Aggiornato il 4 Maggio 2023
Nel caso in cui la sede di lavoro, per esigenze relative al contenimento dei costi di locazione in in un momento dove sono particolarmente bassi determini la scelta di trasferire la propria sede o anche altre sedi secondarie dove lavorate in un luogo molto più distante rispetto a quello precedente, si configurano delle ipotesi che possono essere qualificate come licenziamenti involontari e per questo farvi accedere comunque ai trattamenti integrativi della retribuzione persa, come la NASPI.
Tuttavia è necessario capire cosa si intende per “troppo lontani”
Il lavoratore infatti può rifiutare di andare al lavoro in luoghi più lontani ma si deve fare un distingiuo e capire cosa si intende per luoghi lontani. Per fare questo la prassi ci viene in aiuto identificando come luogo lontano un posto situato a oltre 50 km di distanza dall’abitazione o distante oltre 80 minuti per arrivarci con l’impiego dei mezzi pubblici.
La prima riflessione che faccio quella di dire se negli 80 minuti dobbiamo considerare i ritardi strutturali del trasporto pubblico oppure dobbiamo considerare il tragitto al netto di questi… chi abita nelle grandi città ne sa qualcosa!
Sarei propenso nel dire che il fattore traffico non dovrebbe incidere sui rapporti privatistici tra datore di lavoro e lavoratore ma non può nemmeno non tenerne conto in quanto variabile esogena che non si può sopprimere.
Le condizioni preesistevano al momento dell’assunzione
La seconda considerazione che faccio è se anche ante-trasferimento, ossia al momento dell’assuzione, la distanza fosse già quella seppur in luogo differente. In questo caso mi sento dire che non può rappresentare una giusta causa di rifiuto al trasferimento in quanto le condizioni preesistevano al momento dell’assunzione per cui il lavoratore era in grado di manifestare il suo dissenso.
Le conseguenze sui trattamenti e le indennità di disoccupazione
La fattispecie non è banale in quanto definire la volontarietà o meno del rifiuto determina il diritto all’accesso o meno ai trattementi integrativi del salario o indennità di disoccupazione come per esmepio la nuova NASPI. Nel caso in cui vi sia una una risoluzione consensuale tra le parti abbiamo visto che la NASPI spetta comunque indipendentemente dalla distanza e dal rifiuto del datore di lavoro.
Lo stesso si applica anche nelle ipotesi rifiuto ad iniziative interne di politica attiva o anche se vi sono dei cosri professionali da seguire a titolo di esempio.
Occhio alla lettera di assunzione dove indica la sede di lavoro o le sedi di lavoro
Può accadere che già nella lettera di assunzione il datore di lavoro indichi genericamente più sedi di lavoro proprio per prevenire questo genere di fattispecie di rifiuto per cui verificare la vostra forza contrattuale al momento dell’assunzione per eventualmente rihciedere che venga identificata una sola sede di lavoro.
Indennità di disoccupazione anche nel caso di dimissioni involontarie: la nuova NASPI
Vi ricordo che potrete accedere anche alla nuova NASPI non solo in ipotesi di licenziamento ma anche nei casi di dimissioni involontarie o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro.
Utile la lettura anche dell’articolo dedicato al caso di licenziamento e riduzione di personale: consigli pratici.
La mia azienda Apre una nuova sede di lavoro per essere trasferiti ci sono delle regole. Tipo km di distanza dalla nuova sede alla abitazione ,per scegliere chi debba essere trasferito tra i dipendenti