Aggiornato il 4 Maggio 2023
Partiamo dalla più classica per arrivare a quelle per cui vi ci dovete impegnare per sbagliare.
Dobbiamo prima di tutto fare una netta distinzione tra l’omessa presentazione di un modello 770 che risulta a debito o dal quale emergano omessi, mancati o insufficienti versamenti delle ritenute d’acconto da uno in cui risultano correttamente effettuati i versamenti. Per corretti intendo anche quelli effettuati con ravvedimento operoso nel corso dell’anno o il giorno prima della presentazione telematica.
Premessa: i controlli da effettuare prima della presentazione del 770
Al momento della presentazione è molto utile fare una quadratura tra le seguenti documentazioni:
- quadratura dei modelli di versamento F24 versati nel corso dell’anno a cui si riferisce la dichiarazione
- quadratura con le certificazioni dei sostituti inviate
- quadratura con ammontare delle ritenute d’acconto pareggiate nel conto debiti per ritenute da versare contabilizzate nel corso dell’anno
- quadratura con modello di dichiarazione.
Omessa presentazione del 770 a debito
Nel caso in cui abbiate omesso la presentazione di un modello 770 dal quale emerga che non siete compliante con i versamenti la situazione cambia. La normativa prevede infatti l’applicazione di una sanzione pari
Omessa presentazione del 770 in regola con i versamenti
Omessa indicazione del singolo percipiente
Nel caso, come spesso accade, avete dimenticato di versare le ritenute ad un soggetto che le ha inserite in fattura dovranno essere applicate delle sanzioni pari a 50 euro per ciascuna posizione omessa. Ricordate inoltre di verificare se avete omesso anche la certificazione unica in quanto solitamente è proprio nella fase di predisposizione delle certificazioni uniche relative alle ritenute applicate che ci si accorge di qualche dimenticanza anche nel versamento delle ritenute.
Va ricordato, comunque, che qualora, con una sola azione, si configurino sia la fattispecie di omesso percipiente che di omessa dichiarazione, si applicherà la sanzione prevista per l’omessa dichiarazione, aumentata di un quarto o della metà.
Indicazione di ritenute in misura inferiore rispetto a quelle versate
Al momento delle quadrature viste sopra potrebbe emergere un maggior debito per ritenute rispetto a quelle che avete versato il che potrebbe essere sanzionato con una multa che va dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250.
Come rimediare
Potrete ricorrere senza dubbio all’istituto del ravvedimento operoso che abbatterà le sanzioni previste sopra e dovrete anche avere cura di indicarlo nel che vi chiederà di indicare le somme dovute a titolo di sanzioni da ravvedimento operoso sulle ritenute d’acconto. Vedrete che prima ve ne accorgerete meglio è. Probabilmente ve la caverete con una sanzione ridotta del 3,75 per cento e ci si può stare o almeno è molto ma molto più bassa rispetto a quella del 100 per cento.
Mancata indicazione delle ritenute nel 770 e del percipiente
Questa fattispecie viene punita con la stessa sanzione vista sopra che va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065.
Nel caso invece di omessa indicazione di un percipiente magari di un professionista il discorso si complica e alle sanzioni viste sopra si aggiunge una sanzione pari a 51 euro per ciascun percipiente omesso (non per ogni fattura). In questo caso purtroppo c’è poco da fare e non si può rimediare per cui diventa determinante come consigliato sopra fare una quadratura prima della presentazione.
Mancata applicazione della ritenuta
Nel caso di omessa applicazione della ritenuta vi ricordo che la sanzione è pari al 20 per cento della ritenuta d’acconto non applicata. Non credo che sarà il caso vostro ma vi ricordo qualora qualche aiutante sostituto giri per queste pagine che a tali omessi versamenti si contrappongono anche delle sanzioni penali anche se devo dire che il limite di import da superare è molto alto e da poco è stato oggetto anche di modifiche verso l’alto del limite. Parliamo sicuramene di ritenute cumulativamente superiori a 50 mila euro.
Prima di tutto chiarisco che la sanzione per dichiarazione omessa scatta solo dopo il decorso di dei 90 giorni dalla naturale scadenza della dichiarazione relativa ai sostituti di imposta.
770 Omesso con ritenute interamente versate presentato OLTRE 90 giorni
Si deve poi fare distinzione tra il caso in cui una dichiarazione contiene ritenute versate da quella in cui non le contiene. Infatti nel caso in cui omettiamo una dichiarazione ma abbiamo versato comunque le ritenute si applicheranno sanzioni più ridotte come riportato nel seguito:
- da 250 a 2.000 euro nel caso di ritenute versate entro la scadenza o anche con ravvedimento ma prima della presentazione anche se non dichiarate;
- da 150 a 500 euro nel caso di dichiarazione omessa entro la scadenza relativa al successivo periodo d’imposta ossia entro la scadenza della successiva dichiarazione
- 25 euro per omessa indicazione del percipiente o sostituito di imposta ossia del fornitore che avete pagato per intenderci.
