Nota di credito Facsimile come e entro quando emetterla

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

nota di credito da calcolareVediamo come e quando si emette una nota di credito che potrebbe derivare da errori nella fatturazione, sconti, abbuoni, resi di merci, variazioni di aliquote applicate e vediamo anche i termini entro i quali è possibile emettere una nota di credito, in quanto le sanzioni ci sono… e sono salate!
Per cui diamo qualche chiarimento anche in risposta ad alcune delle vostre domande arrivate.

Cos’è la nota di credito: una variazione nella fattura

La nota di credito è un documento che formalmente è uguale ad una fattura per cui deve avere dei contenuti minimi ed in più quale ulteriore elemento deve anche riportare la fattura alla quale si riferisce ossia il documento che va a rettificare. Con la nota di credito si rettifica o l’imponibile o l’aliquota applicata nella fattura precedentemente emessa. Nella sostanza ci devono essere degli eventi successivi all’emissione per inesattezze che modifichino gli estremi di una determinata operazione imponibile […] e non già quando muta per una qualsiasi causa il quadro complessivo dei rapporti tra i soggetti interessati sia mutato. Potete vedere i contenuti minimi richiesti della fattura leggendo proprio l’articolo dedicato alla  fatturazione. Come abbiamo detto nel titolo la nota di credito (o di debito) rappresenta niente altro che una variazione che potrà essere di ambedue i versi ossia in aumento o in diminuzione.

Per quello che concerne le variazioni in aumento della precedente fattura si costituisce un vero e proprio obbligo di emettere la cosiddetta nota di debito, mentre per quello che concerne le variazioni in diminuzione si assisterà solamente alla possibilità del venditore o prestatore del servizio di emettere la nota di credito senza variazione Iva.
La spiegazione sta nel fatto che mentre nelle variazioni in aumento è lo Stato che deve incassare nel caso di una variazione in diminuzione deve restituire e quindi vengono stabiliti dei termini entro cui emettere una nota di credito. Assistiamo quindi ad una asimmetria normativa a tutto vantaggio dello Stato giustificato da quelle che viene detta la certezza del gettito fiscale disponibile… peccato che nei nostri confronti non si applichi nello stesso modo… ma questo è un altro discorso.

Quando emettere note di credito o di debito: limiti temporali

Le cause che sottostanno all’emissione delle ote di credito o di debito sono diverse anche se nella pratica si registrano spesso le seguenti a a seconda delle stesso il legislatore, per il discorso visto sopra impone  o meno dei limiti di emissione.

Nel caso delle note di credito l’Iva in linea teorica è pur sempre dovuta, nel senso che entra nella liquidazione Iva dopo lo stacco della fattura e questo perché nel momento in cui la consegnate al cliente o la registrate nella vostra contabilità, a meno che non sia l’ultima operazione che avete effettuato (ipotesi che vi consentirebbe di cestinarla anche senza fare male a nessuno o commettere un errore sanzionabile) é possibile tuttavia procedere con la sua correzione grazie all’emissione appunto della nota di credito e semprechè questo non arricchisca una delle due parti interessate tra cliente e fornitore.

Casi con con Limiti temporali

Lo stacco della nota di credito con recupero dell’IVA è possibile solo entro il termine di anno dall’effettuazione dell’operazione a cui si riferisce. Il momento di effettuazione dell’operazione coincide quasi sempre con l’emissione della fattura per cui per aiutarvi potete fare riferimento alla data di emissione della fattura ma non è detto per cui cui occhio. Potrebbe esserci il caso in cui il termine scadeva prima della data in cui avete emesso (in ritardo) la fattura originaria.

Inoltre l’emissione della nota di credito non soggiace solo al termine temporale di un anno ma anche al fatto he derivi da un accordo sopravvenuto tra le parti che determinato una minore base imponibile.

