Lavoro a progetto e suo contratto (cocopro)

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

COntratto lavoro a progetto - Co co proIl contratto di lavoro a progetto, o a programma, il cosiddetto lavoro co.co.pro., è una tipologia di contratto di lavoro istituita dal D. Lgs. n. 276/2003, la celeberrima “Legge Biagi“. Tale tipologia doveva sostituire il “contratto di collaborazione coordinata e continuativa“, il co. co. co., che veniva spesso utilizzato per mascherare forme di lavoro dipendente a costi ridotti per il datore di lavoro.

Un collaboratore a progetto non è un dipendente ma un lavoratore autonomo che svolge la propria attività in relazione ad un progetto o programma di lavoro che gli viene affidato, seguendo forme autonome e non subordinate agli ordini di un superiore per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento. Naturalmente, una completa autonomia è del tutto improbabile, in quando in genere il collabroatore lavora all’interno di una azienda, in contatto con i suoi dipendenti e pertanto è vincolato al rispetto di alcune tempistiche ed esigente organizzative aziendali. Il programma di lavoro può anche prevedere il compimento soltanto di una fase o di una parte di un progetto più ampio, necessaria al conseguimento degli obiettivi finali e può anche riguardare un’attività secondaria della stessa impresa.

Tuttavia, esistono delle caratteristiche costitutive di un lavoro a progetto che ne sono altrettanti elementi distintivi e caratterizzanti:
– l’assenza di un rapporto di subordinazione;
– la definizione di un progetto o di un programma di lavoro;
– l’autonomia del collaboratore nella propria attività;
– le modalità di coordinamento con altri lavoratori e con la direzione;
– la definizione degli obiettivi, dei compensi e delle modalità di erogazione degli stessi;
– la definizione della durata del contratto, che deve essere determinata o determinabile;
– le misure di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore.
Il contratto deve necessariamente assumere forma scritta. L’assenza di un progetto o di un programma, trasforma il rapporto di collaborazione in uno di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fin dal suo inizio.

La legge non definisce una durata massima di una collaborazione a progetto e questa può essere liberamente determinata o deve risultare implicitamente determinabile dalle caratteristiche del progetto stesso. I CO-CO-PRO si risolvono alla conclusione del progetto previsto nel contratto ma la legge prevede sia il rinnovo che la proroga dello spesso nel caso in cui il risultato non sia conseguito nei tempi previsti. E’ anche possibile la stipula di contratti successivi con incarichi diversi. Il rapporto di collaborazione è sospeso in gravidanza, durante i periodi di malattia o in caso di infortunio. La malattia è a carico del collaboratore.

La retribuzione di un contratto a progetto è strettamente legata al conseguimento dell’obiettivo e al completamento del programma, non direttamente al numero di ore lavorate e può anche non aver luogo o essere elargita solo in parte se il lavoro è parziale o gli obiettivi non vengono pienamente conseguiti. Non è possibile calcolare la retribuzione in base a quella dei lavoratori dipendenti, semmai potrà essere analoga a quella destinata ad altre tipologie di lavoratori autonomi e potrà essere proporzionale anche alla qualità del lavoro oltre che alla quantità.

Una volta determinate consensualmente le condizioni contrattuali, il committente deve comunicare il nominativo del collaboratore al centro per l’impiego competente per territorio, entro il giorno precedente a quello previsto per l’inizio del rapporto. L’eventuale proroga dello stesso andrà comunicata allo stesso ufficio, entro cinque giorni. Il committente deve versare i contributi previsti per il lavoro a progetto alla gestione separata Inps.

I vantaggi e gli svantaggi del Lavoro a PROGETTO per il lavoratore
Pur se formalmente ben distinti tra loro, nella realtà spesso le differenze tra un contratto di lavoro subordinato e un contratto di collaborazione a progetto sono minime. Possiamo affermare che siano ravvisabili nei co.co.pro. delle forme di lavoro dipendente che vanno a vantaggio del committente mentre comportano, per il lavoratore, tutti i vincoli e gli obblighi previsti da un contratto di lavoro subordinato senza i relativi vantaggi. Nella realtà queste forme di collaborazione a progetto hanno contribuito a consolidare la precarietà del lavoro.

Vediamo i pro e i contro che presentano le condizioni del lavoratore con un contratto di collaborazione a progetto realtivamente a:
Retribuzione: quanto si guadagna con un contratto a progetto?
In genere, a parità di lavoro, il collaboratore a progetto guadagna di più ma non ha diritto a tredicesima, eventuale quattordicesima, TFR e i contributi versati ai fini previdenziali sono inferiori rispetto a un contratto di lavoro dipendente.
Autonomia: il collaboratore a progetto ha in teoria ampia autonomia nel determinare i propri tempi di lavoro e le modalità che ritiene più idonee per svolgere lo stesso. Spesso tale autonomia risulta alquanto limitata, quando per esempio il progetto preveda la stretta collaborazione con altri dipendenti. Molte aziende pretendono dai propri collaboratori a progetto che rispettino gli stessi orari dei dipendenti. Nei casi di contenzioso, quando un giudice ravvisi la mancanza di autonomia nell’attività del collaboratore o l’assenza di un progetto o di un programma chiaramente definito, il rapporto di lavoro viene trasformato in un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
– Modalità di lavoro per obiettivi: l’unico vincolo a cui per contratto è tenuto un collaboratore a progetto è rappresentato dal completamento della fase o del programma di lavoro nei tempi stabiliti, quindi, in linea teorica, potrebbe lavorare un giorno in una settimana o tutti i giorni di un mese, a sua discrezione. Nella realtà, abbiamo visto che questo non è sempre quello che accade.
Precarietà: un contratto di collaborazione a progetto è una forma di collaborazione che, secondo alcuni, istitituzionalizza la precarizzazione dei lavoratori e, in momenti di calo di lavoro, i lavoratori con contratto di co.co.pro. sono i primi a cui il committente rinuncia, non avendo nei loro confronti i vincoli previsti nei casi di un contatto di lavoro dipendente.
– Tutela: un collaboratore con un contratto di co.co.pro è molto meno tutelato rispetto a un lavoratore a tempo indeterminato e molto più soggetto a “ricatti” o pressioni, in quanto il committente può non rinnovargli il contratto, se egli non asseconda le richieste.