770 Omesso con ritenute non versate con trasmissione ENTRO 90 giorni
Discorso a parte invece nel caso di ritenute non versate. In questo caso infatti le sanzioni vanno dal 120% al 240% delle ritenute non versate, con una sanzione minima
di 250 euro applicata alla fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione. Poi ci sarà da regolarizzare l’omesso versamento delle ritenute. Inoltre dal 60 al 120% dell’ammontare delle ritenute non versate, con minimo di 200 euro.
770 Omesso con ritenute interamente versate presentato ENTRO 90 giorni
Nel caso in cui vi accorgiate abbastanza in tempo dell’omessa presentazione della dichiarazione dei 770 annuale allora sappiate che le sanzioni si attenuano. Avremmo infatti che se il 770 viene presentato entro 90 giorni dalla scadenza saranno applicate le seguenti sanzioni in misura diversa:
- da 250 a 2.000 euro per le le ritenute interamente versate.
- 30% degli importi non versati
Questa sono le sanzioni base da applicare ma va da sè che nel momento in cui in cui vi accorgete dell’errore nel 770 e volete procedere autonomamente alla correzione dovrete fare ricorso al santo ravvedimento operoso sul 770 di cui vi lascio una breve spiegazione nel seguito e la giuda gratuita per l’approfondimento.
Come ridurre le sanzioni con il ravvedimento operoso sulle ritenute
Anche in questo caso è determinante accorgersene il prima possibile per abbattere il più possibile le sanzioni ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso sulle ritenute d’acconto.
Se vi avvalete, come spero facciate il prima possibile del ravvedimento operoso la multa potrà essere ridotta a:
Un decimo della sanzione ordinaria del 30% (15% se regolarizzate entro 90 giorni) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza.
Un nono del minimo se la dichiarazione sanata ed il versamento avviene entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dal compimento dell’errore se non viene richiesta la presentazione di dichiarazioni periodiche.
Un ottavo del minimo se la dichiarazione sanata ed il versamento avviene entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato commesso l’errore se è prevista una dichiarazione periodica oppure entro un anno dall’errore.
Un settimo del minimo se entro l’anno successivo ossia entro due anni dall’omissione o dall’errore.
Un sesto del minimo se invece avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore.
Un quinto del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione.
Un decimo del minimo della sanzione prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione se la regolarizzazione avviene entro novanta giorni.
Come potete vedere prima regolarizziamo la posizione meglio è anche perché dal 2015 hanno dimezzato le sanzioni ordinarie laddove la regolarizzazione avvenga entro 90 giorni dalla scadenza originaria. La sanzione ordinaria lo ricordiamo è del 30% per cui stiamo parlando di un risparmio del 15% se ve ne accorgete subito.
In tal senso avremo le seguenti tipologie di sanzioni
Dichiarazione dei redditi tardiva | Modello 770 D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 |
Omesso Invio Certificazione Unica D.P.R. del 22. luglio 1998, n.322 |
Omesso Invio Certificazione Unica D.P.R. del 22. luglio 1998, n.322 |
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Termine | Sanzione | Riduzione | Errata compilazione del Modello 770 | Omessa Comunicazione Certificazione Unica inviata entro il 6 maggio | Omessa Comunicazione Certificazione Unica | |
Sanzione | 250,00 | 33,00 | 100,00 | |||
Entro 14 giorni successivi alla scadenza matura giornalmente in misura pari allo 0,2% giornaliero fino al 2,8% del quattordicesimo giorno | 0,2% per ogni giorno di ritardo | |||||
Imposte pagate a partire dal quindicesimo giorno fino a 30 giorni successivi alla scadenza | 3% fisso (un decimo del 100%) | 1/10 | 22,50 | 10,00 | 10,00 | |
Imposte pagate dal trentunesimo giorno fino al novantesimo giorno successivo alla scadenza | 3,33% fisso (un nono del 100%) | 1/9 | 25,00 | 11,11 | 11,11 | |
Imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, dal novantunesimo giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione | 3,75 fisso (un ottavo del 100) | 1/8 | 28,13 | 12,50 | 12,50 | |
Dopo un anno, ma entro due anni dall’omissione o dall’errore | 4,29% fisso (un settimo del 100%) | 1/7 | 32,14 | 14,29 | 14,29 | |
Dopo due anni dall’omissione o dall’errore | 5% fisso (un sesto del 100%) | 1/6 | 37,50 | 16,67 | 16,67 |
Ravvedimento operoso sulle ritenute d’acconto e 770
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Se volete rinfrescarvi la memoria potete leggere l’articolo dedicato all’applicazione delle ritenuta d’acconto e quello dedicato alla compilazione della dichiarazione 770.
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