Aggiornato il 4 Maggio 2023
La prima cosa da sapere sull’imposta sulla pubblicità
La prima cosa da sapere è che l’imposta viene introdotta dai diversi comuni che devono solamente parzialmente recepire il Dlgs 507 del 1993 che di fatto legifera in materia di pubblicità. per il resto quindi sarà sempre preferibile prendere contatto con il comune in cui si vuole veicolare il messaggio pubblicitario per non commettere errori. Sentire intendo non solo informarsi ma anche verificare due elementi:
- Se il messaggio ossia la tipologia di pubblicità che voglio fare è consentita nel comune dove voglio usarla;
- Se viene applicata un’imposta come viene calcolata e applicata dal singolo comune anche perchè potrebbero essere previste delle forme di agevolazioni fiscali a livello di singolo comune che al sottoscritto sarebbe impossibile da riportare in una mini guida come questa.
Vi riporto un passaggio importante della norma che riguarda le modalità con cui il Comune definisce il proprio regolamento per cui: “Il comune e’ tenuto ad adottare apposito regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni”.
2. Con il regolamento il comune disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.
3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l’installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresi’ stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonche’ la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l’effettuazione di affissioni dirette. 4. Il regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione e’ divenuta esecutiva a norma di legge.”
Su cosa si paga la pubblicità
Altra precisazione riguarda il fatto che l’imposta sulle pubblicità si paga solo su messaggi audiovisivi ma non anche per esempio quella effettuata sulle radio o in televisione o mediante annunci stampa.
L’imposta sulle insegne pubblicitarie dei negozi ed esercizi commerciali
Cosa si intende insegna dell’esercizio commerciale: luminosa o solo cartello
Per insegna si intende il nome della ditta, la ragione sociale o la denominazione il nome che si è voluto dare al proprio negozio che di per sè non potrebbero essere considerati pubblicità in quanto il loro unico scopo è quello di far identificare il negozio e non di pubblicizzarlo ossia di migliorarne l’immagine. A tal proposito la scritta si intende per Insegna dell’esercizio commerciale “la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta”. Il comma 6 dell’art. 2-bis, precisa ulteriormente che detta scritta deve avere “la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica”. (Articolo 2-Bis poi abrogato: Grazie Mirko)
Non sono considerate insegne
A titolo di esempio non sono insegne le scritte relative al marchio del prodotto venduto se sono contenute in un distinto mezzo pubblicitario, esposto in aggiunta ad all’insegna del negozio poiché questa circostanza manifesta chiaramente l’esclusivo intento di pubblicizzare i prodotti in vendita. Se invece vi sono entrambe allora non importa.
Come si calcola l’imposta sull’insegna pubblicitaria
Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l’imposta o il canone sono dovuti per l’intera superficie ossia se l’unica insegna esposta per individuare la sede di svolgimento di attività economica ha una superficie di 9 metri quadrati, l’imposta è dovuta su tutta la superficie e non solo quella eccedente di 4 metri quadrati anche se stiamo parlando di più insegne (ossia dovete sommarne la superficie complessiva). Al contrario se vengono esposte due insegne, una di superficie di 3 metri quadrati, e l’altra di 1 metro quadrato, essendo la loro superficie complessiva pari 4 metri quadrati, per entrambe le insegne non sono dovuti ne’ l’imposta sulla pubblicità e nemmeno il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari, in quanto non viene superato il limite di 5 metri quadrati.
Superficie esente
L’esenzione sopra descritta si applica indipendentemente dalla tipologia dell’insegna di esercizio esposta ossia anche se e’ luminosa, illuminata o se esposta in categoria speciale o comunque assoggettata a maggiorazioni, poiché la norma riconosce l’agevolazione all’insegna di esercizio in quanto tale, senza imporre alcuna limitazione riguardo alle caratteristiche che presenta.
Pubblicità esenti su cui non si versano le tasse
Oltre ai casi individuati in base alla superficie della pubblicità esistono anche altri casi come la pubblicità effettuata dentro l’esercizio commerciale che gode dell’esenzione, oppure quelle inserite sulle porte dei locali dove sono distribuiti i beni o i servizi purchè siano di superficie inferiore al mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso. Insomma se mettete una inscritta su ogni vetrina non vi dice niente nessuno e non dovete pagare alcunchè purchè nel loro insieme non superino il limite oppure le insegne di associazioni, anche quelle sportive e dilettantistiche oppure di comitati o associazioni senza scopo di lucro.
Vendesi o affittasi casa
Altro caso è quello del cartelle vendesi o affittasi di case o appartamenti che non pagano imposta sulle pubblicità purchè non superino un quarto di metro quadrato anche se vi avverto che per esempio a Roma un mio amico è stato multato perchè da quello che mi diceva il sindaco ha inserito una specifica imposta proprio per l’utilizzo e l’affissione di questi cartelli in mezzo alla strada per cui vale il principio ribadito prima ossia sentite il vostro comune.
