Aggiornato il 4 Maggio 2023
Un clima di incertezza per i dati del lavoro in Italia, dell’occupazione e della disoccupazione (la mancanza di lavoro). Finora sono valse a poco le misure anti crisi intraprese dal governo. Per fronteggiare, almeno parzialmente, le situazioni delicate delle famiglie, per fortuna in Italia esistono gli ammortizzatori sociali. A sostegno del reddito dei disoccupati e delle persone che vengono sospese dal lavoro, sono previste varie forme di intervento. Specifici provvedimenti perfezionati col tempo e diffusi mediante norme studiate ad hoc dal legislatore.
Tra queste, come detto, c’è l’indennità di disoccupazione, quella che può essere chiamata anche “sussidio di disoccupazione”, che si percepisce in seguito alla DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE. Un istituto con il quale lo Stato interviene a favore di quelle persone disoccupate che, non offrendo alcuna prestazione lavorativa, si trovano prive di reddito da lavoro. Per la verità, la pratica è diffusa anche in altri paesi europei così come negli Stati Uniti.
Le somme sono erogate in proporzione al salario percepito dal lavoratore prima dello status di disoccupato. Una forma temporanea di sussidio, certamente non equivalente a dei veri e propri stipendi, ma utile a tamponare la situazione di emergenza. Un paracadute al servizio dei cittadini meno fortunati, in attesa di tempi migliori. Due nuove indennità a sostegno del reddito sono state introdotte dalla legge di riforma del mercato del lavoro approvata a giugno del 2012: l’ASPI (Assicurazione sociale per l’impiego) e la Mini ASPI. Per i collaboratori a progetto la medesima legge ha modificato l’Una tantum, una sorta di indennità per questa tipologia di collaboratori ai quali è scaduto il rapporto di lavoro.
Entrando nei dettagli, cominciamo con il dire che l’Aspi è una prestazione economica in vigore dal 1° gennaio 2013, in sostituzione dell’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali.
Richiesta indennità di disoccupazione ASPI
Per poterne usufruire è necessario presentare domanda scritta in forma telematica attraverso il sito dell’INPS, da parte dei lavoratori dipendenti che involontariamente hanno perso l’occupazione. Facile intuire come non sia possibile accedere a questo beneficio in seguito a dimissioni volontarie o risoluzione consensuale del rapporto lavorativo. Ci sono delle eccezioni alla regola come ad esempio le dimissioni per giusta causa. Rientrano in questa casistica quelle avanzate per mancata retribuzione, mobbing, molestie sessuali e anche le dimissioni dovute a una modifica delle mansioni. La normativa chiarisce a chiare lettere questo aspetto.
L’Aspi spetta alle seguenti categorie di lavoratori che, ripetiamo, abbiano perso involontariamente il posto di lavoro: agli apprendisti, ai dipendenti delle Pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato, al personale artistico assunto con rapporto di lavoro subordinato e ai soci lavoratori delle cooperative anche loro con rapporto di lavoro subordinato. Di conseguenza, rimangono fuori dalla possibilità di far ricorso a questa prestazione economica: i dipendenti della PA regolarmente assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato, gli operai agricoli sia quelli assunti con contratti a tempo determinati che quelli oggetti di contratti a tempo indeterminato e i lavoratori extracomunitari con regolare permesso di soggiorno per svolgere lavoro stagionale. Per questi ultimi esiste un’apposita normativa. I lavoratori che hanno diritto all’indennità Aspi come primo passo dovranno dichiarare presso il Centro dell’impiego territorialmente competente l’attività svolta in precedenza.
Requisito importante, pena l’esclusione dal beneficio, almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio dello status di disoccupato. I contributi utili sono quelli elencati dettagliatamente dall’Inps, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a cui va inoltrata la domanda esclusivamente per via telematica. Non sono più infatti accettate le domande che perverranno all’Istituto attraverso i canali “tradizionali”, ma ci si può sempre rivolgere ad un PATRONATO perchè ci guidi nella compilazione informatica e nell’invio all’INPS. La disoccupazione sarà erogata sotto forma di indennità mensile. La durata dell’indennità, legata all’età del beneficiario, aumenta gradualmente durante il periodo transitorio identificato con il triennio 2013, 2014, 2015. Diverrà definitiva a partire dal 1° gennaio 2016.
