Aggiornato il 4 Maggio 2023
Una volta preso lo studio la seconda cosa in genere è fare la targa in ottone il più grande visibile possibile o spostarla dal precedente per apporla all’entrata (mai senza averla prima adeguatamente lucidata) e qui vediamo se il pagamento è obbligatorio, cosa dice la norma e gli indirizzi giurisprudenziali che si sono manifestati nel tempo per capire se dobbiamo pagare o no.
Come anticipato nell’articolo dedicato all’imposta sulle pubblicità anche le targhe o meglio insegne esposte al di fuori del proprio studio possono costituire il presupposto per l’applicazione dell’imposta.
Vediamo quindi quali sono le principali caratteristiche che devono avere le targhe professionali e obbligarci al versamento dell’imposta.
Quali sono le targhe che sono soggette ad imposta sulla pubblicità
Le parti dovranno essere assoggettate al pagamento dell’imposta sulla pubblicità qualora la loro superficie sia superiore a 300 cm².
Se le mie reminiscenze di geometria non vacillano in questo momento allora possiamo ipotizzare il pagamento obbligatorio per delle targhe che hanno una dimensione superiore a 5 × 60 cm² a titolo di esempio in quanto la superficie dovrebbe essere data da la formula base per altezza.
L’imposta comunale sulla pubblicità non è dovuta per le insegne e le pubblicità di dimensione inferiore a 300 cm quadrati relativamente a attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività, ivi compreso un sito internet.
Nella sostanza 300 cm quadrati equivalgono a circa la metà di un folgio A4 per darvi un’idea della grandezza della dimensione al di sopra della quale scatta l’imposizione.
Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l’imposta è dovuta per l’intera superficie. Per superfici complessive inferiori l’imposta non è dovuta.
Le denunce di cessazione o interruzione della pubblicità devono essere presentate entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Per cessazione deve intendersi la cessazione della sua funzione pubblicitaria (esempio, copro o rimuovo l’insegna).
Esenzioni dall’imposta sulla pubblicità: ad eccezione delle insegne, sono esenti dall’imposta: la pubblicità del prodotto venduto realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita o alla prestazione di servizi quando si riferisce all’attività negli stessi esercitata e non superi, nel loro insieme, la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
Gli avvisi al pubblico relativi all’attività svolta, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato; gli avvisi riguardanti le locazioni o la compravendita degli immobili affissi sugli stessi, di superficie non superiore al quarto di metro quadrato; le insegne e le targhe o simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; le insegne o targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per legge
Modalità di versamento dell’imposta
La cosa più scomoda per la compimento di questa obbligazione consiste nel fatto che non possiamo autonomamente procedere al versamento del tributo ma dobbiamo effettuare preventivamente una comunicazione al Comune contenente i seguenti elementi che consentiranno all’amministrazione finanziaria di procedere alla determinazioni della tassa scusate imposta e inviarci periodicamente e prima delle scadenze i bollettini postali precompilati con le somme che dovremmo andare a corrispondere.
Questa comunicazione potrà essere effettuata in carta semplice forse è meglio se utilizzando la carta intestata dello studio in cui si dichiarerà la caratteristica forma della targa la durata della permanenza della targa sull’immobile e dove fisicamente è ubicata la targa.
L’adempimento in realtà si estende a tutti coloro che hanno l’ardire di apporre una targa con le caratteristiche sopra descritte all’entrata del proprio studio o per la strada all’entrata dello stabile ove è ubicata la sede della società (o altro luogo)
Ultimi chiarimenti e orientamenti giurisprudenziali
Questo è quanto dice la norma: fortunatamente ci viene in soccorso un ultimo chiarimento operato dalla corte di cassazione nel 2010 e più precisamente con la sentenza numero 16722 che interviene chiarendo quali sia la reale finalità della norma sulle imposte della pubblicità che lo dice proprio titolo della norma deve andare a tassare le forme di espressione che hanno una finalità per l’appunto pubblicitaria.
Leggete la sentenza 16722 del 2010 per farvi un’idea
Questo significa che laddove la targa così denominata sia intesa unicamente per contraddistinguere il luogo di ubicazione e di esercizio dell’attività libero professionale intesa sia come attività di lavoro autonomo che attività di impresa questa possa essere esentata dal versamento del tributo in quanto non manifesta un intento squisitamente pubblicitario.
Si supera quindi il mero disposto normativo e si chiarisce la finalità della norma. Tradotto in pratica significa che laddove applicherete o dovresti applicare sulla porta la merendina azione del vostro titolo con mio avvocato dottore commercialista o luogo di svolgimento dell’attività la targa seppur di dimensioni superiori a 300 cm² non sarà soggetta al versamento dell’imposta sulle pubblicità.
L’intento dell’insegna
Mi sento però di dire che laddove doveste applicare una targa in cui sono esposti i loghi e messaggi colati tramite immagini o motti, descrizioni dell’attività il presupposto o simili, l’esimente contenuta in questa sentenza potrebbe anche essere disconosciuta e farvi ricadere nell’ambito di applicazione oggettivo del tributo. Anche nelle insegne troveremo comunque delle esimenti che consentono l’esenzione del versamento del tributo ma per questo ed altro potete leggere la
Guida al versamento della tassa sulle insegne
Questo per dire che dubito che una classica targa sulla porta di uno studio sia soggetta a tale tassa….
Casi Pubblicità Insegna Cartelloni
Sentenza Cassazione n.8616/2014 secondo cui “I cartelli indicatori di industrie, laboratori artigianali e negozi di vendita al minuto costituiscono insegne, perché sono segni distintivi del luogo ove dette attività vengono svolte. Tali cartelli, rivolgendosi a una massa indeterminata di possibili acquirenti e utenti svolgono una funzione pubblicitaria, la quale non deve necessariamente accompagnarsi a una vera e propria operazione propagandistico reclamistica”.
FAUSTO SBAGLI alla grande i conti: quando dici che 100cm= 1 mt quindi 300cm quandrati = 3 metri quadrati.
300cmq sono 0.03mtq. Forse è meglio essere sicuri prima di scrivere dei commenti.
Grazie del prezioso contributo sarà di ausilio anche per gli altri lettori
100cm= 1 mt quindi 300cm quandrati = 3 metri quadrati.
Quindi 1 mt x 3 mt. Ci sono alcuni siti che fanno il conto ma non lo fanno bene. Se fai i lavori a casa devi saperlo altrimenti paghi più del dovuto.
Bella domanda….con tutto il rispetto per la profonda preparazione dei dipendenti del Comune che non ha citato…..mi rifarei alla legge e al mio dottore commercialista di fiducia. Ma soprattutto se lei è un avvocato arriverà prima di tutti alla vera soluzione.
Vorrei capire bene una cosa. La sentenza della corte di cassazione è automaticamente applicabile su tutto il territorio italiano? Io voglio metter una targa professionale 25 cm x 8 cm dove scrivo generalita’ e titolo di studio.
Ho chiesto a molti professionisti e mi hanno detto di non pagare. Scrivo al mio comune e mi chiedono: domanda in carta da bollo, tre foto della targa con relativa sede di messa in opera e un versamento di crica 60 euro una tantum. Ma un cittadino a chi deve credere alla corte di cassazione o al comune. Nel frattempo uno che fa? Paga perché ha paura di incorrere in sanzioni maggiori ma non è giusto in questa Italia allo sbando