Su cosa si paga l’imposta sulle pubblicità
Il calcolo viene effettuato sulla superficie della minima figura piana geometrica in cui e’ circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Sono esenti da imposta esclusivamente le insegne che sono comunque finalizzate a contraddistinguere il luogo ove si svolge l’attivita’ economica oppure la generica indicazione della tipologia dell’esercizio commerciale come Bar, Alimentari, oppure la precisa individuazione dell’esercizio commerciale ad esempio Bar Rossi o Alimentari Bianchi, oppure anche la generica individuazione dell’esercizio commerciale realizzata con l’indicazione del nominativo del titolare “da Giovanni”.
Oppure l’indicazione solo della tipologia dell’esercizio commerciale accompagnata nel contesto dello stesso mezzo pubblicitario, da simboli o marchi relativi a prodotti in vendita come ad esempio Bar X, Caffè Y oppure anche la sola indicazione del marchio o dei prodotti in vendita (ad esempio: “Caffe’ Gamma“).
In questo caso la scritta in esame e’ di per se’ idonea ad indicare al pubblico, sia pure indirettamente, il luogo di svolgimento dell’attività economica basti pensare ad un nome da una forte connotazione come Nespresso per fare un esempio e le insegne di esercizi commerciali in franchising.
Nel franchising l’insegna assolve alla sua funzione a prescindere dal rapporto contrattuale che lega il titolare del marchio ed il suo concessionario di uso; del resto lo stesso art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993, individua il soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità in colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, non operando alcun tipo di distinzione in ordine alla titolarità del marchio raffigurato nell’insegna.
Ma anche altre fattispecie meno ricorrenti e comuni come le insegne, recanti il logo delle società petrolifere, che contraddistinguono le stazioni di servizio dei distributori di carburanti, i mezzi pubblicitari esposti dai professionisti (medici, avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, ecc.), che possono rientrare nella definizione di cui al citato art. 47, del D.P.R. n. 495 del 1992, in quanto assolvono al compito di individuare la sede dove si svolge un’attività economica, i cartelli esposti all’esterno dei cantieri edili recanti l’indicazione della ditta che esegue i lavori, in quanto rappresentativi della sede di svolgimento dell’attività cui si riferiscono.
Indicazioni stradali relative al proprio negozio
A titolo di esempio uno dei casi di esenzione previsti per l’imposta sulle pubblicità riguarda proprio i cartelli stradali che vengono inseriti dal soggetto proprietario della strada per agevolare l’individuazione del punto vendita e fornire quindi indicazioni stradali e non migliorarne la percezione. Altro discorso invece riguarda la pubblicità sulle auto, su cui ho scritto articolo appositamente dedicati.
Esenzioni e riduzioni per tutti
Ulteriore adempimento: La dichiarazione di inizio pubblicità
Oltre a pagare anche un altro simpatico adempimento che consiste nella dichiarazione di inizio della pubblicità da presentare prima di iniziare l’utilizzo della pubblicità in cui si indicheranno le principali caratteristiche, tipologia, durata, l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Se parlate di pubblicità esente invece non ci sarà bisogno della dichiarazione iniziale anche se mi informerei sempre prima al comune per non incappare in errori. Nel seguito la guida alla compilazione della dichiarazione sulla pubblicità
La targa davanti al proprio studio professionale di Avvocati o Dottori Commercialisti
Potete anche leggere l’ultimo articolo di approfondimento dedicato alla fattispecie delle tasse targhe degli studi professionali apposta davanti agli studi professionali come nel caso di avvocati o dottori commercialisti che potrebbero ricadere nell’ambito di applicazione del tributo.
La pubblicità sulle auto
A tal fine vi segnalo anche un articolo appositamente scritto per il calcolo dell’imposta di pubblicità sulle auto.
http://www.tasse-fisco.com/autoveicoli/multa-imposta-pubblicita-veicoli-aut/2481/
Pubblicità e Cartelli dentro Parcheggi chiusi
Una recente sentenza ha chiarito come la cartellonistica o pubblicità dentro parcheggi chiusi (non per forza a pagamento) non costituisce presupposto per l’applicazione dell’imposta sulle pubblicità in quanto non svolgono una funzione pubblicitaria. Questi servono ad indirizzare la clientela e non si rivolgono ad una massa indeterminata di possibili acquirenti, ma solo a coloro che sono già entrati nel parcheggio.