Casi senza limiti temporali

Nel caso in cui la riduzione della base imponibile sia la conseguenza di un evento non imputabile ad una delle parti allora si potrà procedere al recupero dell’Iva tramite la nota di credito come previsto dall’articolo 26, comma 2 del DPR 633 del 1972. A titolo di esempio potete fare riferimento ad una sentenza che dichiara nullo o concluso o rescisso il contratto o anche il caso di fatture insolute per via di procedure concorsuali in capo ad un vostro cliente o di procedure esecutive, anche individuali, risultate infruttuose. Lo stesso anche nel caso di sconti, abbuoni o resi a patto che siano stati previsti nel contratto originario.

Visto che ci siamo vi ricordo che il diritto alla detrazione dell’Iva dovete indicarlo, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione.

Note di credito senza limiti temporali di emissione

L’assenza di limiti di temporalid i emissione risiede nel fatto che il venditore o prestateore dle servizio non può discrezionalmente agire sul gettito o nella traslazione di Iva da un anno all’altro. Parliamo per esempio di sconti  o abbuoni che sinao disciplinati e previsti da contratto. Altro caso è quello  di variazioni derivanti da dichiarazioni di nullità, annullamento, rescissione o risoluzione.

La più interessante dipende dalla sopravvenuta apertura di  procedure concorsuali o procedure esecutive rimaste infruttuose in capo al cliente acquirente e questo perchè pochi lo sanno. In poche parole laddove il vostro cliente entri in procedura concorsuale potrete riprendervi l’Iva che avete pagato sulle fatture emesso nei suoi confronti, per cui già rientrerete del 22% se trattasi di aliquota ordinaria.

Note di credito da emettere entro un anno dall’emissione

Poi ci sono delle casisitiche di emissione entro l’anno dall’emissione della fattura alla quale si riferiscono e parliamo anche in questo caso di sconti e abbuoni ma non disciplinati da contratto ma solo sopravvenuti successivamente oppure per sopravvenuta inconsistenza dei prodotti (obsolescenza o deperimento per esempio o rottura di parti) anche nel caso in cui alcune prestazioni di servizio non sonostate svolte o lo sono state solo in parte.

Lo stesso termine viene previsto anche nel caso di errori nella faturazione in una delle sue parti costituitenti

Facsimile nota di credito: esempio

Se avete bisogno di una facsimile di nota di credito potete leggere l’articolo dedicato proprio alla fatturazione dove lo trovate riportato. Sarà sufficiente prendere lo stesso format, cambiare la denominazione del documento e indicare il documento a cui si riferisce.

Potete quindi Scaricare subito il Modello Fattura – Nota di Credito

Registro e numerazione delle note di credito

Dal punto di vista del soggetto che le emette sarà sufficnete mantenere la cronologicità con le fatture oppure se volete istituire un registro delle note di credito e dargli autonoma numerazione. A tal proprosito potete leggere la risoluzione n. 85/E del 31 marzo 2000

Casi particolari della Nota di credito: prodotto difettosi, sconti e abbuoni

Il problema degli abbuoni o degli sconti non è di poco conto in quanto seppuro si potrebbe essere propnesi a considerare che così come ho emesso fattua emetto una nota di credito non è detto che sia così in quanto se deciso in modo estraneo al contratto e in modo unilaterale sia che trattasi di modesto importo o meno non consente di emettere nota di credito o almeno non consente di recuperare l’iva in detrazione indicata nella nota di credito. La norma infatti come riportata sotto al comma 2 recita che “Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in  conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato  pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art. 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25 …”.
Pertanto nell’ipotesi di abbuoni così caratterizzati o anche di sconti non previsti contrattualmente, l’emissione della nota di credito e il conseguente recupero almeno dell’Iva non è possibile.

Vi riporto anche quanto emerso in una sentenza di Cassazione nella quale si afferma che “il diritto ad esercitare la detrazione (…) non sorge in virtù della mera previsione contrattuale di una clausola di sconto od abbuono, ma soltanto in quanto tale clausola (…) venga ad incidere sul prezzo delle singole operazioni svolte dalle parti determinando una variazione in diminuzione della base imponibile (…)” questo per dire che nonostante sopra si sia parlato di sconti o abbuoni devono sempre essere analizzate le situazioni specifiche.