Sospensione dell’indennità di disoccupazione
Va da sé che la liquidazione dell’Aspi viene sospesa d’ufficio nel caso il soggetto assicurato trovi una nuova occupazione, o che le somme dei redditi da eventuali “prestazioni occasionali” superi i 3000€.
Mini ASPI
Un’altra forma di prestazione economica erogata a favore dei disoccupati è l’indennità Mini-Aspi. In vigore, come la precedente dal 1° gennaio 2013, sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti. Basilare, come nell’altro caso, per poter accedere a questa altra tipologia di disoccupazione la perdita involontaria del posto di lavoro da parte dei dipendenti. Le categorie dei lavoratori a cui spetta la Mini Aspi sono pressoché le stesse. Anche in questo caso il lavoratore dovrà recarsi presso il Centro dell’impiego più vicino al proprio domicilio per rilasciare una dichiarazione dalla quale si evince l’attività lavorativa svolta in precedenza. Cambiano, per ovvie ragioni, i requisiti che il lavoratore deve possedere al momento della domanda. Le settimane di contribuzione da attività lavorativa devono essere pari almeno a 13 nei dodici mesi immediatamente precedenti al periodo di disoccupazione del lavoratore. Con le novità introdotte, non è più necessario il requisito dell’anzianità assicurativa.
L’indennità di disoccupazione viene erogata per un numero di settimane equivalente alla metà di quelle contributive attestate nei 12 mesi precedenti la data della fine del contratto di lavoro. Ovviamente ai fini della durata non vengono calcolati i periodi oggetto della contribuzione che hanno già dato luogo al sussidio. Il beneficiario della prestazione economica decade in alcuni casi, tra cui il ritorno all’attività lavorativa, il pensionamento e quando percepisce un assegno ordinario di invalidità. In quest’ultima ipotesi va precisato che la persona interessata può optare per l’indennità. Anche la mancata accettazione di una possibilità di lavoro comporta la perdita dell’indennità di disoccupazione, a patto che la retribuzione sia superiore almeno del 20% rispetto all’importo lordo della Mini Aspi. Le domande, questo vale anche per l‘indennità di disoccupazione Aspi, vanno presentate entro i termini previsti dalla legge attraverso uno dei seguenti canali autorizzati: direttamente dall’interessato via WEB tramite il portale Inps e grazie a un Pin da richiedere all’Istituto previdenziale stesso, avvalendosi del supporto di un patronato o mediante Contact Center al numero verde INPS: 803164.
Entrambe le indennità possono essere riscosse tramite l’accredito su conto corrente bancario, postale o su libretto postale o tramite bonifico domiciliato presso lo sportello dell’ufficio di Poste Italiane rientrante nel CAP di residenza della persona interessata. Contro il mancato accoglimento della domanda, è possibile presentare ricorso al Comitato provinciale della sede che ha respinto la pratica. Il termine per avanzare il reclamo è di 90 giorni decorrenti dalla data in cui si riceve la lettera del mancato accoglimento. Come per l’inoltro delle domande, anche i ricorsi possono essere inviati direttamente dal sito INPS utilizzando il codice PIN in possesso del richiedente o rivolgendosi a un patronato. È chiaro che, ricorrendo a un patronato, l’interessato riceverà tutte le informazioni del caso e l’assistenza professionale richiesta.
SONO TANTI GIORNI CHE CERCO DI METTERMI IN CONTATTO TELEFONICO CON QUALCUNO DELL’INPS MA,NIENTE !!!!! NEL MESE D’APRILE,IL BONIFICO PER LA MIA DISOCCUPAZIONE,E’ STATO MANDATO INDIETRO DALLA BANCA.AVREI DOVUTO AVVERTIRE DEL CAMBIO IBAN E NON L’HO FATTO.ADESSO,COSA DEVO FARE PER RIAVERLA AL PIU’ PRESTO DATO CHE E’ L’UNICO MIO SOSTEGNO? GRAZIE.
Buongiorno
dopo 30 anni di lavoro in proprio nel giugno 2007 sono stato assunto da un’azienda per la quale ho lavorato fino a settembre 2013 poi un anno di cassa integrazione in deroga , licenziato in licenziamento collettivo il 08/10/2013 quindi 12 mesi di Aspi che scadrà il 17 ottobre 2014 . Il periodo di cassa integrazione in deroga matura requisiti per richiedere nuovamente l’Aspi ?
e per i disoccupati che hanno fatto domanda da anni …….niente!!!!!!