Sicuramente esiste anche una funzione pubblicitaria ma indiretta e non volontaria. (Cfr Sentenza Commissione Tributaria Regionale Lombardia n. 3602/2019 del 25 settembre 2019 e sentenza Cassazione n.8616/2014 secondo cui “I cartelli indicatori di industrie, laboratori artigianali e negozi di vendita al minuto costituiscono insegne, perché sono segni distintivi del luogo ove dette attività vengono svolte. Tali cartelli, rivolgendosi a una massa indeterminata di possibili acquirenti e utenti svolgono una funzione pubblicitaria, la quale non deve necessariamente accompagnarsi a una vera e propria operazione propagandistico reclamistica”.
Elemento dirimente anche per risolvere la controversia tra Agenzia delle Entrate e Contribuente è stato che i Cartelli non sono rivolti verso la strada ma per le indicare dove sono ubicati i punti vendita. I cartelli pertanto non rientrano tra quelli soggetti ad autorizzazione comunale ma più tra quelli simili a un cartello di “proprietà privata” o “divieto di accesso”.
Riferimenti normativi
Dlgs 507 del 1993 sulle pubbliche affissioni
DL 13 del 2002 sulle Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali
Circolare 3 del 2002 del MEF
Salve, grazie mille per l’articolo molto interessante.
A suo avviso il logo, il nome ed eventelmente il payoff (motto) dell’azienda applicati su un locker automatico per ritiro pacchi potrebbero essere considerati insegna? Tali Locker potranno essere installati sia su luoghi pubblici che privati (ad uso pubblico) ma comunque sempre all’esterno.
Grazie in anticipo
Marco
Non dimenticate l’art. 23 CdS, che assoggetta ad autorizzazione dell”ente proprietario della strada qualsiasi messaggio pubblicitario visibile dalla strada, ai fini della sicurezza stradale
Salve, oltre al comune chi altro può avvalersi del pagamento della pubblicità?
ma il comune, hal’obbligo di recapitarmi il tributo per le tabelle pubblicitarie alla scadenza dovuta?
Addirittura? e quanto era grande? Quale tipologia di sanzione le hanno comminato? Qual’è il riferimento normativo indicato nell’accertamento o nel verbale della sanzione?
Buongiorno il mio nome è stato speso dallo studio medico per cui lavoro su un cartellone pubblicitario e quindi il comune mi ha erogato sanzioni ed imposte.
È corretto?
Grazie
Può derogarvi ma non essere contraria alla norma principale. Posso aspettarmi dei casi di esenzione ma non maggiori aliquote per fare un esempio. Nel suo caso mi verrebbe dadire che laddove sia visibile all’esterno, seppur calata all’interno è passibile di rientrare nell’ambito di applicazione del tributo.
Buongiorno,
1.non mi è chiaro se il comune deve recepire completamente il d lgs 507/93 oppure può anche derogarvi o non applicare alcune esenzioni… nell’articolo si di ce —parzialmente—–
2.all’interno del mio cortile dove svolgo attività edilizia posso esporre SENZA PAGARE degli striscioni con indicato vendita cemento pellet….. eccc che identificano i marteriali in pratica…..
3.SEMPRE all’interno del cortile posso altresì esporre striscioni senza pagare … che indicano una marca che vendiamo … tipo xxxxx?
La ringrazio anticipatamente
ritengo che debbano rilevare le dimensioni del logo e non quelli della superficie su cui viene apposto
Salve, all’esterno del nostro negozio abbiamo l’insegna con il logo della nostra attività. Le dimensioni non superano i 5 mq quindi non siamo tenuti a pagare l’imposta.
Abbiamo inoltre delle tende parasole per cui paghiamo l’occupazione di suolo pubblico.
La mia domanda è: se metto il logo sulla veletta della tenda parasole esso concorre al limite dei 5 mq?
Vanno sommati con l’insegna?
O essendo sulla tenda è esente da imposte?
Grazie
Domanda: chiedere direttamente a loro la fonte? Immagino le citino un regolamento comunale. Provo a ricercare questa quantificazione nella legge principale e le rispondo
Salve,
La Mia Domanda consiste nel chiedere delucidazioni in merito al Nostro campo sportivo comunale situato a Torino,
Vorrei installare all’interno dei campi da Calcetto dei Classici striscioni PVC pubblicitari di circa 2,5mq ciascuno, chiedendo informazioni in comune mi hanno rilascito questa info, ” Bisogna pagare le tasse che ammontano a 0,15 cent al giorno per mq se i campi sono certificati Coni, sennò sono 0,30 cent! ” vi risulta corretta questa informazione? a parere mio si chiama estorsione, perchè avrei 100 pvc da installare e calcolatrice alla mano il guadagno maggiore andrebbe al comune :(
Il nostro centro Sportivo è piccolo solo 4 campi da calcetto.
Spero in una vostra risposta
Grazie
Salve! La tassa sulla pubblicità si applica anche ai listini prezzi (senza messaggi pubblicitari) esposti all’esterno del locale, pur essendo questo un obbligo di legge?!?