Errore nell’applicazione dell’aliquota

Nessun problema nel caso di errore in quanto sarà possibile rimediare prevedneto però l’emissione della nota dii credito con la stessa aliquota al pari di quanto avviene in pendenza di variazioni normative che interessano l’aliquota in un momento che si pone tra emissione della fattura e nota di credito.

Cosa dice la norma sulle note di credito

Il riferimento normativo è contenuto nell’articolo 26 del DPR 633 del 1972 che nel seguito riporto e che recita: “Le disposizioni degli artt. 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all’emissione della fattura o alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24 l’ammontare imponibile di  un’operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione. Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura,  successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa […] di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o aseguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art. 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25. Il cessionario o committente, che abbia già registrato l’operazione ai sensi di quest’ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell’art. 23 o dell’art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.
Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione del settimo comma dell’art. 21.
La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli artt. 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui agli artt. 27 e 33 deve essere fatta mediante annotazione delle variazioni dell’imposta in aumento nel registro di cui all’art. 23 e delle variazioni dell’imposta in diminuzione nel registro di cui all’art. 25. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui all’art. 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.
Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori di registrazione di cui al quarto comma possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli artt. 23 e 24 e sul registro di cui all’art. 25.”

Fattispecie più gravi: Omessa fatturazione

Nel caso in cui andiate oltre i termini per emettere la nota di credito oppure ve ene scrodiate proprio allora le sanzioni sono ben più alte naturalmente e potete verificare come comportarvi leggendo l’articolo dedicato proprio alla omessa fatturazione.

Altro discorso poi è dedicato al tema della tardiva fatturazione che rappresenta una fattispecie ancora più particolare e direi anche pericolosa per via del fatto che il legislatore potrebbe proprio disconoscere il versamento e sanzionarvi in pieno come se non aveste versato l’Iva.

 Potete quindi Scaricare subito il Modello Fattura – Nota di Credito

Emissione della fattura proforma o preavviso di parcella

Nella prassi si riscontra spesso l’emissione di fatture proforma o preavvisi di parcella che anticipano la futura emissione della fattura vera e propria. Ho dedicato un articolo all’argomento in quanto spesso si scambiano fatture proforma per vere e proprie fatture e viceversa con tutte le implicazioni del caso non solo in termini di deduzione del costo e versamento/detrazione dell’Iva ma anche per i rapporti tra i soggetti interessati cliente e fornitore.

Cos’è il Proforma

15 Commenti

  1. Buonasera,
    Il 30/11/2021 è stata emessa una fattura per vendita di alcuni beni ammortizzabili, purtroppo come codice natura della fattura è stato indicato fattura differita.
    Si può ora correggere? E se sí come?

  2. Buonasera,
    Il 30/11/2021 è stata emessa una fattura per la vendita di beni ammortizzabili con però indicato il codice natura fattura elettronica come fattura differita.
    È possibile correggere l’errore?

  3. Buongiorno,
    al 31/12/2020 ho emesso fattura nei confronti del cliente Tizio senza applicare l’iva poichè era presente una lettera d’intento.
    Nel 2021 non abbiamo ricevuto nessuna dichiarazione d’intento da parte del cliente Tizio, ma devo emettere nota di credito a suo favore poichè nella fattura al 31/12/2020 c’era un errore sulle quantità. L’importo della nota di credito dovrà essere con IVA giusto?

  4. Buongiorno
    Pubblica Amministrazione (piattaforma Sidi)
    ho accettato una fattura con dicitura dell’ iva: esigibilità immediata, la ditta ha emesso la nota di credito corrispondente ma per errore l’ ho rifiutato.
    come posso rimediare??.
    grazie.

  5. Buongiorno, ho emesso una fattura alla p.a. con esigibilità immediata e loro vogliono stornata la ft con una nota credito solo per la differenza iva visto che già la fattura l’hanno pagata per errore come immediata, come emetto la nota di credito solo per l’importo dell’iva non dovuto?

  6. Buongiorno, ho emesso erroneamente una fattura con iva al 22%, ma l’aliquota che dovevo applicare era al 10%.
    Come posso risolvere ?
    Devo emettere una nota di credito con aliquota al 22% che va a stornare tutta la fattura ed emetterne una nuova con l’aliquota corretta, nonchè al 10%?