Consigli utili: domande e risposte frequenti sui co.co.pro (a lavori a progetto):

– La formula del co.co.pro. è applicabile a tutte le tipologie di lavoro autonomo?

No.
Il co.co.pro. non è applicabile ad attività di agenzia e/o rappresentanza, prestazioni occasionali di durata inferiore ai trenta giorni per anno solare e nei casi di servizi assistenziali inferiori a 240 ore; sono inoltre escluse le prestazioni intellettuali di professionisti che debbano essere iscritti ad Albi professionali e le collaborazioni con società sportive a livello dilettantistico sotto diverse forme; è inapplicabile anche per coloro che compongono gli organi di amministrazione e controllo di società e per quanti percepiscono la pensione di vecchiaia.

– Può un singolo progetto o programma di lavoro essere svolto nell’arco di contratti successivi?

Sia il rinnovo che la proroga sono previsti nei casi di contratti a progetto e possono aver luogo quando l’obiettivo non sia stato raggiunto o comunque il lavoro non sia stato portato a compimento. Un nuovo contratto, successivo al primo, può altresì riguardare un nuovo progetto, del tutto diverso dall’incarico precedente. Non vi sono limiti ai contratti successivi stipulabili tra committente e collaboratore, ma la proroga dello stesso progetto per lungo tempo può far ravvisare la natura di un rapporto di lavoro subordinato continuativo.

– Da chi sono decise le condizioni di un contrato di collaborazione a progetto?

Trattandosi di una forma di collaborazione autonoma, una volta stabilito il programma o il progetto su indicazioni del committente, sarà il lavoratore a definire i tempi e le modalità di esecuzione dell’incarico assunto, a propria discrezione e secondo le proprie competenze. Possono esserci casi in cui sia prevista una data di scadenza entro la quale il lavoro o parte di esso debba essere completata, quando vi siano scadenze imposte da condizioni esterne, o quando il lavoro debba integrarsi in un quadro più ampio di attività, tutte circostanze, queste, definite in sede di contratto.

– Il contratto a progetto può essere sciolto dal datore di lavoro nei casi di infortunio o di malattia del collaboratore?

No. Nei casi di infortunio o di malattia del lavoratore che comportino l’interruzione del lavoro per un periodo, il contratto rimane in essere ma viene sospeso, senza che sia previsto alcun compenso per il collaboratore. La malattia è totalmente a carico di quest’ultimo, trattandosi di una forma di lavoro autonomo. Se però l’interruzione del lavoro si protrae per oltre un sesto della durata concordata, il committente ha facoltà di recedere dal vincolo contrattuale.

– E’ possibile per un collaboratore stipulare più contratti di collaborazione a progetto con diversi committenti?

Si. Il contratto di collaborazione a progetto non prevede un vincolo di esclusiva e dunque il lavoratore può svolgere più collaborazioni a progetto contemporaneamente, purché i committenti non siano in concorrenza tra loro. Il collaboratore è comunque tenuto a rispettare l’obbligo di riservatezza.

– E’ possibile risolvere un contratto a progetto in anticipo rispetto alla scadenza prevista, se il progetto è concluso? Cosa accade in questo caso?

E’ certamente possibile porre termine al contratto prima della sua naturale scadenza nei casi in cui il progetto venga concluso anticipatamente. In questo caso il compenso è dovuto per intero. Nei casi in cui il progetto venga interrotto per altre cause, in linea generale è applicabile il principio di proporzionalità ma tutto dipende dalle cause della risoluzione anticipata.

Infine rimandiamo al confronto fra lavoro con partita IVA (autonomo) e lavoro a progetto

3 Commenti

  1. Salve io sono una ragazza che assiste una signora al suo domicilio per 24h settimanali quindi da lunedì a sabato dalle 9-13h. E la cooperativa mi ha fatto un contratto a progetto. Vorrei per cortesia sapere se c è modo di fare cambiare il mio contratto visto che effettivamente il lavoro che svolgo non è tipo da contratto a progetto. VI ringrazio anticipatamente per la vostra risposta.

  2. Cortesemente vorrei un “informazione:
    sono un penzionato con penzioe 1580 euro mensili netti,ho avuto un offerta di lavoro:di 190 euro ora (collaboratore a progetto)vorrei sapere quando vado a pagare
    di tasse se lavoro solo 6 misi non ho altro reddito.
    vi ringrazio per la vostra collaborazione.

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