Non ho trovato niente pure nel regolamento comunale, quindi credo che si sbagliasse il mio contatto. Da nessuna parte ho trovato riferimenti a distanze dall’autostrada, quindi problemi non dovrebbero porsi.
Grazie per l’aiuto in ogni caso!
Forse questo può esserti utile….Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992 Nuovo Codice Della strada. Poi consulterei comunque il regolamento comunale cosa disciplina nello specifico in quanto ha potere di derogare (spesso in senso restrittivo il disposto normativo.
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Pubblicazione della norma sulla G.U. n. 114 del 18/05/1992
Titolo/Oggetto
Nuovo codice della strada
articolo 23: Pubblicità sulle strade e sui veicoli
1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. È vietata l’apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. è consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell’attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
3. Lungo le strade, nell’ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell’interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da unl’altra strada appartenente ad ente diverso, l’autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di questl’ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall’Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l’ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell’interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. (2)
7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall’ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall’ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall’ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall’ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d’interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente. (2)
8. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell’anno.
9. Per l’adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all’atto dell’entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell’osservanza delle disposizioni stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.695. (4)
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.388 a euro 13.876. (4)
13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada.
13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l’ente proprietario della strada diffida l’autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell’atto. Decorso il suddetto termine, l’ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell’autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.734 euro 18.935; (4) nel caso in cui non sia possibile individuare l’autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione. (1) (2)
13-ter. Non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalle leggi 1o giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis .
13-quater. Nel caso in cui l’installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l’ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l’ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza – ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge .
13-quater.1. In ogni caso, l’ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l’autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell’ipotesi prevista dal comma 13-quater. (3)
Buonasera,
vorrei mettere un totem luminoso ad indicazione della mia azienda che sia visibile anche dall’autostrada (che dista dalla sede più di 300 m). Mi hanno detto che potrebbero esserci dei vincoli per quanto riguarda l’installazione di questo totem proprio in virtù della vicinanza dell’autostrada. Mi è stato detto che c’era un limite, probabilmente di 150 m. Ma il mio contatto non aveva certezza in merito né del vincolo in sé né se sia stato modificato.
Controllando nel Codice della Strada non ho trovato informazioni in merito. Avete suggerimenti su come possa muovermi in merito? Che regolamenti dovrei controllare secondo voi?
Grazie
Levarle pare brutto? Nel senso è come se io affittassi un appartamento e dentro trovassi un quadro di teomondo scrofola che non mi piace. Se voglio lo posso levare e mettere nell’armadio. Al momento di restituire l’abitazione lo rimetto.
Salve il mio “vicino” nonché proprietario dello stabile dove sono in affitto e dove svolgo la mia attività di officina/elettrauto continua ad apporre sui muri dello stabile a me affittato insegne recanti il nome della sua attività con frecce ecc. che danno verso il suo ingresso( per ora ne ha fissate un paio di circa 3mtx2mt) , avendogli già intimato di toglierle essendo state fissate sulla facciata del capannone a me affittata come posso fare per fargliele togliere definitivamente? Posso effettuare una qualche denuncia?? Grazie in anticipo per la Vs. risposta, saluti
Sarebbe variabile per cui un comportamento cautelativo mi porterebbe a calcolare la superficie nella sua massima espansione. Spero di essermi spiegato….ma soprattutto….di aver capito cosa vuole fare.
VORREI FARE UNA DOMANDA UN PO STRANA SE VOLESSI FARE UN’INSEGNA INSTALLATA TIPO TETTOIA E FAR RIFLETTERE L’OMBRA SULLA PARETE CON LUCE ARTIFICIALE O SOLARE COME VERREBBE CALCOLATO LO SPESSORE DELLA SCRITTA O L’OMBRA
Il testo del verbale dice questo? Se si dovrebbe anche richiamare il regolamento comunale che può definire delle soglie diverse di esenzione o applicazione. Tuttavia v’è da chiedersi se può andare contro a norme imperative. A mio modestissimo avviso potrebbe al più prevedere delle maggiorazioni o dei casi di esenzione e non anche ridurre le soglie esplicita di esenzione dei messaggi pubblicitari. Dovrebbe approfondire meglio con il verbale alla mano
nonostante l’insegna non superi i 5mq, mi è stata applicata l’imposta, per aver specificato sotto il nome del negozio, gli articoli in vendita tipo: FROFUMERIA FOTOGRAFIA ARTICOLI DA REGALO..INSEGNA INCASSATA NON SPORGENTE DI 2,5 MQ. E’ Giusto che la paghi?
Io comincerei con il leggermi la norma.Date le dimensioni non credo ricada nell’ambito di applicazione della normativa e sia soggetti al pagamento