  7. L’imposta di bollo deve essere applicata sulla fattura e anche sulla nota di credito.
    La norma recita che “Sono soggette alla marca da bollo (ai sensi del DPR 633/1972), le fatture d’importo superiore ad € 77,47 riguardanti operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (art.2, 3, 4 e 5) o territoriale (art. da 7 a 7-septies); escluse dalla base imponibile dell’IVA (art.15); esenti da IVA (art.10); non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette art.8 lett.c)); effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del nuovo regime dei minimi e del regime forfettario. Per i documenti informatici compresi le fatture elettroniche e le loro note di credito l’unica modalità di assolvimento dell’imposta di bollo è quella virtuale, e tale adempimento è regolato dal D.M. 17 giugno 2014 che all’art.6 ha introdotto una nuova disciplina per l’assolvimento dell’imposta di bollo prevedendo il versamento relativo alle fatture emesse durante l’anno, mediante il modello F24 entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Le fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo devono riportare l’annotazione “imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17 giugno 2014”.

  8. Buongiorno, sto effettuando la prima Nota Credito del 2019 per stornare parte di un prezzo indicato nella fattura più alto di quello concordato. Il cliente ha emesso una Dichiarazione di intento e perciò sia la fattura che la Nota Credito riportano il valore della marca da bollo di 2,00 € da assolvere in modo virtuale. Mentre nella fattura tutti gli importi sono valori positivi (anche la marca da bollo viene sommata sul totale finale), nella Nota credito riporto come sempre valori in positivo ma il valore della marca da bollo, il sistema lo pone in negativo!
    Forse sbaglio io? I valori da inserire nella Nota Credito debbono essere tutti negativi??

  9. Buongiorno. Nel caso in cui un professionista abbia emesso un fattura elettronica ad esigibilità differita nel mese di dicembre 2018, in condizioni di regime ordinario, la stessa non sia stata ancora pagata entro i termini previsti ed intenda passare a regime forfettario a partire dal 2019, può emettere una nota di credito per la fattura emessa ed emetterne una nuova con le forme previste dal nuovo regime fiscale dei minimi a cui intende aderire? Grazie

  10. Salve,lavoro presso un azienda e ieri mi è arrivata un e-mail di un fornitore il quale mi ha mandato una nota di credito di una fattura di marzo 2018 acquisto etichette per tracciabilità della merce la quale è stata anche pagata con bonifico bancario entro i 30 gg della ricevuta della fattura….ora il problema è che loro mi scrivono che hanno emesso tale nota di credito perché non rientrano più nel regime di vantaggio e quindi sono a chiedervi l’iva che doveva essere applicata ….possono farlo? Posso secondo qualche norma nn pagare tale iva ? Premetto che noi siamo una Srl con liquidazione iva trimestrale…help me ..grazie mille anticipatamente a chi mi saprà rispondere .

  11. Al pari di come ha generato la fattura genererà la nota di credito. Immagino lo abbia fatto con l’applicazione di noipa.Con la stessa può emettere anche note di credito. Si ricordi anche nel suo caso le modifiche di pochi giorni fa del decreto dignità per cui non dovrà applicare lo split payment. La nota di credito invece seguirà il regime della fattura a cui si riferisce.

  12. Sono un libero professionista che collabora con uno studio di progettazione, ho eseguito per loro conto un incarico per una PA. Lo studio mi ha richiesto la fattura elettronica ma dopo la mia emissione si sono accorti che non era necessaria e l’hanno respinta chiedendomi invece una normale fattura. Ora per poter annullare quella elettronica cosa devo fare?

  13. Le svelo il segreto. Faccia così. Cambi semplicemente il nome da fattura in sosta di credito e nell’oggetto della fattura inserirà il riferimento alla fattura stornata. Come per magia avrà davanti a sè una vera e propria Nota di credito…..la Magia del Natale dona anche questo :-)

  14. Il Modello da scaricare riguarda solo la Fattura; non c’è alcun esempio di Nota di Credito, la cui compilazione rimane un oggetto misterioso

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