il bitcoin è verissimo, molto più vero di qualsiasi valuta fiat: quella sì che è valuta quasi totalmente virtuale.

    Chi l’ha creata e chi l’ha immessa sul mercato non ha alcuna importanza. Io non conosco il nome di chi abbia inventato i numeri o un’infinità di altre tecnologie, ma le uso tutti i giorni senza pormi questo quesito. Funziona ed è teoricamente corretto? Sì. Bene, non mi interessa altro.

    Nakamoto non ha coniato la moneta nel 2007, ma nel 2009, implementando un progetto presentato alla comunità poco prima (fine 2008).

    «La completa ignoranza di chi la usa» lo trovo offensivo, soprattutto se esposto da una persona che nei fatti dimostra di conoscere veramente poco di questa tecnologia.

    Sul consiglio di limitarsi ad acquisti di beni digitali dissento energicamente. Certo, che si faccia tutto in regola. Come detto giustamente, anche il baratto è regolamentato.

    Trovo anche fortemente irritante presentare i bitcoiner come persone che cerchino di evadere il fisco. Ma come si permette? Sicuramente ci saranno evasori anche tra noi, ma non mi sembra che abbiano l’esclusiva. Personalmente sono attivo proprio sul fronte opposto, ovvero di come fare commercio con pagamenti in bitcoin in piena legalità. Faccio presente che, al momento, l’Agenzia delle entrate non ci sta aiutando a chiarire il quadro.

    Che si tratti di una tecnologia peer2peer, e quindi non controllabile neanche con la forza, sembra che non sia stato compreso.

    Tralascio critiche alla qualità linguistica dell’autore: bastano i contenuti.

    Chi non ha ancora capito che bitcoin ha presentato al mondo la tecnologia più rivoluzionaria del ventunesimo secolo, è già in ritardo. E se non l’ha ancora capito, è perché non è riuscito a cogliere gli elementi tecnologici che lo contraddistinguono.

  17. Quindi considerando che le informazioni sono state acquisisite proprie dalle fonti ufficiali e a queste sono stati applicati i principali rudimenti di diritto tributario, cercando di essere espressi in modo semplice quale è la finalità del blog, mi spiega, se ha tempo caro blogger dell’anticultura, su quale punto dissente?
    I commenti generalmente se non offensivi sono pubblicati per cui il suo nonostante sia al limite è statao pubblicato. Dico al limite perchè si limita a offendere senza però dare sostanza e peso al suo commento per cui la pubblico e le rispondo sempre per offrirle la possibilità di non passare per superficiale.

  18. Sono scioccato per la mancanza di cultura che ha mostrato l’autore di questo articolo. Non perdo nemmeno tempo ad offrire informazioni che possano aiutarlo, ma posso permettermi di consigliare ai lettori (sempre che ce ne siano) di cercare informazioni altrove. [ovviamente non spero che questo commento venga pubblicato; Sicuramente verrà moderato ed escluso ma, se così non fosse, un abbraccio all’anonimo blogger dell’anti-cultura]

  19. Il valore delle cose è relativo e deciso dai singoli individui, è deciso dal mercato.
    Se il Bitcoin ha valore è perchè persone hanno liberamente deciso di darglielo, come per tutte le altre cose.
    Le quotazioni sono reali:
    http://bitcoinwisdom.com

    Il massimo numero di Bitcoin sarà 21 milioni non 24.

    E’ dal 2010 che che ci sono scambi online per acquisti di materiale e servizi non dall’università di Cipro…

    I primi Bitcoin sono stati coniati nel 2009 non nel 2007:
    https://en.bitcoin.it/wiki/History

    Non ho tempo di trovare eventuali altri errori, mi è passata la voglia di leggere.

    Prima di scrivere cerca di studiarti meglio l’argomento che vuoi trattare.

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